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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 31557/2022

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NANZA sul ricorso 20091/19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale è domiciliato in Roma viale delle Milizie Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché dall'avvocatura capitolina, elettivamente dom.to in Roma alla via del [OSCURATO:PERSONA] n. 21, giusta procura in calce al ricorso; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 9214/18 della COMM.Trib. [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella udienza del 21.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento 1Cl per le annualità 2009-2011 in relazione a numerosi immobili di sua proprietà, atti notificati il 7 gennaio 2014, sul rilievo della carenza motivazionale degli avvisi e per l'omessa notifica delle nuove rendite catastali.

La CTP di Roma respingeva il ricorso con sentenza confermata in sede di appello. [OSCURATO:PERSONA] precisava che gli atti impositivi risultavano adeguatamente motivati avendo richiamato i valori catastali sì da consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa impositiva.

Dall'altra, affermava che l'ente impositore aveva fornito idonea prova documentale che gli avvisi di accertamento in rettifica dell'ICI si basano sui valori catastali" già da tempo attribuiti" agli immobili in questione ( atteso che il Comune sosteneva di che si trattava di rendite attribuite nell'anno 1992).

Il contribuente propone ricorso avverso l'indicata sentenza svolgendo tre motivi.

Il Comune di Roma replica con controricorso. i ( cc vc-tv‘, v,Cn2- cíerstr?- [OSCURATO:PERSONA]

2. Con la prima censura si deduce la violazione dell'art. 74 comma 3 della

I. 342/2000 in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c., assumendo che, in assenza di notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale, la modifica non produce effetti nei confronti del contribuente ex art. 74 cit.

3. La seconda censura prospetta violazione dell'art. 102 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., deducendo che per lamentare l'omessa notifica della rendita catastale non è necessario evocare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, censurando la motivazione dei primi giudici non richiamata dai giudici di secondo grado cho

4. Con il terzo motivo dell'art. 42 d.P.R. n. 600/73, dell'art. 7 Statuto del contribuente, nonché dell'art. 3 L. 241/90, nonché dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360, 3), c.p.c. censurando la decisione di secondo grado nella parte in cui ha confermato la congruità della motivazione, atteso che gli avvisi di accertamento richiamano le informazioni ricavabili dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma e dalla conservatoria dei registri immobiliari, ancorchè dall'estratto degli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate si evincano rendite catastali differenti da quelle accertate e risultanti dagli avvisi opposti.

5. La prima censura è destituita di fondamento.

I giudici di secondo grado hanno affermato che " gli avvisi di accertamento in rettifica si basano sui valori catastali già da tempo attribuiti agli immobili in questione", assumendo di condividere le argomentazioni della decisione di primo grado, nella quale si legge che la rendita catastale risultava notificata nell'anno 2007.

Questa statuizione non risulta essere stata oggetto di gravame da parte del contribuente, il quale in sede di appello si è limitato a reiterare le difese svolte in primo grado, sostenendo di non aver giammai ricevuto la notifica della rendita catastale, ma non censurando l'affermazione relativa all'esistenza della notifica avvenuta nell'anno 2007. si è condivisibilmente affermato, con riferimento ad atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi gennaio 2000, che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (così Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011, Rv. 616101).In continuità con tale orientamento, si è precisato che da detta interpretazione consegue che "la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione" (in tal senso, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del 11/11/2011, Rv. 620236, con la quale è stata respinta la tesi secondo cui la legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, attribuisce natura "sostanziale" all'atto attributivo della rendita, poiché "la citata previsione di cui all'art. 74, comma 1, nel solco di una esegesi orientata al necessitato rispetto dell'art. 3 Cost. (e dell'art. 53), va intesa in diverso senso; in particolare nel senso che la notifica degli atti attributivi di rendita è soltanto una condizione di loro efficacia, senza possibilità di inferirne l'intendimento del legislatore di associare alla notifica del provvedimento attributivo ("ai soggetti intestatari della partita") una qualche forza costitutiva, con connessa efficacia ex nunc", con la conseguenza che "va confermato che, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto, come dedotto nelle specie, per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, la determinazione della base imponibile ai fini dell'ici va sempre e comunque effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall'epoca di attribuzione e di notificazione").

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito come "In tema l'art. 74 della

I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; Cass. 14402 del 2017 ; Cass. 11472 del 2018; Cass. 10126 del 11/04/2019; nn. 16679 e 26347 del 2021).

6. La seconda censura non supera il vaglio di ammissibilità, attingendo non le statuizioni della sentenza impugnata, bensì eventuali affermazioni contenute in quella di primo grado. 7.La terza censura è parimenti inammissibile.• Dalla sentenza impugnata risulta che gli avvisi di accertamento si basano su valori catastali "attribuiti già da tempo agli immobili in questione come emerge dalle prove documentali offerte dall'ente impositore".

Nel ricorso, il contribuente trascrive il contenuto del doc. 4 allegato al fascicolo di merito (si tratterebbe del documento tratto dal sito web dell'agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma non integralmente riportato nella intestazione), da cui emergerebbero rendite catastali dei singoli immobili difformi da quelle indicate dal Comune negli avvisi di accertamento, omettendo di trascrivere integralmente gli avvisi o allegarli al ricorso così come non risultano allegate le visure catastali.

Detta censura avrebbe dovuto, allora, essere introdotta attraverso il vizio di motivazione della sentenza - peraltro non ammissibile a fronte della cd. doppia conforme che ricorre, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa( Cass. n.7724/22) -, criticando la ricostruzione e l'interpretazione del materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata ed evidenziando l'erroneità del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l'allegazione e la dimostrazione dell'inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo il ricorrente limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue ( Cass. n. 3994 del 25/02/2005).

In aggiunta, la parte che denunci, con il ricorso per cassazione l'erronea valutazione delle prove (come nella specie) ha l'onere, oltre che di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto dei documenti ( sia della visura del sito web sia degli avvisi) anche di indicare dove essi siano stati prodotti, essendo al giudice di legittimità istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalle parti (Cass.2007 n. 11460).

L'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo, a tal fine, neppure sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte, in detta ipotesi mancante (Cass.23542/2017; Cass. 2015 n. 23575; in tal senso cfr. la stessa Cass. n. 22726/11; cfr. pure, tra le molte, Cass. sez.

V 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. civ. sez.

V 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass. civ. sez.

V 12 gennaio 2010, n. 303).

In ogni caso, il travisamento del fatto non è fatto oggetto di censura da parte dell'ente comunale che lamenta invece una violazione di legge insussistente, avendo la C.T.R. fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte.

Il ricorso va dunque rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte - Rigetta il ricorso; - Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre 200, 00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. - Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 20091/19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale è domiciliato in Roma viale delle Milizie Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché dall'avvocatura capitolina, elettivamente dom.to in Roma alla via del [OSCURATO:PERSONA] n. 21, giusta procura in calce al ricorso; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 9214/18 della COMM.Trib. [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella udienza del 21.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento 1Cl per le annualità 2009-2011 in relazione a numerosi immobili di sua proprietà, atti notificati il 7 gennaio 2014, sul rilievo della carenza motivazionale degli avvisi e per l'omessa notifica delle nuove rendite catastali. La CTP di Roma respingeva il ricorso con sentenza confermata in sede di appello. [OSCURATO:PERSONA] precisava che gli atti impositivi risultavano adeguatamente motivati avendo richiamato i valori catastali sì da consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa impositiva. Dall'altra, affermava che l'ente impositore aveva fornito idonea prova documentale che gli avvisi di accertamento in rettifica dell'ICI si basano sui valori catastali" già da tempo attribuiti" agli immobili in questione ( atteso che il Comune sosteneva di che si trattava di rendite attribuite nell'anno 1992). Il contribuente propone ricorso avverso l'indicata sentenza svolgendo tre motivi. Il Comune di Roma replica con controricorso. i ( cc vc-tv‘, v,Cn2- cíerstr?- [OSCURATO:PERSONA] 2. Con la prima censura si deduce la violazione dell'art. 74 comma 3 della I. 342/2000 in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c., assumendo che, in assenza di notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale, la modifica non produce effetti nei confronti del contribuente ex art. 74 cit. 3. La seconda censura prospetta violazione dell'art. 102 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., deducendo che per lamentare l'omessa notifica della rendita catastale non è necessario evocare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, censurando la motivazione dei primi giudici non richiamata dai giudici di secondo grado cho 4. Con il terzo motivo dell'art. 42 d.P.R. n. 600/73, dell'art. 7 Statuto del contribuente, nonché dell'art. 3 L. 241/90, nonché dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360, 3), c.p.c. censurando la decisione di secondo grado nella parte in cui ha confermato la congruità della motivazione, atteso che gli avvisi di accertamento richiamano le informazioni ricavabili dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma e dalla conservatoria dei registri immobiliari, ancorchè dall'estratto degli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate si evincano rendite catastali differenti da quelle accertate e risultanti dagli avvisi opposti. 5. La prima censura è destituita di fondamento. I giudici di secondo grado hanno affermato che " gli avvisi di accertamento in rettifica si basano sui valori catastali già da tempo attribuiti agli immobili in questione", assumendo di condividere le argomentazioni della decisione di primo grado, nella quale si legge che la rendita catastale risultava notificata nell'anno 2007. Questa statuizione non risulta essere stata oggetto di gravame da parte del contribuente, il quale in sede di appello si è limitato a reiterare le difese svolte in primo grado, sostenendo di non aver giammai ricevuto la notifica della rendita catastale, ma non censurando l'affermazione relativa all'esistenza della notifica avvenuta nell'anno 2007. si è condivisibilmente affermato, con riferimento ad atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi gennaio 2000, che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011, Rv. 616101).In continuità con tale orientamento, si è precisato che da detta interpretazione consegue che "la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione" (in tal senso, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del 11/11/2011, Rv. 620236, con la quale è stata respinta la tesi secondo cui la legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, attribuisce natura "sostanziale" all'atto attributivo della rendita, poiché "la citata previsione di cui all'art. 74, comma 1, nel solco di una esegesi orientata al necessitato rispetto dell'art. 3 Cost. (e dell'art. 53), va intesa in diverso senso; in particolare nel senso che la notifica degli atti attributivi di rendita è soltanto una condizione di loro efficacia, senza possibilità di inferirne l'intendimento del legislatore di associare alla notifica del provvedimento attributivo ("ai soggetti intestatari della partita") una qualche forza costitutiva, con connessa efficacia ex nunc", con la conseguenza che "va confermato che, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto, come dedotto nelle specie, per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, la determinazione della base imponibile ai fini dell'ici va sempre e comunque effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall'epoca di attribuzione e di notificazione"). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito come "In tema l'art. 74 della I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; Cass. 14402 del 2017 ; Cass. 11472 del 2018; Cass. 10126 del 11/04/2019; nn. 16679 e 26347 del 2021). 6. La seconda censura non supera il vaglio di ammissibilità, attingendo non le statuizioni della sentenza impugnata, bensì eventuali affermazioni contenute in quella di primo grado. 7.La terza censura è parimenti inammissibile.• Dalla sentenza impugnata risulta che gli avvisi di accertamento si basano su valori catastali "attribuiti già da tempo agli immobili in questione come emerge dalle prove documentali offerte dall'ente impositore". Nel ricorso, il contribuente trascrive il contenuto del doc. 4 allegato al fascicolo di merito (si tratterebbe del documento tratto dal sito web dell'agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma non integralmente riportato nella intestazione), da cui emergerebbero rendite catastali dei singoli immobili difformi da quelle indicate dal Comune negli avvisi di accertamento, omettendo di trascrivere integralmente gli avvisi o allegarli al ricorso così come non risultano allegate le visure catastali. Detta censura avrebbe dovuto, allora, essere introdotta attraverso il vizio di motivazione della sentenza - peraltro non ammissibile a fronte della cd. doppia conforme che ricorre, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa( Cass. n.7724/22) -, criticando la ricostruzione e l'interpretazione del materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata ed evidenziando l'erroneità del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l'allegazione e la dimostrazione dell'inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo il ricorrente limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue ( Cass. n. 3994 del 25/02/2005). In aggiunta, la parte che denunci, con il ricorso per cassazione l'erronea valutazione delle prove (come nella specie) ha l'onere, oltre che di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto dei documenti ( sia della visura del sito web sia degli avvisi) anche di indicare dove essi siano stati prodotti, essendo al giudice di legittimità istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalle parti (Cass.2007 n. 11460). L'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo, a tal fine, neppure sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte, in detta ipotesi mancante (Cass.23542/2017; Cass. 2015 n. 23575; in tal senso cfr. la stessa Cass. n. 22726/11; cfr. pure, tra le molte, Cass. sez. V 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. civ. sez. V 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass. civ. sez. V 12 gennaio 2010, n. 303). In ogni caso, il travisamento del fatto non è fatto oggetto di censura da parte dell'ente comunale che lamenta invece una violazione di legge insussistente, avendo la C.T.R. fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte. Il ricorso va dunque rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte - Rigetta il ricorso; - Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre 200, 00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. - Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
Sentenza Cassazione n. 31557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris