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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 02407/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2831-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4293/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 04/06/2021.R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è un imprenditore individuale che gestisc:e una depositeria giudiziaria di autoveicoli.

Il 20 dicembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Prefettura di Napoli il pagamento delle indennità dovutegli per la custodia di veicoli eseguita per conto dell'Amministrazione dell'Interno per diciannove anni, dal 1.996 al 2015.

La prefettura rifiutò il pagamento, sul presupposto che a carico del richiedente nel 2006 era stata emessa dalla locale questura una "informativa antimafia" (ex artt. 83 e 91 d.

Igs. 159/11), notificata tuttavia all'interessato soltanto dodici anni dopo.

2. Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi al TAR per la Cani pania la suddetta informativa antimafia.

A fondamento dell'impugnazione dedusse che erroneamente la prefettura aveva ritenuto sussistenti a suo carico indizi di "permeabilil:à" alla criminalità organizzata.

Sostenne che sebbene il proprio fratello fosse stato condannato all'ergastolo per associazione a delinquere di tipo mafioso nel lontano 2006, non aveva con lui rapporti di sorta; che era stato assolto dalle imputazioni a suo carico per associazione a delinquere; che le ulteriori contestazioni di infrazioni penali per reati minori (abusivismo edilizio, violazione dei sigilli) non erano esitate in alcuna condanna.

Con successivi motivi aggiunti estese la propria impugnazione ad altri otto provvedimenti amministrativi (gli atti istruttori presupposti all'informativa antimafia suddetta; la nota con cui un dirigente della prefettura comunicò l'avvio di accertamenti relativi alla verifica dei provvedimenti di liquidazione per spese di custodia successive al 2006; ulteriori informative della Questura R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 di Napoli e del Commissariato di Polizia di Pompei; il provvedimento prefettizio di definitivo rigetto della domanda di pagamento delle spese di custodia).

3. Con sentenza 345/20 il Tar per la Campania rigettò il ricorso.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

4. Con sentenza 4 giugno 2021 n. 4293 il Consiglio di Stato ha rigettato il gravame.

Il Consiglio di Stato ha osservato in punto di diritto che: -) il provvedimento prefettizio di adozione di una informazione antimafia può essere legittimamente adottato anche in assenza di prove certe, e sinanche in assenza di indizi gravi precisi e concordanti; -) che ai fini dell'adozione della informativa antimafia è sufficiente la sussistenza "di dati di comune esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali"; -) che dunque è sufficiente la sussistenza "di elementi sintomatico- presuntivi" dai quali dedurre il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata "sulla base di un giudizio prognostico latamente discrezionale".

Ciò posto in punto di diritto, il Consiglio di Stato ha rilevato in punto di fatto che i provvedimenti prefettizi impugnati da [OSCURATO:PERSONA] erano rispettosi dei suddetti principi, erano adeguatamente motivati, si fondavano su una istruttoria completa.

Nel merito, la sentenza d'appello ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] era stato sì assolto dieci anni or sono dall'accusa di associazione per delinquere, ma con una sentenza dalla quale emergeva la permanenza di un "dubbio ragionevole" sulle sue relazioni con un clan camorristico.

Per effetto della adozione della suddetta "interdittiva antimafia", ha concluso il Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA] non poteva pretendere alcun pagamento da parte della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 67, comma primo, lettera g), del d.

Igs. 159/11.R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura dli Napoli (deve ritenersi un mero lapsus calami, nell'intestazione del controricorso, l'indicazione "Prefettura di [OSCURATO:PERSONA]") hanno resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di "difetto dell'esercizio del potere giurisdizionale"; "erronea e contraddittoria motivazione"; "eccesso di potere giurisdizionale".

Al di là di tali enunciazioni, nell'illustrazione del motivo il ricorrente esordisce richiamando il principio per cui sarebbe consentito alla Corte di cassazione sindacare la violazione, da parte del giudice amministrativo, del "limite esterno" alla giurisdizione, "da intendere in senso dinamico, nel senso dell'effettività della tutela giurisdizionale" (p. 6).

Ciò premesso, l'illustrazione motivo prosegue sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe travalicato il "limite esterno" della giurisdizione nei seguenti modi: -) ha rivalutato in malam partem elementi di fatto già vagliati definitivamente in sede penale e ritenuti in quella sede non decisivi; -) non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto irrilevante la doppia assoluzione in sede penale del ricorrente; -) non ha adeguatamente valorizzato le motivazioni contenute nella sentenza penale di assoluzione; -) ha ritenuto rilevanti, ai fini dell'emissione dell'informazione antimafia, talune circostanze di fatto (in particolare, le movimentazioni di denaro accertate sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA]) delle quali il giudice penale aveva per contro ritenuto l'insufficienza al fine di dimostrare la contiguità tra l'odierno ricorrente e la criminalità organizzata.

1.1. Il ricorso è inammissibile.R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 Il ricorrente infatti denuncia in sostanza l'erroneità del giudizio di sussistenza del rischio di contiguità tra lui e una associazione criminale.

Ma stabilire se un provvedimento amministrativo abbia o non abbia correttamente motivato la sussistenza di tale rischio costituisce un accertamento che nulla a che vedere con le regole sul riparto di giurisdizione, né costituisce una "violazione dei limiti esterni" alla giurisdizione stessa.

Tale ultimo limite infatti è violato solo quando il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, compie una "diretta e concreta valutazione dell'opportunftà e convenienza dell'atto", oppure sostituisce la propria volontà a quella dell'amministrazione, ed adotti una decisione che ha il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito (ex permultis„ Sez.

U - , Sentenza n. 30526 del 26/11/2018, Rv. 651812 - 01, segnatamente in materia di impugnazione di interdittiva antimafia; nello stesso senso, Sez.

U, Sentenza n. 20590 del 09/09/2013, Rv. 627420 - 01).

1.2. Tanto meno potrebbe costituire "violazione del limite esterno alla giurisdizione" la denunciata "insufficienza" della motivazione o "violazione del giudicato penale", alla luce del più recente ed ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, secondo cui "non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo" (ex multis, Sez.

U, Ordinanza n. 25157 del 23.8.2022; Sez.

U, Ordinanza n. 20804 del 28.6.2022; Sez.

U, Ordinanza n. 15573 del 04/06/2021; Sez.

U, Sentenza n. 27770 del 04/12/2020; Sez.

U, Ordinanza n. 32773 del 19/12/2018; Sez.

U - , Sentenza n. 8117 del 29/03/2017); orientamento, quest'ultimo coerente con le indicazioni della Consulta (Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6) e della Corte di Lussemburgo (CGUE 21.12.2021 in causa C-497/20, Randstad).

1.3. Eventuali errori commessi dal Consiglio di Stato nel reputare legittimo il rifiuto di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] del corrispettivo per l'attività di R.G.N.

Camera di consiglio del 13.12.2022 • "'"' depositeria, pertanto, non costituiscono "questioni di giurisdizione", e non possono essere sindacati nella presente sede.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del Ministero dell'interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2831-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4293/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 04/06/2021.R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è un imprenditore individuale che gestisc:e una depositeria giudiziaria di autoveicoli. Il 20 dicembre 2017 [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Prefettura di Napoli il pagamento delle indennità dovutegli per la custodia di veicoli eseguita per conto dell'Amministrazione dell'Interno per diciannove anni, dal 1.996 al 2015. La prefettura rifiutò il pagamento, sul presupposto che a carico del richiedente nel 2006 era stata emessa dalla locale questura una "informativa antimafia" (ex artt. 83 e 91 d. Igs. 159/11), notificata tuttavia all'interessato soltanto dodici anni dopo. 2. Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi al TAR per la Cani pania la suddetta informativa antimafia. A fondamento dell'impugnazione dedusse che erroneamente la prefettura aveva ritenuto sussistenti a suo carico indizi di "permeabilil:à" alla criminalità organizzata. Sostenne che sebbene il proprio fratello fosse stato condannato all'ergastolo per associazione a delinquere di tipo mafioso nel lontano 2006, non aveva con lui rapporti di sorta; che era stato assolto dalle imputazioni a suo carico per associazione a delinquere; che le ulteriori contestazioni di infrazioni penali per reati minori (abusivismo edilizio, violazione dei sigilli) non erano esitate in alcuna condanna. Con successivi motivi aggiunti estese la propria impugnazione ad altri otto provvedimenti amministrativi (gli atti istruttori presupposti all'informativa antimafia suddetta; la nota con cui un dirigente della prefettura comunicò l'avvio di accertamenti relativi alla verifica dei provvedimenti di liquidazione per spese di custodia successive al 2006; ulteriori informative della Questura R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 di Napoli e del Commissariato di Polizia di Pompei; il provvedimento prefettizio di definitivo rigetto della domanda di pagamento delle spese di custodia). 3. Con sentenza 345/20 il Tar per la Campania rigettò il ricorso. La sentenza venne appellata dal soccombente. 4. Con sentenza 4 giugno 2021 n. 4293 il Consiglio di Stato ha rigettato il gravame. Il Consiglio di Stato ha osservato in punto di diritto che: -) il provvedimento prefettizio di adozione di una informazione antimafia può essere legittimamente adottato anche in assenza di prove certe, e sinanche in assenza di indizi gravi precisi e concordanti; -) che ai fini dell'adozione della informativa antimafia è sufficiente la sussistenza "di dati di comune esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali"; -) che dunque è sufficiente la sussistenza "di elementi sintomatico- presuntivi" dai quali dedurre il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata "sulla base di un giudizio prognostico latamente discrezionale". Ciò posto in punto di diritto, il Consiglio di Stato ha rilevato in punto di fatto che i provvedimenti prefettizi impugnati da [OSCURATO:PERSONA] erano rispettosi dei suddetti principi, erano adeguatamente motivati, si fondavano su una istruttoria completa. Nel merito, la sentenza d'appello ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] era stato sì assolto dieci anni or sono dall'accusa di associazione per delinquere, ma con una sentenza dalla quale emergeva la permanenza di un "dubbio ragionevole" sulle sue relazioni con un clan camorristico. Per effetto della adozione della suddetta "interdittiva antimafia", ha concluso il Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA] non poteva pretendere alcun pagamento da parte della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 67, comma primo, lettera g), del d. Igs. 159/11.R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura dli Napoli (deve ritenersi un mero lapsus calami, nell'intestazione del controricorso, l'indicazione "Prefettura di [OSCURATO:PERSONA]") hanno resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di "difetto dell'esercizio del potere giurisdizionale"; "erronea e contraddittoria motivazione"; "eccesso di potere giurisdizionale". Al di là di tali enunciazioni, nell'illustrazione del motivo il ricorrente esordisce richiamando il principio per cui sarebbe consentito alla Corte di cassazione sindacare la violazione, da parte del giudice amministrativo, del "limite esterno" alla giurisdizione, "da intendere in senso dinamico, nel senso dell'effettività della tutela giurisdizionale" (p. 6). Ciò premesso, l'illustrazione motivo prosegue sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe travalicato il "limite esterno" della giurisdizione nei seguenti modi: -) ha rivalutato in malam partem elementi di fatto già vagliati definitivamente in sede penale e ritenuti in quella sede non decisivi; -) non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto irrilevante la doppia assoluzione in sede penale del ricorrente; -) non ha adeguatamente valorizzato le motivazioni contenute nella sentenza penale di assoluzione; -) ha ritenuto rilevanti, ai fini dell'emissione dell'informazione antimafia, talune circostanze di fatto (in particolare, le movimentazioni di denaro accertate sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA]) delle quali il giudice penale aveva per contro ritenuto l'insufficienza al fine di dimostrare la contiguità tra l'odierno ricorrente e la criminalità organizzata. 1.1. Il ricorso è inammissibile.R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 Il ricorrente infatti denuncia in sostanza l'erroneità del giudizio di sussistenza del rischio di contiguità tra lui e una associazione criminale. Ma stabilire se un provvedimento amministrativo abbia o non abbia correttamente motivato la sussistenza di tale rischio costituisce un accertamento che nulla a che vedere con le regole sul riparto di giurisdizione, né costituisce una "violazione dei limiti esterni" alla giurisdizione stessa. Tale ultimo limite infatti è violato solo quando il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, compie una "diretta e concreta valutazione dell'opportunftà e convenienza dell'atto", oppure sostituisce la propria volontà a quella dell'amministrazione, ed adotti una decisione che ha il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito (ex permultis„ Sez. U - , Sentenza n. 30526 del 26/11/2018, Rv. 651812 - 01, segnatamente in materia di impugnazione di interdittiva antimafia; nello stesso senso, Sez. U, Sentenza n. 20590 del 09/09/2013, Rv. 627420 - 01). 1.2. Tanto meno potrebbe costituire "violazione del limite esterno alla giurisdizione" la denunciata "insufficienza" della motivazione o "violazione del giudicato penale", alla luce del più recente ed ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, secondo cui "non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo" (ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 25157 del 23.8.2022; Sez. U, Ordinanza n. 20804 del 28.6.2022; Sez. U, Ordinanza n. 15573 del 04/06/2021; Sez. U, Sentenza n. 27770 del 04/12/2020; Sez. U, Ordinanza n. 32773 del 19/12/2018; Sez. U - , Sentenza n. 8117 del 29/03/2017); orientamento, quest'ultimo coerente con le indicazioni della Consulta (Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6) e della Corte di Lussemburgo (CGUE 21.12.2021 in causa C-497/20, Randstad). 1.3. Eventuali errori commessi dal Consiglio di Stato nel reputare legittimo il rifiuto di pagamento a [OSCURATO:PERSONA] del corrispettivo per l'attività di R.G.N. Camera di consiglio del 13.12.2022 • "'"' depositeria, pertanto, non costituiscono "questioni di giurisdizione", e non possono essere sindacati nella presente sede. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del Ministero dell'interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
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