Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41488/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per il reato di tentata violenza privata.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata escussione a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, in quanto il rìcorrente non si confronta con le puntuali argomentazioni poste dalla sentenza impugnata a giustificazione della statuizione contestata, lì dove ha rilevato la mancanza di prove circa la presenza di Ionescu in occasione dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma della condanna per il reato di tentata violenza privata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio, compìto già esaurientemente assolto dai giudici di merito, laddove la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. (J, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha confermato la condanna per il reato di tentata violenza privata. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata escussione a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, in quanto il rìcorrente non si confronta con le puntuali argomentazioni poste dalla sentenza impugnata a giustificazione della statuizione contestata, lì dove ha rilevato la mancanza di prove circa la presenza di Ionescu in occasione dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma della condanna per il reato di tentata violenza privata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio, compìto già esaurientemente assolto dai giudici di merito, laddove la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. (J, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 41488/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris