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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1981

Cassazione n. 35271/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che tale motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del giudice d'appello, che ha correttamente motivato, alla pagina 5 della sentenza impugnata, come siano un ostacolo al riconoscimento dell'attenuante il complesso della vicenda e la particolare scaltrezza dimostrata dall'imputata, facendo buon uso del consolidato orientamento di questa Corte (ex pluribus Sez. 2 sentenza n. 34466 del 18/04/2019 dep. 29/07/2019 Rv. 277028), secondo cui "il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l'interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicché l'evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che tale motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del giudice d'appello, che ha correttamente motivato, alla pagina 5 della sentenza impugnata, come siano un ostacolo al riconoscimento dell'attenuante il complesso della vicenda e la particolare scaltrezza dimostrata dall'imputata, facendo buon uso del consolidato orientamento di questa Corte (ex pluribus Sez. 2 sentenza n. 34466 del 18/04/2019 dep. 29/07/2019 Rv. 277028), secondo cui "il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l'interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicché l'evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembr
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