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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:C:2000:87
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997O0400

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

16 febbraio 2000 ( *1 ) Nei procedimenti riuniti C-400/97, C-401/97 e C-402/97, aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Administración del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]

(C-400/97) [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]

(C-401/97) [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya, Intervenienti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya, (C-402/97) domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

sentito l'avvocato generaleA.

Saggio, ha emesso la seguente Ordinanza Con ordinanza 30 luglio 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° dicembre 1997, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE).

Con lettera 8 febbraio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2000, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte che, a seguito della rinuncia da parte della ricorrente nella causa principale alle cause in questione, ritirava le domande di pronuncia pregiudiziale del 30 luglio 1997.

Alla luce di ciò, occorre disporre la cancellazione dal ruolo delle presenti cause.

Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede: Le cause riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97 sono cancellate dal ruolo della Corte. Lussemburgo, 16 febbraio 2000 Il cancelliere R. [OSCURATO:PERSONA] presidente

G. C. [OSCURATO:PERSONA]

( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997O0400 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 16 febbraio 2000 ( *1 ) Nei procedimenti riuniti C-400/97, C-401/97 e C-402/97, aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Administración del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (C-400/97) [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (C-401/97) [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya, Intervenienti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya, (C-402/97) domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), IL PRESIDENTE DELLA CORTE sentito l'avvocato generaleA. Saggio, ha emesso la seguente Ordinanza Con ordinanza 30 luglio 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° dicembre 1997, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE). Con lettera 8 febbraio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2000, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte che, a seguito della rinuncia da parte della ricorrente nella causa principale alle cause in questione, ritirava le domande di pronuncia pregiudiziale del 30 luglio 1997. Alla luce di ciò, occorre disporre la cancellazione dal ruolo delle presenti cause. Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, IL PRESIDENTE DELLA CORTE così provvede: Le cause riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97 sono cancellate dal ruolo della Corte. Lussemburgo, 16 febbraio 2000 Il cancelliere R. [OSCURATO:PERSONA] presidente G. C. [OSCURATO:PERSONA] ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
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