CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04587/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 12710/2015 R.G. proposto da 3 [OSCURATO:PERSONA] 3 Srl, rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (pec: ) e [OSCURATO:PERSONA] (pec: ), con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: ), in Roma via Celimontana n. 33, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, pec: , presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 6802/21/2014, depositata il 13 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Cartella – Cessione d’azienda – Responsabilità solidale.Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] notificava, a titolo di responsabilità solidale, a 3 [OSCURATO:PERSONA] 3 Srluna cartella di pagamento relativa a Ires, Irap e Iva per il 2003, già accertatecon avviso emesso nei confronti della società 3 [OSCURATO:PERSONA] Srl, confermato con sentenza n. 160/04/2012 della CTR del Lazio, fondata sul presupposto dell’intervenuta cessione di azienda tra le due società. L’impugnazione della contribuente - che contesta va la legittimità della cartella e l’inopponibilità della pretesa per esser il debito erariale riferito ad altra società, restando inefficace la sentenza pronunziata nei confronti di quest’ultima –era accolta dalla CTP di Viterbo. La sentenza, sull’appello dell’Ufficio, era riformata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale la cartella era legittima e la pretesa fondata. 3 [OSCURATO:PERSONA] 3 Srl propon e ricorso per cassazione con cinque motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In relazione al quinto motivo di ricorso, con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio e degli artt. 24 Cost., 31 d.lgs. n. 546 del 1992, 101 e 183 c.p.c., per aver la CTR pronunciato in pubblica udienza nonostante fosse stato notificato l’avviso per la trattazione in camera di consiglio, appare necessario acquisire il fascicolo di merito. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo per l’acquisizione del fas