CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 137. R.G. 23838 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di tempestiva querela, è manifestamente infondato. Deve essere rimarcato in proposito che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la persona offesa ha sporto tempestiva querela in data 14 febbraio 2018, come desumibile dall'accesso agli atti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7,novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] gEstensore [OSCURATO:PERSONA] idei? e