Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:C:2000:87
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997O0400
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
16 febbraio 2000 (
*1
)
Nei procedimenti riuniti C-400/97, C-401/97 e C-402/97,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Administración del [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]
(C-400/97)
[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]
(C-401/97)
[OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya,
Intervenienti: [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya,
(C-402/97)
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
sentito l'avvocato generaleA. Saggio,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Con ordinanza 30 luglio 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° dicembre 1997, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE).
Con lettera 8 febbraio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2000, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte che, a seguito della rinuncia da parte della ricorrente nella causa principale alle cause in questione, ritirava le domande di pronuncia pregiudiziale del 30 luglio 1997.
Alla luce di ciò, occorre disporre la cancellazione dal ruolo delle presenti cause.
Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
Le cause riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97 sono cancellate dal ruolo della Corte.
Lussemburgo, 16 febbraio 2000
Il cancelliere
R. [OSCURATO:PERSONA] presidente
G. C. [OSCURATO:PERSONA]
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.