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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00406/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la confisca delle somme di denaro rinvenute in relazione al reato di cui all'art. 73- 80 d.P.R. 309/90, è inammissibile per manifesta infondatezza, avuto riguardo alla completa motivazione resa in ordine alla sproporzione della somma complessiva di oltre 29 mila euro rinvenuta contestualmente al rinvenimento di 40 kg di sostanza stupefacente, della cui legittima provenienza nessuna giustificazione o documentazione è stata offerta, neppure in ordine al possesso della somma di circa 2 mila euro presso l'abitazione (peraltro, coincidente con l'importo indicato nel capo 10 dell'imputazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la confisca delle somme di denaro rinvenute in relazione al reato di cui all'art. 73- 80 d.P.R. 309/90, è inammissibile per manifesta infondatezza, avuto riguardo alla completa motivazione resa in ordine alla sproporzione della somma complessiva di oltre 29 mila euro rinvenuta contestualmente al rinvenimento di 40 kg di sostanza stupefacente, della cui legittima provenienza nessuna giustificazione o documentazione è stata offerta, neppure in ordine al possesso della somma di circa 2 mila euro presso l'abitazione (peraltro, coincidente con l'importo indicato nel capo 10 dell'imputazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 00406/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris