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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00412/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, 56-629, 697 cod. pen., la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'art.73 d.P.R. cit e l'eccessività della pena, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con corrette argomentazioni giuridiche; considerato, infatti, che il difensore ripropone persino l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal cavallo in sede di perquisizione, accolta in sentenza (pag. 3); rilevato che la dedotta inattendibilità del denunciante è censura ritenuta generica e apoditticamente affidata al giudizio di inaffidabilità dell'appellante, essendo invece, risultato lineare e non calunnioso il racconto del D'Ambrogio, che ha trovato riscontro nell'esito della perquisizione; che quanto alla riconducibilità al ricorrente della cocaina rinvenuta all'esterno della stalla le censure risultano meramente oppositive e trovano smentita nella puntuale ricostruzione delle circostanze della perquisizione, nella descrizione dei movimenti del ricorrente e nella breve distanza dalla finestra ove era stato visto dall'operante (pag. 2-3 sentenza); ritenuto inammissibile il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto a fronte della compiuta e corretta motivazione resa sul punto e sulla non occasionalità dell'attività di cessione (pag. 4); analogamente lineare la motivazione relativa agli altri reati, atteso il rinvenimento di cocaina e sostanza da taglio e di munizioni proprio nel luogo indicato dal denunciante(pag.4-5); ritenute inammissibili le censure in punto di determinazione della pena e di aumenti per la continuazione, congruamente giustificati e ritenuti adeguati alla gravità di ciascun reato satellite (pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle lammende.

Così deciso il 29 noembre 2024 Il consigliere ediensore DEPOQ, --,- TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, 56-629, 697 cod. pen., la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'art.73 d.P.R. cit e l'eccessività della pena, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con corrette argomentazioni giuridiche; considerato, infatti, che il difensore ripropone persino l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal cavallo in sede di perquisizione, accolta in sentenza (pag. 3); rilevato che la dedotta inattendibilità del denunciante è censura ritenuta generica e apoditticamente affidata al giudizio di inaffidabilità dell'appellante, essendo invece, risultato lineare e non calunnioso il racconto del D'Ambrogio, che ha trovato riscontro nell'esito della perquisizione; che quanto alla riconducibilità al ricorrente della cocaina rinvenuta all'esterno della stalla le censure risultano meramente oppositive e trovano smentita nella puntuale ricostruzione delle circostanze della perquisizione, nella descrizione dei movimenti del ricorrente e nella breve distanza dalla finestra ove era stato visto dall'operante (pag. 2-3 sentenza); ritenuto inammissibile il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto a fronte della compiuta e corretta motivazione resa sul punto e sulla non occasionalità dell'attività di cessione (pag. 4); analogamente lineare la motivazione relativa agli altri reati, atteso il rinvenimento di cocaina e sostanza da taglio e di munizioni proprio nel luogo indicato dal denunciante(pag.4-5); ritenute inammissibili le censure in punto di determinazione della pena e di aumenti per la continuazione, congruamente giustificati e ritenuti adeguati alla gravità di ciascun reato satellite (pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle lammende. Così deciso il 29 noembre 2024 Il consigliere ediensore DEPOQ, --,- TA
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