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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 1991

Cassazione n. 23322/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/03/1991 [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/01/1994 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi e correggere l'errore in relazione alla data del commesso reato di cui al nel capo di imputazione B) letta la memoria del difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2 luglio 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui al capo c) (rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] , f) (rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui ai capi b) (rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed e) (rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando preliminarmente che la Corte di appello aveva corretto la data di commissione del reato di cui al capo b) scrivendo "da leggersi e intendersi in data 30.10.2014 anziché 26.09.2014", ma era incorsa nuovamente in errore visto che la rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stata commessa il 31.10.2014 e non il 30.10.2014, per cui chiede a questa Corte di provvedere nuovamente alla correzione. 1.2 Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla rapina di cui al capo e), il difensore eccepisce che il giudice di appello, nella impugnata sentenza, non si era confrontato con le censure difensive, relative al fatto che il giudice per le indagini preliminari si era limitato a richiamare le stesse considerazioni di cui al capo b), senza considerare che i due episodi criminosi erano profondamente diversi, sia perché [OSCURATO:PERSONA] aveva confessato solo la rapina di cui al capo b), sia perché il riconoscimento in quel caso era stato effettuato dal solo ragazzo e non da entrambi i fidanzati; ciò che più sorprendeva era che era stato conferito un peso assoluto ad una fattezza fisica dell'imputato, ovvero le "orecchie a sventola", dato suscettibile di apprezzamento soggettivo. 1.3 Altrettanto illogica, a parere della difesa, era la motivazione adottata dalla Corte di appello per negare l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., non essendo stato valutato che tutte le giovani vittime rapinate non solo non si erano costituite parti civili, ma neppure erano comparse in giudizio, prova chiara e lampante che, oltre al danno strettamente economico, anche l'evento dannoso o pericoloso era stato sicuramente esiguo e di speciale tenuità. 1.4 Per quanto riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche, il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], anziché apprezzare l'assunzione di responsabilità fatta in aula dall'imputato, aveva invece esclusivamente valorizzato, in termini negativi, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso una versione compiacente al fine di discolpare il complice [OSCURATO:PERSONA], conclusione illogica visto che gli elementi probatori relativi al capo c) comprovavano la versione di [OSCURATO:PERSONA] e che tra i due imputati, all'epoca dei fatti, vi era solo una mera conoscenza; né vi era stata la possibilità di un contatto tra i due, visto che [OSCURATO:PERSONA] era ristretto presso il carcere di Modena. 1.5 Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il difensore osserva che in atto di appello si era evidenziato come la riprova dell'ammissione di colpevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo c), a lui non contestata, si evinceva proprio dagli atti di indagine presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero; in sede di gravame si erano evidenziate le discrasie tra quanto dichiarato dal rapinato in sede di denuncia -dove aveva detto che la inflessione linguistica del rapinatore era rumeno-albanese- e in sede di individuazione fotografica -dove si era parlato solo di inflessione rumena; si era inoltre osservato che dalla scheda dattiloscopica e di fotosegnalamento risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva i capelli biondo scuri, gli occhi verde chiaro e una sopracciglia spezzata (oltre ad un piercing sulla lingua), particolari specifici ed individualizzanti che nessuno dei due fidanzati e specialmente Constantin, unico ad avere effettuato il riconoscimento, aveva ricordato; neppure era stato considerato che il cellulare sottratto a Constantin, già poche oro dopo, indicava al suo interno l'inserimento della sim intestata a [OSCURATO:PERSONA], cui era stato contestato, per questo motivo, il delitto di ricettazione; né poteva avere rilievo il fatto che il telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato localizzato a Casalgrande, dove era avvenuta la rapina, visto che [OSCURATO:PERSONA] risiedeva, appunto, a Casalgrande; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] si muoveva con una BMW di colore blu, diversa quindi da quella di colore bianco che era stata vista poco prima della rapina. 1.5 Quanto al reato di cui al capo f), il difensore osserva che la persona offesa Figliuzzi aveva descritto l'autore della rapina come un ragazzo dai capelli scuri ed occhi scuri, dettagli nettamente in contrasto con i colori di [OSCURATO:PERSONA], e che non era stata rilevata l'inutilizzabilità ex art. 213 comma 3 cod.proc.pen., dell'individuazione fotografica; la Corte di appello aveva poi valorizzato il fatto che "anche in tale occasione" era stata notata la presenza di una autovettura bianca, quando la vettura di cui al capo f) era una Mercedes e quella di cui al capo c) una BMW; non era poi stato considerato che nulla era stato trovato nel corso della perquisizione eseguita nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e che lo stesso lavorava dal 2014, per cui non si vedeva perché avrebbe dovuto rischiare di essere arrestato per rapine aventi ad oggetto poche decine di euro i cellulari, magari datati. 1.6 Il difensore rileva che era stata considerata dal giudice per le indagini preliminari sussistente l'aggravante dell'avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa, utilizzando la locuzione dell'aggravante di cui all'art 61 n.5 cod.pen., non contestata, anziché quella del n.3 bis del comma e dell'art. 628 cod.pen.; la Corte di appello, oltre a non rilevare il contrasto presente nel ragionamento del giudice di primo grado, aveva operato una valutazione astratta, riferendosi ai "luoghi" con una deduzione, secondo la quale la zona era scarsamente illuminata, che non solo non trovava riscontro negli atti, ma che anzi contrastava con la circostanza che i due ragazzi rapinati aveva fornito una descrizione del rapinatore con dettagli precisi, che non avrebbero potuto cogliere se il posto non fosse stato sufficientemente illuminato (era stata anche ignorata la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], luogo della rapina, non era affatto un luogo non frequentato); l'esclusione dell'aggravante avrebbe consentito alla Corte di appello di riconoscere le attenuanti generiche, se non prevalenti, quanto meno equivalenti alla aggravante contestata, e quindi rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] rapportandola al reale disvalore dei fatti. 1.7 II difensore presentava poi motivi aggiunti, con i quali insisteva sul motivo della mancata concessione delle attenuanti generiche quanto a [OSCURATO:PERSONA], e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe dovuto tener conto della nuova normativa introdotta dal D.L.132/2021, convertito nella legge 179/2021, che aveva previsto un regime normativo ad hoc, in deroga al principio tempus regit actum, per le intercettazione effettuate in epoca anteriore alla novella legislativa, prevedendo che, fermi restando i limiti edittali previsti dal nuovo art. 132 d.lgs. 196/03, dati relativi al traffico telefonico, telematico ed alle chiamate senza risposta acquisiti nei procedimenti penali pendenti possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unicamente ad altri elementi di prova, per cui non era sufficiente, per ritenerli utilizzabili„l'unico ed ulteriore elementi di prova costituito dalla mera individuazione fatta da una sola delle persone offese del reato di rapina di cui al capo di imputazione sub c); richiama inoltre la sentenza di questa Corte n.40725(del 2021 a Sezioni Unite sull'aggravante contestata di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod.pen. 2.

Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva rigettarsi i ricorsi e correggere l'errore in relazione alla data del commesso reato di cui al capo di imputazione sub B). [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Con riferimento al motivo comune ad entrambi i ricorrenti, si deve precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata, dopo aver premesso a pag.3 che la persona offesa della rapina di cui al capo e) ([OSCURATO:PERSONA]) aveva riconosciuto con certezza il rapinatore nella fotografia n.3 (corrispondente a [OSCURATO:PERSONA]), ha osservato che Militello in sede di individuazione aveva anche aggiunto "E' proprio lui, non posso sbagliare, corrisponde nella descrizione che ho fornito"; la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la rapina di cui al capo e) è stata quindi ritenuta con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità. 1.2 Quanto alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici." (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 - 01).

Tale è il caso in esame, nel quale la Corte di appello ha evidenziato la natura insidiosa e pericolosa dei fatti, compiuti in luogo appartato, di sera, e con l'uso di un cacciavite; del tutto irrilevante è il fatto che le persone offese non siano comparse in udienza, non avendo tale atteggiamento un significato univoco, ma potendo anche essere spiegato come il desiderio di non voler rivivere un'esperienza negativa quale quella di una rapina subita. 1.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve rilevare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. 1.4 Passando ai motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso si propone una rivalutazione nel merito degli elementi di prova, inammissibile nella presente sede: la Corte di appello ha infatti evidenziato il riconoscimento effettuato in termini di certezza dalla persona offesa Constantin (pag.10 sentenza impugnata), ritenendolo elemento sufficiente per affermare la colpevolezza del ricorrente per quanto riguarda il reato contestato sub c), unendo la considerazione (rafforzativa della prova già raggiunta) che il telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] era stato localizzato a Casalgrande, dove era stata commessa la rapina. 1.5 Analogamente, quanto alla rapina di cui al capo f), è stato valorizzato il riconoscimento effettuato "senza ombra di dubbio" dalla persona offesa Figliuzzi, unita alla descrizione del rapinatore fatto da [OSCURATO:PERSONA], che ha effettuato una descrizione del rapinatore concordante con quella effettuata da Figliuzzi. 1.6 Quanto all'eccezione sulla mancata osservanza dell'art. 213 cod.proc.pen., si deve ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle , modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice " (Sez. . 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). 1.7 Correttamente è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.3 bis cod.pen.

"(se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa"), posto che la valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato: nel caso in esame, la Corte di appello non ha fatto riferimento soltanto all'orario notturno, ma anche che il fatto era avvenuto in un'area di sosta presso il fiume Secchia, scarsamente illuminata e non frequentata, ai danni di coppie che si erano appartate in macchina, per cui è evidente che il luogo non poteva che essere "non frequentato" (l'affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe teatro di feste e ritrovi è rimasta assolutamente non dimostrata). 1.8 Relativamente infine ai motivi aggiunti, e premesso che con riguardo alla contestata aggravante di cui sopra le censure riguardano il merito della decisione, come tali inammissibili, la novità normativa segnalata negli stessi non ha alcuna incidenza in quanto non supera la cd, prova di resistenza, posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni e del riconoscimento operato dalla parte offesa. 1.9 Quanto all'errore nella data del commesso reato, lo stesso è di competenza del giudice dell'esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/03/1991 [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/01/1994 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi e correggere l'errore in relazione alla data del commesso reato di cui al nel capo di imputazione B) letta la memoria del difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2 luglio 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui al capo c) (rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] , f) (rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui ai capi b) (rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed e) (rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando preliminarmente che la Corte di appello aveva corretto la data di commissione del reato di cui al capo b) scrivendo "da leggersi e intendersi in data 30.10.2014 anziché 26.09.2014", ma era incorsa nuovamente in errore visto che la rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stata commessa il 31.10.2014 e non il 30.10.2014, per cui chiede a questa Corte di provvedere nuovamente alla correzione. 1.2 Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla rapina di cui al capo e), il difensore eccepisce che il giudice di appello, nella impugnata sentenza, non si era confrontato con le censure difensive, relative al fatto che il giudice per le indagini preliminari si era limitato a richiamare le stesse considerazioni di cui al capo b), senza considerare che i due episodi criminosi erano profondamente diversi, sia perché [OSCURATO:PERSONA] aveva confessato solo la rapina di cui al capo b), sia perché il riconoscimento in quel caso era stato effettuato dal solo ragazzo e non da entrambi i fidanzati; ciò che più sorprendeva era che era stato conferito un peso assoluto ad una fattezza fisica dell'imputato, ovvero le "orecchie a sventola", dato suscettibile di apprezzamento soggettivo. 1.3 Altrettanto illogica, a parere della difesa, era la motivazione adottata dalla Corte di appello per negare l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., non essendo stato valutato che tutte le giovani vittime rapinate non solo non si erano costituite parti civili, ma neppure erano comparse in giudizio, prova chiara e lampante che, oltre al danno strettamente economico, anche l'evento dannoso o pericoloso era stato sicuramente esiguo e di speciale tenuità. 1.4 Per quanto riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche, il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], anziché apprezzare l'assunzione di responsabilità fatta in aula dall'imputato, aveva invece esclusivamente valorizzato, in termini negativi, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso una versione compiacente al fine di discolpare il complice [OSCURATO:PERSONA], conclusione illogica visto che gli elementi probatori relativi al capo c) comprovavano la versione di [OSCURATO:PERSONA] e che tra i due imputati, all'epoca dei fatti, vi era solo una mera conoscenza; né vi era stata la possibilità di un contatto tra i due, visto che [OSCURATO:PERSONA] era ristretto presso il carcere di Modena. 1.5 Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il difensore osserva che in atto di appello si era evidenziato come la riprova dell'ammissione di colpevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo c), a lui non contestata, si evinceva proprio dagli atti di indagine presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero; in sede di gravame si erano evidenziate le discrasie tra quanto dichiarato dal rapinato in sede di denuncia -dove aveva detto che la inflessione linguistica del rapinatore era rumeno-albanese- e in sede di individuazione fotografica -dove si era parlato solo di inflessione rumena; si era inoltre osservato che dalla scheda dattiloscopica e di fotosegnalamento risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva i capelli biondo scuri, gli occhi verde chiaro e una sopracciglia spezzata (oltre ad un piercing sulla lingua), particolari specifici ed individualizzanti che nessuno dei due fidanzati e specialmente Constantin, unico ad avere effettuato il riconoscimento, aveva ricordato; neppure era stato considerato che il cellulare sottratto a Constantin, già poche oro dopo, indicava al suo interno l'inserimento della sim intestata a [OSCURATO:PERSONA], cui era stato contestato, per questo motivo, il delitto di ricettazione; né poteva avere rilievo il fatto che il telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato localizzato a Casalgrande, dove era avvenuta la rapina, visto che [OSCURATO:PERSONA] risiedeva, appunto, a Casalgrande; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] si muoveva con una BMW di colore blu, diversa quindi da quella di colore bianco che era stata vista poco prima della rapina. 1.5 Quanto al reato di cui al capo f), il difensore osserva che la persona offesa Figliuzzi aveva descritto l'autore della rapina come un ragazzo dai capelli scuri ed occhi scuri, dettagli nettamente in contrasto con i colori di [OSCURATO:PERSONA], e che non era stata rilevata l'inutilizzabilità ex art. 213 comma 3 cod.proc.pen., dell'individuazione fotografica; la Corte di appello aveva poi valorizzato il fatto che "anche in tale occasione" era stata notata la presenza di una autovettura bianca, quando la vettura di cui al capo f) era una Mercedes e quella di cui al capo c) una BMW; non era poi stato considerato che nulla era stato trovato nel corso della perquisizione eseguita nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e che lo stesso lavorava dal 2014, per cui non si vedeva perché avrebbe dovuto rischiare di essere arrestato per rapine aventi ad oggetto poche decine di euro i cellulari, magari datati. 1.6 Il difensore rileva che era stata considerata dal giudice per le indagini preliminari sussistente l'aggravante dell'avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa, utilizzando la locuzione dell'aggravante di cui all'art 61 n.5 cod.pen., non contestata, anziché quella del n.3 bis del comma e dell'art. 628 cod.pen.; la Corte di appello, oltre a non rilevare il contrasto presente nel ragionamento del giudice di primo grado, aveva operato una valutazione astratta, riferendosi ai "luoghi" con una deduzione, secondo la quale la zona era scarsamente illuminata, che non solo non trovava riscontro negli atti, ma che anzi contrastava con la circostanza che i due ragazzi rapinati aveva fornito una descrizione del rapinatore con dettagli precisi, che non avrebbero potuto cogliere se il posto non fosse stato sufficientemente illuminato (era stata anche ignorata la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], luogo della rapina, non era affatto un luogo non frequentato); l'esclusione dell'aggravante avrebbe consentito alla Corte di appello di riconoscere le attenuanti generiche, se non prevalenti, quanto meno equivalenti alla aggravante contestata, e quindi rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] rapportandola al reale disvalore dei fatti. 1.7 II difensore presentava poi motivi aggiunti, con i quali insisteva sul motivo della mancata concessione delle attenuanti generiche quanto a [OSCURATO:PERSONA], e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe dovuto tener conto della nuova normativa introdotta dal D.L.132/2021, convertito nella legge 179/2021, che aveva previsto un regime normativo ad hoc, in deroga al principio tempus regit actum, per le intercettazione effettuate in epoca anteriore alla novella legislativa, prevedendo che, fermi restando i limiti edittali previsti dal nuovo art. 132 d.lgs. 196/03, dati relativi al traffico telefonico, telematico ed alle chiamate senza risposta acquisiti nei procedimenti penali pendenti possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unicamente ad altri elementi di prova, per cui non era sufficiente, per ritenerli utilizzabili„l'unico ed ulteriore elementi di prova costituito dalla mera individuazione fatta da una sola delle persone offese del reato di rapina di cui al capo di imputazione sub c); richiama inoltre la sentenza di questa Corte n.40725(del 2021 a Sezioni Unite sull'aggravante contestata di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod.pen. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva rigettarsi i ricorsi e correggere l'errore in relazione alla data del commesso reato di cui al capo di imputazione sub B). [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Con riferimento al motivo comune ad entrambi i ricorrenti, si deve precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata, dopo aver premesso a pag.3 che la persona offesa della rapina di cui al capo e) ([OSCURATO:PERSONA]) aveva riconosciuto con certezza il rapinatore nella fotografia n.3 (corrispondente a [OSCURATO:PERSONA]), ha osservato che Militello in sede di individuazione aveva anche aggiunto "E' proprio lui, non posso sbagliare, corrisponde nella descrizione che ho fornito"; la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la rapina di cui al capo e) è stata quindi ritenuta con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità. 1.2 Quanto alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici." (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 - 01). Tale è il caso in esame, nel quale la Corte di appello ha evidenziato la natura insidiosa e pericolosa dei fatti, compiuti in luogo appartato, di sera, e con l'uso di un cacciavite; del tutto irrilevante è il fatto che le persone offese non siano comparse in udienza, non avendo tale atteggiamento un significato univoco, ma potendo anche essere spiegato come il desiderio di non voler rivivere un'esperienza negativa quale quella di una rapina subita. 1.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve rilevare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. 1.4 Passando ai motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso si propone una rivalutazione nel merito degli elementi di prova, inammissibile nella presente sede: la Corte di appello ha infatti evidenziato il riconoscimento effettuato in termini di certezza dalla persona offesa Constantin (pag.10 sentenza impugnata), ritenendolo elemento sufficiente per affermare la colpevolezza del ricorrente per quanto riguarda il reato contestato sub c), unendo la considerazione (rafforzativa della prova già raggiunta) che il telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] era stato localizzato a Casalgrande, dove era stata commessa la rapina. 1.5 Analogamente, quanto alla rapina di cui al capo f), è stato valorizzato il riconoscimento effettuato "senza ombra di dubbio" dalla persona offesa Figliuzzi, unita alla descrizione del rapinatore fatto da [OSCURATO:PERSONA], che ha effettuato una descrizione del rapinatore concordante con quella effettuata da Figliuzzi. 1.6 Quanto all'eccezione sulla mancata osservanza dell'art. 213 cod.proc.pen., si deve ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle , modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice " (Sez. . 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). 1.7 Correttamente è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.3 bis cod.pen. "(se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa"), posto che la valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato: nel caso in esame, la Corte di appello non ha fatto riferimento soltanto all'orario notturno, ma anche che il fatto era avvenuto in un'area di sosta presso il fiume Secchia, scarsamente illuminata e non frequentata, ai danni di coppie che si erano appartate in macchina, per cui è evidente che il luogo non poteva che essere "non frequentato" (l'affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe teatro di feste e ritrovi è rimasta assolutamente non dimostrata). 1.8 Relativamente infine ai motivi aggiunti, e premesso che con riguardo alla contestata aggravante di cui sopra le censure riguardano il merito della decisione, come tali inammissibili, la novità normativa segnalata negli stessi non ha alcuna incidenza in quanto non supera la cd, prova di resistenza, posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni e del riconoscimento operato dalla parte offesa. 1.9 Quanto all'errore nella data del commesso reato, lo stesso è di competenza del giudice dell'esecuzione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €
Sentenza Cassazione n. 23322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris