CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, specificamente per aver violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, fatto accertato in Augusta il 6 settembre 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha dedotto genericamente il vizio di apparenza di motivazione; rilevato che la Corte di appello ha ben motivato in ordine alla insussistenza della scriminante della legittima difesa, genericamente evocata con l'atto di appello; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il corligliee estensore Il presiden