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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16511/2026

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i avvocati [OSCURATO:PERSONA] edifensori– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura generaledell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 217 del 2025 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 21 marzo 2025 (R.G.N.128/2024).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19691/2025Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 16511/2026Data pubblicazione 27/05/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diMessina ha accolto il gravame della signora [OSCURATO:PERSONA] e, in riformadella pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiaratol’irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno sociale, pari adEuro 1.300,98, di cui l’INPS ha chiesto la restituzione con nota del 18novembre 2020.Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale harichiamato i princìpi in tema d’indebito assistenziale, che consentono laripetizione a decorrere dall’accertamento del venir meno deipresupposti, salvo che non si ravvisi il dolo dell’accipiens, e hacompensato per un mezzo le spese di entrambi i gradi di merito, inragione della «natura interpretativa della questione affrontata» (pagina4 della pronuncia d’appello).2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello, articolando un unico, complesso, motivo, illustrato damemoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico, complesso, motivo la ricorrente censura lasentenza d’appello in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e, riguardoall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazioneomessa o apparente.Avrebbe errato la Corte di merito nel compensare per un mezzo lespese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, richiamandola natura interpretativa delle questioni, con «argomentazioni talmente- 2 -Numero registro generale 19691/2025Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 16511/2026Data pubblicazione 27/05/2026inconsistenti e fallaci da posizionarsi ampiamente al di sotto della sogliac.d.

“minimo costituzionale”» (pagina 13 del ricorso per cassazione).La domanda sarebbe stata integralmente accolta e non siriscontrerebbe alcuna controvertibilità delle questioni giuridiche.1.1.– Il motivo non presenta i profili d’inammissibilità eccepiti nelcontroricorso (pagine 3, 4, 5 e 6), in quanto non dissimula unasurrettizia istanza di riesame dei fatti processuali e s’incentra suiprincìpi di diritto oramai consolidati nella giurisprudenza di questaCorte.1.2.– La censura si rivela fondata, per le considerazioni di séguitoesposte.1.2.1.– Le ragioni addotte dal giudice a sostegno dellacompensazione delle spese possono essere censurate in sede dilegittimità, quando si risolvano in una enunciazione astratta,disancorata dalle risultanze di causa (Cass., sez.

II, 16 maggio 2022,n. 15495), oppure illogica ed erronea (Cass., sez. lav., 21 maggio2024, n. 14036, e, nello stesso senso, già Cass., sez.

VI-L, 9 aprile2019, n. 9977).1.2.2.– La decisione impugnata non fa leva, nel compensare per unmezzo le spese dei giudizi di merito, sulla nozione di soccombenzareciproca evocata dall’[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso.I giudici d’appello giungono a compensare per un mezzo le spesedi entrambi i gradi sulla scorta della natura interpretativa dellequestioni dibattute (pagina 4 della sentenza impugnata).1.2.3.– La ragione indicata è palesemente generica e non èsupportata da argomenti che valgano a darle una consistenza menomalcerta e rinvengano un saldo ubi consistam nella concreta vicendaprocessuale.Ogni giudizio postula per sua natura la soluzione una questioneinterpretativa, che di per sé non può configurare legittimo motivo di- 3 -Numero registro generale 19691/2025Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 16511/2026Data pubblicazione 27/05/2026compensazione, ove difetti il carattere dell’obiettiva e apprezzabilecontrovertibilità dei temi discussi.Peraltro, la pronuncia d’appello, a fondamento della decisione,menziona princìpi di diritto ormai comunemente recepiti, senza darconto di rilevanti incertezze interpretative, come la parte ricorrenterimarca con dovizia di riferimenti anche nella memoria illustrativa.Né tali incertezze si possono desumere sic et simpliciter, alcontrario di quel che l’[OSCURATO:PERSONA] obietta nel controricorso, dalla duplicequalificazione giuridica dell’indebito, come previdenziale oassistenziale, prospettata dall’odierna ricorrente a sostegno delladomanda.1.2.4.– Le ragioni tratteggiate dalla Corte di merito, proprio perl’indeterminatezza che le contraddistingue e per la mancanza di unaragionevole e trasparente correlazione con la dialettica processuale,compromettono irrimediabilmente la tenuta logica del percorsoargomentativo e non superano il vaglio di non implausibilità che questaCorte esercita sulla pronuncia di compensazione (Cass., sez.

VI-III, 26luglio 2021, n. 21400), in ragione della “elasticità” costituzionalmentenecessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensare le spesedi lite (di recente, Cass., sez. lav., 26 agosto 2025, n. 23914, punto 6delle Ragioni della decisione).2.– I rilievi illustrati conducono all’accoglimento del ricorso e allacassazione della sentenza impugnata.3.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Messina, che, indiversa composizione, provvederà sulle spese in conformità ai princìpiin tema di compensazione ribaditi nella presente ordinanza.4.– Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito dipronunciare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M- 4 -Numero registro generale 19691/2025Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 16511/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Messina, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 aprile 2026.La Presidente- 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i avvocati [OSCURATO:PERSONA] edifensori– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura generaledell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 217 del 2025 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 21 marzo 2025 (R.G.N.128/2024).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19691/2025Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 16511/2026Data pubblicazione 27/05/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diMessina ha accolto il gravame della signora [OSCURATO:PERSONA] e, in riformadella pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiaratol’irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno sociale, pari adEuro 1.300,98, di cui l’INPS ha chiesto la restituzione con nota del 18novembre 2020.Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale harichiamato i princìpi in tema d’indebito assistenziale, che consentono laripetizione a decorrere dall’accertamento del venir meno deipresupposti, salvo che non si ravvisi il dolo dell’accipiens, e hacompensato per un mezzo le spese di entrambi i gradi di merito, inragione della «natura interpretativa della questione affrontata» (pagina4 della pronuncia d’appello).2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello, articolando un unico, complesso, motivo, illustrato damemoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico, complesso, motivo la ricorrente censura lasentenza d’appello in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e, riguardoall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazioneomessa o apparente.Avrebbe errato la Corte di merito nel compensare per un mezzo lespese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, richiamandola natura interpretativa delle questioni, con «argomentazioni talmente- 2 -Numero registro generale 19691/2025Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 16511/2026Data pubblicazione 27/05/2026inconsistenti e fallaci da posizionarsi ampiamente al di sotto della sogliac.d. “minimo costituzionale”» (pagina 13 del ricorso per cassazione).La domanda sarebbe stata integralmente accolta e non siriscontrerebbe alcuna controvertibilità delle questioni giuridiche.1.1.– Il motivo non presenta i profili d’inammissibilità eccepiti nelcontroricorso (pagine 3, 4, 5 e 6), in quanto non dissimula unasurrettizia istanza di riesame dei fatti processuali e s’incentra suiprincìpi di diritto oramai consolidati nella giurisprudenza di questaCorte.1.2.– La censura si rivela fondata, per le considerazioni di séguitoesposte.1.2.1.– Le ragioni addotte dal giudice a sostegno dellacompensazione delle spese possono essere censurate in sede dilegittimità, quando si risolvano in una enunciazione astratta,disancorata dalle risultanze di causa (Cass., sez. II, 16 maggio 2022,n. 15495), oppure illogica ed erronea (Cass., sez. lav., 21 maggio2024, n. 14036, e, nello stesso senso, già Cass., sez. VI-L, 9 aprile2019, n. 9977).1.2.2.– La decisione impugnata non fa leva, nel compensare per unmezzo le spese dei giudizi di merito, sulla nozione di soccombenzareciproca evocata dall’[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso.I giudici d’appello giungono a compensare per un mezzo le spesedi entrambi i gradi sulla scorta della natura interpretativa dellequestioni dibattute (pagina 4 della sentenza impugnata).1.2.3.– La ragione indicata è palesemente generica e non èsupportata da argomenti che valgano a darle una consistenza menomalcerta e rinvengano un saldo ubi consistam nella concreta vicendaprocessuale.Ogni giudizio postula per sua natura la soluzione una questioneinterpretativa, che di per sé non può configurare legittimo motivo di- 3 -Numero registro generale 19691/2025Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 16511/2026Data pubblicazione 27/05/2026compensazione, ove difetti il carattere dell’obiettiva e apprezzabilecontrovertibilità dei temi discussi.Peraltro, la pronuncia d’appello, a fondamento della decisione,menziona princìpi di diritto ormai comunemente recepiti, senza darconto di rilevanti incertezze interpretative, come la parte ricorrenterimarca con dovizia di riferimenti anche nella memoria illustrativa.Né tali incertezze si possono desumere sic et simpliciter, alcontrario di quel che l’[OSCURATO:PERSONA] obietta nel controricorso, dalla duplicequalificazione giuridica dell’indebito, come previdenziale oassistenziale, prospettata dall’odierna ricorrente a sostegno delladomanda.1.2.4.– Le ragioni tratteggiate dalla Corte di merito, proprio perl’indeterminatezza che le contraddistingue e per la mancanza di unaragionevole e trasparente correlazione con la dialettica processuale,compromettono irrimediabilmente la tenuta logica del percorsoargomentativo e non superano il vaglio di non implausibilità che questaCorte esercita sulla pronuncia di compensazione (Cass., sez. VI-III, 26luglio 2021, n. 21400), in ragione della “elasticità” costituzionalmentenecessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensare le spesedi lite (di recente, Cass., sez. lav., 26 agosto 2025, n. 23914, punto 6delle Ragioni della decisione).2.– I rilievi illustrati conducono all’accoglimento del ricorso e allacassazione della sentenza impugnata.3.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Messina, che, indiversa composizione, provvederà sulle spese in conformità ai princìpiin tema di compensazione ribaditi nella presente ordinanza.4.– Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito dipronunciare sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M- 4 -Numero registro generale 19691/2025Numero sezionale 1804/2026Numero di raccolta generale 16511/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Messina, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 aprile 2026.La Presidente- 5 -
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