CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 12758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8724-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rapp resenta e dife nde unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidental e – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimate - avverso la sentenza n. 2840/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05.12.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.04.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 08724 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 2 - RILEVATOCHE: 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Padova laFimit s.g.r. (ora: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . ) per sentire accertare e dichiarare che l’attrice era comproprietaria, ex art. 1117 cod. civ., del vano scale e del vano ascensore a servizio dei locali dell’unità abitativa di sua proprietà sita al secondo piano dell’immobile con accesso da via [OSCURATO:PERSONA] di Savoia, n. 14; che la stessa aveva diritto di utilizzarli peravere l’accesso anche dai nn. civici 12 e 16 della stessa via; chiedeva, altresì, l’attrice la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. 1.1. Integrato il litisconsorzio con i restanticondòmini [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che rimanevano contumaci, il Tribunale di Padova respingeva le domande dell’attrice. 1.2. Avverso detta pronuncia interponeva gravame [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi alla Corte d’Appello di Padova. 2. Il giudice di seconde cure, con sentenza n. 2840/2017, accoglieva l’appello, deducendo a sostegno della sua decisione che: - con atto di vendita dell’originario compendio immobiliare del 29.09.2003, e con successivo ulteriore atto di scissione del 25.11.2003, l’originaria proprietaria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., trasferiva la proprietà dei piani secondo, terzo, quarto e quinto a [OSCURATO:PERSONA], rimanendo comunque nella detenzione del piano secondo mediante atto di locazione del 21.11.2003. I restanti piani interrato, piano terra e piano primo sarebbero stati trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dante causadella Fimit s.g.r.) con rogito del 01.02.2008; -dalla planimetria allegata all’atto di locazione menzionato e dal successivo rogito di acquisto del piano secondo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dalla dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. (divenuta a sua volta proprietaria a séguito di numerosi precedenti trasferimenti) si evince chiaramente Ric. 2018 n. 08724 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 3 - che detti locali siti al piano secondo godono di due accessi (n. civico 14; nn. 12/16), due vani scale e due ascensori; - tali enti condominiali sono, pertanto, rimasti al servizio del secondo piano prima della vendita a [OSCURATO:SOCIETA]., poiché non risultano agli atti titoli edilizi abilitativi con i quali sia stata operata tale esclusione, permanendo anche nel periodo in cui sono stati locati a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presumibilmente fino alla cessione del ramo di azienda a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), posto che dal verbale di consegna degli immobili da quest’ultima a [OSCURATO:SOCIETA]. del 29.09.2009 risultava la costruzione di una parete che impediva l’accesso ai locali di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. dalla scala al secondo piano, ed era stata bloccata la cassa dell’ascensore al primo piano impedendo che arrivasse al secondo. 3. Per la cassazione del la suddetta sentenza proponeva ricorso – affidato ad un unico motivo -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., succeduta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difendeva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., spiegando altresì ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositava controricorso a ricorso incidentale. In prossimità dell’adunanza la ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE 1. Preliminarmente, deve darsi atto del mancato completamento della procedura di notificazione a mezzo servizio postale nei confronti diPiccola [OSCURATO:SOCIETA]. , come risulta dal fascicolo d’ufficio , non essendo pervenuta ricevuta di ritorno. E' bensì vero che nella specie si versa in un caso di litisconsorzio necessario, essendo [OSCURATO:PERSONA] i a s.r.l. anch’essa comproprietaria degli enti condominiali di cui è causa, per cui sarebbe indispensabile l'impugnazione della sentenza nei confronti Ric. 2018 n. 08724 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 4 - di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , a cui il ricorso non è stato correttamente notificato. Senonchè, si devein questo caso ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoieffetti (ex plurimis : Cass. Sez. 6 - 2, n. 25082 del 2020). In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 2. Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta violazione dell’art. 1117 cod. civ., omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.Deduce la Ric. 2018 n. 08724 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 5 - ricorrente che, per vincere la presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 cod. civ., occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio, cioè al primo atto di trasferimento della proprietà dall’originaria unic a propri etari a, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ad altro soggetto, indagando se da esso emerga o meno la volontà delle parti di riservare ad uno dei condòmini la proprietà dei beni che, per ubicazione e struttura, siano potenzialmente destinati all’uso comune. Orbene, con gli atti di cessione (29.09.2003) e scissione societaria (25.11.2003) l’originaria unic a proprietari a aveva creato il nuovo condominio scorporando l’unica proprietà in due distinti compendi (piano interrato, piano terra; piano secondo, terzo, quarto e quinto), ciascuno dotato di propri ingressi e impianti dedicati; ripartizione che si ritrova in tutti gli atti di disposizione immobiliare successivi, incluso l’atto di acquisto della [OSCURATO:SOCIETA] del 04.07.2007. Erra, pertanto, la Corte d’Appello neldare rilievo al successivo atto di acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. (e all’allegata planimetria) e alla Dia presentata dalla proprietà per operare le sistemazioni funzionali al godimento del secondo piano, dovendo, invece , rilevare unicamente il citato atto costitutivo del condominio. 2.1. Il motivo è infondato. E’ pur vero che l a situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 ss. cod. civ., si attua sin dal momento in cui viene opera to il frazionamento della proprietà di un edificio, a séguito del trasferimento delle prime unità immobiliari suscettibili di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto. E’ anche vero che, secondo le emergenze documentali riportatedal giudice di seconde cure (il quale non ha affatto ignorato la «storia»dell’immobile, al contrario accuratamente ricostruita alle pp. 7-11 della sentenza impugnata), il frazionamento era sorto con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché il piano secondo, e altre unità ai piani terzo, Ric. 2018 n. 08724 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 6 - quarto e quinto, erano state trasferite da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a (unica proprietariaoriginaria) ad [OSCURATO:PERSONA]. Originatasi, quindi, a tale epoca la situazione di nuovo condominio edilizio tra due diversi compendi immobiliari, dallo stesso momento doveva intendersi operante la presunzione legale ex art. 1117 cod. civ.di comunione pro indiviso di tutte quelle parti del complesso che, per ubicazione e struttura, fossero - in tale momento costitutivo del condominio - destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio (Cass. Sez. 2, 18/12/2014, n. 26766). Ebbene, la Corte d’Appello, nel ricostruire l’intera vicenda del piano secondo di cui è causa, ha analizzato l’atto di trasferimento del 29.09.2003 e l’atto di scissione societaria del 25.11.2003 (p. 9 della sentenza impugnata): da essi, mancando un’espressa ed univoca volontà di separare i due compendi, ovvero non risultando comunque da essi la contraria esplicita indicazione di dividere le parti dell’edificio che ricadono nella comunione a norma dell’art. 1117 cod. civ., la Corte hacorrettamente ritenuto confermata la presunzione di comproprietà delle parti comuni in causa, scale (art. 1117, n. 1) cod. civ.) e ascensore (art. 1117 n. 3) cod. civ.); presunzione che dispensa, quindi, [OSCURATO:SOCIETA]. dalla prova del suo diritto (come invece erroneamente assume il motivo di ricorso). E’, infatti, consolidato l'orientamento di questa Corte in virtù del quale spetta al condòmino che pretenda l'appartenenza esclusiva di determinati beni, quale appunto la scale e l’ascensore compresi tra quelli elencati espressamente dall'art. 1117 cod. civ., dareprova della sua asserita proprietà esclusiva derivante da titolo contrario. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di condominio di edifici, le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio accessorium sequitur principale, alle parti comuni Ric. 2018 n. 08724 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 7 - necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprietà solitaria (Cass.Sez. 2, n. 3852 del 17.02. 2020; Cass. Sez. 2, 06.03.2019, n. 6458; Cass. Sez. 6 - 2, 26 . 10 . 2011, n. 22361; Cass. Sez. 2, 27.04.1993, n. 4931). Pertanto, la pretesa volontà implicita dell’originaria proprietariadi separare i due compendi immobiliari ottenendo la ripartizione in due parti dell’immobile (piano interrato, piano terra; piano secondo, terzo, quarto e quinto), evidenziata dalla ricorrente, non è idonea a superare la presunzione legale di proprietà comune. Semmai, correttamente il g iudice di seconde cure ha dedotto la contraria volontà di mantenere la comunione tra le parti comuni in questione, scale e ascensore, dal pressocché contestuale atto di locazione dell’unità abitativa del piano secondo stipulato tra la nuova proprietà, [OSCURATO:PERSONA], e la società alienante, [OSCURATO:PERSONA] s.p.aoriginaria proprietaria dell’intero immobiledalla cui allegata planimetria si evince chiaramente che detti locali godono di due accessi, due vani scale e due ascensori (p. 9 della sentenza impugnata, righi 15-24). II.R ICORSO I NCIDENTALE . 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la resistente denuncia violazione dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello negato, nel dispositivo della sentenza, qualsivoglia pretesa risarcitoria a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., pur avendo espressamente riconosciuto, nella motivazione di essa, che i locali di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. posti al secondo piano abbiano subìto la perdita del secondo accesso dai civici 12 e 16 di via [OSCURATO:PERSONA] di Savoia, tramite il vano scale e l’ascensore di cui è causa, enti di chiara natura condominiale, a servizio dei locali al secondo piano, «con le conseguenze anche risarcitorie del caso, da quantificarsi in separato giudizio». Ric. 2018 n. 08724 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 8 - 3.1. Il motivo èinammissibile. È avvenuto che la Corte d’Appello di Venezia, dopo avere riconosciuto in motivazione le conseguenze risarcitorie del danno da quantificarsi in separato giudizio (p. 12 della sentenza impugnata), ha poi omesso di inserire nel dispositi vo la relativa statuizione impositiva. Una tale omissione, però, non integra omissione di pronuncia: si tratta di omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt.287 e 288 cod. proc. civ.(cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n. 25078 del 2020; Cass., S.U., n. 29029/2018, conf.da Cass. n. 7276/2019). Orbene, é sufficiente a tal proposito reiterare l'insegnamento di questa Corte secondo cui la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 ss. cod. proc. civ. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso Giudice che ha emesso la decisione da emendare, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 13629 del 19.05.2021; Cass. 27.7.2001, n. 10289; Cass. 20.8.2004 n. 16353). 4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Considerata la prevalente soccombenza della parte ricorrente, compensa le spese per un mezzo, addossando il pagamento del restante a carico della ricorrente. P.Q.M. Ric. 2018 n. 08724 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 9 - La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; liquida le spese del giudizio di legittimità in €4.200,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%; compensa le spese per ½ , condann a la parte ricorrente al pagamento del restante in favore della controricorrente. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,