CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cce alla viaCampania n. 30 (P.I. 02153830753), in persona del legale rappresentantep.t. ed A.U. sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 66- C07 B506V - pec [OSCURATO:EMAIL]), con studio in Lecce alla [OSCURATO:PERSONA] SanMichele, n. 10, nonché, disgiuntamente, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 69027 E506L - pec [OSCURATO:EMAIL]), domiciliata presso lo studio del primo giusta procuraspeciale rilasciata su foglio separato da intendersi parte integrante del ri-corso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi diCancelleria relativi al presente procedimento al seguente indirizzo di postaelettronica ce1tificata: [OSCURATO:EMAIL] ovvero amezzo fax all'utenza 0832372021.RicorrentecontroNumero registro generale 19199/2021Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 16580/2026Data pubblicazione 27/05/2026Manduriambiente S.p.a. (c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Mandu-ria (TA), in località [OSCURATO:PERSONA] s.n. (cap 74024), in persona del DirettoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 70C16 F915I), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], giusta procura speciale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], autenticatanella firma dal dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Putignano (BA), rep.64385, racc. n. 20615, iscritta alla CCIAA di Taranto il 27-9-2019, rappre-sentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura specia-le del 02.09.2021 rilasciata su foglio separato, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA](c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 67A63 A662L; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 57H29trambi del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Me-rulana n. 247, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].Controricorrentenonché controComune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in SanGiorgio Ionico (TA) alla via [OSCURATO:PERSONA]Acquisto n. 66, in persona del Sindacop.t., dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta deliberazione di G.C. n. 78 del1.9.2021 e consequenziale determinazione del responsabile del serviziocontenzioso n. 910 del 2.9.2021, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di Taranto (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 64P63 F952X), giustaprocura speciale apposta in calce al controricorso e rilasciata su foglio se-parato, e con quest'ultima domiciliato presso il suo studio in Roma alla viaGianturco n. 1, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisidi cancelleria all'indirizzo di P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] al n. di [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sede distaccata di Ta-ranto, n° 150 depositata il 27 aprile 2021.Numero registro generale 19199/2021Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 16580/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società che, in virtù di Convenzione 16maggio 2001, gestiva il sito posto in Manduria, località [OSCURATO:PERSONA], per iltrattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU) provenienti dall'Ambito territo-riale ottimale (ATO) TA/3, del quale faceva parte anche il Comune di SanGiorgio Jonico – premesso che il servizio di raccolta, trasporto e conferi-mento era svolto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; che quest'ultima, in virtù di accordocontrattuale col Comune di [OSCURATO:PERSONA], provvedeva a pagare allaManduriambiente il prezzo del conferimento pattuito nella Convenzione 16maggio 2001 (euro 47,51 a tonnellata, poi ridotto ad euro 43,18 a tonnel-lata, per effetto dell'erogazione di un incentivo pubblico); che l'art. 3 dellaConvenzione prevedeva un incremento annuale del prezzo pari alla varia-zione dell'indice ISTAT delle Famiglie di operai ed impiegati (FOI); che,pertanto dal 2001 al 2006, [OSCURATO:SOCIETA] aveva maturato il diritto alloadeguamento per complessivi euro 120.785,00 – tutto ciò premesso otte-neva decreto ingiuntivo contro la [OSCURATO:SOCIETA]. per tale importo.2.- Proposta opposizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. – la quale eccepiva(per quanto qui ancora interessa) di non aver alcun rapporto contrattualecon la [OSCURATO:SOCIETA]. e che il soggetto tenuto a pagare l'ade-guamento era il Comune di [OSCURATO:PERSONA], (che, pertanto, venivachiamato in causa dalla [OSCURATO:SOCIETA]) – il Tribunale la accoglieva parzialmente,riducendo ad euro 40.003,19 l'adeguamento ISTAT dovuto e rigettando ladomanda di garanzia svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro il Comune di San GiorgioJonico.3.- Su impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'appello di Lecce, Sezionedistaccata di Taranto, con la sentenza indicata in intestazione confermavala prima decisione.Numero registro generale 19199/2021Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 16580/2026Data pubblicazione 27/05/2026Osservava la Corte – esaminando il primo motivo di appello – che l'art. 10del d.lgs. n° 22/1997, trasfuso nell'art. 188 del d.lgs. n° 152/2006, maapplicabile ratione temporis, poneva a carico del “detentore” dei rifiuti irelativi oneri di smaltimento.Nella fattispecie era la [OSCURATO:SOCIETA] a svolgere il servizio di raccolta per il Co-mune di Roccaforzata, in esecuzione del contratto di appalto del 25 set-tembre 1996, e in detto contratto, non a caso, nell'analisi dei costi a cuiera stato commisurato il corrispettivo della [OSCURATO:SOCIETA], era compresa anchela tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica.Incrementata la tariffa di conferimento con l'aggiornamento del Piano re-gionale, era, dunque, corretto che tale onere fosse posto integralmente acarico della [OSCURATO:SOCIETA].L'obbligo legale del Comune di smaltire i rifiuti, previsto dall'art. 21 deld.lgs. n° 22/1997, non precludeva agli Enti locali la possibilità di provve-dere mediante appalto e di pattuire, nel relativo contratto, un corrispettivocomprensivo della tariffa di conferimento: con la conseguenza che l'oneredi pagamento di quest'ultima, nel rapporto col gestore della discarica, po-teva legittimamente essere posto a carico dell'appaltatore.A tale sistema di gestione non era ostativo l'art. 10 della legge reg. Puglian° 17/1993.Esaminando, poi, il secondo motivo di appello, col quale [OSCURATO:SOCIETA]. sidoleva dell'erronea interpretazione del contratto di appalto che la legavaall'ATO, la Corte osservava che gli oneri dello smaltimento in discaricaerano a totale carico della [OSCURATO:SOCIETA] come espressamente previsto nel con-tratto di appalto e che, a fronte dell'incremento della tariffa di conferimen-to, l'appaltatrice avrebbe dovuto attivare la procedura di revisione delprezzo, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n° 537/1993.4.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Montecos.r.l., affidando il gravame a due motivi illustrati da memoria.Numero registro generale 19199/2021Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 16580/2026Data pubblicazione 27/05/2026Resistono [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] condistinti controricorsi, quello del Comune illustrato da memoria, concluden-do per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugnazio-Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo – intitolato “Violazione e/o falsa applicazione, in re-lazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 6, 10 e 21 del D.lgs.n. 22/1997 e dell'art. 10 della L.R. Puglia n. 17/1993, che pongono glioneri di smaltimento dei rifiuti in discarica a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]” – laricorrente deduce che la Corte leccese avrebbe erroneamente ritenuto cheil Comune di Roccaforzata non sarebbe tenuto al pagamento della tariffadi smaltimento dei RSU.Al contrario, l'Ente locale, quale “detentore” dei RSU, era un obbligato invia solidale con i produttori di essi a sostenere i costi di smaltimento, inbase agli artt. 6, 10 e 21 del d.lgs. n° 22/1997 e 10 della legge reg. Puglian° 17 del 1993, anche nell'ipotesi di affidamento in appalto del servizio diraccolta.Sicché il vincolo solidale, derivante da un accollo cumulativo ex lege, nonavrebbe potuto essere eliminato se non tramite l'espressa dichiarazionedel creditore, nella specie mancante.Col secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod.proc. civ., della violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 21 delD.lgs. n. 22/1997, 10 della L.R. Puglia n. 17/1993 e 6 della legge n. 537/1993.La Corte leccese, facendo malgoverno delle norme predette, avrebbe er-roneamente posto a solo carico della [OSCURATO:SOCIETA] l'onere economico dellosmaltimento dei RSU, negandole il rimborso degli incrementi tariffari e deiNumero registro generale 19199/2021Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 16580/2026Data pubblicazione 27/05/2026maggiori oneri di smaltimento derivanti dall'incremento ISTAT e qualifica-bili come costi sopravvenuti, imprevisti nel contratto e, comunque, impre-vedibili, che farebbero venire meno la economicità del servizio, dovendo,invece, il corrispettivo essere sufficiente a coprire i costi e l'utile d'impre-6.- I motivi – esaminabili congiuntamente in ragione dei temi comuni chepongono – sono infondati.È noto che il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in generale è statostrutturato, sin dal cosiddetto Decreto Ronchi, d.lgs. n° 5 febbraio 1997 n°22, mediante la previsione di Ambiti territoriali ottimali (ATO: art. 23 deld.lgs. n° 22/1997) gestiti dall'Autorità d'ambito (art. 23, quarto comma) emediante l'introduzione di una tariffa (art. 49), ragguagliata ai costi ine-renti all'impresa ed al servizio, comunque sufficiente alla “copertura inte-grale dei costi di investimento e di esercizio”, e fissata in osservanza almetodo normalizzato elaborato dal “Ministro dell'ambiente di concerto conil Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province au-tonome di Trento e Bolzano”.Tale impianto è stato sostanzialmente recepito dal d.lgs. 3 aprile 2006 n°152, il quale all'art. 188 ha previsto che il produttore dei rifiuti o il deten-tore provvede al trattamento di essi direttamente o “mediante affidamen-to ad intermediario” e all'art. 202 che l'autorità d'ambito affidi il serviziomediante gara.All'art. 238 il d.lgs. n° 152 ha, poi, soppresso la tariffa prevista dall'art. 49del Decreto Ronchi, istituendo una analoga tariffa “applicata e riscossa daisoggetti affidatari del servizio” (terzo comma), “determinata in relazionealle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agliinvestimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quo-ta rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entitàNumero registro generale 19199/2021Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 16580/2026Data pubblicazione 27/05/2026dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale deicosti di investimento e di esercizio” (quarto comma).In sostanza, con la normativa sopra citata si è previsto che il soggettoconferitore dei RSU in discarica paghi (a) una cosiddetta “tariffa ai cancel-li” calcolata dalla regione (ed a lei destinata) tenendo conto anche deglioneri di mitigazione ambientale, che costituiscono una percentuale dellastessa; (b) il benefit ambientale, altrimenti detto onere di compensazioneambientale, costituente una percentuale della “tariffa ai cancelli”, in favoredei comuni che ospitano impianti di smaltimento rifiuti.È poi previsto dall'art. 3, ventiquattresimo comma, della legge 28 dicem-bre 1995 n° 549 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) cheil soggetto conferente paghi anche (c) un “tributo speciale per il depositoin discarica e in impianti di incenerimento” (tributo speciale destinato allaRegione detto “ecotasssa”), con la previsione che “[s]oggetto passivodell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo dirivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento” (ventiseiesimocomma).Tanto sommariamente premesso in punto di diritto e passando ad esami-nare il merito delle due doglianze, si può anzitutto notare che l'incrementodel costo del servizio che [OSCURATO:SOCIETA] vorrebbe addossare al Comune derivadall'aumento della “tariffa ai cancelli”, rivista dall'autorità tariffaria (la Re-gione) “in base alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo”(sentenza pagina 2).Ora, la Corte ha escluso che [OSCURATO:SOCIETA] potesse pretendere un incrementodel corrispettivo per il servizio svolto in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]/3 osservandoche l'art. 5 del contratto inter partes (il “contratto di appalto 25.09.1996integrato nel 1999”) poneva “a totale carico della ditta appaltatrice” l'one-re economico dello smaltimento dei RSU.Tale previsione non è in contrasto con il dettato legislativo, in quanto nonè fatto alcun divieto agli imprenditori che provvedono alla raccolta dei RSUNumero registro generale 19199/2021Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 16580/2026Data pubblicazione 27/05/2026ed al loro conferimento in discarica di pattuire con i Comuni un corrispetti-vo globale per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri economici sopra in-dicati connessi al conferimento, con la conseguenza che, in questo caso,l'importo pattuito per la raccolta ed il conferimento compensa ogni ulterio-re esborso che l'appaltatore dovrà sostenere per il deposito dei rifiuti indiscarica.Ciò chiarito, è palese che i due mezzi siano infondati.Essi, infatti, partono dalla premessa erronea che il maggior costo del ser-vizio dovesse essere addossato al Comune, mentre, come si è appena det-to, nessuna norma impediva che l'onere del pagamento della tariffa aicancelli (come pure l'ecotassa) potesse essere posto a carico dell'appalta-tore verso un corrispettivo d'appalto globalmente convenuto.Secondariamente, nessuno dei due mezzi enuncia che, per effetto di unincremento di euro 120 mila circa, poi ridotti dal Tribunale ad euro 40 milacirca, sia derivato un peggioramento tale dell'equilibrio economico-finan-ziario da rendere la gestione del servizio stesso pregiudizievole per lostesso gestore e, dunque, rivedibile secondo modalità che qui non occorreesporre.D'altra parte, la conclusione cui perviene la ricorrente, ossia che il Comunesarebbe tenuto per effetto di coobbligazione, non solo è del tutto nuova e,dunque, inammissibile (in quanto la sentenza gravata non ne fa alcun cen-no), ma è anche destituita di ogni fondamento, dato che – come detto –gli enti locali, sui quali la legge indubbiamente fa gravare l'obbligo diprovvedere al trattamento dei rifiuti, possono assolverlo anche medianteaffidamento dell'attività ad un appaltatore, con la conseguenza che il cor-rispettivo – fermo restando la sua sufficienza a coprire integralmente i co-sti dell'attività stessa – può essere variamente modulato dalle parti, me-diante le più opportune previsioni negoziali.7.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifu-sione delle spese della presente fase processuale in favore della parte co-Numero registro generale 19199/2021Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 16580/2026Data pubblicazione 27/05/2026stituita, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed alvalore della lite (euro 40 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Eepubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ri-corrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i due motivi di ricorso e condanna la ricor-rente a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed al Comune di San GiorgioJonico le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna delle duecontroparti, in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, ol-tre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp edall'iva, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'artico-lo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del-la ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino