CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12392/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]’OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disatteso il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato sottoposto al regime detentivo ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma del 26/03/2024, che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata, con riferimento ai semestri di detenzione dal 12/12/2018 al 12/06/2019 e dal 12/12/2020 al 12/06/2021, tenuto conto della irregolarità comportamentale serbata dal condannato, attestata dall’irrogazione di due sanzioni disciplinari, per fatti rispettivamente commessi il 28/03/2019 e il 05/02/2021. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge processuale e penale, con particolare riguardo alla norma di cui all’art. 54 Ord. pen. La prima violazione – risalente al febbraio 2018 - afferiva a uno scambio di oggetti, che aveva avuto luogo tra [OSCURATO:PERSONA] e un suo compagno di gruppo. Il sopravvenire della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater lett. f) legge n. 354 del 1975, in forza della sentenza Corte cost. n. 97 del 2020, nella parte in cui vietava lo scambio di oggetti ai detenuti sottoposti al regime differenziato, appartenenti al medesimo gruppo di socialità, non può produrre effetti pregiudizievoli a carico di coloro che - pur avendo violato la regola all’epoca vigente - chiedano la concessione della liberazione anticipata sotto l’egida della normativa attuale, che è di tenore evidentemente più favorevole. Quanto al richiamo verbale risalente al febbraio 2021, il provvedimento impugnato non tiene conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era autorizzato a interfacciarsi con altri detenuti, in ragione dell’attività lavorativa di “spesino”, che regolarmente svolgeva nel periodo di riferimento; né si considera come il richiamo verbale sia stato rivolto al solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche al suo interlocutore. Il ricorrente, peraltro, si era limitato a fornire il numero della sentenza Torreggiani, per cui non aveva posto in essere alcuna condotta mossa da illecite finalità. Sarebbe stato necessario, allora, acquisire ulteriori informazioni presso la Casa circondariale di Rebibbia, oltre che procedere a una più accorta valutazione della personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sempre svolto attività lavorativa all’interno dell’istituto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Al momento della prima trasgressione, lo scambio di beni non era permesso, sebbene in forza di legge poi dichiarata incostituzionale; ciò che rileva, allora, è il fatto che il soggetto si sia reso protagonista di una consapevole violazione di una prescrizione all’epoca vigente, così rivelando la mancanza di una complessiva buona condotta. Quanto al secondo rilievo disciplinare, non rilevano né la comminatoria del solo richiamo verbale, né la mancata inflizione dello stesso all’altro trasgressore. Le infrazioni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], infine, non possono ritenersi marginali ed episodiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei sensi e nei termini di seguito specificati. 2. Come chiarito in parte espositiva, la prima delle sanzioni riportate dal condannato deriva dalla violazione del divieto di scambio di oggetti, fra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità. Giova allora ricordare come il divieto contenuto nell’art. 41-bis comma 2-quater lett. f) Ord. pen. sia stato dichiarato incostituzionale, ad opera di Corte cost. n. 97 del 2020. E questa Corte, sullo specifico tema, si è già pronunciata – con orientamento che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità – chiarendo quanto segue: ‹‹In tema di regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 97 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), del medesimo art. 41-bis, non può essere posta a fondamento del diniego di concessione del beneficio della liberazione anticipata l'accertata violazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, salvo che il divieto non discenda da specifici provvedimenti della direzione carceraria ovvero che non risultino comportamenti, anche ulteriori rispetto al solo scambio di oggetti o generi alimentari, che siano sintomatici di un'elusione del divieto sorretta da scaltrezza e da malizia›› (Sez. 1, n. 35601 del 24/03/2021, Pompeo, Rv. 281899 – 01). Nel caso di specie, il provvedimento non evidenzia specifici provvedimenti di segno diverso, assunti dalla direzione dell’istituto, ovvero condotte ulteriori, rispetto al mero scambio di oggetti fra detenuti inseriti nello stesso gruppo di socialità. Deriva da ciò la fondatezza del motivo difensivo, con riferimento al semestre dal 12/12/2018 al 12/06/2019, all’interno del quale si colloca la sopra detta trasgressione. 3. Il secondo fatto disciplinarmente rilevante, del quale si è reso autore il ricorrente, è culminato nella irrogazione di un richiamo verbale, a lui rivolto dal direttore dell’istituto penitenziario nel quale si trovava al tempo allocato, per essersi il [OSCURATO:PERSONA] relazionato con altri detenuti. 3.1. Si deve anzitutto tener conto, allora, del fatto che al Tribunale di sorveglianza – chiamato a decidere in merito a istanza di liberazione anticipata - è consentito attribuire una valenza negativa al contenuto di un rapporto disciplinare, anche laddove questo presenti un vizio di omessa contestazione, ovvero non esiti nella irrogazione di sanzioni; ciò in quanto – in vista della concessione della detrazione di pena - le violazioni poste in essere non rilevano con riguardo alle eventuali conseguenze sanzionatorie, bensì solo nella veste di elemento evocativo della mancata disponibilità del condannato, a seguire il trattamento rieducativo (così Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, Piccininni, Rv. 280985 – 01). Nel caso di specie, pertanto, del tutto correttamente è stata posta a base dell’avversato provvedimento reiettivo la sussistenza del succitato rilievo disciplinare. A fronte poi di una struttura motivazionale solida, oltre che perfettamente collimante con i canoni della logica e priva di spunti di contraddittorietà, la critica difensiva si è risolta nella proposizione di obiezioni che sarebbero state eventualmente opponibili alla sanzione in quanto tale, ma che ormai non sono più “recuperabili” in questa sede. 3.2. Nemmeno rilevano le altre prospettazioni sussunte nell’atto di impugnazione. Irrilevante è il fatto che non sia stato sanzionato l’interlocutore del ricorrente, così come privo di valenza positiva è il fatto che [OSCURATO:PERSONA], all’epoca, fosse autorizzato a interfacciarsi con altri detenuti, in ragione dell’attività di “spesino”. Irrilevante, poi, è la circostanza che egli, nell’occasione, si sia asseritamente limitato a comunicare il numero di una sentenza. Generiche e di tenore esclusivamente confutativo, infine, sono le ulteriori deduzioni difensive, inerenti alla personalità del condannato e all’attività da lui svolta in istituto. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente al semestre dal 12/12/2018 al 12/06/2019, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, al Tribunale di sorveglianza di Roma e con rigetto delle ulteriori doglianze proposte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della liberazione anticipata in riferimento al semestre dal 12.12.2018 al 12.6.2019 co