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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 25216/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Domenico A.R. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Campobasso, con l'ordinanza in data 18 novembre 2021, dichiarava inammissibile de plano l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello dell'Aquila e divenuta irrevocabile in data 17 ottobre 2019, in forza della quale l'istante era dichiarato responsabile di tutti i reati ascrittigli (concorso in rapina pluriaggravata e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed C 1.200,00 di multa.

La corte territoriale rilevava che non erano ravvisabili gli invocati presupposti di cui all'art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. per. non potendosi parlare di "nuove prove" quanto alle dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] presente all' interno dell'immobile ove si trovavano le persone offese.2.

Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore del condannato deducendo, con due motivi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti idonei a legittimare la richiesta di revisione.

Lamenta che la Corte di appello di Campobasso del tutto apoditticamente, aveva& affermato la irrilevanza del nuovo apporto probatorio e, sostanzialmente, aveva operato una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti, precludendo del tutto alla difesa la possibilità di dimostrare la fondatezza delle richieste.

Evidenzia che i giudici di merito avevano valutato i nuovi elementi in modo asettico e senza porli in debita correlazione con il materiale probatorio già in atti, non considerando la valenza della nuova prova certamente idonee a fare emergere le incongruenze nella ricostruzione dei fatti sulle quali si era basata la pronunzia di condanna.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta in data 08/03/2022 con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in ragione della correttezza delle conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito.

4. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

Osserva la Corte che i giudici territoriali hanno correttamente valutato, sulla scorta della sola prospettazione della parte istante, senza necessità di approfondimenti di alcun genere, la inammissibilità dell'istanza di revisione per il sostanziale difetto di novità della prova dedotta.

La decisione è conforme all' orientamento secondo cui l'ordinamento, per evidenti ragioni di coerenza, non può consentire che l'efficacia del giudicato possa essere automaticamente rimessa in gioco per effetto di dichiarazioni sospette: Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013 - dep. 03/02/2014, F, -Rv. 258835 ), ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu ()culi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017 - dep. 29/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071), precisando altresì che «la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta» (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012 - dep. 12/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437).

Quanto al giudizio di inammissibilità va ricordato che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), che va effettuato con le garanzie del contraddittorio. (Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000 - dep. 16/05/2000, Benedetto G, Rv. 21689301).

Muovendo dalle superiori coordinate ermeneutiche appare evidente che le censure formulate non colgono nel segno avendo la corte chiarito, con argomentazioni congrue e prive di aporie logiche, come le dichiarazioni del Coratella non apparivano dirimenti anche in considerazione del fatto che egli, a tutto concedere, avrebbe assistito alla prima parte della vicenda e, dunque, non poteva escludersi che l' odierno ricorrente fosse intervenuto, in un secondo momento, unendosi agli altri due soggetti che il Coratella aveva visto entrare all' interno della abitazione delle persone offese, posto che, peraltro, queste ultime erarstate categoriche nell' affermare che la rapina era stata compiuta da tre soggetti e che, inoltre, le ulteriori emergenze istruttorie deponevano nel seno della individuazione di tre rapinatori.

La corte ha fatto, quindi, corretta applicazione dell'ormai consolidato principio di legittimità a mente del quale in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, Sentenza n. 18765 del 13/03/2018 - Rv. 273029 - 01).

L'evidente inidoneità della nuova prova a rimuovere l'accertamento espresso dal giudicato, giustifica, quindi, la motivazione della corte di appello sul punto.

Il ricorrente, per contro, oppone solamente una propria personale ricostruzione alternativa rispetto alla valutazione operata dalla corte di appello nell'ambito del vaglio preliminare finalizzato ad accertare l'idoneità del novum probatorio a scardinare la decisione di condanna.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, in data 5 Magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Domenico A.R. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Campobasso, con l'ordinanza in data 18 novembre 2021, dichiarava inammissibile de plano l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di revisione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello dell'Aquila e divenuta irrevocabile in data 17 ottobre 2019, in forza della quale l'istante era dichiarato responsabile di tutti i reati ascrittigli (concorso in rapina pluriaggravata e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed C 1.200,00 di multa. La corte territoriale rilevava che non erano ravvisabili gli invocati presupposti di cui all'art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. per. non potendosi parlare di "nuove prove" quanto alle dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] presente all' interno dell'immobile ove si trovavano le persone offese.2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore del condannato deducendo, con due motivi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti idonei a legittimare la richiesta di revisione. Lamenta che la Corte di appello di Campobasso del tutto apoditticamente, aveva& affermato la irrilevanza del nuovo apporto probatorio e, sostanzialmente, aveva operato una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti, precludendo del tutto alla difesa la possibilità di dimostrare la fondatezza delle richieste. Evidenzia che i giudici di merito avevano valutato i nuovi elementi in modo asettico e senza porli in debita correlazione con il materiale probatorio già in atti, non considerando la valenza della nuova prova certamente idonee a fare emergere le incongruenze nella ricostruzione dei fatti sulle quali si era basata la pronunzia di condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta in data 08/03/2022 con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in ragione della correttezza delle conclusioni cui erano pervenuti i giudici di merito. 4. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Osserva la Corte che i giudici territoriali hanno correttamente valutato, sulla scorta della sola prospettazione della parte istante, senza necessità di approfondimenti di alcun genere, la inammissibilità dell'istanza di revisione per il sostanziale difetto di novità della prova dedotta. La decisione è conforme all' orientamento secondo cui l'ordinamento, per evidenti ragioni di coerenza, non può consentire che l'efficacia del giudicato possa essere automaticamente rimessa in gioco per effetto di dichiarazioni sospette: Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013 - dep. 03/02/2014, F, -Rv. 258835 ), ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu ()culi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017 - dep. 29/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071), precisando altresì che «la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta» (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012 - dep. 12/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437). Quanto al giudizio di inammissibilità va ricordato che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), che va effettuato con le garanzie del contraddittorio. (Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000 - dep. 16/05/2000, Benedetto G, Rv. 21689301). Muovendo dalle superiori coordinate ermeneutiche appare evidente che le censure formulate non colgono nel segno avendo la corte chiarito, con argomentazioni congrue e prive di aporie logiche, come le dichiarazioni del Coratella non apparivano dirimenti anche in considerazione del fatto che egli, a tutto concedere, avrebbe assistito alla prima parte della vicenda e, dunque, non poteva escludersi che l' odierno ricorrente fosse intervenuto, in un secondo momento, unendosi agli altri due soggetti che il Coratella aveva visto entrare all' interno della abitazione delle persone offese, posto che, peraltro, queste ultime erarstate categoriche nell' affermare che la rapina era stata compiuta da tre soggetti e che, inoltre, le ulteriori emergenze istruttorie deponevano nel seno della individuazione di tre rapinatori. La corte ha fatto, quindi, corretta applicazione dell'ormai consolidato principio di legittimità a mente del quale in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, Sentenza n. 18765 del 13/03/2018 - Rv. 273029 - 01). L'evidente inidoneità della nuova prova a rimuovere l'accertamento espresso dal giudicato, giustifica, quindi, la motivazione della corte di appello sul punto. Il ricorrente, per contro, oppone solamente una propria personale ricostruzione alternativa rispetto alla valutazione operata dalla corte di appello nell'ambito del vaglio preliminare finalizzato ad accertare l'idoneità del novum probatorio a scardinare la decisione di condanna. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, in data 5 Magg
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