CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16650/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 997 del 26 luglio2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 5119/2023Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 16650/2026Data pubblicazione 28/05/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale diSalerno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],assumendo di essere creditore della somma di euro 200.100,00 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di mutuo asseritamente erogatomediante una serie di assegni, della somma di euro 50.000,00 neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA], in forza di atto ditransazione del 18 aprile 2008, e della complessiva somma di euro250.100,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in forza di scrittura del21 aprile 2008, qualificata dall’attore come negozio di accollo;− i convenuti si costituivano ritualmente in giudizio, chiedendo ilrigetto delle domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale,con la quale invocavano, in via principale, l’annullamento delle scritturedel 18 e del 21 aprile 2008 per vizio del consenso da violenza morale,deducendo che le stesse erano state sottoscritte al solo fine di ottenerela restituzione dell’azienda agricola al fine di non perdere una rilevanteoperazione di vendita a favore di ISMEA;− in via subordinata, domandavano l’esatto accertamento dellereciproche ragioni di credito, la corretta imputazione del pagamento dieuro 14.000,00 effettuato da un terzo e, con riferimento a SabatoMarmora, la ricostruzione del complessivo rapporto di dare‑avere conDomenico [OSCURATO:PERSONA];− il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2568 del 9 giugno 2015,accoglieva integralmente la domanda attorea e rigettava le domandericonvenzionali per difetto di prova della dedotta violenza morale;− proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppa Marmora, censurando la sentenza di primo grado per omessae apparente motivazione sulla domanda riconvenzionale diannullamento, errata valutazione della fattispecie di violenza morale,Numero registro generale 5119/2023Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 16650/2026Data pubblicazione 28/05/2026erronea imputazione del pagamento del terzo, nullità della scrittura del21 aprile 2008, non qualificabile come accollo;− [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto del gravame;− con la sentenza n. 997 del 26 luglio 2022, la Corte d’appello diSalerno accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente al motivorelativo all’imputazione del pagamento di euro 14.000,00 effettuato daun terzo; conseguentemente, rideterminava l’importo dovuto daGiuseppa Marmora; rigettava, per il resto, tutte le doglianze degliappellanti, escludendo la ricorrenza della dedotta violenza morale (indifetto di prova della coartazione del consenso) e qualificando la scritturadel 21 aprile 2008 non come accollo, bensì come espromissionecumulativa ai sensi dell’art. 1272 c.c., con permanenza dell’obbligazionesolidale in capo ai debitori originari e al terzo;− avverso tale decisione Vincenzo, Sabato e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;− [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso;− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 1° aprile 2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo i ricorrenti deducono «Carenza di motivazionesulla ritenuta assenza di supporto probatorio delle domande riconvenzio-nali: violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c.», per avere la Corte d’appello rigettato le domande riconvenzionalilimitandosi ad affermazioni apodittiche, senza valutare le prove docu-mentali prodotte e senza una reale motivazione;− col secondo motivo lamentano «Carenza di motivazione, motiva-zione apparente e violazione del c.d. minimo costituzionale in relazioneNumero registro generale 5119/2023Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 16650/2026Data pubblicazione 28/05/2026agli artt. 1435 e 1437 c.c., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 111 Cost. e art.360, n. 4 c.p.c.», per avere la Corte di merito escluso la violenza moralecon motivazione solo apparente, senza considerare il contesto di pres-sione derivante dalla necessità di recuperare l’azienda e concludere lavendita a ISMEA;− i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente perchéentrambi attengono a pretese carenza della motivazione della sentenzaimpugnata - sono infondati;− la Corte d’appello ha così illustrato la propria decisione: «Difatti,come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, dalle risultanze probatorienon si riscontra alcun elemento comprovante la violenza morale lamen-tata dagli appellanti. Invero, la normativa in materia è dettata dall’art.1434 c.c., prevedente la violenza quale causa di annullamento del con-tratto, e, dall’art. 1435 c.c., che ne delinea i caratteri sancendo che talevizio della volontà deve essere di una tale natura da fare impressione suuna persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni ad unmale ingiusto e notevole. Pertanto, solo l’esistenza dei suddetti elementiintegra la violenza morale, restando invece escluse quelle valutazioni dicarattere personale, o quei semplici timori interni alla parte, che indu-cono a concludere un accordo. Sul punto, la Suprema Corte di Cassa-zione, ha chiarito che: “In materia di annullamento del contratto per vizidella volontà, si verifica l’ipotesi della violenza, invalidante il negozio giu-ridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamentefinalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, prove-niente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, conefficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenzadella minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il con-tratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazionedella parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero daNumero registro generale 5119/2023Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 16650/2026Data pubblicazione 28/05/2026personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l’oggettività del pre-giudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determi-nativo delle proprie scelte (Cass. civ., Sez. I, ord. 13.04.2022, n.12058;Cassazione civile, sez. I, 09.10.2015, n. 20305). Orbene, nel caso dispecie, nessuna coazione può dirsi subita dagli appellanti, atteso che essinon hanno provato alcun elemento che consenta di ritenere adottata laminaccia di un male ingiusto e notevole dal [OSCURATO:PERSONA], avendo essi rappre-sentato la necessità di riottenere la disponibilità dei beni concessi in co-modato poiché oggetto di una vendita molto vantaggiosa, allegando do-cumentazione attestante l’avvenuto pagamento di pregressi debiti con ilricavato.»;− è sufficiente l’esame della sentenza impugnata per avvedersidell’infondatezza delle censure svolte, dato che la motivazione della de-cisione è tutt’altro che apparente e apodittica e, anzi, fa preciso riferi-mento alla prospettazione degli odierni ricorrenti confrontandola con lagiurisprudenza di legittimità, che non configura la violenza moralequando la determinazione alla stipula del contratto si basa su valutazionidi convenienza, quand’anche pressante, svolte dallo stesso contraente;− col terzo motivo si deduce la «Violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corteritenuto le somme dovute al [OSCURATO:PERSONA] giustificate causalmente stante l’al-legazione di assegni» e, cioè, basato la decisione su assegni mai prodottiin giudizio, considerandoli erroneamente a fondamento del credito;− il motivo è inammissibile;− la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non ri-spetta i criteri indicati dalla giurisprudenza: «In tema di ricorso per cas-sazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non intro-dotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiNumero registro generale 5119/2023Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 16650/2026Data pubblicazione 28/05/2026riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa do-glianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attri-buito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» e «la do-glianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione norma-tiva - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attri-buirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribui-sce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica re-gola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suoprudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha sola-mente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacatodi legittimità sui vizi di motivazione.» (ex multis, Cass. Sez. U.,30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02);− in ogni caso, la mancata produzione degli assegni impiegati perl’erogazione del mutuo è del tutto irrilevante, dato che la pretesa credi-toria si fonda su espressi riconoscimenti del debito da parte dei mutua-tari;− col quarto motivo si deduce la «Nullità della sentenza o del proce-dimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la Corte posto alla base delladecisione il fatto non contestato della corresponsione di assegni da partedi [OSCURATO:PERSONA]»;− il motivo è inammissibile;Numero registro generale 5119/2023Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 16650/2026Data pubblicazione 28/05/2026− oltre a quanto già esposto circa l’impropria deduzione della viola-zione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867,Rv. 659037-01 e 659037-02), la doglianza, pur formalmente rubricatacome «nullità della sentenza o del procedimento», non individua in modopuntuale quale concreta affermazione della sentenza impugnata sarebbefrutto di utilizzo di prove “non dedotte”, ovvero di travisamento del re-gime legale di prova, limitandosi a prospettare - in termini assertivi -chela Corte d’appello non avrebbe posto a base della decisione un preteso«fatto non contestato» relativo alla corresponsione di assegni;− inoltre, a norma dell’art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione concui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deveindicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribaditeo lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativipassaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsadi risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da con-sentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la correttaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. (tra le altre, Cass. Sez. 3, 29/05/2024,n. 15058, Rv. 671191-01);− nel caso, la parte ricorrente non ha trascritto (né riprodotto neipassaggi essenziali) gli atti difensivi nei quali l’allegazione del pagamentomediante assegni sarebbe stata formulata in termini idonei a radicare lanon contestazione, né ha riprodotto le difese della controparte dalle qualidesumere la mancata contestazione; nemmeno è chiarito, con puntualeriferimento agli atti, se e come la questione sia stata devoluta in appelloe in quali termini, impedendo così alla Corte di verificare ex actis il pre-supposto della censura;− col quinto motivo si lamenta la «Violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulladomanda riconvenzionale di accertamento del rapporto di dare‑avere»,Numero registro generale 5119/2023Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 16650/2026Data pubblicazione 28/05/2026per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale volta all’accerta-mento complessivo dei rapporti contabili tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]− la censura è inammissibile;− col motivo si denuncia il vizio di minuspetizione sulla domanda ri-convenzionale di accertamento del rapporto di dare‑avere tra SabatoMarmora e [OSCURATO:PERSONA], ma non si articola un puntuale confrontocon la motivazione e con l’oggetto del decidere della sentenza impu-gnata, né è chiarito se la pretesa omissione riguardi una domanda effet-tivamente riproposta e devoluta al giudice d’appello oppure una do-manda rimasta assorbita o rinunciata per mancata specifica riproposi-zione in appello;− il motivo, quindi, non illustrando la sua pertinenza al thema deci-dendum, si limita a un’affermazione apodittica e irrispettosa dell’art. 366c.p.c.: non si riportano il testo della domanda riconvenzionale asserita-mente omessa (contenuto, conclusioni, petitum e causa petendi), la suaesatta collocazione nei motivi di appello e nemmeno l’avvenuta specificariproposizione in appello, indispensabile per verificare che la questionefosse effettivamente devoluta alla cognizione della Corte territoriale;− a ciò si aggiunge che il controricorrente ha eccepito proprio la man-cata devoluzione in appello della domanda riconvenzionale, con conse-guente rinuncia da omessa riproposizione ex art. 346 c.p.c., donde lamancata dimostrazione della rituale introduzione della questione nel giu-dizio di secondo grado era essenziale;− col sesto motivo si deduce la «Violazione dell’art. 1362 c.c., in re-lazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per errata interpretazione dellascrittura del 21 aprile 2008»; si contesta la qualificazione della scritturacome espromissione, affermando che la Corte territoriale ha disatteso icriteri ermeneutici contrattuali;− il motivo è inammissibile;Numero registro generale 5119/2023Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 16650/2026Data pubblicazione 28/05/2026− la censura, pur evocando la violazione dell’art. 1362 c.c., non indi-vidua con precisione quale regola legale di interpretazione sarebbe stataconcretamente disattesa, né chiarisce in che modo la Corte territorialeavrebbe omesso di ricercare la comune intenzione delle parti o avrebbetravalicato il significato letterale delle espressioni utilizzate; in partico-lare, il motivo non isola alcuna specifica affermazione nella motivazionedella sentenza impugnata che contrasterebbe con un determinato canone(letterale, sistematico, teleologico o del comportamento complessivo),limitandosi a contrapporre una diversa qualificazione dell’atto (accollo)rispetto a quella accolta (espromissione);− la doglianza, dunque, si presenta meramente assertiva, priva delnecessario sviluppo argomentativo volto a dimostrare l’errore di sussun-zione nei criteri ermeneutici, e quindi non soddisfa il requisito di specifi-cità;− il motivo, poi, non si confronta utilmente con la ratio decidendi po-sta a fondamento della sentenza impugnata, la quale aveva ricostruito lanatura della scrittura del 21 aprile 2008 valorizzando l’assetto degli inte-ressi e la struttura del rapporto, affermando che dal testo non emergevaun accordo tra debitore originario e terzo, ma un impegno del terzo versoil creditore, così da ricondurre la fattispecie allo schema dell’espromis-sione cumulativa: a fronte di tale impostazione, il ricorso prospetta unadiversa lettura del medesimo documento, ma non chiarisce come l’acco-glimento della doglianza - riconoscendo, cioè, un accollo non liberatorio- possa in qualche modo giovare ai ricorrenti;− la censura mira, in realtà, a ottenere una sostituzione dell’interpre-tazione negoziale compiuta dal giudice di merito con quella preferita dairicorrenti: ciò non è consentito nel giudizio di cassazione, nel quale ilsindacato sull’interpretazione del contratto è limitato alla verifica del ri-spetto dei canoni legali e della coerenza logica minima, non potendo laCorte di legittimità riesaminare il risultato interpretativo in sé quandoNumero registro generale 5119/2023Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 16650/2026Data pubblicazione 28/05/2026esso si collochi tra le opzioni ermeneutiche possibili e non presenti carat-teri di manifesta implausibilità o di palese violazione dei criteri legali;− col settimo motivo si deduce la «Violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sullerichieste istruttorie», reiterate nei gradi di merito e ritenute decisive perl’accertamento della violenza morale e dei rapporti di dare‑avere;− anche l’ultimo motivo è inammissibile;− la censura, formalmente prospettata come violazione dell’art. 112c.p.c. per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, non rispetta i re-quisiti ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., poiché non riproduce inmodo adeguato e puntuale il contenuto integrale delle istanze istruttorie(capitoli di prova, interrogatorio formale, ordine di esibizione, richiestadi CTU), né la loro collocazione negli atti processuali (atto, pagina, pro-duzione), né i motivi di appello con i quali la questione sarebbe stataritualmente devoluta alla Corte territoriale, così da consentire la verificadell’effettiva deduzione del vizio di omessa pronuncia in sede di gravame,la decisività delle prove non ammesse, enunciata non già in terminiastratti, ma mediante dimostrazione che, ove assunte, esse avrebberoavuto attitudine a condurre con certezza (e non per mera possibilità) aduna diversa decisione;− il motivo, difatti, non si confronta con la motivazione della sentenzadella Corte d’appello di Salerno, la quale aveva escluso la configurabilitàdella violenza morale perché non risultava provata alcuna minaccia dimale ingiusto e notevole, ravvisando piuttosto una scelta determinata davalutazioni di convenienza e timori meramente interni: in tale quadro, lacensura sulle richieste istruttorie si limita ad affermare l’omessoesame/ammissione, ma non spiega in che modo l’assunzione di quelleprove avrebbe inciso sul nucleo decisorio (assenza di minaccia e ricon-duzione della scelta negoziale a convenienza), difettando quindi di perti-nenza al decisum;Numero registro generale 5119/2023Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 16650/2026Data pubblicazione 28/05/2026− in ogni caso - e ciò assorbe ogni ulteriore profilo - anche a voleripotizzare che la Corte territoriale avesse effettivamente omesso unapronuncia sulle richieste istruttorie, il motivo sarebbe comunque inam-missibile per difetto di decisività, poiché le circostanze dedotte a prova(tempistica e condizioni della vendita a ISMEA, necessità di consegna“libera da persone e cose”, urgenza di riottenere i beni, finalità di siste-mare esposizioni debitorie, scelta di sottoscrivere accordi per ottenere larestituzione) risultavano, per come prospettate dagli stessi ricorrenti, in-trinsecamente inidonee a dimostrare l’elemento qualificante della vio-lenza morale, ossia una minaccia, proveniente dalla controparte, di maleingiusto e notevole specificamente diretta ad estorcere il consenso; talicircostanze, infatti, descrivono, al più, un contesto di pressione econo-mica e di opportunità commerciale (vendita vantaggiosa, esigenza di li-berare l’azienda, timore di perdere l’affare) dei promittenti, che la Corted’appello aveva già esaminato riconducendo la scelta negoziale a ragionidi convenienza e a timori interni, escludendo per ciò stesso la configura-bilità della violenza morale ad opera della loro controparte;− in conclusione, il ricorso va respinto;− ne consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, arifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo iparametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo e con la chiesta− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;Numero registro generale 5119/2023Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 16650/2026Data pubblicazione 28/05/2026condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alcontroricorrente, con attribuzione al suo difensore per dichiaratoneanticipo, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.600,00 percompensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 1° aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])