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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 13487/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - / avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI - dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni scritte con allegata nota spese, trasmesse a mezzo p.e.c. in data 3 marzo 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della cosituita parte civile, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito in ordine alla titolarità del veicolo da parte dell'imputato e alla mancata risposta ai solleciti di pagamento da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Napoli ha sostenuto l'intestazione del veicolo sulla base di una valutazione globale dei dati fattuali e ha ritenuto provata la volontà dell'imputato di non adempiere l'obbligazione pecuniaria sulla base del mancato riscontro dei solleciti di pagamento allegati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché della mancata contestazione il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il diniego dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il giudice di merito ha motivato facendo riferimento alla pluralità di violazioni dello stesso tipo e al danno patrimoniale arrecato alla società (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali solo nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte complete e persuasive, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 01); ritenuto che un tale utile contribuito non è stato offerto con la memoria trasmessa in data 3 marzo 2026, trattandosi di generica richiesta della parte civile; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - / avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI - dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni scritte con allegata nota spese, trasmesse a mezzo p.e.c. in data 3 marzo 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della cosituita parte civile, rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito in ordine alla titolarità del veicolo da parte dell'imputato e alla mancata risposta ai solleciti di pagamento da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Napoli ha sostenuto l'intestazione del veicolo sulla base di una valutazione globale dei dati fattuali e ha ritenuto provata la volontà dell'imputato di non adempiere l'obbligazione pecuniaria sulla base del mancato riscontro dei solleciti di pagamento allegati dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché della mancata contestazione il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il diniego dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto il giudice di merito ha motivato facendo riferimento alla pluralità di violazioni dello stesso tipo e al danno patrimoniale arrecato alla società (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali solo nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte complete e persuasive, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 01); ritenuto che un tale utile contribuito non è stato offerto con la memoria trasmessa in data 3 marzo 2026, trattandosi di generica richiesta della parte civile; P.Q.M
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