CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35614/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla determinazione della pena a seguito della "continuazione esterna" - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. Ritenuto che legittimamente la sentenza impugnata, procedendo in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte, ha determinato la pena complessiva individuando quale reato più grave quello di cui all'art. 416 bis, commi da 1 a 5, cod. pen. [capo a) della precedente sentenza, passata in giudicato] per il quale era stata inflitta la pena di anni sette di reclusione (poi aumentata per la continuazione con ulteriori delitti oggetto di quel procedimento). Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità» (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnato, Rv. 273447 - 01). Nella specie per il reato suindicato è stata inflitta la pena maggiore e pertanto su di questa correttamente è stato operato l'aumento a titolo di continuazione per i reati giudicati dalla sentenza impugnata, aumento determinato nella misura di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. Rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.