CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 12938/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1, RD 267/42, riducendo le pene accessorie applicategli (fatto commesso in Napoli il 4 ottobre 2013); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità del ricorrente - segnatamente in punto di prova sia della effettiva istituzione delle scritture contabili societarie, sia del contributo offerto dal ricorrente, quale mero amministratore formale della società fallita alla loro sparizione - è generico e non consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni prive di effettiva correlazione alle ragioni sottese alla statuizione impugnata ed interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3 - 5, punto 4.1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la mancata consegna e/o esibizione della documentazione contabile nella sua totalità, rimasta del tutto ingiustificata, a fronte di elementi di prova circa l'effettiva istituzione di scritture contabili e del protrarsi dell'attività di impresa fino al 2013, fosse univocamente indicativa della sottrazione e/o distruzione e/o occultamento delle scritture contabili della società e che tale condotta fosse attribuibile, quanto meno a titolo di concorso, anche all'imputato in ragione della veste formale di rappresentante legale della società, che avrebbe dovuto vigilare, in virtù degli specifici obblighi su di lui incombenti, in ordine alla loro conservazione e custodia); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il consigliere estens