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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34690/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2089-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 5073/19/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Fondi propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto gli appelli, riuniti, di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso le sentenze n. 1646/02/2016 e 781/05/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina, in rigetto dei ricorsi proposti avversoavvisi di accertamento ICI 2010 - 2011, oltre accessori, ed ha depositato memoria difensiva; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. il Comunericorrente con il primo motivo lamenta violazione di norme di diritto (artt. 5 e 7 d.lgs.n. 504/1992 e art. 74 l. n. 34/2000) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto l’immobile, di proprietà della contribuente, classificabile in E/3, con efficacia retroattiva anche alle annualità precedenti rispetto alla variazione catastale, trattandosi di errore di fatto nella precedente classificazione;

1.2. la [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla tesi della contribuente, deduce che l'art. 7 lett. b) del D.lgs. 504/1992 ha introdotto un’esenzione di tipo particolare e cioè estesa non solo agli immobili classificati ma anche a quelli classificabili nelle categorie catastali da E/l a E/9, con ciò intendendosi gli immobili di fatto destinati a uso pubblico,quale che sia l'eventuale (erroneo) inquadramento nella diversa categoria catastale, citando in merito la sentenza n. 7042/2014 di questa Corte, sulla portata retroattiva della rettifica degli errori;

1.3. poste tali premesse, come già affermato da questa Corte in identica controversia tra le medesime parti (cfr. Cass. n. 24279/2019), in primo luogo, deve distinguersi il caso in cui la classificazione di un immobile muta perché l'amministrazione procede in autotutela, prendendo atto di un proprio errore - caso cui si riferisce il prec edente giurisprudenziale invocato dalla contribuente, qui non applicabile-, dal caso, come quello in esame, in cui è il contribuente che dopo avere chiesto (ed ottenuto) la classificazione del proprio immobile in una certa categoria, ne richiede la classificazione in una categoria diversa;

1.4. sul punto la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell'affermare che gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da un’omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato (cfr. Cass. n. 3277/2019; Cass. 1704/2016; Cass.15025/2016);

1.5. vi è quindi un onere del contribuente di denunciare esattamente la destinazione d'uso, e in caso di errore la rettifica non può estendere i suoi effetti agli anni di imposta in cui l'amministrazione si è regolata sulla base della dichiarazione del contribuente;

1.6. la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è ferma nel ritenere che in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d.m. finanze 19 aprile 1994 n. 701, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti, e tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficaciauguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (cfr. Cass.21310/2010; in termini Cass. 3168/2015; Cass. n. 17824/2017; Cass.n. 11846/2017); al riguardo, anche richiamando la regola generale prevista dalla normativa IMU, si impone di fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione; pertanto, le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia solo a partire dall'anno successivo (cfr. Cass. n. 20463/2017); detto principio patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione, ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo (cfr. Cass. n. 21310/2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168/2015; Cass. n. 11844/2017; Cass. n. 27024/2017);

1.7. la lettura dell'art. 7 lett. b) proposta dalla contribuente, e recepita nella sentenza impugnata, non è quindi condivisibile;

1.8. laddove la norma parla di immobili classificabili nelle categorie da E/l a E/9, fa riferimento solo agli immobili non ancora classificati e non anche a quelli già classificati, su istanza del contribuente, in una categoria che in seguito, sempre ad istanza del contribuente, venga rettificata;

1.9. questa è la conclusione cui si giunge in primo luogo seguendo i criteri dell'interpretazione letterale avendo attenzione al significato del termine usato dal legislatore, classificabile , poiché il suffisso abile , dal latino abilis, è un derivativo degli aggettivi tratti dai verbi della coniugazione in are e indica l'attitudine, possibile o necessaria, di quanto predicato dal verbo, cosicché classificabile si dice di un oggetto non ancora classificato, ma abile, idoneo ad esserlo;

1.10. nello stesso senso depongono anche la lettura sistematica della norma in questione, poiché il comma 3 dell'art. 5 del citato D.lgs. trattando degli immobili della categoria D, chiarisce che gli immobili così classificabili sono quelli non ancora iscritti in catasto, ed infine la lettura coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento e in particolare con i principi della certezza dei rapporti giuridici, del legittimo affidamento, che vale anche nei rapporti con l'ente pubblico, nonché con il principio, dato dall'art. 14 delle preleggi, che le norme eccezionali, quali sono quelle che riguardano le esenzioni dal tributo, sono di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 13145/2019);

1.11. in conclusione, va ribadito anche nella presente sede il principio che l'art. 7 lett. b) del D.lgs. 504 1992, laddove dispone che sono esenti da imposta i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/l a E/9 deve essere letto nel senso che l'esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti in catasto, ma nondimeno così classificabili, e che per il periodo in cui non sono stati ancora classificati, sono esenti da imposta se sussistono, per il medesimo periodo, i presupposti per la loro iscrizione nella categorie indicate; di contro, l'esenzione non si applica agli immobili che siano stati classificati in una categoria diversa da quelle indicate con le sigle da E/3 a E/9 ad iniziativa del contribuente, che non può, ai fini della suddetta esenzione, invocare in suo favore l'errore, se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione;

1.12. la sentenza impugnata non è dunque conforme a questi principi e va conseguentemente cassata sul punto;

2.1. con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente accolto l’eccezione di ultrapetizione, formulata dall’appellante, sul rilievo che il Comune non avrebbe mai contestato, in primo grado, «la successiva riconducibilità degli immobili nella categoria E/3, come invece adombrato dal primo giudice»;

2.2. la censura è infondata atteso che lo stesso Comune non contesta di non aver mai formulato siffatta doglianza, limitandosi ad affermare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso la classificazione degli immobili in E/3 condividendo quanto deciso sul punto in precedenti pronunce della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (nn. 7927 e 7928 del 2016);

2.3. i Giudici di primo grado, deve pertanto ritenersi, come correttamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], essere incorsi nella violazione del divieto di ultrapetizione avendo fondato la decisione su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti, né il ricorrente ha riprodotto, nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di specificità ex art. 366 c.p.c., il contenuto delle sentenze dianzi citate, precludendo così alla Corte ogni indagine sul punto;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente;

4. trattandosi di questione con profili di novità le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità si compensano interamente tra le parti P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente; compensa integralmente le spese della fase di mer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2089-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 5073/19/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Fondi propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto gli appelli, riuniti, di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso le sentenze n. 1646/02/2016 e 781/05/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina, in rigetto dei ricorsi proposti avversoavvisi di accertamento ICI 2010 - 2011, oltre accessori, ed ha depositato memoria difensiva; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. il Comunericorrente con il primo motivo lamenta violazione di norme di diritto (artt. 5 e 7 d.lgs.n. 504/1992 e art. 74 l. n. 34/2000) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto l’immobile, di proprietà della contribuente, classificabile in E/3, con efficacia retroattiva anche alle annualità precedenti rispetto alla variazione catastale, trattandosi di errore di fatto nella precedente classificazione; 1.2. la [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla tesi della contribuente, deduce che l'art. 7 lett. b) del D.lgs. 504/1992 ha introdotto un’esenzione di tipo particolare e cioè estesa non solo agli immobili classificati ma anche a quelli classificabili nelle categorie catastali da E/l a E/9, con ciò intendendosi gli immobili di fatto destinati a uso pubblico,quale che sia l'eventuale (erroneo) inquadramento nella diversa categoria catastale, citando in merito la sentenza n. 7042/2014 di questa Corte, sulla portata retroattiva della rettifica degli errori; 1.3. poste tali premesse, come già affermato da questa Corte in identica controversia tra le medesime parti (cfr. Cass. n. 24279/2019), in primo luogo, deve distinguersi il caso in cui la classificazione di un immobile muta perché l'amministrazione procede in autotutela, prendendo atto di un proprio errore - caso cui si riferisce il prec edente giurisprudenziale invocato dalla contribuente, qui non applicabile-, dal caso, come quello in esame, in cui è il contribuente che dopo avere chiesto (ed ottenuto) la classificazione del proprio immobile in una certa categoria, ne richiede la classificazione in una categoria diversa; 1.4. sul punto la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell'affermare che gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da un’omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato (cfr. Cass. n. 3277/2019; Cass. 1704/2016; Cass.15025/2016); 1.5. vi è quindi un onere del contribuente di denunciare esattamente la destinazione d'uso, e in caso di errore la rettifica non può estendere i suoi effetti agli anni di imposta in cui l'amministrazione si è regolata sulla base della dichiarazione del contribuente; 1.6. la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è ferma nel ritenere che in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d.m. finanze 19 aprile 1994 n. 701, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti, e tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficaciauguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (cfr. Cass.21310/2010; in termini Cass. 3168/2015; Cass. n. 17824/2017; Cass.n. 11846/2017); al riguardo, anche richiamando la regola generale prevista dalla normativa IMU, si impone di fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione; pertanto, le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno avranno efficacia solo a partire dall'anno successivo (cfr. Cass. n. 20463/2017); detto principio patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono; ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia, in quanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione, ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo (cfr. Cass. n. 21310/2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168/2015; Cass. n. 11844/2017; Cass. n. 27024/2017); 1.7. la lettura dell'art. 7 lett. b) proposta dalla contribuente, e recepita nella sentenza impugnata, non è quindi condivisibile; 1.8. laddove la norma parla di immobili classificabili nelle categorie da E/l a E/9, fa riferimento solo agli immobili non ancora classificati e non anche a quelli già classificati, su istanza del contribuente, in una categoria che in seguito, sempre ad istanza del contribuente, venga rettificata; 1.9. questa è la conclusione cui si giunge in primo luogo seguendo i criteri dell'interpretazione letterale avendo attenzione al significato del termine usato dal legislatore, classificabile , poiché il suffisso abile , dal latino abilis, è un derivativo degli aggettivi tratti dai verbi della coniugazione in are e indica l'attitudine, possibile o necessaria, di quanto predicato dal verbo, cosicché classificabile si dice di un oggetto non ancora classificato, ma abile, idoneo ad esserlo; 1.10. nello stesso senso depongono anche la lettura sistematica della norma in questione, poiché il comma 3 dell'art. 5 del citato D.lgs. trattando degli immobili della categoria D, chiarisce che gli immobili così classificabili sono quelli non ancora iscritti in catasto, ed infine la lettura coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento e in particolare con i principi della certezza dei rapporti giuridici, del legittimo affidamento, che vale anche nei rapporti con l'ente pubblico, nonché con il principio, dato dall'art. 14 delle preleggi, che le norme eccezionali, quali sono quelle che riguardano le esenzioni dal tributo, sono di stretta interpretazione (cfr. Cass. n. 13145/2019); 1.11. in conclusione, va ribadito anche nella presente sede il principio che l'art. 7 lett. b) del D.lgs. 504 1992, laddove dispone che sono esenti da imposta i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/l a E/9 deve essere letto nel senso che l'esenzione si riferisce ai fabbricati così classificati oppure a quelli non ancora iscritti in catasto, ma nondimeno così classificabili, e che per il periodo in cui non sono stati ancora classificati, sono esenti da imposta se sussistono, per il medesimo periodo, i presupposti per la loro iscrizione nella categorie indicate; di contro, l'esenzione non si applica agli immobili che siano stati classificati in una categoria diversa da quelle indicate con le sigle da E/3 a E/9 ad iniziativa del contribuente, che non può, ai fini della suddetta esenzione, invocare in suo favore l'errore, se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione; 1.12. la sentenza impugnata non è dunque conforme a questi principi e va conseguentemente cassata sul punto; 2.1. con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente accolto l’eccezione di ultrapetizione, formulata dall’appellante, sul rilievo che il Comune non avrebbe mai contestato, in primo grado, «la successiva riconducibilità degli immobili nella categoria E/3, come invece adombrato dal primo giudice»; 2.2. la censura è infondata atteso che lo stesso Comune non contesta di non aver mai formulato siffatta doglianza, limitandosi ad affermare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso la classificazione degli immobili in E/3 condividendo quanto deciso sul punto in precedenti pronunce della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (nn. 7927 e 7928 del 2016); 2.3. i Giudici di primo grado, deve pertanto ritenersi, come correttamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], essere incorsi nella violazione del divieto di ultrapetizione avendo fondato la decisione su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti, né il ricorrente ha riprodotto, nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di specificità ex art. 366 c.p.c., il contenuto delle sentenze dianzi citate, precludendo così alla Corte ogni indagine sul punto; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente; 4. trattandosi di questione con profili di novità le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità si compensano interamente tra le parti P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente; compensa integralmente le spese della fase di mer
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