CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza Gip dello stesso Tribunale del 23/03/2022, che ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di cui al capo 3) e capo 7) della rubrica (art. 640, comma secondo ed art. 512-bis cod. pen., entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.). 9t- 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'insussistenza del danno patrimoniale cagionato allo Stato e derivante dalle condotte decettive commesse a carico dell'amministrazione giudiziaria del compendio aziendale Gran caffè Cellini, in considerazione dell'annullamento del sequestro anticipato di prevenzione; la motivazione è stata ritenuta dalla difesa illogica, contraddittoria e carente sul punto, manca una puntuale individuazione del profitto illecito, nonostante l'affermazione del G.i.p. secondo il quale il profitto conseguito pari a cinquecentocinquantamila euro circa sarebbe poi stato oggetto di riciclaggio ed autoriciclaggio. Il danno dovrebbe essere individuato secondo l'ordinanza genetica nelle spese di giustizia poste dall'amministrazione giudiziaria a carico del bilancio dello Stato e non tanto del mancato introito dei profitti, mentre il Tribunale del riesame individua il danno in qualcosa di ancora diverso, con riferimento all'assenza di liquidità in ragione del costante pareggio tra entrate e uscite, in modo non plausibile deponendo per l'anti-economicità della gestione della ricevitoria che non offriva margini di guadagno; il Tribunale del riesame non si confronta con le originarie considerazioni sul punto della ordinanza genetica. In realtà non ricorre alcuna deminutio a carico dello Stato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 640, comma secondo, cod. pen. per insussistenza del danno patrimoniale cagionato allo Stato a causa delle condotte decettive poste in essere in danno dell'Amministrazione giudiziaria del [OSCURATO:PERSONA]; la difesa ha richiamato i provvedimenti di merito relativi al sequestro preventivo al fine di confisca posto in essere proprio in relazione a tali attività; il provvedimento, considerata la presenza di amministrazione giudiziaria, non ha spiegato come il mancato introito delle somme oggetto di accertamento abbia inciso su tale procedura e perché il soggetto passivo debba essere identificato con lo Stato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. non ricorrendo alcuna cooperazione artificiosa della vittima, mancando identità tra soggetto passivo del raggiro e soggetto passivo del presunto danno. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione, con erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e motivazione carente, illogica e contraddittoria sul punto; l'ordinanza impugnata non chiarisce affatto le ragioni per le quali l'indagata avrebbe dovuto essere 2 4t2_ conoscenza del metodo mafioso, non essendo intranea all'associazione; manca qualsiasi elemento idoneo ad ancorare il dolo della ricorrente a tale precipua finalità agevolatrice. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, contraddittoria e illogica quanto alla contestata aggravante di aver agito con la finalità di agevolare l'articolazione romana dell'associazione mafiosa contestata al capo 1); emerge una contraddittorietà nella collocazione temporale tenuto conto della data della contestazione decorrente dal 2012 e la data di asserita attività della locale di 'ndrangheta dal 2015. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 2. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della Alvaro, tenuto conto delle contestazioni alla stessa elevate, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. In tal senso, giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa 3 tui_ valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). 2.1. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, atteso che gli stessi attengono alla analisi della condotta oggetto di imputazione provvisoria ai sensi dell'art. 640 cod. pen. (non essendo state sollevate censure quanto alla seconda imputazione provvisoria) da diverse prospettive e si caratterizzano per la proposizione di una serie di argomentazioni che, sebbene approfondite, si palesano all'evidenza per la proposizione di una diversa considerazione delle circostanze già ampiamente esaminate dal giudice di merito nel ritenere la ricorrenza di una solida provvista indiziaria a carico della ricorrente. In tal senso occorre considerare come, quanto al tema del danno conseguente dall'attività imputata alla Alvaro sia per il [OSCURATO:PERSONA], che per il [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ometta di confrontarsi con le ampie argomentazioni rese dal Tribunale del riesame, in piena assonanza con l'ordinanza genetica, nel ricostruire metodi di azione ed organizzazione per giungere alla realizzazione di condotte oggettivamente in danno delle società originariamente di proprietà, spesso a mezzo di interposizioni fittizie, del padre della ricorrente, e gestite dallo stesso con la collaborazione di una serie consistente di soggetti tra i quali, senza alcun dubbio, anche la [OSCURATO:PERSONA], come dalla stessa esplicitamente ammesso durante il proprio interrogatorio, senza aver fornito alcuna valida e convincente giustificazione ed ipotesi ricostruttiva alternativa in ordine al proprio coinvolgimento nella gestione del complesso meccanismo truffaldino descritto dall'ordinanza impugnata in modo logico, lineare, e privo di aporie. La ricorrente, dunque, si limita a proporre una propria interpretazione dei comportamenti oggetto d'imputazione provvisoria, di fatto non contestati, ipotizzando una diversa connotazione del danno e dell'incidenza delle condotte poste in essere, ammesse, ed alla stessa ascritte. In realtà la stessa argomentazione utilizzata dalla difesa a pag. 11 del ricorso evidenzia come la complessa attività investigata, la sottrazione delle somme di denaro in contanti dalla ricarica effettuata costantemente a mezzo delle carte poste pay, l'organizzazione di persone e mezzi a tal fine predisposte, sotto l'egida del coordinamento del padre della ricorrente, determinavano una sostanziale assenza di ricavi quanto alle ricevitorie coinvolte, con mancata confluenza delle somme oggetto della amministrazione giudiziaria alla destinazione prevista per legge. Gli elementi in tal senso ampiamente e persuasivamente considerati dal Tribunale del riesame hanno, quindi, ricostruito un quadro indiziario di deciso rilievo con il quale la ricorrente non si è realmente confrontata, introducendo elementi astratti e non coerenti né con la fase cautelare in corso, né con l'ampia mole di elementi acquisiti in fase di indagine, come il tema della mancanza di identità tra soggetto passivo del raggiro e soggetto passivo del presunto danno, tra l'altro richiamando in tal senso giurisprudenza assolutamente minoritaria di questa Corte, che ha invece chiarito costantemente, ed anche di recente, con principio che qui si intende ribadire, che ai fini della configurabilità del delitto di truffa non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno (ex plurimis Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304-01). 2.3. Anche con il quarto e quinto motivo di ricorso - che si incentrano sulla contestazione dell'effettiva ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., e dunque da intendere come pur sempre riferiti, seppure non esplicitamente dedotti in tal senso, alla ricorrenza della gravità del quadro indiziario - si caratterizzano per un argomentare sostanzialmente generico nell'affermare che non vengono affatto chiarite le ragioni per le quali l'indagata avrebbe dovuto essere a conoscenza del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'associazione, tra l'altro deducendo illogicità e non "manifesta illogicità", oltre che in assenza di reale confronto con le ampie argomentazioni del Tribunale del riesame. È stato evidenziato ampiamente nell'ordinanza impugnata, con richiamo puntuale all'ordinanza genetica, il tema della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., con esplicito riferimento all'agevolazione e particolare richiamo all'articolazione di una strutturata locale di 'ndrangheta, inserita ed operante sul territorio romano, connotando la chiara finalizzazione dell'attività posta in essere dalla ricorrente nell'interesse della consorteria criminale gestita dal padre e dai suoi parenti, con particolare riferimento anche alla madre [OSCURATO:PERSONA] ed ai diversi parenti e soggetti coinvolti in procedimenti di sequestro e processi in tema di intestazione fittizia, con espliciti accertamenti di responsabilità in tal senso (pag. 19 e seg.). L'attività della ricorrente risulta, dunque, ampiamente inquadrata e collegata al complesso delle condotte riferibili alla consorteria criminale identificabile nella locale di Roma, riferibile a livello apicale, per dote e capacità organizzativa e gestionale, al padre della stessa [OSCURATO:PERSONA], che nella logica e persuasiva motivazione del Tribunale del riesame evidenziava l'incidenza della attività posta in essere al capo 3) della imputazione provvisoria doveva essere necessariamente letta quale condotta posta in essere per favorire la consorteria criminale in questione. Il Tribunale del riesame ha ampiamente ricostruito il radicamento di tale locale, la costruzione di un generale sistema di competenze in relazione al progressivo inserimento della stessa nel tessuto economico della capitale per il tramite di una serie di attività direttamente riferibili all'Alvaro e al Carzo, soggetti provenienti da Sinopoli, in diretto collegamento con la casa madre, dalla stessa autorizzati, e caratterizzati da una caratura mafiosa di assoluto rilievo, la predisposizione di mezzi e di uomini da parte degli stessi per raggiungere i propri obiettivi, l'evidente riconoscimento del ruolo apicale del padre della ricorrente e il diretto coinvolgimento della madre della stessa, anche per il tramite degli esiti captativi acquisiti e dei riscontri documentali che evidenziavano il ruolo di prestanome di diversi soggetti intestatari dei beni riferibili alla consorteria criminale in oggetto. Non ricorre tuttavia il metodo per come imputato, affermarne l'esistenza collide non solo con la mancata indicazione degli elementi fattuali di relativo sostegno, ma anche con la stessa imputazione di truffa formulata che si fonda su una condotta artificiosa non minacciosa e nemmeno irresistibilmente "piegata". Riguardo all'arco temporale, una volta che la stessa ordinanza impugnata ha collocato l'avvio della locale romana in un'epoca successiva ai fatti coperti dai giudicati favorevoli al ricorrente, contraddittorio è attribuire a condotte commesse in epoca precedente - allorché il ricorrente viene ricondotto alla categoria del delinquente economico - la valenza causale e la direzione finalistica volta ad agevolare la locale romana. Considerato, però, che parte delle condotte truffaldine contestate si sono articolate anche nella "vigenza" della contestazione di esistenza dell'articolazione territoriale operante in Roma, riconducendosi in tale ambito le iniziative economiche successivamente intraprese dal ricorrente, nessuna manifesta illogicità sconta l'ordinanza impugnata per avere affermato un "cambiamento di rotta" del disegno criminoso, arricchitosi di un quid novi che lo rende compatibile con l'accusa associativa mossa e all'interno della quale sono ricondotti i diversi delitti fine contestati, tra cui anche quello di truffa aggravata. L'esistenza, pertanto, della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen nella declinazione dell'agevolazione rende persistente la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e non elide il regime cautelare applicato 3. In conclusione occorre considerare che il Tribunale ha, dunque, applicato in modo corretto i principi già evidenziati da questa Corte, atteso che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, sia accreditata come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere (Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997-01; Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586- 01). Il Tribunale ha difatti evidenziato, con ragionamento logico non censurabile, con il quale la ricorrente non si confronta, l'appartenenza della cosca Alvaro-Carzo alla più generale struttura di 'ndrangheta, dalla quale mutua il potere di egemonizzazione criminale sul territorio di pertinenza, così come la diretta riferibilità dell'attività del padre della ricorrente alla predetta locale, stabilmente inserita nella struttura principale, richiamando gli accertamenti di polizia giudiziaria, oltre alle numerose decisioni giudiziali, supportate dalla confluenza molteplice di dichiarazioni di collaboratori di giustizia. È fondato, tuttavia, il richiamo da parte della difesa su tale punto circa la corretta definizione del periodo temporale di riferimento per la puntuale imputazione dell'aggravante in questione, in considerazione dell'effettivo radicamento sul territorio della locale sopra indicata, come emerge dalla ampia ricostruzione del contesto delle attività alla stessa riferibili da parte del Tribunale del riesame, da riferire evidentemente all'anno 2016. Il richiamo di tali consistenti elementi rende evidente l'essenziale connotazione delle forme di delocalizzazione delle cosche storiche, caratterizzate dalla intrinseca e non implicita forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione e dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01). Si è, infatti, evidenziato come la locale romana tragga la sua origine dalla casa madre, secondo un progetto che si deve al promotore [OSCURATO:PERSONA], appositamente autorizzato dalla Provincia in virtù dei suoi stretti legami e dell'appartenenza con la casa madre, giudizialmente accertata; che la locale mantiene i contatti con la casa madre, cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali, per il controllo delle nomine, per l'ottenimento del nulla osta ai fini del conferimento delle cariche e per la risoluzione di eventuali controversie; sono descritte le modalità operative tipiche dei consessi di 'ndrangheta, quali il possesso ed il conferimento di doti, le "mangiate" quali apposite riunioni per discutere di questioni di cosca, la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica; il possesso di armi; l'inquinamento diffuso, anche mediante la commissione di reati-tipo, del tessuto economico in variegati settori commerciali. A ciò si è aggiunto l'ulteriore dato, di spiccato rilievo, costituito dal rapporto con altre consorterie mafiose che insistono sul territorio romano e di carattere variegato, ove le interlocuzioni tra i vari personaggi avvengono notoriamente su un piano paritario di reciproco riconoscimento. Un dato, questo, di chiara percezione esterna di come la locale romana fosse accreditata nel contesto in cui intendeva operare quale articolazione dotata, stante il collegamento con la casa madre, di un capitale criminale concretamente ed all'occorrenza pienamente (sulla rilevanza, quale indice dimostrativo di operatività e riconoscibilità della cosca delocalizzata, «dell'apprezzata rilevanza nei rapporti con altri gruppi o soggetti criminali», (Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037 - 01). Il Tribunale del riesame non si è arrestato alla constatazione dell'esistenza di un gruppo a vocazione 'ndranghetista, ma ha riscontrato indici d'intrinseca forza mafiosa non soltanto potenziali, ma concretamente spendibili e all'occorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali premesse di fatto, così superandosi, in tal modo, anche le obiezioni di una ricostruzione della fattispecie in termini di reato associativo c.d. puro, privo di quegli aspetti di necessaria dinamicità secondo l'insegnamento delle Sezioni unite "Modaffari" (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dall'adozione del presente provvedimento non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, deve quindi provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro