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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42457/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] l'inamrnissibilita' dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze sotto il profilo del trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpvcod.pen. e 73 DPR 309/90, per aver posto in essere plurime condotte di acquisto detenzione illecita di eroina, cocaina e cessioni in più occasioni di sostanze stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e provincia fino altre 3 agosto 2013 . 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, per mezzo dei difensori di fiducia, il ricorrente, deducendo i seguenti motivi.

Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]:

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in quanto manifestamente illogica con riferimento alla riconducibilità del fatto contestato all'imputato.

Si tratta di un quadro meramente indiziario che, in quanto non è caratterizzato da elementi gravi, precisi e concordanti, non assurge a prova e non supera il vaglio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

In specie si contesta: - la riconducibilità all'imputato delle utenze di interesse investigativo e quindi il monitoraggio captativo con specifico riferimento al passaggio motivazionale di cui a fol 8 della sentenza impugnata; -la partecipazione dell'imputato, argomentata a fol 9/10 della sentenza impugnata, circa il concorso morale /materiale nella detenzione di gr 399,9 di eroina, condotta materialmente posta in essere dal fratello Nicola, arrestato il flagranza, il 3.08.2013 che aveva trasportato la partita di eroina da Napoli a Pisa; si deduce un travisamento per omissione da parte della Corte distrettuale in quanto il fratello Nicola aveva vari interessi illeciti e quindi non necessariamente il ricorrente doveva essere il destinatario o comunque concorrente nell'attività illecita di acquisto detenzione e trasporto dei 400gr di stupefacente; il fatto che Nicola era stato fermato nei pressi dell'abitazione di Mario, che non era in casa, poteva essere del tutto occasionale; nessun requisito di rilevanza causale è stato acquisito anche in relazione al rafforzamento del proposito criminoso; -la carenza di concordanza di elementi indiziari; unico elemento indiziante è costituito dal legame parentale con il fratello Nicola, arrestato per detenzione illegale di stupefacenti.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità delle azioni delittuose contestate.

Si tratta di motivazione apodittica e apparente che non tiene conto delle modalità concrete e del contesto delle azioni illecite e della mancanza di un'organizzazione professionale;

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di concessione delle attenuanti generiche e alla omessa risposta alla richiesta difensiva che deduceva la necessità di tener conto di parametri positivi volti alla individualizzazione della pena;

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge alla determinazione della pena base individuata in sette anni anziché nel minimo di 6 anni così come previsto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014; non viene indicato il reato che viene qualificato più grave e non viene esplicitata la motivazione per i singoli aumenti in continuazione; l'aumento di anni uno derivante dal cumulo giuridico è eccessivo e sproporzionato.

3. [OSCURATO:PERSONA].

Ha dedotto i seguenti motivi: 3.1.violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità per la condotta di detenzione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di gr 399,9 di eroina; manca la prova dell'accordo illecito o comunque del mandato all'acquisto dato da Mario al fratello per il trasporto a Pisa del quantitativo di droga; la Corte territoriale ha argomentato in via presuntiva dai precedenti contatti e forniture intercorsi tra i fratelli, trascurando che il Nicola poteva intrattenere in via autonoma traffici di sostanze stupefacenti in Pisa;

3.2. mancanza grafica della motivazione con riferimento alla invocata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata indicazione dei motivi che giustificano gli aumenti di pena a titolo di continuazione in relazione alle singole condotte delittuose anche perché non viene indicata l'ipotesi ritenuta più grave,

4. Il Procuratore generale in sede nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi proposti sono infondati, poiché svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo una rilettura di merito del compendio probatorio che è precluso alla Suprema Corte.

E' noto, infatti, che nel momento del controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento», secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, Rv. 196955).

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U. ,13- 12-1995, Clarke ,Rv. 203428). 2.Nel caso di specie la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata dove a fol 8 puntualmente sono state fornite esaurienti risposte alle doglianze difensive riferite alla identificazione dell'utilizzatore delle utenze in questione.

2.1. La Corte territoriale trae argomento logico per ritenere che l'utenze 3314525516 e 3343120385, nel periodo preso in considerazione dal capo di imputazione, fosse in uso al ricorrente dall'esame dei messaggi intercettati con l'acquirente Volpi, in cui si faceva il nome di Mario; dall' osservazione di PG del 2 luglio 2013 in cui Volpi prende contatto con il conducente dell'autovettura Audi di colore nero che risultava in uso all'imputato; la stessa Audi poi incontrava anche [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'Adduca, fermato dopo l'incontro e trovato in possesso di sostanza stupefacente, eroina, affermava di averla acquistata da Mario, con il quale aveva preso contatti utilizzando come recapito l'utenza 3314525516; sempre dall'intercettazioni dell'acquirente Volpi si comprendeva che Mario aveva in uso anche l'altra utenza che spesso utilizzava anche il fratello Nicola.

Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità anche per quanto riguarda il coinvolgimento del ricorrente per il possesso della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] pari a 399,9 gr. di eroina.

La Corte a fol 10 illustra gli elementi oggettivi che supportano il giudizio di responsabilità: Mario aveva venduto tutta la droga ed era in riserva e aveva con sé il denaro ottenuto dalla precedente fornitura che avrebbe consegnato al Nicola appena giunto in Toscana (il foglio rinvenuto nella disponibilità di Nicola rivelava le somme che Mario doveva corrispondergli per le forniture pregresse, corroborando così un quadro accusatorio di pieno coinvolgimento nell'attività di illecita di acquisto e detenzione finalizzata allo spaccio).

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, poiché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico come quelle contenute nella sentenza impugnata, accompagnate da un'esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U. 25-11-1995, Facchini , Rv. 203767). 2.2.La Corte territoriale ha congruamente motivato la mancata qualificazione dei fatti delittuosi in ipotesi di lieve entità.

Occorre considerare che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio si conforma per condivise ragioni, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo escludere la concedibilità della ipotesi autonoma 'attenuta quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del 22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649).

Nel caso di specie a fol 11 la Corte territoriale ha valutato la reiterazione e l'organizzazione dell'attività criminosa, la diversità dello stupefacente ceduto, i quantitativi non modici, elementi capaci di favorire il proliferare del mercato della droga incompatibile con un giudizio di lieve 5 L offensività (fol 11).

Significative sono anche le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado che evidenzia, anche ai fini della congruità della pena, la personalità del ricorrente ( militare di carriera), il ruolo assunto di gestore del patrimonio frutto dei proventi illeciti ( conv 142 rit 260/13 dove si fa esplicito riferimento a bonifici bancari diretti al fratello Nicola che è di fatto "un suo subalterno"), all'attività illecita posta in essere, volta al proliferare del mercato della droga capace di soddisfare un ampio bacino di utenza.

Nell'apprezzare la non sussumibilità dei fatti per i quali si procede nell'ambito applicativo dell'ipotesti di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, le argomentazioni della Corte territoriale a fol 10/11, non presentano le dedotte aporie di ordine logico e risultano perciò immuni da censure rilevabili in sede di legittimità.

La Corte territoriale, invero, nei termini sopra richiamati, ha soddisfatto l'obbligo motivazionale afferente alla qualificazione giuridica del fatto attraverso un'analisi globale e coerente delle risultanze processuali.

2.3. Infine come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez.

VI 22 settembre 2003, n. 36382 Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", vedi Sez.

VI 4 agosto 1998 n. 9120, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez.

III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

I motivi relativi alla determinazione della pena sono infondati.

La Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e contraddizioni ha dedicato al trattamento sanzionatorio uno specifico paragrafo, il 27, illustrando in maniera sintetica e con giudizio insindacabile i parametri attinenti alla oggettiva gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, dettagliatamente descritta dal primo giudice, al contesto operativo e organizzativo in cui sono maturate le condotte delittuose; ha operato valutazioni coerenti in base alle quali ha escluso implicitamente la concessione delle attenuanti generiche, considerato anche che la pena base individuata è di poco superiore al minimo edittale ( un anno ) e per le ipotesi di cessioni plurime è stata effettuato una aumento complessivo di un anno di reclusione, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 Ud. (dep. 21/03/2019 ) Rv. 275057 —01 La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve infatti per consolidato indirizzo. interpretativo di questa Corte ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio con il richiamo alle circostanze del fatto alla personalità dell'imputato e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

Infine è giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali),cfr.

Sez. 5 - n. 32511 del 14/10/2020 Ud. (dep. 19/11/2020) Rv. 279770 - 01.

3. Al rigetto dei motivi dei ricorsi consegue la conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] l'inamrnissibilita' dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze sotto il profilo del trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpvcod.pen. e 73 DPR 309/90, per aver posto in essere plurime condotte di acquisto detenzione illecita di eroina, cocaina e cessioni in più occasioni di sostanze stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e provincia fino altre 3 agosto 2013 . 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, per mezzo dei difensori di fiducia, il ricorrente, deducendo i seguenti motivi. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in quanto manifestamente illogica con riferimento alla riconducibilità del fatto contestato all'imputato. Si tratta di un quadro meramente indiziario che, in quanto non è caratterizzato da elementi gravi, precisi e concordanti, non assurge a prova e non supera il vaglio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. In specie si contesta: - la riconducibilità all'imputato delle utenze di interesse investigativo e quindi il monitoraggio captativo con specifico riferimento al passaggio motivazionale di cui a fol 8 della sentenza impugnata; -la partecipazione dell'imputato, argomentata a fol 9/10 della sentenza impugnata, circa il concorso morale /materiale nella detenzione di gr 399,9 di eroina, condotta materialmente posta in essere dal fratello Nicola, arrestato il flagranza, il 3.08.2013 che aveva trasportato la partita di eroina da Napoli a Pisa; si deduce un travisamento per omissione da parte della Corte distrettuale in quanto il fratello Nicola aveva vari interessi illeciti e quindi non necessariamente il ricorrente doveva essere il destinatario o comunque concorrente nell'attività illecita di acquisto detenzione e trasporto dei 400gr di stupefacente; il fatto che Nicola era stato fermato nei pressi dell'abitazione di Mario, che non era in casa, poteva essere del tutto occasionale; nessun requisito di rilevanza causale è stato acquisito anche in relazione al rafforzamento del proposito criminoso; -la carenza di concordanza di elementi indiziari; unico elemento indiziante è costituito dal legame parentale con il fratello Nicola, arrestato per detenzione illegale di stupefacenti. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità delle azioni delittuose contestate. Si tratta di motivazione apodittica e apparente che non tiene conto delle modalità concrete e del contesto delle azioni illecite e della mancanza di un'organizzazione professionale; 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di concessione delle attenuanti generiche e alla omessa risposta alla richiesta difensiva che deduceva la necessità di tener conto di parametri positivi volti alla individualizzazione della pena; 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge alla determinazione della pena base individuata in sette anni anziché nel minimo di 6 anni così come previsto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014; non viene indicato il reato che viene qualificato più grave e non viene esplicitata la motivazione per i singoli aumenti in continuazione; l'aumento di anni uno derivante dal cumulo giuridico è eccessivo e sproporzionato. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Ha dedotto i seguenti motivi: 3.1.violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità per la condotta di detenzione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di gr 399,9 di eroina; manca la prova dell'accordo illecito o comunque del mandato all'acquisto dato da Mario al fratello per il trasporto a Pisa del quantitativo di droga; la Corte territoriale ha argomentato in via presuntiva dai precedenti contatti e forniture intercorsi tra i fratelli, trascurando che il Nicola poteva intrattenere in via autonoma traffici di sostanze stupefacenti in Pisa; 3.2. mancanza grafica della motivazione con riferimento alla invocata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata indicazione dei motivi che giustificano gli aumenti di pena a titolo di continuazione in relazione alle singole condotte delittuose anche perché non viene indicata l'ipotesi ritenuta più grave, 4. Il Procuratore generale in sede nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi proposti sono infondati, poiché svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo una rilettura di merito del compendio probatorio che è precluso alla Suprema Corte. E' noto, infatti, che nel momento del controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento», secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, Rv. 196955). In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. ,13- 12-1995, Clarke ,Rv. 203428). 2.Nel caso di specie la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata dove a fol 8 puntualmente sono state fornite esaurienti risposte alle doglianze difensive riferite alla identificazione dell'utilizzatore delle utenze in questione. 2.1. La Corte territoriale trae argomento logico per ritenere che l'utenze 3314525516 e 3343120385, nel periodo preso in considerazione dal capo di imputazione, fosse in uso al ricorrente dall'esame dei messaggi intercettati con l'acquirente Volpi, in cui si faceva il nome di Mario; dall' osservazione di PG del 2 luglio 2013 in cui Volpi prende contatto con il conducente dell'autovettura Audi di colore nero che risultava in uso all'imputato; la stessa Audi poi incontrava anche [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'Adduca, fermato dopo l'incontro e trovato in possesso di sostanza stupefacente, eroina, affermava di averla acquistata da Mario, con il quale aveva preso contatti utilizzando come recapito l'utenza 3314525516; sempre dall'intercettazioni dell'acquirente Volpi si comprendeva che Mario aveva in uso anche l'altra utenza che spesso utilizzava anche il fratello Nicola. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità anche per quanto riguarda il coinvolgimento del ricorrente per il possesso della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] pari a 399,9 gr. di eroina. La Corte a fol 10 illustra gli elementi oggettivi che supportano il giudizio di responsabilità: Mario aveva venduto tutta la droga ed era in riserva e aveva con sé il denaro ottenuto dalla precedente fornitura che avrebbe consegnato al Nicola appena giunto in Toscana (il foglio rinvenuto nella disponibilità di Nicola rivelava le somme che Mario doveva corrispondergli per le forniture pregresse, corroborando così un quadro accusatorio di pieno coinvolgimento nell'attività di illecita di acquisto e detenzione finalizzata allo spaccio). Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, poiché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico come quelle contenute nella sentenza impugnata, accompagnate da un'esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U. 25-11-1995, Facchini , Rv. 203767). 2.2.La Corte territoriale ha congruamente motivato la mancata qualificazione dei fatti delittuosi in ipotesi di lieve entità. Occorre considerare che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio si conforma per condivise ragioni, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo escludere la concedibilità della ipotesi autonoma 'attenuta quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del 22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649). Nel caso di specie a fol 11 la Corte territoriale ha valutato la reiterazione e l'organizzazione dell'attività criminosa, la diversità dello stupefacente ceduto, i quantitativi non modici, elementi capaci di favorire il proliferare del mercato della droga incompatibile con un giudizio di lieve 5 L offensività (fol 11). Significative sono anche le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado che evidenzia, anche ai fini della congruità della pena, la personalità del ricorrente ( militare di carriera), il ruolo assunto di gestore del patrimonio frutto dei proventi illeciti ( conv 142 rit 260/13 dove si fa esplicito riferimento a bonifici bancari diretti al fratello Nicola che è di fatto "un suo subalterno"), all'attività illecita posta in essere, volta al proliferare del mercato della droga capace di soddisfare un ampio bacino di utenza. Nell'apprezzare la non sussumibilità dei fatti per i quali si procede nell'ambito applicativo dell'ipotesti di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, le argomentazioni della Corte territoriale a fol 10/11, non presentano le dedotte aporie di ordine logico e risultano perciò immuni da censure rilevabili in sede di legittimità. La Corte territoriale, invero, nei termini sopra richiamati, ha soddisfatto l'obbligo motivazionale afferente alla qualificazione giuridica del fatto attraverso un'analisi globale e coerente delle risultanze processuali. 2.3. Infine come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. VI 22 settembre 2003, n. 36382 Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", vedi Sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). I motivi relativi alla determinazione della pena sono infondati. La Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici e contraddizioni ha dedicato al trattamento sanzionatorio uno specifico paragrafo, il 27, illustrando in maniera sintetica e con giudizio insindacabile i parametri attinenti alla oggettiva gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, dettagliatamente descritta dal primo giudice, al contesto operativo e organizzativo in cui sono maturate le condotte delittuose; ha operato valutazioni coerenti in base alle quali ha escluso implicitamente la concessione delle attenuanti generiche, considerato anche che la pena base individuata è di poco superiore al minimo edittale ( un anno ) e per le ipotesi di cessioni plurime è stata effettuato una aumento complessivo di un anno di reclusione, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 Ud. (dep. 21/03/2019 ) Rv. 275057 —01 La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve infatti per consolidato indirizzo. interpretativo di questa Corte ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio con il richiamo alle circostanze del fatto alla personalità dell'imputato e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. Infine è giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali),cfr. Sez. 5 - n. 32511 del 14/10/2020 Ud. (dep. 19/11/2020) Rv. 279770 - 01. 3. Al rigetto dei motivi dei ricorsi consegue la conda
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