Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 32880/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 638/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

EMIL I A ROMAGN A , n. 1496/2016,depositata il 08/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Cartella di pagamento –c.d. rottamazione –prova dell’avviso di accertamento prodromico – mancanza –difetto di interesse Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato che:

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’indagine finanziaria sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA], esercente un’attività di filatelia e numismatica, riscontravaoperazioni di prelievo e versamento non giustificate; di conseguenza, previa instaurazione del contraddittorio, gli notificava, per l’anno di imposta 2005, avviso di accertamento (n.

THD01T201245/2010) con il quale ricostruiva maggiori ricavi e recuperava a tassazione maggiori Irpef, Iva ed Irap.

2. Rimasto senza esito l’accertamento con adesione, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Ferrara che accoglieva il ricorso con sentenza riformata in appello.

3. Avverso detta ultima sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si è difesa a mezzo controricorso.

4. Con nota depositata il 22 ottobre 2025 il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolatadi cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 ( c.d. rottamazione - ter) degli importi iscritti a ruolo a seguito della sentenza della C.t.r. qui impugnataed avendo provveduto al pagamento delle rate indicate nel prospetto di cui alla comunicazione dall’Amministrazione.

Rilevato che:

1. Il contribuente propone quattro motivi:

1.1. con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 57, commi 1 e 2, d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212; assume che il Giudice di secondo grado ha posto a fondamento della propria decisione l’applicabilità al caso di specie dell’art. 14, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 commi 4 e 4-bis, legge n. 537 del 1997 sebbene fosse questione non dedotta nella motivazione dell’avviso di accertamento, introdotta dall’Agenzia delle Entrate solo in sede di costituzione di primo grado, con deduzione dichiarata inammissibile dal Giudice di primo grado;

1.2. con il secondo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazionee fala applicazione dell’art. 14, commi 4 e 4-bis, legge n. 537 del 1993 cit. , degli artt. 30, ultimo comma e 32, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , dell’art.67, comma 1, d) t.u.i.r.; assume che la C.t.r. ha erroneamente qualificato come attività penalmente illecita il gioco d’azzardo, ancorché presso casinò autorizzati, così qualifica ndo come proventi da attività di impres a le vincite invece che come redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte, ed ha errato per non aver riconosciuto «come costi da dedurre i prelevamenti stessi»; 1.3.con il terzo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’ art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ.; censura la sentenza per aver negato che costituisse prova idonea a vincere la presunzione di cui agli artt. 32 e 51 cit. la prova documentale dei prelievi eseguiti presso i casinò e dei versamenti per il loro rimborso;

1.4. con il quartodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto relativo all’utilizzo di quanto ricavato dalla vendita degli immobili per la copertura delle perdite al gioco e all’acquisto di beni mediante le vincite.

2. Il ricorrente ha dedottodi aver aderito alla rottamazione, ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 delle cartelle esattoriali emesse a seguito della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 sentenza della C.t.r. qui impugnata e, dunque, relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e, per l’effetto chiede dichiararsi l’estinzione del processo.

A sostegno dell’istanza ha depositato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alle somme da pagare per l’adesione alla rottamazione ed i bollettini attestanti il pagamento delle dieci rate di cui al piano comunicatogli.

2.1. Non emerge dagli atti la prova che le cartelle di cui alla rottamazionesiano effettivamente quelle emesse per il recupero delle somme dovute in ragione dell’atto impositivo qui impugnato.

In mancanza di un collegamento univoco, non può ritener si perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla c.d. rottamazione- ter; ciononostante, l’istanza di estinzione rileva nel giudizio come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito,sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo, con compensazione delle spese di lite (nello stesso senso cfr. Cass. 18/11/2022, n. 34109).

3. Non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la cui ratio stà nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchétale meccanismo sanzionatorio opera in caso di inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta, nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse (tra le tante Cass. n. 34109 del 2022 cit.).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 638/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. EMIL I A ROMAGN A , n. 1496/2016,depositata il 08/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Cartella di pagamento –c.d. rottamazione –prova dell’avviso di accertamento prodromico – mancanza –difetto di interesse Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato che: 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’indagine finanziaria sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA], esercente un’attività di filatelia e numismatica, riscontravaoperazioni di prelievo e versamento non giustificate; di conseguenza, previa instaurazione del contraddittorio, gli notificava, per l’anno di imposta 2005, avviso di accertamento (n. THD01T201245/2010) con il quale ricostruiva maggiori ricavi e recuperava a tassazione maggiori Irpef, Iva ed Irap. 2. Rimasto senza esito l’accertamento con adesione, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Ferrara che accoglieva il ricorso con sentenza riformata in appello. 3. Avverso detta ultima sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si è difesa a mezzo controricorso. 4. Con nota depositata il 22 ottobre 2025 il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolatadi cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 ( c.d. rottamazione - ter) degli importi iscritti a ruolo a seguito della sentenza della C.t.r. qui impugnataed avendo provveduto al pagamento delle rate indicate nel prospetto di cui alla comunicazione dall’Amministrazione. Rilevato che: 1. Il contribuente propone quattro motivi: 1.1. con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 57, commi 1 e 2, d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212; assume che il Giudice di secondo grado ha posto a fondamento della propria decisione l’applicabilità al caso di specie dell’art. 14, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 commi 4 e 4-bis, legge n. 537 del 1997 sebbene fosse questione non dedotta nella motivazione dell’avviso di accertamento, introdotta dall’Agenzia delle Entrate solo in sede di costituzione di primo grado, con deduzione dichiarata inammissibile dal Giudice di primo grado; 1.2. con il secondo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazionee fala applicazione dell’art. 14, commi 4 e 4-bis, legge n. 537 del 1993 cit. , degli artt. 30, ultimo comma e 32, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , dell’art.67, comma 1, d) t.u.i.r.; assume che la C.t.r. ha erroneamente qualificato come attività penalmente illecita il gioco d’azzardo, ancorché presso casinò autorizzati, così qualifica ndo come proventi da attività di impres a le vincite invece che come redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte, ed ha errato per non aver riconosciuto «come costi da dedurre i prelevamenti stessi»; 1.3.con il terzo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’ art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ.; censura la sentenza per aver negato che costituisse prova idonea a vincere la presunzione di cui agli artt. 32 e 51 cit. la prova documentale dei prelievi eseguiti presso i casinò e dei versamenti per il loro rimborso; 1.4. con il quartodenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto relativo all’utilizzo di quanto ricavato dalla vendita degli immobili per la copertura delle perdite al gioco e all’acquisto di beni mediante le vincite. 2. Il ricorrente ha dedottodi aver aderito alla rottamazione, ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 delle cartelle esattoriali emesse a seguito della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 sentenza della C.t.r. qui impugnata e, dunque, relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e, per l’effetto chiede dichiararsi l’estinzione del processo. A sostegno dell’istanza ha depositato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alle somme da pagare per l’adesione alla rottamazione ed i bollettini attestanti il pagamento delle dieci rate di cui al piano comunicatogli. 2.1. Non emerge dagli atti la prova che le cartelle di cui alla rottamazionesiano effettivamente quelle emesse per il recupero delle somme dovute in ragione dell’atto impositivo qui impugnato. In mancanza di un collegamento univoco, non può ritener si perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla c.d. rottamazione- ter; ciononostante, l’istanza di estinzione rileva nel giudizio come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito,sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo, con compensazione delle spese di lite (nello stesso senso cfr. Cass. 18/11/2022, n. 34109). 3. Non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la cui ratio stà nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchétale meccanismo sanzionatorio opera in caso di inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta, nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse (tra le tante Cass. n. 34109 del 2022 cit.). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32880/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris