CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22735/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06087MM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di FERRARA-tftittrev'g'istreffe—Partt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t n. 158 — R.G. n. 1379/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (motivazione apparente sull'art. 129 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/