Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 38/2012
ECLI:EU:C:2012:408
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 luglio 2012 –
[OSCURATO:PERSONA]Pas-de-Calais / Commissione
(causa C-389/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Aiuti di Stato – Costruzione di materiale ferroviario – Decisioni che dichiarano un aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordinano il recupero»
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma; regolamento di procedura della
Corte, articolo 112, § 1, c)] (v. punti 25-26)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), del 12 maggio 2011 – [OSCURATO:PERSONA]Pas-de-Calais/Commissione e Communauté
d’agglomération du Douaisis/Commissione (nelle cause riunite T-267/08 e T-279/08), recante rigetto dei ricorsi aventi ad oggetto,
inizialmente, una domanda di annullamento della decisione C(2008) 1089 def. della Commissione, del 2 aprile 2008, e successivamente
una domanda di annullamento della decisione C(2010) 4112 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relative all’aiuto di
Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] SA – Costruzione di materiale
ferroviario – Recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune – Violazione dei diritti di difesa e del principio
del contraddittorio.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA]Pas-de-Calais è condannata alle spese.