Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11103/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; 9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Vene- zia che ha confermato la pronuncia di condanna, resa dal Giudice dell'udienza pre- liminare del Tribunale di Vicenza il 23/03/2023 per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285.

Con l'unico motivo sollevato, deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, trattandosi di motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.), rispetto ai quali la ricorrente non opera alcun confronto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; 9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Vene- zia che ha confermato la pronuncia di condanna, resa dal Giudice dell'udienza pre- liminare del Tribunale di Vicenza il 23/03/2023 per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285. Con l'unico motivo sollevato, deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.), rispetto ai quali la ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11103/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris