Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 18746/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava l'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commesso in [OSCURATO:PERSONA] di Savena il 7.1.2911.

1.1. All'imputato si contesta di avere, per colpa generica e specifica e in particolare in violazione delle norme sulla circolazione stradale art. 154 comma lA e comma 1B cod.strada, alla guida della Mercedes tg [OSCURATO:TARGA], parcheggiata sul lato destro di [OSCURATO:PERSONA] direzione di marcia Imola, inizato una manovra di retromarcia, omettendo di avvedersi del pedone [OSCURATO:PERSONA] che, in violazione dell'art. 190 comma 2 cod.strada, si accingeva ad attraversare la strada non utilizzando il passaggio pedonale posizionato a 75 m e dopo, averla urtata e fatta cadere a terra, la sormontava con le ruote, cagionandole lesioni personali gravissime che la conducevano a morte.

2. La ricostruzione della dinamica dell'incidente era stata effettuata dai Giudici di merito sulla base delle testimonianze e dei rilievi della [OSCURATO:PERSONA]; in particolare il punto di impatto era stato individuato sullo scivolo del passo carraio o sullo stesso marciapiede quando il pedone era nel transito adibito anche al passaggio dei pedoni.

3. Avverso la sentenza di appello l'imputato propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

3.1. Con il primo motivo lamenta manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riferimento al punto di investimento e alla sussistenza della colpa specifica contestata.

In particolare contesta il fatto che il Giudici di merito hanno privilegiato senza un motivazione adeguata e coerente la testimonianza di Fabbri titolare della farmacia posta dinanzi al luogo dell'incidente, anzichè i rilievi dei Vigili del fuoco e della [OSCURATO:PERSONA] che hanno individuato l'impatto in sede di carreggiata ad 1,3-1,5 m di distanza dal passo carrabile; lamenta che non è stata valutata attentamente l'ipotesi alternativa che la vittima sia caduta accidentalmente mentre attraversava la sede stradale e che comunque non è stato chiarito in quale fase della manovra la vittima si presentò nel campo visivo dell'imputato si che avrebbe potuto impedire o ridurre le conseguenze dell'impatto.

3.2. Contesta inoltre la eccessività del trattamento sanzionatorio e lamenta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla aggravante contestata, stante anche il risarcimento del danno agli eredi della vittima e l'assenza di precedenti penali.3.3.

La difesa ha presentato motivi aggiunti in data 11.04.2022 e un'ulteriore memoria difensiva in replica alla requisitoria del Procuratore generale con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi.

4. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 1.1.Si tratta di doglianze che prospettano, sostanzialmente, censure di merito, che reiterano pedissequamente i motivi di appello, contestando in maniera del tutto generica e ipotetica la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado in relazione alle emergenze processuali, con specifico riferimento all'incidente stradale di cui è rimasta coinvolta la persona offesa • e in particolare alla ricostruzione dei fatti.

2.1. Giova qui ribadire che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimís, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945).

La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

2.2. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato la conferma dell'affermazione di responsabilità sussistendo il comportamento colposo e il nesso di causa che si fondando sulle acquisizioni probatorie, in particolare l'esame dei testi dei rilievi fotografici e planimetrici, il mancato rispetto oltre che le norme di comune prudenza ed attenzione anche della regola cautelare di cui all'art. 154 CDS secondo cui i conducenti che intendono eseguire una manovra per fare retromarcia, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

Nel caso di specie si è rimproverato all'imputato, che era alla guida di un mezzo pesante largo due metri e lungo cinque metri di aver effettuato la manovra di retromarcia in un tratto di strada destinato al transito pedonale e veicolare, senza assicurarsi del completo controllo dello spazio retrostante limitandosi a visionare gli specchietti retrovisori, che pure lasciavano coni d'ombra, nonostante la mancanza di segnalatori acustici di retromarcia e non arrestandosi nemmeno quando durante la manovra aveva avvertito una certa resistenza, che solo successivamente aveva purtroppo dovuto constatare che era costituita dal corpo della vittima che aveva sormontato prima con le ruote posteriori e poi con quelle anteriori del veicolo ( fol 5 e 6).

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale del conducente di un furgone, chiuso nella parte posteriore e privo di dispositivi idonei a monitorare il percorso in retromarcia, per l'investimento di un pedone avvenuto durante tale manovra, che avrebbe dovuto essere eseguita con particolare attenzione, avvalendosi anche dell'ausilio di terzo, non essendo imprevedibile la presenza di un pedone sul percorso stradale da compiere in retromarcia) Sez. 4 -, n. 37622 del 30/09/2021 Ud. (dep. 18/10/2021 ) Rv. 281929 -01.Nel caso di specie, é di tutta evidenza che la manovra a marcia indietro eseguita dal [OSCURATO:PERSONA], con un veicolo che per le sue caratteristiche non consentiva una visuale adeguata, doveva essere effettuata, proprio per la sua difficoltà, con particolare attenzione ed anche avvalendosi dell'ausilio di terzi, anche in considerazione del fatto che la presenza di pedoni sul percorso stradale da compiere in retromarcia (al pari dei possibili spostamenti dei pedoni stessi) non costituisce certo eventualità eccezionale e imprevedibile, fatti salvi quei movimenti che, per la loro oggettiva repentinità e peculiarità, non possano essere previsti ed evitati dal conducente.

Dunque non esime da colpe, né ne diminuisce il grado, la circostanza che il mezzo condotto dall'odierno ricorrente avesse coni d'ombra come sostenuto dalla difesa; anzi, tale condizione avrebbe imposto un livello maggiore di prudenza al conducente del furgone, che - ove adottato - avrebbe messo nelle condizioni di monitorare la posizione e i movimenti della vittima.

In presenza di tali condizioni - dalle quali risulta evidente che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata ha individuato correttamente il comportamento alternativo diligente che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto osservare nell'occorso mentre le doglianze riguardanti la dinamica del sinistro sono dichiaratamente su prova, poiché sollecitano una rivalutazione dei vari elementi a disposizione del giudice di merito, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che ha privilegiato la deposizione del teste oculare rispetto ai rilievi tecnici, sul presupposto che il cadavere fu spostato.

Consegue che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento», secondo Una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). 3.11 motivo attinente al trattamento sanzionatorio e al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche è parimenti inammissibile in quanto aspecifico e reitera le doglianze già proposte in sede di appello cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta allorchè ha ritenuto equa la pena irrogata di poco superiore al minimo edittale in relazione al grado di colpa e alle modalità dell'azione che costituiscono elementi ostativi per il riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava l'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commesso in [OSCURATO:PERSONA] di Savena il 7.1.2911. 1.1. All'imputato si contesta di avere, per colpa generica e specifica e in particolare in violazione delle norme sulla circolazione stradale art. 154 comma lA e comma 1B cod.strada, alla guida della Mercedes tg [OSCURATO:TARGA], parcheggiata sul lato destro di [OSCURATO:PERSONA] direzione di marcia Imola, inizato una manovra di retromarcia, omettendo di avvedersi del pedone [OSCURATO:PERSONA] che, in violazione dell'art. 190 comma 2 cod.strada, si accingeva ad attraversare la strada non utilizzando il passaggio pedonale posizionato a 75 m e dopo, averla urtata e fatta cadere a terra, la sormontava con le ruote, cagionandole lesioni personali gravissime che la conducevano a morte. 2. La ricostruzione della dinamica dell'incidente era stata effettuata dai Giudici di merito sulla base delle testimonianze e dei rilievi della [OSCURATO:PERSONA]; in particolare il punto di impatto era stato individuato sullo scivolo del passo carraio o sullo stesso marciapiede quando il pedone era nel transito adibito anche al passaggio dei pedoni. 3. Avverso la sentenza di appello l'imputato propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 3.1. Con il primo motivo lamenta manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riferimento al punto di investimento e alla sussistenza della colpa specifica contestata. In particolare contesta il fatto che il Giudici di merito hanno privilegiato senza un motivazione adeguata e coerente la testimonianza di Fabbri titolare della farmacia posta dinanzi al luogo dell'incidente, anzichè i rilievi dei Vigili del fuoco e della [OSCURATO:PERSONA] che hanno individuato l'impatto in sede di carreggiata ad 1,3-1,5 m di distanza dal passo carrabile; lamenta che non è stata valutata attentamente l'ipotesi alternativa che la vittima sia caduta accidentalmente mentre attraversava la sede stradale e che comunque non è stato chiarito in quale fase della manovra la vittima si presentò nel campo visivo dell'imputato si che avrebbe potuto impedire o ridurre le conseguenze dell'impatto. 3.2. Contesta inoltre la eccessività del trattamento sanzionatorio e lamenta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla aggravante contestata, stante anche il risarcimento del danno agli eredi della vittima e l'assenza di precedenti penali.3.3. La difesa ha presentato motivi aggiunti in data 11.04.2022 e un'ulteriore memoria difensiva in replica alla requisitoria del Procuratore generale con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi. 4. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 1.1.Si tratta di doglianze che prospettano, sostanzialmente, censure di merito, che reiterano pedissequamente i motivi di appello, contestando in maniera del tutto generica e ipotetica la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado in relazione alle emergenze processuali, con specifico riferimento all'incidente stradale di cui è rimasta coinvolta la persona offesa • e in particolare alla ricostruzione dei fatti. 2.1. Giova qui ribadire che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimís, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). 2.2. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato la conferma dell'affermazione di responsabilità sussistendo il comportamento colposo e il nesso di causa che si fondando sulle acquisizioni probatorie, in particolare l'esame dei testi dei rilievi fotografici e planimetrici, il mancato rispetto oltre che le norme di comune prudenza ed attenzione anche della regola cautelare di cui all'art. 154 CDS secondo cui i conducenti che intendono eseguire una manovra per fare retromarcia, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Nel caso di specie si è rimproverato all'imputato, che era alla guida di un mezzo pesante largo due metri e lungo cinque metri di aver effettuato la manovra di retromarcia in un tratto di strada destinato al transito pedonale e veicolare, senza assicurarsi del completo controllo dello spazio retrostante limitandosi a visionare gli specchietti retrovisori, che pure lasciavano coni d'ombra, nonostante la mancanza di segnalatori acustici di retromarcia e non arrestandosi nemmeno quando durante la manovra aveva avvertito una certa resistenza, che solo successivamente aveva purtroppo dovuto constatare che era costituita dal corpo della vittima che aveva sormontato prima con le ruote posteriori e poi con quelle anteriori del veicolo ( fol 5 e 6). In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale del conducente di un furgone, chiuso nella parte posteriore e privo di dispositivi idonei a monitorare il percorso in retromarcia, per l'investimento di un pedone avvenuto durante tale manovra, che avrebbe dovuto essere eseguita con particolare attenzione, avvalendosi anche dell'ausilio di terzo, non essendo imprevedibile la presenza di un pedone sul percorso stradale da compiere in retromarcia) Sez. 4 -, n. 37622 del 30/09/2021 Ud. (dep. 18/10/2021 ) Rv. 281929 -01.Nel caso di specie, é di tutta evidenza che la manovra a marcia indietro eseguita dal [OSCURATO:PERSONA], con un veicolo che per le sue caratteristiche non consentiva una visuale adeguata, doveva essere effettuata, proprio per la sua difficoltà, con particolare attenzione ed anche avvalendosi dell'ausilio di terzi, anche in considerazione del fatto che la presenza di pedoni sul percorso stradale da compiere in retromarcia (al pari dei possibili spostamenti dei pedoni stessi) non costituisce certo eventualità eccezionale e imprevedibile, fatti salvi quei movimenti che, per la loro oggettiva repentinità e peculiarità, non possano essere previsti ed evitati dal conducente. Dunque non esime da colpe, né ne diminuisce il grado, la circostanza che il mezzo condotto dall'odierno ricorrente avesse coni d'ombra come sostenuto dalla difesa; anzi, tale condizione avrebbe imposto un livello maggiore di prudenza al conducente del furgone, che - ove adottato - avrebbe messo nelle condizioni di monitorare la posizione e i movimenti della vittima. In presenza di tali condizioni - dalle quali risulta evidente che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata ha individuato correttamente il comportamento alternativo diligente che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto osservare nell'occorso mentre le doglianze riguardanti la dinamica del sinistro sono dichiaratamente su prova, poiché sollecitano una rivalutazione dei vari elementi a disposizione del giudice di merito, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che ha privilegiato la deposizione del teste oculare rispetto ai rilievi tecnici, sul presupposto che il cadavere fu spostato. Consegue che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento», secondo Una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). 3.11 motivo attinente al trattamento sanzionatorio e al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche è parimenti inammissibile in quanto aspecifico e reitera le doglianze già proposte in sede di appello cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta allorchè ha ritenuto equa la pena irrogata di poco superiore al minimo edittale in relazione al grado di colpa e alle modalità dell'azione che costituiscono elementi ostativi per il riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza Cassazione n. 18746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris