CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 28077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ii-176 (1'ecur-er\,i1 z A4'421Sul ricorso n. 7849-2015 R.G., proposto da: 2 o 2.2_ STANCA [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., STANCA Giuseppe, MARCOLONGO Daniela, elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia, n. 109, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi- Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta, depositata 1'8 settembre 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 7 aprile 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: la Stanca s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la cassazione della sentenza n. 11/2/2014, depositata dalla Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta l'8 settembre 2014, con la quale, in riforma della RGN 7849/2015 Cons decisione del giudice di primo grado, è stato accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria e rigettato quello incidentale dei contribuenti, così respingendo integralmente il ricorso introduttivo di questi ultimi. Il contenzioso traeva origine dalla verifica fiscale condotta per l'anno d'imposta 2008 nei confronti della società, esercente l'attività di commercio al dettaglio in cinque supermercati, all'esito della quale era stato notificato l'avviso d'accertamento alla società per il recupero ad imponibile di costi ritenuti non deducibili. Erano stati notificati avvisi d'accertamento anche ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione dei redditi di partecipazione nella società. Contestando le richieste dall'Agenzia delle entrate, i contribuenti proposero ricorso avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Aosta, che con sentenza n. 23/01/2013 ne accolse in parte le ragioni. Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, appellò la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte rigettò l'appello dei contribuenti accogliendo quello dell'Agenzia delle entrate. I ricorrenti hanno censurato la sentenza affidandosi a cinque motivi, cui ha resistito l'Amministrazione finanziaria con controricorso. Nelle more del giudizio i ricorrenti hanno depositato istanza con cui hanno chiesto l'estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in I. 1 dicembre 2016, n. 225. Nell'adunanza camerale del 7 aprile 2022 la causa è stata trattata. Considerato che I ricorrenti hanno depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle). Il giudizio ha ad oggetto gli avvisi d'accertamento nn. TT4A020300684/2012, T4A010300721/2012, T4A020300684/2012, a cui non è possibile risalire dalla documentazione depositata dai contribuenti per la definizione delle pendenze fiscali risultanti da cartelle di pagamento rottamate; non risulta inoltre neppure depositata l'intera documentazione inerente il procedimento di condono e i relativi pagamenti. Si impone dunque RGN 7849/2015 CoApiereirel. Federici i l'acquisizione di notizie più dettagliate in ordine all'oggetto del condono, cui i contribuenti hanno fatto ricorso, compresa la relativa documentazione, e ciò nel contraddittorio della stessa Agenzia delle entrate. P.Q.M. Dispone che parte ricorrente notifichi alla controricorrente, e per essa all'Avvocatura dello Stato, la documentazione relativa alla definizione dei carichi pendenti, assegnando termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. Dispone inoltre l'integrazione della documentazione depositata. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa. Manda alla cancelleria per