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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33717/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6538-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - in persona del Presidente p .t. d ella G.R. , rappresentata e difesa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale il calce al controricorso. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto l’opposizioneex art. 98 l.fall. proposta dalla Regione Calabria contro il provvedimento del G.D. che aveva dichiarato inammissibile, perché “ultratardiva”, la sua domanda di ammissione allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] r aordinaria del credito risarcitoriovantato nei confronti della società insolvente, liquidato con sentenza della Corte dei Conti – sez. giurisdizionale della Calabria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Il tribunale, dato atto che nel giudizio si era costituito, con intervento adesivo alla posizione dell’opponente, l’architetto [OSCURATO:PERSONA], e premesso che lo stato passivo “tempestivo” era stato dichiarato esecutivo il 6.2.2015, mentre la domanda della Regione era stata depositata il 15.04.2022, ha ritenuto che il ritardo fosse imputabile all’Ente, a conoscenza della messa in amministrazione straordinaria della debitrice ben prima della scadenza del termine di cui all’art. 101 l. fall..

Ha osservato al riguardo che il fatto costitutivo del credito era rappresentato dall’indebita percezione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in bonis,di contributi pubblici erogati negli anni 2010-2012 e che, come si evinceva dalla stessa sentenza della Corte dei Conti, la Regione era a conoscenza delle irregolarità commesse dalla società già prima dell’apertura della procedura.

Ha aggiunto, che i tempi lunghi necessari all’accertamento dell’an e del quantum della pretesa non possono in alcun modo interferire su quelli stabiliti dalla legge fallimentare, non potendosi ritenere giustificato un ritardo necessitato dall’espletamento di specifiche procedure e di particolari tempistiche per la definizione di proprie pratiche interne, in quanto gli aspetti attinenti all’organizzazione del credit ore non possono, in linea generale, ritenersi estranei all’area dell’imputabilità.

Haaffermato, in conclusione, che la Regione avrebbe dovuto formulareuna tempestiva istanza di ammissione con riserva del credito, ai sensi dell’art. 96 l. fall., e ciò a maggior ragione per la prevedibile, lunga durata del procedimento dinanzi al giudice contabile, incompatibil e co l termine di un anno dalla chiusura dello stato passivo previsto dalla l. fall. per la presentazione delle domande tardive. 2.Il decreto, pubblicato il 24.11.2022, è stat o impugnat o da lla R egione Calabria con ricorso per cassazione affidato ad un unico motiv o . [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. e Cosimo C uomo hanno svolto difese con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la Regione Calabria lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione dell’art. 101, comma 4, r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267, nonché omesso esame e erronea interpretazione di un fatto decisivo”.

La ricorrente sostiene che il credito risarcitorio , allorquando liquidato dalla Corte dei conti in esito al correlato accertamento della responsabilità erariale dell’obbligato, trova il suo momento genetico solo nella decisione del giudice contabile; contesta, pertanto, che il credito in questione possa essere insinuato anteriormente, ai sensi dell’art. 96 l. fall., e che il ritardo nella presentazione della domanda le sia imputabile. 2.Il motivo è infondato.

Come correttamente affermato dal giudice del merito, il credito risarcitorio insinuato dalla Regione Calabria trova il suo momento genetico (il suo fatto costitutivo) nella commissione dell’illecito e non certo nella sentenza del giudice contabile che ne ha accertato la sussistenza e l’ammontare.

Peraltro, qualora si accedesse alla tesi della ricorrente (d ell’insorgenza del credito solo a seguito dell’emissione della sentenza) dovrebbe coerentemente escludersene la natura concorsuale, posto cheil fatto costitutivo del diritto di credito neiconfronti del fallito (qui dell’ impresa in A .

S . ) posto a fondamento dell’insinuazione, quantunque ultra-tardiva(credito da non confondere con quello prededucibile che sorge nei confronti diretti della procedura) non può che collocarsi temporalmente in epoca antecedente all’apertura della procedura.

Questa Corte (cfr. Cass.

S.U. n. 12371del 2008, Cass.

S.U. n. 789 del 1999) ha, d el resto , da tempo affermato, sia pure in fattispecie disciplinate dalla legge fallimentare anteriore alla riforma del 2006, che il credito il cui accertamento sia devoluto alla Corte dei conti va ritenuto credito condizionale, da ammettere al passivo con riserva da sciogliere in relazione all’esito del processo dinanzi al giudice competente, sì da consentire al creditore la partecipazione al riparto mediante accantonamento.

Cass.

S.U. n. 15200 del 2015 ha parimenti ritenuto, in fattispecie analoga alla presente, che « Qualora, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, sia invocata l'ammissione al passivo, contestata con opposizione ex art. 98 legge fall., di un credito il cui accertamento è già devoluto alla giurisdizione di un arbitro straniero, permane il potere del giudice concorsuale di ammettere il credito con riserva, considerandolo come condizionale rispetto all'esito del processo pendente dinanzi algiudice competente».

A tale soluzione ― rammenta quest’ultima decisione ― « questa Corte è pervenuta alla luce del duplice rilievo per cui, da un canto, va garantita al titolare del credito contestato la possibilità di partecipare al riparto mediante accantonamento in attesa della decisione del giudice competente (decisione che potrebbe intervenire quando la procedura fallimentare è già chiusa, o comunque quando il riparto dell'attivo sia già in tutto o in parte avvenuto); dall'altro, trova comunque applicazione il principio generale per cui, in caso di controversia sul credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (perché quest'ultimo è carente di giurisdizione, o perché sussiste una competenza inderogabile di altro giudice), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, con facoltà di ammetterlo con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente, in relazione all'esito di tale giudizio».

Alla soluzione della question e dibattut a nell a presente controversia soccorreinoltre, per altro verso, un recente arresto di questa Corte di legittimità (Cass. ord. n. 21813 del 20/07/2023 ), che, in un caso sostanzialmente sovrapponibile a quello oggi in esame, ha affermato che “In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, l'espressione "crediti condizionati" di cui all'art. 96 l.fall. ricomprende in sé, quale categoria più ampia, anche i "crediti condizionali" ex art.55 l.fall. - compresi quelli che non possono farsi valere nei confronti del fallito se non previa escussione del debitore principale - giustificandosi, pertanto, l'ammissione al concorso fallimentare con riserva di quei crediti, pur preesistenti, la cui esigibilità dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura”(p rincipio affermato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, in un caso in cui era invocata da un'autorità amministrativa l'ammissione al passivo del credito correlato all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, da ritenersi "condizionale" rispetto all'esito del procedimento accertativo dell'illecito).

Infine, neppure la ricorrente pone in dubbio che, nel vigore dell’attuale disciplina, anche le domande di ammissione dei crediti condizionali debbano essere presentate entro il termine decadenziale di cui all’art.101, 1° comma, l. fall. (cfr. Cass. ord. n. 7426 del 2015); ciò, ovviamente, salva l’inimputabilità del ritardo nella loro presentazione, che tuttavia nella specie va esclu sa, non risultando contestato l’accertamento del giudice del merito secondo cui la Regione Calabria era venuta a conoscenza dell’apertura della procedura ben prima della scadenza del termine predetto.

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.

Le spese del giudizio di legittimità fra la Regione Calabria e il Fallimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese a caricodel controricorrente adesivo Cuomo, in quanto [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. non ha svolto difese nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Regione Calabria al pagamento in favore dell’A.S. controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6538-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - in persona del Presidente p .t. d ella G.R. , rappresentata e difesa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale il calce al controricorso. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto l’opposizioneex art. 98 l.fall. proposta dalla Regione Calabria contro il provvedimento del G.D. che aveva dichiarato inammissibile, perché “ultratardiva”, la sua domanda di ammissione allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] r aordinaria del credito risarcitoriovantato nei confronti della società insolvente, liquidato con sentenza della Corte dei Conti – sez. giurisdizionale della Calabria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il tribunale, dato atto che nel giudizio si era costituito, con intervento adesivo alla posizione dell’opponente, l’architetto [OSCURATO:PERSONA], e premesso che lo stato passivo “tempestivo” era stato dichiarato esecutivo il 6.2.2015, mentre la domanda della Regione era stata depositata il 15.04.2022, ha ritenuto che il ritardo fosse imputabile all’Ente, a conoscenza della messa in amministrazione straordinaria della debitrice ben prima della scadenza del termine di cui all’art. 101 l. fall.. Ha osservato al riguardo che il fatto costitutivo del credito era rappresentato dall’indebita percezione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in bonis,di contributi pubblici erogati negli anni 2010-2012 e che, come si evinceva dalla stessa sentenza della Corte dei Conti, la Regione era a conoscenza delle irregolarità commesse dalla società già prima dell’apertura della procedura. Ha aggiunto, che i tempi lunghi necessari all’accertamento dell’an e del quantum della pretesa non possono in alcun modo interferire su quelli stabiliti dalla legge fallimentare, non potendosi ritenere giustificato un ritardo necessitato dall’espletamento di specifiche procedure e di particolari tempistiche per la definizione di proprie pratiche interne, in quanto gli aspetti attinenti all’organizzazione del credit ore non possono, in linea generale, ritenersi estranei all’area dell’imputabilità. Haaffermato, in conclusione, che la Regione avrebbe dovuto formulareuna tempestiva istanza di ammissione con riserva del credito, ai sensi dell’art. 96 l. fall., e ciò a maggior ragione per la prevedibile, lunga durata del procedimento dinanzi al giudice contabile, incompatibil e co l termine di un anno dalla chiusura dello stato passivo previsto dalla l. fall. per la presentazione delle domande tardive. 2.Il decreto, pubblicato il 24.11.2022, è stat o impugnat o da lla R egione Calabria con ricorso per cassazione affidato ad un unico motiv o . [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. e Cosimo C uomo hanno svolto difese con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la Regione Calabria lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione dell’art. 101, comma 4, r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267, nonché omesso esame e erronea interpretazione di un fatto decisivo”. La ricorrente sostiene che il credito risarcitorio , allorquando liquidato dalla Corte dei conti in esito al correlato accertamento della responsabilità erariale dell’obbligato, trova il suo momento genetico solo nella decisione del giudice contabile; contesta, pertanto, che il credito in questione possa essere insinuato anteriormente, ai sensi dell’art. 96 l. fall., e che il ritardo nella presentazione della domanda le sia imputabile. 2.Il motivo è infondato. Come correttamente affermato dal giudice del merito, il credito risarcitorio insinuato dalla Regione Calabria trova il suo momento genetico (il suo fatto costitutivo) nella commissione dell’illecito e non certo nella sentenza del giudice contabile che ne ha accertato la sussistenza e l’ammontare. Peraltro, qualora si accedesse alla tesi della ricorrente (d ell’insorgenza del credito solo a seguito dell’emissione della sentenza) dovrebbe coerentemente escludersene la natura concorsuale, posto cheil fatto costitutivo del diritto di credito neiconfronti del fallito (qui dell’ impresa in A . S . ) posto a fondamento dell’insinuazione, quantunque ultra-tardiva(credito da non confondere con quello prededucibile che sorge nei confronti diretti della procedura) non può che collocarsi temporalmente in epoca antecedente all’apertura della procedura. Questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 12371del 2008, Cass. S.U. n. 789 del 1999) ha, d el resto , da tempo affermato, sia pure in fattispecie disciplinate dalla legge fallimentare anteriore alla riforma del 2006, che il credito il cui accertamento sia devoluto alla Corte dei conti va ritenuto credito condizionale, da ammettere al passivo con riserva da sciogliere in relazione all’esito del processo dinanzi al giudice competente, sì da consentire al creditore la partecipazione al riparto mediante accantonamento. Cass. S.U. n. 15200 del 2015 ha parimenti ritenuto, in fattispecie analoga alla presente, che « Qualora, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, sia invocata l'ammissione al passivo, contestata con opposizione ex art. 98 legge fall., di un credito il cui accertamento è già devoluto alla giurisdizione di un arbitro straniero, permane il potere del giudice concorsuale di ammettere il credito con riserva, considerandolo come condizionale rispetto all'esito del processo pendente dinanzi algiudice competente». A tale soluzione ― rammenta quest’ultima decisione ― « questa Corte è pervenuta alla luce del duplice rilievo per cui, da un canto, va garantita al titolare del credito contestato la possibilità di partecipare al riparto mediante accantonamento in attesa della decisione del giudice competente (decisione che potrebbe intervenire quando la procedura fallimentare è già chiusa, o comunque quando il riparto dell'attivo sia già in tutto o in parte avvenuto); dall'altro, trova comunque applicazione il principio generale per cui, in caso di controversia sul credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (perché quest'ultimo è carente di giurisdizione, o perché sussiste una competenza inderogabile di altro giudice), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, con facoltà di ammetterlo con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente, in relazione all'esito di tale giudizio». Alla soluzione della question e dibattut a nell a presente controversia soccorreinoltre, per altro verso, un recente arresto di questa Corte di legittimità (Cass. ord. n. 21813 del 20/07/2023 ), che, in un caso sostanzialmente sovrapponibile a quello oggi in esame, ha affermato che “In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, l'espressione "crediti condizionati" di cui all'art. 96 l.fall. ricomprende in sé, quale categoria più ampia, anche i "crediti condizionali" ex art.55 l.fall. - compresi quelli che non possono farsi valere nei confronti del fallito se non previa escussione del debitore principale - giustificandosi, pertanto, l'ammissione al concorso fallimentare con riserva di quei crediti, pur preesistenti, la cui esigibilità dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura”(p rincipio affermato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, in un caso in cui era invocata da un'autorità amministrativa l'ammissione al passivo del credito correlato all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, da ritenersi "condizionale" rispetto all'esito del procedimento accertativo dell'illecito). Infine, neppure la ricorrente pone in dubbio che, nel vigore dell’attuale disciplina, anche le domande di ammissione dei crediti condizionali debbano essere presentate entro il termine decadenziale di cui all’art.101, 1° comma, l. fall. (cfr. Cass. ord. n. 7426 del 2015); ciò, ovviamente, salva l’inimputabilità del ritardo nella loro presentazione, che tuttavia nella specie va esclu sa, non risultando contestato l’accertamento del giudice del merito secondo cui la Regione Calabria era venuta a conoscenza dell’apertura della procedura ben prima della scadenza del termine predetto. 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità fra la Regione Calabria e il Fallimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non v’è luogo alla liquidazione delle spese a caricodel controricorrente adesivo Cuomo, in quanto [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. non ha svolto difese nei suoi confronti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la Regione Calabria al pagamento in favore dell’A.S. controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,pe
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