CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26046/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le note scritte, con cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 marzo 2023, il Tribunale di Foggia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e - previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3), cod. pen. e della recidiva - lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa, oltre alle spese processuali, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e alla confisca, in solido con il coimputato, della somma di euro 10.550, salvi i diritti della persona offesa alla restituzione e al risarcimento dei danni. 2. Avverso tale decisione proponeva appello l'imputato, deducendo l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. In particolare, contestava 1la ritenuta attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la valenza di riscontro attribuita alle dichiarazioni rese dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. Sosteneva, inoltre, che le conversazioni intercettate fossero state erroneamente interpretate dai giudici di primo grado e che dalle stesse non emergesse alcun elemento idoneo a dimostrare la sua partecipazione all'attività usuraria posta in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], del quale assumeva di essere stato esclusivamente creditore. Chiedeva, pertanto, l'assoluzione perché il fatto non sussiste e, in subordine, la riduzione della pena. 3. Con sentenza del 17 aprile 2025, la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata. La Corte territoriale riteneva che le dichiarazioni della persona offesa fossero intrinsecamente attendibili e trovassero riscontro sia nelle ulteriori emergenze dichiarative sia, soprattutto, nel contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva la piena consapevolezza dell'imputato circa la natura usuraria dell'operazione e il suo consapevole coinvolgimento nella gestione del rapporto usurario e nell'attività di riscossione del credito. Escludeva, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto estraneo alla vicenda, ritenendo provato il suo contributo concorsuale al reato contestato. Confermava, infine, il trattamento sanzionatorio, reputandolo adeguato alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. 4. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, dei quali si darà conto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con specifico riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 4.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con specifico riguardo alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza del concorso nel reato. 4.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso nel reato, lamentando che la corte territoriale si sia limitata a richiamare le argomentazioni del tribunale senza confrontarsi con le specifiche censure formulate con l'atto di appello. 4.5. Con il quinto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto e della prova, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente rilevato che, nel caso in esame, ricorre una cd. "doppia conforme" affermazione di responsabilità, atteso che la Corte di appello si è posta in linea di continuità con la decisione di primo grado, condividendone l'impianto argomentativo e pervenendo alle medesime conclusioni. In tali ipotesi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le due sentenze si integrano vicendevolmente, formando un unico complessivo corpo decisionale, sicché possono essere lette congiuntamente ai fini della valutazione della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01). Ne consegue che sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera rilettura del materiale probatorio ovvero che non si confrontano con la motivazione congiunta delle due pronunce, essendo preclusa, in sede di legittimità, una nuova valutazione delle risultanze fattuali. 3. I motivi dedotti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti diretti a censurare la valutazione delle risultanze probatorie, l'attendibilità delle fonti dichiarative e la ricostruzione del contributo concorsuale attribuito all'imputato. Pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi della motivazione, essi si risolvono, in realtà, nella richiesta di una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente, inoltre, deduce contestualmente plurimi vizi della motivazione, senza specificare, tuttavia, sotto quale profilo i singoli passaggi argomentativi della sentenza impugnata sarebbero affetti da mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Come chiarito dalle Sezioni Unite, chi intenda dedurre contestualmente i diversi vizi della motivazione ha l'onere di indicare specificamente sotto quale profilo la motivazione sarebbe mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, non potendo demandarsi al giudice di legittimità il compito di selezionare e ricostruire le doglianze effettivamente prospettate (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). Inconferenti sono altresì le censure formulate sotto il profilo del travisamento della prova. Tale vizio ricorre quando nella motivazione sia introdotta un'informazione rilevante inesistente nel processo ovvero sia omessa la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01) ed assume rilievo solo se l'errore denunciato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01). In presenza di una "doppia conforme", esso è deducibile soltanto qualora il giudice di appello, per rispondere ai motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal 3primo giudice ovvero quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 19588 del 13/03/2026, Cuzzolin, n.m.; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01). Nel caso di specie, il ricorrente non individua alcun dato probatorio travisato nei termini indicati, ma si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie. Né giova il richiamo all'art. 192 cod. proc. pen., posto che non è consentito dedurre la violazione di tale disposizione per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, non potendo i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione essere superati mediante la prospettazione di una violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). Con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa, la sentenza impugnata ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] abbia ricostruito in maniera coerente le ragioni della richiesta di denaro rivolta a [OSCURATO:PERSONA], le modalità di erogazione della somma e le condizioni usurarie applicate, riferendo di avere ricevuto euro 3.000 con l'obbligo di restituzione maggiorato di euro 500 e con l'ulteriore corresponsione di euro 500 per ogni mese di ritardo, nonché di avere versato gli interessi per un lungo arco temporale, fino a quando la situazione economica era divenuta insostenibile. Tale ricostruzione trovava conferma nelle dichiarazioni della moglie [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle registrazioni e nelle conversazioni intercettate. I giudici di merito hanno, quindi, escluso la tesi difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] fosse estraneo al rapporto usurario e non coincidesse con l'interlocutore della conversazione telefonica richiamata in motivazione. A tal fine, hanno evidenziato che l'utenza utilizzata per il contatto con [OSCURATO:PERSONA] era nella disponibilità dell'imputato ed era stata rinvenuta in suo possesso, al momento dell'arresto, con la medesima scheda SIM. Hanno, inoltre, rilevato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato alla persona offesa quel recapito come appartenente ad "[OSCURATO:PERSONA]", nome dell'odierno ricorrente. Ulteriore riscontro era costituito dalle dichiarazioni della persona offesa secondo cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] le aveva riferito che le somme oggetto del prestito provenivano da [OSCURATO:PERSONA] ed aveva fornito il recapito telefonico di quest'ultimo, indicandolo come "[OSCURATO:PERSONA]". Particolare rilievo è stato attribuito al contenuto della conversazione intercorsa con la persona offesa, ritenuta significativamente indicativa della piena conoscenza della vicenda da parte dell'imputato, il quale, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, comprende immediatamente l'oggetto del colloquio e interviene sulla questione senza necessità di ulteriori spiegazioni o chiarimenti da parte dell'interlocutore. La valutazione espressa dai giudici di merito ha riguardato il contenuto complessivo della conversazione e il suo inserimento nel più ampio quadro probatorio, non già singole espressioni isolate dal contesto. A fronte di tale apparato motivazionale, le doglianze difensive si limitano a riproporre una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie, insistendo sull'inattendibilità della persona 4offesa e sull'estraneità dell'imputato ai fatti, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende della somma, ritenuta equa, di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M