CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 31910/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
957,avverso la sentenza in data 02/07/2025 della Corte di appello di Catania,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata per intervenuta prescrizioneRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 2 luglio 2025 la Corte di appello di Catania haconfermato la sentenza in data 19 settembre 2024 del Tribunale di Catania cheaveva condannato gli imputati alle pene di legge per il reato di cui all’art. 81 cpvcod. pen., art. 110 cod. pen., art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.2. Biondi eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 2560 cod. civ.e all’art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 e il vizio di motivazione in relazione allaneutralità dell’operazione di cessione dei rami aziendali rispetto alla concretaesposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dall’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000(primo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al dolospecifico (secondo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in meritoal diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo).Palumbo lamenta la mancata risposta ai motivi di appello in ordine allaconfigurabilità dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati.Entrambi gli imputati, il Biondi, in qualità di amministratore e legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] fino al 13 aprile 2017, e il Palumbo, inqualità di liquidatore e legale rappresentante della stessa società dal 13 aprile2017, sono stati condannati per aver trasferito i vari rami d’azienda alla AlbaCooperativa [OSCURATO:PERSONA], di cui il Biondi era amministratore e legalerappresentante, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e dellesanzioni per l’importo complessivo di euro 2.409.418,93.La motivazione della sentenza impugnata, che rinvia sostanzialmente allasentenza di primo grado, è gravemente lacunosa, non rispondendo ai motivi diappello, pur correttamente sintetizzati nella parte narrativa, sia sull’elementooggettivo che sull’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del2000.Con riferimento al primo profilo, gli imputati hanno eccepito la neutralitàdelle operazioni di cessione dei rami d’azienda, ai sensi dell’art. 2560 cod. civ.;hanno rappresentato la loro inefficacia per il mancato esercizio del gradimento, cuile operazioni erano subordinate, da parte degli enti pubblici appaltanti i servizi diassistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (tale era l’oggetto socialesia della cedente che della cessionaria), con conseguente retrocessione dei ramid’azienda in data 29 marzo 2018; hanno richiamato il ravvedimento operosoeffettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2016 e 2017 con il pagamento dellasomma di euro 400.000,00 per i debiti del 2014.Con riferimento al secondo profilo, hanno richiamato nuovamente ilravvedimento operoso per negare il dolo specifico.A fronte di tali specifici motivi, riprodotti tal quali nei ricorsi per cassazione,la Corte territoriale si è limitata ad affermare che la cessione dei rami d’aziendacelava un intento fraudolento e che era prevedibile che gli enti pubblici nonavrebbero espresso il gradimento alle operazioni di cessione, così eludendo larisposta alle critiche sollevate, in ordine alla stessa esistenza del debito tributario,dopo l’adesione alla procedura di ravvedimento operoso, e in ordine all’idoneitàfraudolenta delle operazioni di cessione dei rami d’azienda, dopo le corrispondentiretrocessioni.La motivazione della sentenza di appello è, dunque, apparente sullacondotta fraudolenta e inesistente sul dolo specifico, sebbene la giurisprudenzaabbia affermato in plurime occasioni che l’elemento soggettivo debba esserepuntualmente accertato, al di là di concorrenti finalità extra-elusive come, nel casoin esame, l’esigenza di creare una good company per continuare a operare con glienti pubblici (Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip, Rv. 281329 – 01), noncoincidendo e non esaurendosi nella condotta fraudolenta (amplius, Sez. 3, n.27143 del 22/04/2015, Noviello, Rv. 264187 – 01).Alla luce delle considerazioni svolte, non mette conto esaminare il terzomotivo di ricorso del Biondi sul diniego delle circostanze attenuanti generiche,perché la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, comuni al Palumbo,comporterebbe comunque l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata pererrata motivazione sui punti decisivi del tema di prova, epilogo questo preclusodall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione al6 febbraio 2026.Le Sezioni unite hanno infatti affermato che, in presenza di una causa diestinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazionedella sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunquel'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'impugnata sentenza va,pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato perprescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perprescrizione.Così deciso, il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]