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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 37906/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 (dep. il 24 gennaio 2022) il Tribunale di Potenza - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Umberto [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'ordinanza in data 26 novembre 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e di più condotte contemplate dall'art. 73 stesso d.P.R.

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali rispettivamente ha dedotto: - la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in ordine alle esigenze cautelari; - la violazione degli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo in discorso; - la violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 273 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 72 dell'incolpazione; - la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alle deduzioni difensive prospettate ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il medesimo difensore - che aveva presentato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso (e la procura speciale rilasciatagli a tal fine da Umberto [OSCURATO:PERSONA]) e alla discussione orale adducendo il «venire meno della misura a carico del [OSCURATO:PERSONA]» e la sua rimessione in libertà (cfr. dichiarazione di rinuncia).

4. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.).

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ma non di una somma a favore della Cassa delle ammende, atteso che in atti consta la sopravvenuta sostituzione della misura detentiva a lui applicata con l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria (cfr. posizione giuridica D.A.P.) che, pur non privandolo dell'interesse a coltivare l'impugnazione (alla luce dei motivi dedotti), esclude che possano ravvisarsi profili di colpa in relazione all'inammissibilità del ricorso (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 (dep. il 24 gennaio 2022) il Tribunale di Potenza - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Umberto [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'ordinanza in data 26 novembre 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto aggravato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e di più condotte contemplate dall'art. 73 stesso d.P.R. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali rispettivamente ha dedotto: - la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in ordine alle esigenze cautelari; - la violazione degli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo in discorso; - la violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 273 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 72 dell'incolpazione; - la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alle deduzioni difensive prospettate ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il medesimo difensore - che aveva presentato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso (e la procura speciale rilasciatagli a tal fine da Umberto [OSCURATO:PERSONA]) e alla discussione orale adducendo il «venire meno della misura a carico del [OSCURATO:PERSONA]» e la sua rimessione in libertà (cfr. dichiarazione di rinuncia). 4. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ma non di una somma a favore della Cassa delle ammende, atteso che in atti consta la sopravvenuta sostituzione della misura detentiva a lui applicata con l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria (cfr. posizione giuridica D.A.P.) che, pur non privandolo dell'interesse a coltivare l'impugnazione (alla luce dei motivi dedotti), esclude che possano ravvisarsi profili di colpa in relazione all'inammissibilità del ricorso (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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