Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:T:1995:196
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994B0395(01) - IT
Avis juridique important
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61994B0395(01)
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 22 NOVEMBRE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - CONCORRENZA - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] OTTENERE, A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-395/94 R II.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-02893
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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Procedimento sommario ° [OSCURATO:PERSONA] dell' esecuzione ° [OSCURATO:PERSONA] provvisori ° [OSCURATO:PERSONA] proveniente da imprese che hanno notificato un accordo e volta ad impedire l' applicazione di una decisione, non ancora adottata, di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda ° Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 173, quarto comma, 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
[OSCURATO:PERSONA] forza dell' art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione, ai sensi dell' art. 185 del Trattato, è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale, e una domanda relativa a uno degli altri provvedimenti provvisori contemplati dall' art. 186 del Trattato è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale il Tribunale è stato adito e si riferisce alla causa stessa.
Ne consegue che le imprese che hanno notificato un accordo non sono quindi legittimate, almeno in via di principio, a chiedere in anticipo la sospensione di una decisione che la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato di voler adottare di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda per violazione delle regole di concorrenza del Trattato, beneficio connesso a detta notifica, prima ancora che tale decisione venga adottata e che gli interessati abbiano proposto nei confronti di essa un ricorso d' annullamento, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato.
Una mera dichiarazione di intenti non ha infatti, nei confronti di dette imprese, carattere cogente, contro il quale esse potrebbero legittimamente volersi tutelare; se una decisione è effettivamente adottata, gli interessi legittimi delle imprese di cui trattasi saranno tutelati dalla possibilità di proporre ricorso nei confronti di questa, adendo contemporaneamente il giudice dell' urgenza per ottenerne la sospensione.
La circostanza che l' accordo notificato sia relativo a pratiche già previste da un accordo precedente, che la [OSCURATO:PERSONA] ha vietato con una decisione nei cui confronti le imprese interessate hanno proposto un ricorso d' annullamento e per la quale hanno ottenuto la sospensione dell' esecuzione, non è tale da ovviare alla prematurità, e quindi all' irricevibilità, della loro domanda di provvedimenti urgenti. Da un lato, infatti, questa, riferendosi all' eventuale revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda derivante dalla notifica di un nuovo accordo, non può essere collegata al ricorso diretto contro la decisione relativa all' accordo precedente, poiché la decisione di revoca del beneficio dell' immunità è adottata in esito a un procedimento specifico, e può essere oggetto di un ricorso d' annullamento. D' altro lato, è solo dopo l' adozione della decisione recante revoca del beneficio dell' immunità che la sua eventuale incompatibilità con la sospensione dell' esecuzione concessa alle imprese in relazione all' obbligo di porre fine al loro accordo precedente potrebbe venire esaminata nell' ambito del ricorso, accompagnato eventualmente da una domanda di sospensione dell' esecuzione di cui essa stessa costituisca oggetto.
Peraltro, un' eventuale decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda, che potrebbe produrre effetti solo per il periodo successivo alla sua notifica, non potrebbe produrre effetti irreversibili, in particolare l' effetto di obbligare le imprese interessate, nonostante la sospensione dell' esecuzione da esse già ottenuta, a porre immediatamente fine alle loro pratiche per evitare di esporsi a severe ammende prima dell' intervento di una decisione giurisdizionale, in modo che non è necessario un intervento preventivo del giudice dell' urgenza.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento T-395/94 R II,
[OSCURATO:PERSONA] AB, società di diritto svedese, con sede in Goeteborg (Svezia),
[OSCURATO:PERSONA], società di diritto coreano, con sede in Seul,
DSR-[OSCURATO:PERSONA] GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Brema (Germania),
[OSCURATO:PERSONA] AG, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo (Germania),
MSC [OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto svizzero, con sede in Ginevra (Svizzera),
A. P. Moeller-Maersk line, società di diritto danese, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] (NOL), società di diritto di [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] (NYK [OSCURATO:PERSONA]), società di diritto giapponese, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd, società di diritto inglese, con sede in Levington ([OSCURATO:PERSONA]),
P & O [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], società di diritto polacco, con sede in Gdynia (Polonia),
Sea-[OSCURATO:PERSONA]., società di diritto dello Stato del Delaware, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] d' America),
Tecomar SA de CV, società di diritto messicano, con sede in città del [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto messicano, con sede in città del [OSCURATO:PERSONA],
rappresentate dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 11, rue Goethe,
richiedenti,
sostenute da
[OSCURATO:PERSONA], associazione di diritto giapponese, con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] J. Forwood, QC, del foro d' Inghilterra e del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA],
e
[OSCURATO:PERSONA] ASBL, associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentata dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA],
intervenienti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
resistente,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA], associazione di diritto inglese, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] des utilisateurs de transport de fret, associazione di diritto francese, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ASBL, associazione di diritto belga, con sede sociale in Bruxelles,
rappresentate dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister, del foro d' Inghilterra e del [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], 31, Grand-rue,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda diretta ad impedire l' entrata in vigore di una decisione futura della [OSCURATO:PERSONA], asseritamente intesa a revocare l' immunità dell' ammenda in relazione a pratiche che sono state vietate, ai sensi dell' art. 85 del Trattato CE, da una decisione della stessa istituzione per la quale è stata disposta la sospensione dell' esecuzione, ai sensi dell' art. 185 del Trattato CE, e che proseguono nell' ambito di un nuovo accordo notificato alla [OSCURATO:PERSONA] fino a quando il Tribunale non si sarà definitivamente pronunciato sul ricorso volto all' annullamento di tale decisione,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 1994, quindici compagnie di trasporto marittimo di linea, parti di un accordo denominato [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il "TAA"), hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea (in prosieguo: il "Trattato CE"), un ricorso diretto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 ottobre 1994, 94/980/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell' art. 85 del Trattato CE in relazione al TAA (IV/34.446 ° [OSCURATO:PERSONA], GU L 376, pag. 1; in prosieguo: la "decisione impugnata").
2 Con atto separato registrato alla cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, le richiedenti hanno inoltre proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata.
3 Con atti introduttivi registrati in cancelleria il 9 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "FTA") e l' [OSCURATO:PERSONA] des utilisateurs de transport de fret (in prosieguo: la "AUTF") hanno chiesto di essere ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con atti introduttivi registrati il 20 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "JSA") e la [OSCURATO:PERSONA] ASBL (in prosieguo: la "ECSA") hanno domandato di essere ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni delle richiedenti. Infine con lettera registrata nelle cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ASBL (in prosieguo: la "ECTU") ha del pari domandato di essere ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
4 Con ordinanza 10 marzo 1995 il presidente del Tribunale ha accolto le sopra menzionate domande di intervento nel procedimento sommario e ha deciso di sospendere l' esecuzione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione impugnata fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale che definisca il merito della domanda principale, nella parte in cui questi articoli fanno divieto alle richiedenti di esercitare in comune l' attività di fissazione dei tassi applicabili ai segmenti terrestri sul territorio della [OSCURATO:PERSONA], nell' ambito dei servizi di trasporto combinato (causa T-395/94 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-595). Tale ordinanza, che accoglieva la domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata per quanto riguarda la fissazione dei tassi applicabili ai segmenti terrestri sul territorio della [OSCURATO:PERSONA], è stata oggetto di un' impugnazione davanti alla Corte, e veniva confermata con ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995 causa C-149/95 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2165).
5 Con richiesta depositata nella cancelleria del Tribunale il 3 ottobre 1995, le quindici compagnie richiedenti nella menzionata causa T-395/94 hanno presentato una seconda domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell' art. 186 del Trattato, diretta ad ottenere che il presidente del Tribunale ordini che "la [OSCURATO:PERSONA] possa, se del caso, rendere effettiva una decisione volta a revocare alle richiedenti il beneficio dell' immunità dall' ammenda per quanto riguarda l' esercizio del potere di fissazione dei tassi dei servizi di trasporto combinato in Europa, soltanto dopo che il Tribunale (...) si sia pronunciato in via definitiva su un ricorso volto all' annullamento di questa decisione, fondato sugli artt. 173 e 174 del Trattato CE, che le richiedenti proporranno d' urgenza" (punto 1.26 della domanda di provvedimenti urgenti). Le richiedenti domandano inoltre la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
6 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 1995. La JSA e la ECSA, intervenienti a sostegno delle conclusioni delle richiedenti, così come la FTA, la AUTF e la ECTU, intervenienti a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], hanno del pari presentato osservazioni scritte con atto depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno.
7 Le parti hanno svolto osservazioni orali il 18 ottobre 1995, nel corso dell' udienza nell' ambito del procedimento sommario.
8 Prima di esaminare questa seconda richiesta di provvedimenti urgenti è opportuno richiamare i fatti essenziali all' origine della controversia, così come esposti nelle ordinanze sopra menzionate e risultanti dalle osservazioni delle parti.
9 Il TAA, entrato in vigore il 31 agosto 1992, era un accordo ai sensi del quale le richiedenti assicuravano in comune i trasporti contenitori marittimi di linea attraverso l' Atlantico tra l' Europa del Nord e gli [OSCURATO:PERSONA] d' America, sulle rotte est-ovest e ovest-est. Questo accordo si applicava a differenti aspetti del trasporto marittimo.
10 Il TAA fissava in particolare le tariffe applicabili al trasporto marittimo e al trasporto combinato, il quale comprende non solo il trasporto marittimo ma anche la tratta via terra, in direzione o a partire dalle coste, delle merci a destinazione o provenienti dall' interno. Le tariffe applicabili al trasporto combinato, che si riferiscono per ogni operazione a un solo contratto di trasporto, sono quindi applicabili sia al segmento marittimo sia al segmento terrestre.
11 Il 19 ottobre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata. L' art. 1 di questa decisione constata che le disposizioni del TAA relative agli accordi di prezzo e di capacità costituiscono altrettante infrazioni all' art. 85, n. 1, del Trattato. L' art. 2 della decisione impugnata rifiuta l' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato e dell' art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1017, relativo all' applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1), alle disposizioni del TAA previste all' art. 1. L' art. 3 ordina ai destinatari della decisione impugnata di porre fine alle infrazioni constatate all' art. 1 e l' art. 4 ingiunge loro di astenersi in futuro da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto o un effetto identico o simile ad accordi e pratiche previsti all' art. 1.
12 Nel frattempo, a seguito delle discussioni con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento precontenzioso conclusosi con l' adozione della decisione impugnata, le richiedenti hanno notificato a questa istituzione, il 5 luglio 1994, una versione modificata del TAA, il [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"). Dopo l' introduzione di diversi emendamenti, il [OSCURATO:PERSONA] è entrato in vigore il 24 ottobre 1994, sostituendosi al TAA. In tale data, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora terminato l' analisi di questo nuovo accordo.
13 Il [OSCURATO:PERSONA] è attualmente oggetto di una procedura di applicazione dell' art. 85 del Trattato.
14 Il 21 giugno 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alle parti del [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione di addebiti riferentesi unicamente al loro accordo relativo alla fissazione in comune dei tassi applicabili ai segmenti terrestri sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] europea nell' ambito dei servizi del trasporto combinato, al fine di esporre le ragioni in base alle quali essa ritiene, a seguito di un esame provvisorio, che siano verificate le condizioni di una revoca dell' immunità dall' ammenda, discendente dalla notificazione del [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda precisamente tali pratiche ("Statement of objections concerning Case IV/35.134 ° [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]", allegato 1 alla domanda di provvedimenti urgenti, punti 46 e 47, in prosieguo: la "comunicazione di addebiti"). [OSCURATO:PERSONA] indicava, in questa comunicazione di addebiti, che intendeva adottare una decisione di revoca dell' immunità dall' ammenda. Tale immunità discendeva dalla notificazione del nuovo accordo, a condizione che fossero applicabili per analogia le disposizioni dell' art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), che prevede, al n. 5, tale immunità per i comportamenti posteriori alla notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato e instaura, al n. 6, una procedura di ritiro di tale immunità. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in seguito a un esame provvisorio, che l' accordo relativo ai prezzi applicabili ai segmenti terrestri sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito dei servizi di trasporto combinato, violasse le disposizioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato, dell' art. 2 del citato regolamento 19 luglio 1968, n. 1017, e dell' art. 53, n. 1, dell' accordo sullo Spazio economico europeo, e che esso non soddisfacesse le condizioni di esenzione enunciate all' art. 85, n. 3, del Trattato, all' art. 5 del regolamento n. 1017/68 e all' art. 53, n. 3, dell' accordo sullo Spazio economico europeo.
In diritto
15 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare lo sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o prescrivere gli altri provvedimenti provvisori necessari.
Sulla ricevibilità della presente domanda di provvedimenti provvisori
Argomenti delle parti
16 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle parti intervenienti FTA, AUTF e ECTU, oppone l' irricevibilità della presente domanda di provvedimenti provvisori. Essa fa valere due motivi, ai quali si richiamano le parti intervenienti sopra menzionate. Con il primo motivo si fa valere che la domanda delle richiedenti non si riferisce alla domanda principale, diretta all' annullamento della decisione impugnata nella causa T-395/94. Il secondo motivo si basa sul carattere prematuro della domanda di provvedimenti urgenti.
17 Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che la presente domanda di provvedimenti urgenti si riferisca alla decisione impugnata dalle richiedenti nella causa T-395/94. Essa fa valere che gli argomenti presentati dalle richiedenti per stabilire il fumus boni juris non hanno alcun rapporto con quelli invocati nella detta causa, riferendosi solamente a una decisione "attesa" da parte della [OSCURATO:PERSONA].
18 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l' argomento delle richiedenti secondo il quale la decisione attesa, volta alla revoca dell' immunità dall' ammenda, sarebbe incompatibile con l' ordinanza del presidente del Tribunale 10 marzo 1995, che sospende l' esecuzione degli artt. 1-4 della decisione impugnata in quanto facciano divieto alle richiedenti di esercitare in comune il potere di fissare i tassi applicabili ai segmenti terrestri sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito dei servizi di trasporto combinato.
19 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa sospensione concerne unicamente il divieto delle pratiche di cui sopra e non incide in alcun modo sulla regolarità di queste, così come risulta dall' ordinanza del presidente della Corte 15 ottobre 1974, causa 71/74 R e RR, Frubo/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1031, punto 5). Ammettere il contrario equivarrebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nella causa principale.
20 Peraltro, una decisione diretta a revocare il beneficio dell' immunità dall' ammenda non comporterebbe di per sé alcuna ingiunzione. In particolare, la semplice possibilità che venga inflitta un' ulteriore ammenda, per il periodo considerato, non costituisce un ostacolo al proseguimento delle pratiche in questione (v. l' ordinanza del presidente del Tribunale 7 giugno 1991, causa T-19/91 R, Vichy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-265, punto 20). Ciò considerato, la futura decisione non si troverebbe in contraddizione con la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata, nella parte in cui vieta tali pratiche.
21 Per di più, le parti intervenienti FTA, AUTF e ECTU hanno fatto valere nelle loro osservazioni scritte e confermato nel corso dell' udienza che, in ogni caso, anche se il Tribunale dovesse ritenere la futura decisione di revoca dell' immunità dall' ammenda incompatibile con l' ordinanza del presidente del Tribunale 10 marzo 1995 ° ciò che esse contestano °, spetterebbe allora al giudice del procedimento sommario revocare o, quanto meno, modificare tale ordinanza, in applicazione dell' art. 108 del regolamento di procedura del Tribunale, così da tener conto del mutamento di circostanze risultante dal fatto che le richiedenti avrebbero esse stesse modificato aspetti fondamentali del [OSCURATO:PERSONA] successivamente all' emissione di questa ordinanza.
22 Dopo aver dedotto da quanto precede che la domanda di provvedimenti urgenti in esame non presenta alcun legame con la domanda di annullamento di cui le richiedenti hanno investito il Tribunale nella causa T-395/94, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nell' ambito del secondo motivo di irricevibilità, che tale domanda di provvedimenti urgenti è, peraltro, prematura e non presenta carattere di necessarietà.
23 A sostegno di questa tesi, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che essa non ha adottato alcuna misura suscettibile d' influire sulla situazione giuridica delle richiedenti. Essa allega che il solo atto adottato nell' ambito della procedura relativa al [OSCURATO:PERSONA], attualmente in corso, è la comunicazione di addebiti, la quale non potrebbe essere oggetto né di un ricorso di annullamento, né di provvedimenti provvisori, così come statuito dal presidente della Corte nell' ordinanza 7 luglio 1981, cause riunite 60/81 R e 190/81 R, IBM/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1857, punti 9 e 10; v. anche sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2667, punto 42).
24 [OSCURATO:PERSONA] contesta pertanto l' affermazione delle richiedenti secondo la quale il Tribunale sarebbe competente ad accordare un provvedimento provvisorio come quello richiesto, dal momento che quello atteso è un atto giuridico impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato (punto 4.4 dell' istanza di procedimento sommario). [OSCURATO:PERSONA] fa valere inoltre che le cause invocate dalle richiedenti riguardavano entrambe misure che avrebbero creato immediatamente diritti rispetto a terzi producendo così effetti ai quali non sarebbe stato possibile porre rimedio mediante una domanda ulteriore di provvedimenti provvisori, presentata il giorno seguente.
25 Nel caso in esame, il solo modo appropriato per ottenere il provvedimento provvisorio richiesto consisterebbe, quindi, nell' attendere che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda, proponendo in seguito un ricorso contro tale decisione e presentando, il giorno stesso, una domanda di sospensione dell' esecuzione di tale decisione, ai sensi dell' art. 185 del Trattato.
26 Le richiedenti, sostenute dalle intervenienti che si richiamano alla loro argomentazione, ritengono, da parte loro, che siano date le condizioni di ricevibilità enunciate all' art. 104, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Esse fanno valere che la loro domanda di provvedimenti provvisori si riferisce al ricorso di annullamento della decisione impugnata, relativa al TAA, nell' ambito della causa T-395/94. Tale domanda sarebbe diretta a permettere alle richiedenti di continuare a fissare in comune i tassi applicabili ai segmenti terrestri sul territorio della [OSCURATO:PERSONA], nell' ambito dei servizi di trasporto combinato, mantenendo in tal modo la tutela già accordata dall' ordinanza del presidente del Tribunale 10 marzo 1995, sopra citata, che statuiva la sospensione dell' esecuzione degli artt. 1-4 della decisione impugnata, in quanti questi vietavano tali pratiche instaurate dal TAA, che proseguono nell' ambito del [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dell' udienza le richiedenti hanno confermato, in risposta a un quesito del Tribunale, che oggetto della presente richiesta di provvedimenti urgenti è precisamente privare di effetto la decisione futura di revoca dell' immunità dall' ammenda, nell' ambito della procedura relativa al [OSCURATO:PERSONA], finché il Tribunale non si sia pronunciato su una domanda di annullamento di questa decisione, di modo che la menzionata sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata rimanga effettiva. Al riguardo le richiedenti ricordano che, nella già citata ordinanza 19 luglio 1995 (punto 33), il presidente della Corte ha constatato che l' art. 4 della decisione impugnata relativa al TAA, che vieta per il futuro in particolare gli accordi di prezzo relativi ai segmenti terrestri dei trasporti combinati sul territorio della [OSCURATO:PERSONA], ricomprendeva incontestabilmente il [OSCURATO:PERSONA], che costituiva una versione modificata del TAA.
27 A sostegno della ricevibilità della loro domanda, le richiedenti ricordano che la Corte, nella sentenza 15 marzo 1967, cause riunite 8/66 11/66, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 83, in particolare pag. 108), ha sottolineato, seguendo le conclusioni dell' avvocato generale Roemer, l' importanza del diritto di sottoporre quanto prima possibile a controllo giurisdizionale una decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda, al fine di evitare che tale decisione costringa le parti di un accordo a rinunciarvi, indipendentemente dalle loro ragioni, a causa di un "grave rischio d' inflizione d' ammenda" che la decisione fa incombere su di esse.
28 Le richiedenti sostengono, tra l' altro, che, ove sia attesa l' emanazione di un atto giuridico che possa essere oggetto di un ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, il Tribunale ha il potere di ordinare, a titolo provvisorio, che l' atto emanando non produca effetti prima che la sua legittimità sia stata oggetto di un controllo giurisdizionale appropriato. Le richiedenti si richiamano alle ordinanze 16 marzo 1974, cause riunite 160/73 R II, 161/73 R II, e 170/73 R II, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 281), e 15 agosto 1983, causa 118/83 R, CMC e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2583), nelle quali il presidente della Corte ha ritenuto che la Corte possa, a titolo provvisorio, rivolgere le adeguate ingiunzioni alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di prevenire l' adozione di un atto o di differire l' entrata in vigore di una decisione di questa istituzione, in modo da consentire agli interessati di domandare una pronuncia giurisdizionale effettiva, ad impedire che si produca un pregiudizio irreversibile.
29 Nel presente caso, risulterebbe dalla comunicazione di addebiti indirizzata alle richiedenti nell' ambito della procedura amministrativa relativa al [OSCURATO:PERSONA], così come da diverse dichiarazioni pubbliche del membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle questioni relative alla concorrenza, che la [OSCURATO:PERSONA] intende adottare e rendere effettiva una decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda senza attendere che il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso principale proposto contro la decisione impugnata, relativa al TAA. Sarebbe evidente che la decisione futura, combinata con "l' annuncio della sicura inflizione di ammende rilevanti", è in contrasto con la sospensione all' esecuzione degli artt. 1-4 della decisione impugnata, in quanto volta a costringere le richiedenti a rinunciare immediatamente all' esercizio del potere di fissare i tassi dei segmenti terrestri sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito dei servizi di trasporto combinato. Ora, una tale rinuncia causerebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, come sarebbe stato riconosciuto dal presidente del Tribunale allorché ha deciso, nella citata ordinanza 10 marzo 1995, di sospendere l' esecuzione degli articoli sopra considerati della decisione impugnata.
30 Al riguardo, le richiedenti e le intervenienti a sostegno delle loro conclusioni hanno precisato, in risposta ai quesiti posti nel corso dell' udienza, che la pressione risultante dall' annuncio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell' intenzione di revocare il beneficio dell' immunità dall' ammenda era legata, in particolare, all' incertezza giuridica, in considerazione della citata ordinanza del presidente del Tribunale nella causa Vichy/[OSCURATO:PERSONA], relativa alla questione se la decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda avrebbe potuto, al momento opportuno, essere oggetto di un provvedimento di sospensione dell' esecuzione in applicazione dell' art. 185 del Trattato. Per questa ragione le richiedenti avrebbero scelto di sollecitare senza ritardo provvedimenti provvisori, ai sensi dell' art. 186 del Trattato.
31 Ciò considerato, le richiedenti si troverebbero in una situazione eccezionale e senza precedenti, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai revocato il beneficio dell' immunità dall' ammenda nei riguardi di una pratica, in considerazione del periodo durante il quale un ricorso volto all' annullamento della decisione che vieta detta pratica è pendente dinanzi al Tribunale. A fortiori, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe revocare il beneficio dell' immunità dall' ammenda allorché nei confronti della decisione in questione è stata disposta la sospensione dell' esecuzione, ai sensi dell' art. 185 del Trattato.
32 La parte interveniente ECSA sottolinea in proposito che, quando il Tribunale decide di sospendere l' esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che impone a un' impresa di porre fine a determinate pratiche, rispetto alle quali il Tribunale ritiene che la ricorrente faccia valere argomenti che consentono prima facie di ritenere le pratiche stesse non anticoncorrenziali, la ricorrente viene a beneficiare automaticamente dell' immunità dall' ammenda in relazione a dette pratiche fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale nel ricorso principale.
33 Nel caso in esame non sarebbe quindi necessario che le richiedenti attendano l' adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione di revoca dell' immunità dall' ammenda e la impugnino nell' ambito di un procedimento separato. La ECSA ricorda che, in occasione di una domanda di sospensione dell' esecuzione di un avviso di vacanza relativo al posto occupato in precedenza da un funzionario che aveva impugnato la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] lo trasferiva da Ispra a Bruxelles, il presidente della Corte ha respinto l' eccezione di irricevibilità sollevata da tale istituzione, motivando che "in un procedimento sommario, costituirebbe un eccessivo formalismo l' obbligare le parti a moltiplicare gli atti di procedura mentre dal fascicolo emerge che l' oggetto della domanda principale e quello della domanda di provvedimento urgente sono uniti da un nesso causale tale che il secondo appare essere la conseguenza inevitabile del primo" (ordinanza 8 aprile 1965, causa 18/65 R, Gutmann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1966 pag. 185, in particolare pag. 187).
34 La parte interveniente JSA aggiunge che l' intenzione dichiarata della [OSCURATO:PERSONA] di revocare il beneficio dell' immunità dall' ammenda, in quanto ignora l' ordinanza 10 marzo 1995, è in contraddizione non soltanto con l' articolo 176 del Trattato CE, che le impone di astenersi dall' adottare qualsiasi misura incompatibile con detta ordinanza, ma anche con i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché con il principio del non bis in idem, statuito in particolare dalla convenzione europea dei diritti dell' uomo. Questi principi si opporrebbero, infatti, all' apertura di una nuova procedura nei riguardi delle stesse pratiche già in causa nell' ambito del TAA, il cui divieto è stato oggetto di una decisione di sospensione dell' esecuzione nell' ordinanza sopra menzionata.
35 La JSA sostiene inoltre che non esiste, in concreto, alcuna differenza tra le pratiche tutelate dalla citata ordinanza del presidente del Tribunale 10 marzo 1995 e quelle oggetto della causa T-86/95 R, Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], pendente dinanzi al Tribunale, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato una sospensione volontaria della procedura. L' intento della [OSCURATO:PERSONA] di revocare il beneficio dell' immunità dall' ammenda per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] presenterebbe quindi carattere incoerente, arbitrario e discriminatorio, riguardo all' atteggiamento tenuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-86/95 R.
Valutazione del giudice dell' urgenza
36 Considerate le circostanze del caso e gli argomenti delle parti, si deve esaminare la ricevibilità della presente domanda di provvedimenti urgenti.
37 A tal fine, occorre ricordare preliminarmente che, ai sensi delle disposizioni degli artt. 185 e 186 del Trattato, che danno al giudice comunitario il potere di dettare provvedimenti provvisori nelle cause di cui è investito, l' art. 104, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale subordina la ricevibilità delle domande di provvedimenti provvisori alle condizioni seguenti: la domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di una istituzione, ai sensi dell' art. 185 del Trattato, è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Inoltre, la domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dall' art. 186 del Trattato è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale il Tribunale è stato adito e si riferisce alla causa stessa (v., ad esempio, l' ordinanza del presidente del Tribunale 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1159, punto 28).
38 Nel caso di specie, le richiedenti sollecitano un provvedimento provvisorio volto a prevenire l' esecuzione di una decisione ° recante revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda discendente dalla notificazione del [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il loro accordo relativo alla fissazione comune dei tassi applicabili ai segmenti terrestri sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito dei servizi di trasporto combinato ° che la [OSCURATO:PERSONA] ha intenzione di adottare, secondo quanto dichiarato alle richiedenti e confermato nel corso dell' udienza in risposta a un quesito, se queste ultime non emenderanno il [OSCURATO:PERSONA] su questo punto e non notificheranno tale nuovo accordo, dopo averlo reso conforme alle condizioni di esenzione enunciate all' art. 85, n 3, del Trattato.
39 E' giocoforza constatare, al riguardo, che la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] circa la propria intenzione di adottare, se del caso, una decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda non presenta alcun carattere vincolante per le richiedenti. Fintantoché la decisione di revoca del beneficio dell' immunità non sia adottata e non produca effetti giuridici, le richiedenti non possono fare uso del diritto, conferito dall' art. 185 del Trattato, di domandare al Tribunale la sospensione dell' esecuzione di tale decisione (v. sentenza della Corte 26 giugno 1980, causa 136/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2033, punto 22, relativa a una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che disponeva accertamenti, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento n. 17). In principio, e salvo circostanze eccezionali, lo stesso vale per il diritto di richiedere l' adozione di altri provvedimenti provvisori ai sensi dell' art. 186 del Trattato, quando la domanda volta ad ottenere tali provvedimenti provvisori tenda, in sostanza, allo stesso risultato, vale a dire la sospensione di una decisione futura, come è il caso della presente domanda di provvedimenti urgenti. Infatti, un provvedimento recante revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda, indirizzato a un' impresa che abbia notificato un accordo, costituisce una decisione suscettibile di essere oggetto di un ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato (sentenze della Corte Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, pagg. 116 e seguenti, e del Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-19/91, Vichy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-415, punti 15 e 16). Gli interessi legittimi delle imprese in causa sono dunque tutelati dalla possibilità di proporre, al momento opportuno, un ricorso contro una tale decisione, e di adire, parallelamente, il giudice del procedimento sommario con una domanda di sospensione dell' esecuzione di questa stessa decisione.
40 Ne consegue che, considerati i requisiti di ricevibilità relativi alle domande di provvedimenti provvisori definiti dai citati artt. 185 e 186 del Trattato e 104, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le richiedenti non si trovano, almeno in via di principio, in condizione di domandare in anticipo la sospensione di una decisione futura di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda prima ancora che tale decisione venga adottata e gli interessati abbiano proposto nei confronti di essa un ricorso d' annullamento, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato.
41 Occorre quindi verificare se, nelle specifiche circostanze del caso, gli elementi fatti valere dalle richiedenti a sostegno della ricevibilità della loro domanda di provvedimenti provvisori non consentano comunque di ammettere la ricevibilità della domanda stessa, prima dell' adozione della decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda asseritamente in via di emanazione. Nell' ambito di detta analisi, spetta al giudice del procedimento sommario esaminare di seguito gli argomenti fatti valere dalle richiedenti al fine di dimostrare, da un lato, che la domanda in esame si ricollega, in realtà, al ricorso già proposto contro la decisione relativa al TAA, e di giustificare, dall' altro, la presentazione di detta domanda a titolo preventivo prima dell' intervento della decisione attesa, a causa del pregiudizio grave e irreparabile che verrebbe loro causato in caso di differimento dei provvedimenti provvisori richiesti.
42 E' necessario verificare, in primo luogo, se la domanda di provvedimenti urgenti in esame si riferisca al ricorso d' annullamento proposto dalle richiedenti contro la decisione relativa al TAA nell' ambito della causa T-395/94, come da esse sostenuto. Al riguardo, si deve osservare innanzi tutto che, in base agli atti di causa e alle concordi osservazioni delle parti, la decisione attesa ° la quale, se venisse effettivamente adottata, avrebbe ad oggetto la revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda conferita alle richiedenti dalla notificazione del [OSCURATO:PERSONA] ° avrebbe ad oggetto una pratica (la fissazione in comune dei tassi applicabili ai segmenti terrestri sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito del trasporto combinato) il cui divieto nell' ambito del TAA è stato oggetto di una decisione di sospensione dell' esecuzione ai sensi dell' art. 185 del Trattato, con la citata ordinanza del presidente del Tribunale 10 marzo 1995. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso in particolare, sia nelle sue osservazioni scritte sia in udienza, che l' accordo [OSCURATO:PERSONA] comporta alcune clausole relative alle pratiche sopra menzionate, la cui illegittimità è già stata accertata dalla decisione impugnata nell' ambito dell' accordo TAA. Nel corso dell' udienza, le richiedenti hanno confermato, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, che l' accordo TAA non era stato emendato su questo punto particolare, e che il [OSCURATO:PERSONA] riprendeva, in sostanza, il meccanismo e le modalità di fissazione dei prezzi per questi segmenti terrestri, vietati, nel contesto del TAA, dagli artt. 1-4 della decisione impugnata.
43 In ogni caso, anche se la decisione attesa, recante revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda, dovesse avere ad oggetto, ove adottata, una pratica vietata dalla decisione impugnata, nondimeno tale decisione futura si riferirebbe unicamente a questa pratica così come attuata nell' ambito dell' accordo [OSCURATO:PERSONA], iscrivendosi così in un procedimento totalmente distinto da quello che è culminato nell' adozione della decisione impugnata, relativa al TAA. Essa avrebbe infatti lo scopo di porre fine all' immunità dall' ammenda risultante dalla notificazione dell' accordo [OSCURATO:PERSONA], il quale è attualmente oggetto di una procedura di applicazione dell' art. 85 del Trattato, totalmente indipendente dalla procedura anteriore, relativa all' accordo TAA.
44 In ogni caso occorre inoltre rilevare che, come già ricordato (v. supra, punto 39), anche se la decisione futura, della quale le richiedenti domandano la sospensione a titolo preventivo, potesse essere considerata ugualmente riferibile al TAA, essa costituirebbe tuttavia una decisione separabile dalla procedura di accertamento di un' infrazione conclusasi con l' adozione della decisione impugnata. Secondo una costante giurisprudenza, infatti, una decisione recante revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda è adottata in esito a una procedura specifica, ed è suscettibile di essere impugnata con ricorso d' annullamento, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, indipendentemente dalla decisione finale che conclude la procedura d' applicazione dell' art. 85 del Trattato.
45 Ne consegue che la domanda di sospensione, a titolo preventivo, della decisione futura non può essere considerata come riferentesi al ricorso d' annullamento della decisione impugnata. Al riguardo, la circostanza che quest' ultima decisione sia stata oggetto di una sospensione dell' esecuzione, nella parte in cui vieta la prosecuzione dell' accordo relativo alla fissazione comune dei tassi applicabili ai segmenti terrestri, non modifica in nulla i risultati di questa analisi.
46 Sotto questo aspetto, l' argomentazione delle richiedenti, secondo la quale una eventuale decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda sarebbe in contraddizione con la decisione di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata, non rileva ai fini della valutazione della ricevibilità della presente domanda di provvedimenti provvisori. Infatti, per l' insieme delle ragioni sopra esposte, la questione relativa alla compatibilità della decisione attesa con l' ordinanza del presidente del Tribunale 10 marzo 1995 ° che, disponendo la sospensione dell' esecuzione degli artt. 1-4 della decisione impugnata, autorizza le richiedenti a proseguire l' attuazione dell' accordo relativo alla fissazione in comune dei tassi applicabili ai segmenti terrestri, vietato dagli stessi articoli ° dipende esclusivamente dalla valutazione di merito della regolarità della decisione futura. Tale questione non presenta alcun legame con la domanda di annullamento della decisione impugnata, che conclude la procedura d' applicazione dell' art. 85 del Trattato in relazione al TAA, e potrebbe inoltre venire esaminata soltanto nell' ambito di un ricorso d' annullamento eventualmente proposto contro la decisione di revoca dell' immunità dall' ammenda, ove questa venisse adottata. Ciò considerato, la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi delle richiedenti sarebbe pienamente assicurata dalla possibilità di proporre, se del caso, tale ricorso, cui potrebbe unirsi una domanda di sospensione dell' esecuzione di tale decisione, ai sensi dell' art. 185 del Trattato.
47 Per queste ragioni, la domanda di provvedimenti urgenti in esame non può venire considerata riferentesi alla domanda di annullamento della decisione impugnata relativa al TAA, i cui artt. 1-4 hanno fatto oggetto di una decisione di sospensione dell' esecuzione.
48 Si deve quindi esaminare, in secondo luogo, se, nonostante i provvedimenti richiesti non si riferiscano a una decisione impugnata dalle richiedenti dinanzi al Tribunale, la presente domanda soddisfi tuttavia, come sostenuto dalle richiedenti, le condizioni alle quali persone fisiche o giuridiche possono essere ammesse a presentare, a titolo preventivo, una domanda di provvedimenti provvisori volta a prevenire l' applicazione di una decisione futura.
49 Al riguardo, risulta chiaramente dalla giurisprudenza richiamata dalle richiedenti che la possibilità di accogliere una tale domanda è stata ammessa nella sola ipotesi in cui le decisioni in esame, non ancora identificabili o future, creerebbero immediatamente diritti rispetto a terzi e produrrebbero effetti irreversibili, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] si riferiva a un' offerta pubblica di acquisto che avrebbe comportato l' assorbimento della società in oggetto prima di poter ottenere qualsiasi provvedimento giudiziario. Del pari, nella citata ordinanza CMC e a./[OSCURATO:PERSONA], il presidente della Corte non aveva accolto l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva l' impossibilità di identificare una decisione suscettibile di costituire oggetto di ricorso. Il presidente della Corte aveva ritenuto che le richiedenti avessero un interesse legittimo a richiedere l' adozione di un provvedimento provvisorio nel più breve termine possibile, al fine di evitare l' avvento di una situazione di fatto irreversibile (punti 45 e 52).
50 Ora, nel caso di specie, supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] adotti la decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda, una tale decisione non potrebbe in nessun caso, tenuto conto della sua stessa natura, produrre effetti irreversibili in capo a terzi o alle richiedenti, prima dell' ottenimento di una decisione giurisdizionale.
51 In particolare, le allegazioni delle richiedenti, secondo le quali il rischio che una tale decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda venga effettivamente adottata, unitamente all' intenzione dichiarata della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende molto gravi, le costringerebbe a rinunciare all' attuazione del loro accordo, non sono fondate.
52 Infatti, come già si è osservato (v. supra, punti 39 e 44), le richiedenti disporrebbero del diritto di richiedere immediatamente l' annullamento di una tale decisione, ove dovesse essere adottata. Esse avrebbero inoltre la facoltà di presentare al Tribunale, con atto separato, una domanda di sospensione dell' esecuzione di questa stessa decisione, ai sensi dell' art. 85 del Trattato. Solo nel corso dell' esame di una tale domanda di provvedimenti urgenti il presidente del Tribunale potrebbe valutare ° tenuto conto, in particolare, del fatto che il divieto della pratica in esame da parte della decisione impugnata è stato sospeso in base all' art. 185 del Trattato ° se, prima facie, la decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda possa avere l' effetto di indurre o di costringere le richiedenti a porre fine alla pratica in esame, consistente nel fissare in comune i tassi applicabili ai segmenti terrestri sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito dei servizi di trasporto combinato.
53 Sotto questo aspetto, l' incertezza collegata, secondo le richiedenti, alla questione se una tale domanda di sospensione dell' esecuzione possa venire o meno accolta dal giudice del procedimento sommario non può in alcun modo giustificare la presentazione anticipata di tale domanda da parte degli interessati. In concreto, la decisione futura della [OSCURATO:PERSONA] di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda non è suscettibile di produrre effetti che per il periodo posteriore alla data della sua notificazione agli interessati. Fintanto che una tale decisione non sia effettivamente adottata, la semplice intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di revocare il beneficio dell' immunità dall' ammenda discendente dalla notificazione del [OSCURATO:PERSONA], ove un nuovo accordo non venga notificato dalle richiedenti, non fa pesare su di esse alcun rischio di vedersi infliggere un' ammenda rapportata al periodo successivo alla notificazione del [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente alle allegazioni delle richiedenti, l' annuncio della [OSCURATO:PERSONA] di una eventuale revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda non può quindi sortire l' effetto di costringerle a porre fine alla pratica considerata. Ne discende che le richiedenti non giustificano alcun interesse legittimo ad ottenere una decisione anticipata relativa alla sospensione della decisione futura.
54 Ne consegue che la presente domanda, volta a differire l' applicazione di una decisione futura di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda, fintanto che il Tribunale non si sia pronunciato sulla regolarità di questa decisione, non soddisfa i requisiti di ricevibilità dettati dall' art. 104, paragrafo 1, del regolamento di procedura, e appare, in ogni caso, prematura.
55 Va rilevato, per di più, che, tenuto conto delle trattative attualmente in corso tra le parti, una decisione di revoca del beneficio dell' immunità dall' ammenda non sembra imminente. Risulta infatti dalle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], confermate nel corso dell' udienza, che questa istituzione si è dichiarata pronta ad accordare l' esenzione a un accordo di cooperazione, comprendendo la fissazione dei tassi applicabili ai segmenti terrestri nell' ambito dei servizi di trasporto combinato, emendato dalle richiedenti in modo da conformarsi agli obiettivi dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] definiti in un rapporto presentato al Consiglio dell' Unione europea l' 8 giugno 1994, nel quale essa propone un nuovo approccio, che concilierebbe gli interessi degli spedizionieri e quelli degli armatori, favorendo un' organizzazione più efficace dei trasporti terrestri di contenitori. E' unicamente in assenza di un tale emendamento del [OSCURATO:PERSONA] e della notificazione di tale accordo, così modificato in modo da risultare compatibile con l' art. 85, n. 3 del Trattato, che la [OSCURATO:PERSONA] precisa che adotterà una decisione di revoca dell' immunità dall' ammenda. Ora, risulta dalla risposta delle richiedenti alla comunicazione degli addebiti (allegato 2 all' istanza di provvedimenti urgenti, punto 54), così come dalla corrispondenza tra le parti acquisita agli atti, e in particolare dalla proposta indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] dalle richiedenti il 17 ottobre 1995, prodotta nel corso dell' audizione, che queste accettano di emendare il [OSCURATO:PERSONA] in maniera conforme agli obiettivi definiti nel rapporto 8 giugno 1994, sopra menzionato, e di notificare il nuovo accordo alla [OSCURATO:PERSONA], secondo modalità da determinare di comune accordo tra le parti.
56 Dalle considerazioni precedenti discende che la presente domanda di provvedimenti provvisori dev' essere respinta in quanto irricevibile.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 22 novembre 1995.