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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21955/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata da Klaudia 3ovanovic, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva limitatamente ai due reati dalla medesima commessi il giorno 7 giugno 2011 e per i quali era stata condannata con sentenze del Tribunale di Terni dell' 8 giugno 2011 e del 29 ottobre 2012, respingendola nel resto.

Il giudice dell'esecuzione ha, infatti, ritenuto di escludere anche parzialmente la richiesta continuazione (fatta eccezione per i reati accertati con le due sentenze sopra indicate) in considerazione dell'arco temporale intercorrente tra essi ed i diversi luoghi nei quali sono stati commessi, ritenendo piuttosto i reati espressione di una scelta di vita dedita al crimine.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione carente e contraddittoria rispetto alla ritenuta insussistenza della unicità del disegno criminoso, nonché l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di accoglimento parziale della domanda, in via subordinata, almeno per gruppi omogenei di reati.

Osserva, al riguardo, che essendo nomade è naturale che si sposti tra varie località e che, quindi, la circostanza che i reati siano stati commessi in diverse regioni non sarebbe significativa per escludere la unicità del disegno criminoso; a ciò aggiunge che il Tribunale di Bolzano avrebbe omesso qualsiasi accertamento circa la programmazione ab origine dei vari reati, quanto meno, per gruppi di essi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Anzitutto, si rileva che la ricorrente solleva generiche censure che non si confrontano, in modo specifico, con la carenza degli elementi sintomatici dell'identità del disegno criminoso su cui si fonda la pronuncia di parziale rigetto del giudice dell'esecuzione rispetto alle indicate pronunce.

2.1. Infatti, la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all'invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l'identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell'art.. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch'essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.

La condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Nella pur "inesplorabile interiorità psichica" del soggetto agente, si ritiene che costituiscano indici significativi del dato progettuale sottostante alle condotte tenute la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale.

Questi fattori, che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, aggiunti l'uno all'altro, incrementano tuttavia la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156), accertamento questo che, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo la sussistenza come l'esclusione della preordinazione di fondo che unifica le singole violazioni essere affidata a semplici congetture o presunzioni (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833).

Se il riconoscimento della continuazione in executivis, non diversamente che nel processo di cognizione, deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di tali c:oncreti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), va poi tenuto conto del diverso perimetro cognitivo del giudice dell'esecuzione rispetto al giudice del merito che si riflette sull'onere di allegazione che ricade sull'istante.

2.2. Quindi, posto che la presunzione di innocenza è estrarea al procedimento esecutivo a fronte di un accertamento di responsabilità già coperto del giudicato, la valorizzazione degli indici riferibili ad essa non rileva in questa sede per configurare l'identità del disegno criminoso, richiedendosi invece da parte dell'istante un concorrente e puntuale onere di allegazione in ordine alla programmazione dei delitti relativi alle condanne inflittegli in via concomitante con la commissione del primo reato della serie rispetto a cui invoca la continuazione.

E' stato invero escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato possa essere di per sé sufficiente, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario, in quanto comuni all'abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, n. 35805 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476).

3. Orbene, l'ordinanza impugnata risulta aver fatto corretto uso dei principi sopra indicati e ne ha dato conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie, valorizzando in senso negativo - in modo coerente con il ribadito indirizzo - la circostanza che i reati sono stati commessi in località differenti lungo un arco temporale di alcuni anni, nonché evidenziando, in corrispondenza, che nessuna allegazione specifica era stata prospettata dalla ricorrente, la quale genericamente aveva dedotto l'identità dei reati, la loro vicinanza temporale e la contiguità dei luoghi di rispettiva commissione, senza però indicare concreti elementi dai quali desumere la progettazione unitaria dei reati ab origine ad eccezione del fatto che è nomade, che però di per sé non consente di ritenere sussistente l'unicità del disegno criminoso.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata da Klaudia 3ovanovic, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva limitatamente ai due reati dalla medesima commessi il giorno 7 giugno 2011 e per i quali era stata condannata con sentenze del Tribunale di Terni dell' 8 giugno 2011 e del 29 ottobre 2012, respingendola nel resto. Il giudice dell'esecuzione ha, infatti, ritenuto di escludere anche parzialmente la richiesta continuazione (fatta eccezione per i reati accertati con le due sentenze sopra indicate) in considerazione dell'arco temporale intercorrente tra essi ed i diversi luoghi nei quali sono stati commessi, ritenendo piuttosto i reati espressione di una scelta di vita dedita al crimine. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione carente e contraddittoria rispetto alla ritenuta insussistenza della unicità del disegno criminoso, nonché l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di accoglimento parziale della domanda, in via subordinata, almeno per gruppi omogenei di reati. Osserva, al riguardo, che essendo nomade è naturale che si sposti tra varie località e che, quindi, la circostanza che i reati siano stati commessi in diverse regioni non sarebbe significativa per escludere la unicità del disegno criminoso; a ciò aggiunge che il Tribunale di Bolzano avrebbe omesso qualsiasi accertamento circa la programmazione ab origine dei vari reati, quanto meno, per gruppi di essi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, si rileva che la ricorrente solleva generiche censure che non si confrontano, in modo specifico, con la carenza degli elementi sintomatici dell'identità del disegno criminoso su cui si fonda la pronuncia di parziale rigetto del giudice dell'esecuzione rispetto alle indicate pronunce. 2.1. Infatti, la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all'invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l'identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell'art.. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch'essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. La condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Nella pur "inesplorabile interiorità psichica" del soggetto agente, si ritiene che costituiscano indici significativi del dato progettuale sottostante alle condotte tenute la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale. Questi fattori, che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, aggiunti l'uno all'altro, incrementano tuttavia la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156), accertamento questo che, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo la sussistenza come l'esclusione della preordinazione di fondo che unifica le singole violazioni essere affidata a semplici congetture o presunzioni (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). Se il riconoscimento della continuazione in executivis, non diversamente che nel processo di cognizione, deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di tali c:oncreti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), va poi tenuto conto del diverso perimetro cognitivo del giudice dell'esecuzione rispetto al giudice del merito che si riflette sull'onere di allegazione che ricade sull'istante. 2.2. Quindi, posto che la presunzione di innocenza è estrarea al procedimento esecutivo a fronte di un accertamento di responsabilità già coperto del giudicato, la valorizzazione degli indici riferibili ad essa non rileva in questa sede per configurare l'identità del disegno criminoso, richiedendosi invece da parte dell'istante un concorrente e puntuale onere di allegazione in ordine alla programmazione dei delitti relativi alle condanne inflittegli in via concomitante con la commissione del primo reato della serie rispetto a cui invoca la continuazione. E' stato invero escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato possa essere di per sé sufficiente, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario, in quanto comuni all'abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, n. 35805 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata risulta aver fatto corretto uso dei principi sopra indicati e ne ha dato conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie, valorizzando in senso negativo - in modo coerente con il ribadito indirizzo - la circostanza che i reati sono stati commessi in località differenti lungo un arco temporale di alcuni anni, nonché evidenziando, in corrispondenza, che nessuna allegazione specifica era stata prospettata dalla ricorrente, la quale genericamente aveva dedotto l'identità dei reati, la loro vicinanza temporale e la contiguità dei luoghi di rispettiva commissione, senza però indicare concreti elementi dai quali desumere la progettazione unitaria dei reati ab origine ad eccezione del fatto che è nomade, che però di per sé non consente di ritenere sussistente l'unicità del disegno criminoso. 4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q.M. Rigetta il ricorso e
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