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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15194/2026

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damo, domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroAMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione;intimatiavverso la sentenza n. 7760/2024 emessa dalla Corte di appello diRoma il 5 dicembre 2024;Sez.

I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 1Numero registro generale 3659/2025Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 15194/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi fallita, ha convenuto in giudizioBanca del [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. proponendoquerela di falso di un documento. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, inparticolare, di aver ricevuto dall'istituto di credito copia di una scritturaprivata da cui risultava che essa società aveva ceduto alla banca unproprio credito di euro 2.103.596,10, vantato nei confronti di SviluppoImmobiliare 2008: l’attrice ha precisato che il sottoscrittore deldocumento, [OSCURATO:PERSONA], aveva disconosciuto la firma che virisultava apposta e che il medesimo, all’epoca dei fatti contestati,risultava essere privo di poteri rappresentativi, sicché non potevaimpegnare la società.A seguito dell’esperimento di consulenza tecnica grafica, ilTribunale di Roma ha dichiarato la falsità del detto documento.2. ― Ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].

In esito al giudizio digravame, cui hanno partecipato [OSCURATO:PERSONA] 2008, ils.p.a., che si è detta cessionaria del credito dedotto in lite, l’appello èstato accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, la querela difalso è stata respinta.3. ─ Ne è seguito il ricorso per cassazione di SviluppoImmobiliare, il quale è fondato su quattro motivi ed è resistito da AMCO.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue.Sez.

I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 2Numero registro generale 3659/2025Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 15194/2026Data pubblicazione 20/05/2026«[C]ol primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 221, comma 2, 222 c.p.c. e 101 disp. att. c.p.c. e si opera un‘richiamo all’art. 219 c.p.c.’: il mezzo di censura è inammissibile;«l’accertamento della Corte di merito quanto all’autenticità dellascrittura privata di cui si controverte esula dal sindacato di legittimità;«l'esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta,tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2agosto 2016, n. 16056); infatti, il ricorrente per cassazione non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 22novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097);«del resto, la limitata consistenza probatoria della consulenzagrafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente edassolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguatagiustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilitàdelle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valutil'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dallaconsulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concretisottoposti al suo esame (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2579; Cass. 28 aprile2005, n. 8881);Sez.

I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 3Numero registro generale 3659/2025Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 15194/2026Data pubblicazione 20/05/2026«il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. edell’art. 111, commi 6 e 7, c.p.c.: il mezzo è privo di fondamento;«la censura si concentra su di un passaggio della motivazionereputato contraddittorio, ma trascura di considerare che il fulcroargomentativo della decisione è nell’assenza di difformità tra lasottoscrizione contestata e lo specimen di firma: dato, questo, che èstato ricavato da un accertamento di fatto non sindacabile in questasede, e non censurato; in più, la sentenza impugnata ha ritenuto che lacircostanza dell’allontanamento dall’Italia di [OSCURATO:PERSONA], su cui siincentra la doglianza in esame, poggiasse su elementi privi di valenzaprobatoria (pag. 6 della sentenza) e tanto concorre a rendere priva didecisività la censura sollevata (sull’inammissibilità delle doglianzeintorno a punti non decisivi, cfr. già Cass. Sez.

U. 16 ottobre 1972, n.3081);«è infondato il terzo mezzo, con cui si denuncia per cassazione laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 58 t.u.b.;«la ricorrente contesta il perfezionamento della cessione in favoredi AMCO: e ciò in quanto non sarebbe stata data dimostrazionedell’iscrizione di tale cessione nel registro delle imprese, giusta l’art. 58t.u.b.;«l’adempimento dell’iscrizione è tuttavia estraneo alla fattispecietraslativa del credito e serve solo ad escludere l’efficacia liberatoria delpagamento a terzi: infatti, il credito, fin dal momento in cui la cessionesi è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindilegittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimentirichiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. 17 marzo 2006, n. 5997);questa conclusione trova del resto conferma alla luce del rilievo per cuil’art. 58, comma 2, t.u.b. tiene distinti l’‘avvenuta cessione’ dalla‘notizia’ che ne dà la banca cessionaria;«il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazioneSez.

I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 4Numero registro generale 3659/2025Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 15194/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., conriferimento all’art. 4 l. n. 130/1999 e all’art. 58 t.u.b.: anche tale motivova disatteso;«per la giurisprudenza risalente della Corte di legittimità,legittimato attivo a proporre la querela di falso in via principale èchiunque abbia interesse ad oppugnare l'efficacia probatoria di undocumento, rispetto ad una pretesa che si fonda su di esso, mentrelegittimato passivo è chi abbia interesse a contraddire (Cass. 15novembre 1971, n. 3260): in altri termini, la querela di falso — la qualeha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privatariconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti orapporti — è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, perfondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore dellafalsificazione (Cass. 30 agosto 2007, n. 18323): discende da ciò cheAMCO, soggetto che ha acquistato nel corso del giudizio il credito di cuiera stata contestata la cessione con la querela di falso, e che avevaperciò interesse ad avvalersi dello scritto di cui era contestatal’autenticità, risultava legittimata passiva nell’azione proposta,ancorché la sua dante causa non fosse stata estromessa dal giudizio2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cheresistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella suamemoria.

È solo il caso di aggiungere, con riguardo al terzo motivo, cherisulta qui preclusa alcuna revisione del giudizio fattuale quanto allasuccessione di AMCO nel rapporto controverso: e ciò alla stregua delprincipio per cui in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 t.u.b.,stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggettodel contendere è questione che compete al giudice di merito (Cass. 24dicembre 2025, n. 33966).3. ― Il ricorso va quindi respinto.4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3, eSez.

I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 5Numero registro generale 3659/2025Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 15194/2026Data pubblicazione 20/05/2026comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 7.000,00 in favore di partecontroricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellostabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
damo, domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroAMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione;intimatiavverso la sentenza n. 7760/2024 emessa dalla Corte di appello diRoma il 5 dicembre 2024;Sez. I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 1Numero registro generale 3659/2025Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 15194/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi fallita, ha convenuto in giudizioBanca del [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] 2008 s.r.l. proponendoquerela di falso di un documento. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, inparticolare, di aver ricevuto dall'istituto di credito copia di una scritturaprivata da cui risultava che essa società aveva ceduto alla banca unproprio credito di euro 2.103.596,10, vantato nei confronti di SviluppoImmobiliare 2008: l’attrice ha precisato che il sottoscrittore deldocumento, [OSCURATO:PERSONA], aveva disconosciuto la firma che virisultava apposta e che il medesimo, all’epoca dei fatti contestati,risultava essere privo di poteri rappresentativi, sicché non potevaimpegnare la società.A seguito dell’esperimento di consulenza tecnica grafica, ilTribunale di Roma ha dichiarato la falsità del detto documento.2. ― Ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. In esito al giudizio digravame, cui hanno partecipato [OSCURATO:PERSONA] 2008, ils.p.a., che si è detta cessionaria del credito dedotto in lite, l’appello èstato accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, la querela difalso è stata respinta.3. ─ Ne è seguito il ricorso per cassazione di SviluppoImmobiliare, il quale è fondato su quattro motivi ed è resistito da AMCO.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue.Sez. I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 2Numero registro generale 3659/2025Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 15194/2026Data pubblicazione 20/05/2026«[C]ol primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 221, comma 2, 222 c.p.c. e 101 disp. att. c.p.c. e si opera un‘richiamo all’art. 219 c.p.c.’: il mezzo di censura è inammissibile;«l’accertamento della Corte di merito quanto all’autenticità dellascrittura privata di cui si controverte esula dal sindacato di legittimità;«l'esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta,tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2agosto 2016, n. 16056); infatti, il ricorrente per cassazione non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 22novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097);«del resto, la limitata consistenza probatoria della consulenzagrafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente edassolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguatagiustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilitàdelle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valutil'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dallaconsulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concretisottoposti al suo esame (Cass. 2 febbraio 2009, n. 2579; Cass. 28 aprile2005, n. 8881);Sez. I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 3Numero registro generale 3659/2025Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 15194/2026Data pubblicazione 20/05/2026«il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. edell’art. 111, commi 6 e 7, c.p.c.: il mezzo è privo di fondamento;«la censura si concentra su di un passaggio della motivazionereputato contraddittorio, ma trascura di considerare che il fulcroargomentativo della decisione è nell’assenza di difformità tra lasottoscrizione contestata e lo specimen di firma: dato, questo, che èstato ricavato da un accertamento di fatto non sindacabile in questasede, e non censurato; in più, la sentenza impugnata ha ritenuto che lacircostanza dell’allontanamento dall’Italia di [OSCURATO:PERSONA], su cui siincentra la doglianza in esame, poggiasse su elementi privi di valenzaprobatoria (pag. 6 della sentenza) e tanto concorre a rendere priva didecisività la censura sollevata (sull’inammissibilità delle doglianzeintorno a punti non decisivi, cfr. già Cass. Sez. U. 16 ottobre 1972, n.3081);«è infondato il terzo mezzo, con cui si denuncia per cassazione laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 58 t.u.b.;«la ricorrente contesta il perfezionamento della cessione in favoredi AMCO: e ciò in quanto non sarebbe stata data dimostrazionedell’iscrizione di tale cessione nel registro delle imprese, giusta l’art. 58t.u.b.;«l’adempimento dell’iscrizione è tuttavia estraneo alla fattispecietraslativa del credito e serve solo ad escludere l’efficacia liberatoria delpagamento a terzi: infatti, il credito, fin dal momento in cui la cessionesi è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindilegittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimentirichiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. 17 marzo 2006, n. 5997);questa conclusione trova del resto conferma alla luce del rilievo per cuil’art. 58, comma 2, t.u.b. tiene distinti l’‘avvenuta cessione’ dalla‘notizia’ che ne dà la banca cessionaria;«il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazioneSez. I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 4Numero registro generale 3659/2025Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 15194/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., conriferimento all’art. 4 l. n. 130/1999 e all’art. 58 t.u.b.: anche tale motivova disatteso;«per la giurisprudenza risalente della Corte di legittimità,legittimato attivo a proporre la querela di falso in via principale èchiunque abbia interesse ad oppugnare l'efficacia probatoria di undocumento, rispetto ad una pretesa che si fonda su di esso, mentrelegittimato passivo è chi abbia interesse a contraddire (Cass. 15novembre 1971, n. 3260): in altri termini, la querela di falso — la qualeha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privatariconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti orapporti — è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, perfondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore dellafalsificazione (Cass. 30 agosto 2007, n. 18323): discende da ciò cheAMCO, soggetto che ha acquistato nel corso del giudizio il credito di cuiera stata contestata la cessione con la querela di falso, e che avevaperciò interesse ad avvalersi dello scritto di cui era contestatal’autenticità, risultava legittimata passiva nell’azione proposta,ancorché la sua dante causa non fosse stata estromessa dal giudizio2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cheresistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella suamemoria. È solo il caso di aggiungere, con riguardo al terzo motivo, cherisulta qui preclusa alcuna revisione del giudizio fattuale quanto allasuccessione di AMCO nel rapporto controverso: e ciò alla stregua delprincipio per cui in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 t.u.b.,stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggettodel contendere è questione che compete al giudice di merito (Cass. 24dicembre 2025, n. 33966).3. ― Il ricorso va quindi respinto.4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3, eSez. I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 5Numero registro generale 3659/2025Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 15194/2026Data pubblicazione 20/05/2026comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 7.000,00 in favore di partecontroricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellostabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 3659/2025camera di consiglio 1.4.2026 6
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