CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20239/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.11833/2023R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Mesoraca (KR) in via M.F. Rocca n.3 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende e che dichiara di voler riceve le comunicazioni e le notifiche alla pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n.3780/2022 d ella Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, depositata il 5 dicembre 2022 e non notificata; tributi r.g. n.11833/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entratericorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA] , cheresiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del contribuente , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2009; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art.132 cod. proc. civ. , dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs . 31 dicembre 1992, n.546, e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per la motivazione apparente circa la cd. prova di resistenza fornita dalla parte contribuente; secondo la ricorrente, l’impugnata sentenza risulta soltanto apparentemente motivata circa l’accoglimento della tesi del contribuente, ritenendo in modo apodittico che parte avversa avesse fornito elementi idonei a far pervenire l’amministrazione ad un convincimento diverso, senza spiegare, né conseguentemente valutare, le ragioni che in sede giudiziale il contribuente avrebbe fatto valere per determinare diversamente l’amministrazione, qualora quest’ultima avesse correttamente rispettato il contraddittorio; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 l. 27 luglio 2000, n.212, e 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, r.g. n.11833/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 cod. proc. civ., per la ritenuta sussistenza di un generale obbligo del contraddittorio preventivo anche in caso di accertamento ai fini delle imposte dirette; 2.1. il primo motivo è fondato e va accolto; la presente vertenza ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza della C.t.r. che ha annullato l’avviso di accertamento erroneamente ritenendo applicabile l’obbligo del preventivo contraddittorio a pena di inammissibilità anche alle ipotesi di accertamento per recupero di imposte dirette, per cui la legge non prevede espressamente detto obbligo, ritenendo poi fornita la cd. prova di resistenza da parte del contribuente senza indicare le argomentazioni e le ragioni specifiche da cui evincere che quest’ultimo , qualora fosse stato attivato il contraddittorio, avrebbe potuto condurre l’ufficio ad un risultato diverso da quello adottato; sul punto della cd. prova di resistenza, la motivazione è del seguente tenore: l’appello è fondato e va accolto, in quanto l’accertamento risulta simultaneamente emesso, senza il preventivo invito al contraddittorio, per un tributo armonizzato (IVA) e per due tributi non armonizzati (IRPEF ed IRAP) ed avendo il contribuente esposto, pag. 8 e segg. dell’appello, i motivi specifici che avrebbe addotto in sede di confronto con l’Amministrazione finanziaria ; appare di immediata evidenza che la motivazione è totalmente assente e non può dirsi soddisfatta con un mero rinvio all’atto di appello, senza che il giudice chiarisca per quali motivi ritiene che non meglio precisate ragioni addotte dal contribuente sarebbero state in grado di far pervenire l’ufficio ad un risultato diverso da quello indicato nell’accertamento contestato; 2.2. anche il secondo motivo è fondato; il giudice di seconde cure ha accolto l’appello del contribuente sul rilievo della sussistenza -in tema di verifica fiscale coinvolgente anche r.g. n.11833/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il recupero dell’IVA - di un generale obbligo di instaurazione del preventivo contraddittorio con il contribuente esteso anche alle imposte dirette, attesa l’unicità dell’accertamento; in definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] grado ritiene che nelle ipotesi in cui la rettifica del reddito dichiarato involge sia l’IVA che le imposte dirette, per cui la legge non richiede l’attivazione del contraddittorio preventivo, lo stesso deve essere instaurato dall’ufficio pena l’invalidità dell’atto impositivo; tale impostazione contrasta con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito ( cass n. 14098/23; 6032/23; 474/23; 23729/22; 8612/21; 15329/19), specificando la Corte che E' stato altresì evidenziato che la necessità di un generale principio che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali non è prevista da alcuna norma dell'ordinamento nazionale o Eurounionale. Tale principio, di derivazione comunitaria, è unanimemente riconosciuto solo per i tributi "armonizzati", e solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati: nel nostro ordinamento ciò avviene solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24823 del 2015, hanno chiarito come l'ambito di applicazione della L. r.g. n.11833/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 212 del 2000, art. 12, comma 7, è circoscritto agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente: al di fuori di tali ipotesi l'Ufficio non ha alcun obbligo di contraddittorio preventivo o redazione di PVC. Per i tributi armonizzati, come l'IVA, invece, l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale comporta invece la nullità del conseguente atto impositivo, semprechè il contribuente fornisca elementi idonei a superare la c.d. "prova di resistenza" (Cass.n. 9496 del 2020). Questa Corte, in più occasioni, ha ribadito il principio secondo cui per i tributi locali non sussiste alcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo endoprocedimentale per effettuare l'attività di accertamento (Cass. n. 2348 del 2021; Cass. n. 29376 del 2020), sicchè va esclusa la sussistenza di tale obbligo generalizzato (Cass. n. 33931 del 2019) (Cass. n. 12469/23) ; erra, quindi, il giudice di appello laddove estende l’obbligo del contraddittorio anche con riferimento al recupero delle imposte dirette, per cui la legge non richiede l’attivazione di alcun contraddittorio endoprocedimentale; in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diver