CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26952/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 22gennaio 2025 dal G.i.p. del Tribunale della medesima città con la quale era stataaffermata la penale responsabilità del predetto imputato in relazione ai reati diconcorso in rapina aggravata e di lesioni volontarie aggravate, commessi in data9 maggio 2024.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione dilegge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.in relazione al trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza della Cortecostituzionale n. 86/2024.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedella circostanza attenuante della lieve entità del fatto è manifestamenteinfondato in presenza (si veda pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di unamotivazione congrua ed esente da evidenti illogicità che ha fatto richiamo anchead ulteriori rapine commesse quella notte dall’imputato e dalla sproporzionataviolenza utilizzata in occasione della consumazione del reato;che, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principiosecondo il quale «L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza dellaCorte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suocomplesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapportoall'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, allemodalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entitàdel danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei benisottratti» (ex multis: Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L. Rv. 287350-01).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI