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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 1960

Cassazione n. 14563/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/1974,3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) il 26/05/1960avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;lette le memorie di replica depositate nell’interesse dei ricorrenti, con le quali sonostati ribaditi i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Torinoha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino neiconfronti degli odierni ricorrenti in relazione alle seguenti imputazioni:- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle loro rispettive qualità diamministratore unico e poi liquidatore fino al luglio del 2016 della società “Workprogress. soc. coop.” (dichiarata fallita il 3 luglio 2018) e di liquidatore dellamedesima società dal luglio del 2016 al febbraio 2018, sono stati riconosciutiresponsabili dei reati di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto dellasocietà non richiedendo la dichiarazione di fallimento (capo a) e di bancarottafraudolenta impropria da operazioni dolose, mediante la sistematica omissione diversamenti fiscali e contributivi dal 2013 fino alla data del fallimento (capo b);- lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati inoltre condannatiper il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo c), in relazione alla cessione,da parte della società fallita alla società “[OSCURATO:PERSONA] trasporti s.c.”, legalmenteamministrata dal [OSCURATO:PERSONA], della licenza per l’autotrasporto di merci per conto terzi,mediante atto di cessione di ramo d’azienda sottoscritto il 3 febbraio 2016.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinquemotivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari alla motivazione, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione delladisposizione di cui all’art. 223, comma 2, legge fall., anche in relazione all’art. 43,comma 1, cod. pen., 192 e 238-bis cod. proc. pen., e manifesta illogicità dellamotivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta impropriada operazioni dolose (capo b).La Corte di appello, si osserva, avrebbe ritenuto provato il reato di cui al capob) valorizzando il dato del prolungato inadempimento delle obbligazioni fiscali econtributive da parte della società “salvo una modesta somma di 22.000 euro”,l’accertamento di più ipotesi di bancarotta e l’intervenuto fallimento di altre societàriconducibili ai medesimi imputati.

Senonché, dalla documentazione prodotta dalladifesa nel giudizio di primo grado (visure del cassetto previdenziale e sentenza diassoluzione emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] all’esito di altro procedimentopenale), non valutata dai giudici di merito, era emerso che la società avevaeffettuato versamenti contributivi, per gli anni 2013 e 2014, ammontanti ad oltre180.000 euro e che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla condotta di omessoversamento dell’Iva per l’anno 2014.2.2.

Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizionidi cui agli artt. 224, comma 1 e 217, commi 1 e 2 legge fall. e manifesta illogicitàdella motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di bancarottasemplice da aggravamento del dissesto (capo a), in quanto la Corte territorialeavrebbe confuso il dato del passivo fallimentare con quello dell’aggravamento deldissesto determinato dalla mancata richiesta di fallimento, quest’ultimo maiaccertato, anche per il mancato confronto con le argomentazioni sviluppate in unaconsulenza tecnica di parte, acquisita nel corso del giudizio.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1 legge fall. e assenza edillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato dibancarotta distrattiva (capo c).La Corte di appello di Torino, anzitutto, avrebbe ritenuto sussistente il reatosoffermandosi sul trasferimento della licenza a seguito di cessione di azienda,mentre il Tribunale, al contrario, aveva valorizzato il dato del mancato versamentodel prezzo pattuito per tale cessione.

In ogni caso, i giudici territoriali non avevanoconsiderato: il valore irrisorio del bene (valutato, nell’atto di cessione, pari a 5.000euro), non in grado di incidere sulle ragioni creditorie; la correttezza del valoredel dott. [OSCURATO:PERSONA]); la circostanza che la cessione fosse avvenuta per mezzo di attonotarile e dunque in modo trasparente; che il credito fosse stato annotato incontabilità; che nella contestazione, infine, non vi era un riferimento al mancatoversamento della somma pattuita per la cessione.2.4.

Con il quarto motivo viene lamentata la violazione della disposizione dicui all’art. 219, commi 1 e 3 legge fall. e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevantegravità, desunta unicamente dall’entità del passivo (pari a 2 milioni e 300.000euro), in contrasto con l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza checondotta di bancarotta.La Corte di appello avrebbe inoltre ritenuto integrata la circostanzaaggravante in relazione a tutti i capi ascritti all’imputato, mentre per il capo a) lastessa non era stata contestata e, per il capo c), non era configurabile atteso ilvalore modesto della cessione d’azienda.2.5.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione al reato di cui al capo c),erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 219, commi 1 e 3 legge fall.e 69 cod. pen. e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell’aggravante dicui all’art. 219 legge fall. e per il mancato riconoscimento della circostanzacontrariamente a quanto invece avvenuto in favore del concorrente del reato,[OSCURATO:PERSONA].3.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in duemotivi.3.1.

Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione delledisposizioni di cui agli artt. 224, comma 1 e 217, commi 1 e 2 legge fall. emanifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delreato di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capo a), nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto del suo ruolo di liquidatore, dell’assenzadi segnalazioni da parte della società di revisione e dei dati riportati in bilancio(ove figuravano crediti consistenti della società), la cui mendacità non era statamai ipotizzata o comunque non era stata oggetto di una formale contestazione.3.2.

Con il secondo motivo viene lamentata la violazione della disposizione dicui all’art. 219, commi 1 e 3 legge fall. e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevantegravità, sulla base della sola entità del passivo e senza valutare il valorecomplessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale.4.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da due motivi.4.1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1 legge fall. e assenza edillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato dibancarotta distrattiva (capo c).La Corte di appello non avrebbe tenuto conto della natura di reato di “pericoloconcreto” della bancarotta distrattiva e non avrebbe considerato il reale valoremodesto del bene distratto e la correttezza della sua determinazione nell’atto dicessione, come stimata dal consulente di parte (dott. [OSCURATO:PERSONA]).4.2.

Con il secondo motivo viene lamentata la violazione delle disposizioni dicui agli artt. 110, 42 cod. pen., 216, comma 1 e 223, comma 1, legge fall. e viziodi motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del [OSCURATO:PERSONA] nella condottadistrattiva di cui al capo c), per non avere la Corte di appello fornito unamotivazione soddisfacente per dare conto della consapevolezza, da parte delricorrente, del carattere distrattivo della cessione della licenza per autotrasporto,incorrendo anche nel vizio di contraddizione nell’affermare che la cessione sarebbeavvenuta senza contropartita e senza titolo giustificativo, laddove invece lacessione era stata formalizzata con atto notarile e annotata in contabilità.5.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi per l’infondatezza ditutti i motivi.I difensori dei tre ricorrenti hanno depositato memorie di repliche, con le quali,oltre a contestare la possibilità di ravvisare nel caso in esame un’ipotesi di “doppiaconforme” sentenza di condanna (giacché le argomentazioni sviluppate dai giudicinei due gradi di giudizio erano in parte differenti), hanno ribadito e precisato imotivi dei ricorsi presentati e hanno insistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo parzialmente fondati e devono essere accolti nei termini di seguitoprecisati; quello di [OSCURATO:PERSONA] è invece infondato e va rigettato.2.

Occorre partire dall’esame del secondo motivo di ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] e dal primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativi allaritenuta sussistenza del reato di cui al capo a) dell’imputazione.2.1. [OSCURATO:PERSONA] contesta la sussistenza dell’elemento materiale delreato in quanto la Corte di appello di Torino non avrebbe esattamente individuatoil momento dal quale poteva ravvisarsi un colpevole “ritardo” nel non averpresentato richiesta di fallimento “Work progress società cooperativa” e,conseguentemente, l’entità dell’aggravamento del dissesto riconducibile a taleinerzia.[OSCURATO:PERSONA] lamenta invece la mancata dimostrazione del dolo cheavrebbe caratterizzato la sua condotta, tenuto conto del suo ruolo di liquidatore,della sua nomina nella fase terminale della società e dell’assenza di segnalazionio di dati contabili che avrebbero dovuto indurlo a chiedere la dichiarazione didissesto.In relazione all’esatta ricostruzione della condotta materiale del reato dibancarotta semplice in esame, deve rilevarsi che la sentenza impugnata nonfornisce un’adeguata risposta a quelli che erano stati i rilievi proposti con il primomotivo di appello del [OSCURATO:PERSONA], fondati sulle conclusioni di una consulenzatecnica di parte depositata nel corso del giudizio.Nella sentenza impugnata, in effetti, si dà atto della registrazione di perditesin dal primo anno di esercizio della società e del progressivo incremento delpassivo nel corso degli anni (anche per l’effetto determinato dall’accumulo delmancato assolvimento degli oneri fiscali e contributivi) ma nell’atto di appello, sullascorta di una relazione tecnica a firma del consulente della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA],redatta dopo l’analisi dei bilanci del quinquennio 2013-2017 (allegata anche alpresente ricorso), era stato evidenziato un andamento oscillante e non linearedella società sia rispetto al volume del fatturato (essendosi anche registrato perun esercizio un significativo incremento delle commesse acquisite) sia rispetto aitempi di realizzo dei crediti (notevolmente ridottisi per un esercizio e poinuovamente dilatatisi), nonché una modesta riduzione dell’indebitamento grazieall’attività liquidatoria posta in essere nel 2016.

Tali elementi, ad avviso delconsulente, rendevano incerta l’individuazione del momento nel quale lo statoirreversibile della crisi era divenuto palese e, di conseguenza, la stessa possibilitàdi configurare un aggravamento del dissesto imputabile alla ritardata richiesta difallimento.Nella sentenza impugnata non vi è un confronto con quanto evidenziato dalladifesa nell’atto di appello, né viene adeguatamente approfondito il dato, purvalorizzato dalla Corte territoriale, della mancata svalutazione dei crediti vantatidalla società (di importo, quanto meno sul piano cartolare, significativo) e delmomento nel quale tale operazione avrebbe dovuto essere compiuta, di talché lacarenza di motivazione su tali aspetti imporrebbe una pronuncia di annullamentocon rinvio per un maggior approfondimento in merito ma occorre prendere attoche il reato è ormai prescritto.2.2.

La condotta in contestazione risulta commessa in data 3 luglio 2018 ed iltermine massimo di prescrizione, previsto per il reato di bancarotta semplice, ècome noto quello di sette anni e sei mesi.Come esaustivamente indicato in recente pronuncia di questa Corte (Sez. 5,n. 7697 del 21/01/2026, Chatwani, Rv. 289513 - 01), i fatti commessi nel periodoche va dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ricadono nel periodo di vigenzadella legge n. 103 del 2017, in base alla regola temporale disegnata dalla sentenzadelle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, secondo cui:«La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019,prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'igennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».Opera, pertanto, la normativa dettata dall’art. 159 cod. pen., commi 2, 3 e 4,secondo cui:«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) daltermine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza dicondanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronunciadel dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio per untempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previstodall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondogrado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo dellasentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini delladeterminazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del gradosuccessivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condannanella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato lanullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4, 5-bis cod. proc. pen.Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verificaun'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungatiper il periodo corrispondente».Il citato terzo comma fa riferimento ai “periodi di sospensione di cui al secondocomma”, dunque a situazioni nelle quali, almeno in prima battuta, la prescrizioneè rimasta effettivamente sospesa in ragione della condanna dell’imputato.

Rispettoa tali ipotesi il comma in rassegna stabilisce che quando, nei successivi gradi digiudizio, "cada" l'affermazione di responsabilità, anche i periodi di tempo, inprecedenza rimasti sospesi, debbano essere calcolati ai fini della prescrizione.«Ricorre una sorta di causa sopravvenuta di perdita dell’efficacia sospensivadei periodi in questione, quindi il termine di prescrizione, fino a quel momentovirtualmente allungato, torna a contrarsi.Siffatta previsione trova la sua ratio nel sopravvenuto venire meno delleragioni che giustificavano la sospensione di cui al comma secondo, da ravvisarsinella necessità di accordare alla giurisdizione tempi ulteriori per verificare lafondatezza della condanna pronunciata nel grado precedente.Va pertanto affermato che, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto2017 e il 31 dicembre 2019 — cui si applica la disciplina della prescrizioneintrodotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 —, ai fini della determinazione deltempo necessario a prescrivere, non possono essere computati i periodi disospensione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazionevigente ratione temporis, nel caso in cui la Corte di cassazione annulli la sentenzadi condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, attesa ladisciplina dell'art. 159, terzo comma, cod. pen.» (in tal senso la richiamata Sez.5, n. 7697 del 21/01/2026, Chatwani).Nel caso in esame, stante l'annullamento in punto di responsabilità per il capoa), venuta meno la sospensione della prescrizione legata alla originaria condannain primo grado, il reato in esame deve ritenersi prescritto, con conseguentenecessità di disporre un annullamento senza rinvio.3.

Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],con il quale viene contestata la sussistenza, sul piano oggettivo e soggettivo, delreato contestato al capo b), è infondato.3.1.

Preliminarmente appare opportuno ribadire quali sono gli elementicostitutivi della specifica fattispecie in contestazione e quali quelli distintivi tra lastessa e l’altra ipotesi di bancarotta prevista dall’art. 223, comma 2, n. 2 leggefall., come più volte tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, siveda Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini).L’art. 223, comma 2, legge fall., come noto, contempla diverse ipotesi dibancarotta fraudolenta c.d.

"impropria", configurabili a carico degli organi gestorie di controllo delle società di capitali dichiarate fallite, ovvero amministratori,direttori generali, sindaci e liquidatori, a seconda che tali soggetti:1) hanno cagionato o concorso a cagionare, il dissesto della società,commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628,2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimentodella società.Tralasciando le ipotesi di cui al n. 1), al numero successivo vengono indicatedue fattispecie distinte:- quella del fallimento cagionato con dolo, caratterizzata dal fatto che ilfallimento, che costituisce evento del reato, entra nel fuoco del dolo dell'agente;- e quella del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere icomportamenti che hanno condotto la società al fallimento.In relazione a tale seconda ipotesi, vengono in rilievo dunque quelle condotte,costituenti violazione dei doveri imposti dalla legge ad amministratori, direttorigenerali, sindaci e liquidatori, che abbiano comportato un depauperamento dellasocietà non giustificabile nell’interesse dell’impresa e tale da determinare ocontribuire a determinare il suo fallimento.Il riferimento alle "operazioni dolose" implica che il pregiudizio patrimonialeper la società non sia direttamente determinato da una specifica azione dannosaposta in essere dal soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento,distruzione), bensì da un’iniziativa maggiormente complessa.E’ stato osservato, in particolare, che «La fattispecie di fallimento cagionatoda operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.,presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non giàdirettamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiorecomplessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante unprocedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e sidistingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui alcombinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1),legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini didistrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondouna valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza diqualsiasi interesse per la società amministrata» (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020,Mora, Rv. 279071 – 01).Questa Corte ha poi ulteriormente chiarito che le "operazioni dolose" possonoanche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consisterenel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la saluteeconomica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissivaproduttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per lasocietà, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte econtributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituisce comportamentorilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato digravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare ilfallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 21014, Beretta,Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, inmotivazione).Ciò che rileva, ai fini dell’integrazione della fattispecie in esame, tuttavia, nonè l'evasione fiscale e previdenziale di per se considerate, bensì «la conseguenza ditali comportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto dellasocietà, e sempre che le violazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsicome vere e proprie operazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche eselettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativiadempimenti» (così la già citata sentenza Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025,Baldini, nonché Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).Sul piano soggettivo, infine, come già anticipato, non è richiesto il dolospecifico diretto alla causazione del fallimento (come invece previsto per la primaipotesi contemplata dalla disposizione di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.)ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e laprevedibilità del dissesto come conseguenza della propria condotta (in questosenso Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01).È necessario, infatti, che l'agente abbia agito «nella consapevolezza e volontàdella complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementinaturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista laprevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, nonessendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'eventofallimentare» (così, nuovamente Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv.288351 – 01).3.2.

Venendo al caso in esame, deve osservarsi che la Corte di appello diTorino, adeguandosi alle coordinate interpretative appena illustrate e conmotivazione coerente e logica, ha posto in evidenza che il mancato pagamentodegli oneri fiscali, previdenziali e contributivi da parte degli amministratori eliquidatori della società fallita doveva necessariamente essere il frutto di unastrategia consapevole e volontaria, in quanto l’omissione era stata sistematica eprotrattasi dal 2013 al 2017, manifestatasi addirittura dal momento di costituzionedella società e perdurata fino alla sua decozione senza eccezioni di sorta, salvo unlimitatissimo versamento di 22.000 euro, e senza che fosse mai neanche richiestauna rateizzazione del debito fiscale o fossero mai sollevate contestazioni in meritoagli oneri non adempiuti.I debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali ed assistenziali avevano cosìraggiunto la ragguardevole cifra di 2 milioni e 300.000 euro (rispetto ad un passivocomplessivo di 2 milioni e 700.000 euro) e ciò aveva inciso in manieraassolutamente determinante sul fallimento della società, con una consequenzialitàchiaramente prevedibile, posto che nessuna alternativa poteva essere assunta perevitare la dichiarazione di dissesto.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata considerazione, da partedella Corte territoriale, del versamento di contributi da parte della società per glianni 2013 e 2014 (per 180.000 euro) e l’intervenuta assoluzione del ricorrente peril reato di omesso versamento dell’Iva per l’annualità 2014.Tali rilievi non mutano il quadro accertato.In relazione all’assoluzione del ricorrente per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs n. 74 del 2000, al di là dell’assenza di qualsiasi vincolo formale per il giudiceprocedente, deve in realtà rilevarsi che tale pronuncia è stata valutata dalla Cortedi appello di Torino (si veda p.7) ma condivisibilmente ritenuta irrilevante perchéfondata su una piattaforma probatoria differente.Si tratta di osservazione per nulla illogica.

Il procedimento penale per omessoversamento dell’Iva aveva, come proprio oggetto di accertamento, unicamentel’anno di imposta 2014 e si è concluso con una pronuncia assolutoria per il ritenutodifetto dell’elemento soggettivo del [OSCURATO:PERSONA], pur acclarando il dato oggettivodell’omesso pagamento dell’Iva anche per l’anno 2014.Orbene, una volta valutata tale condotta non più isolatamente ma all’internodi una strategia pluriennale, caratterizzata dall’integrale evasione fiscale dalmomento di costituzione della società fino al suo fallimento, senza l’esperimentodi alcun tentativo per poter adempiere agli obblighi evasi, è del tutto evidente ilmutamento della “base fattuale” su cui ricostruire l’elemento psicologico del reato,con la conseguente irrilevanza attribuita alla pronuncia assolutoria richiamata.Quanto al mancato riferimento, nella sentenza impugnata, al pagamento dicontributi per gli anni 2013-2014 (invero richiamato nell’atto di appello in modoestremamente generico), deve rilevarsi, in linea generale, che questa Corte, conun orientamento ormai del tutto consolidato, ha ritenuto che il mancato esamespecifico di una deduzione difensiva non dia luogo ad alcuna nullità sia laddove lastessa risulti implicitamente disattesa dal tenore complessivo della decisione sianel caso in cui il rilievo sia comunque privo del carattere della decisività.Tra le tante decisioni su tali punti, appare sufficiente richiamarerispettivamente, tra le più recenti:Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 – 01: «L'omessoesame di un motivo di appello, da parte del giudice dell'impugnazione, non dàluogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivoproposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazionisvolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impiantodella stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche checompendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima»;Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 – 01: «In tema diricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancatarisposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo casoin cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività,sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare,salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione piùfavorevole di quella adottata».Ebbene, pur volendo tener conto del pagamento, da parte della società, deglioneri contributivi per gli anni 2013-2014, come indicato dalla difesa, ilragionamento complessivamente seguito dalla Corte di appello di Torino non nerisulta minimamente incrinato, restando immutato l’integrale omesso pagamentodegli oneri fiscali durante tutta la vita della società e di gran parte di quellicontributivi ed assistenziali fino al progressivo accumulo di un debito di 2 milioni300.000 euro, costituenti la quasi totalità del passivo complessivo, nongiustificabile altrimenti che come il frutto di una scelta deliberata della società dicontinuare ad operare sottraendosi agli oneri verso l’erario, con conseguenzefacilmente prevedibili sulla complessiva solvibilità e persistente operatività dellasocietà.Il motivo deve pertanto essere rigettato.4.

Il terzo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed i due motividi ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti la sussistenza deglielementi oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimonialecontestato al capo c), possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.4.1.

I ricorrenti lamentano, anzitutto, che la Corte di appello di Torino nonavrebbe tenuto conto della natura di “reato di pericolo” del delitto di bancarottafraudolenta e dunque dell’inidoneità dell’atto di cessione della licenza diautotrasporto merci per conto di terzi ad integrare il reato, atteso il valore nondeterminato e comunque “irrisorio” del bene.Il rilievo non può essere condiviso.La natura di “reato di pericolo” della fattispecie di bancarotta fraudolentapatrimoniale distrattiva, più volte ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte,implica che l’atto di depauperamento debba essere idoneo ad esporre a pericolole ragioni creditorie, tenuto conto dello specifico contesto (anche temporale) nelquale l’atto viene realizzato, della situazione economica e finanziaria della societàe di quelle che erano le sue prospettive al momento della condotta.La “pericolosità” dell’atto dispositivo, tuttavia, non postula affatto che allostesso debba ricondursi un rilievo determinante sulla causazione del fallimento ocomunque un valore economico considerevole.In alcune pronunce di questa Corte si è ad esempio osservato che «Integra ildelitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentaliobsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo,trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua oridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori» (Sez. 5, n.31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768 – 01).Invero, posto che la condotta deve comunque essere suscettibile dideterminare un effettivo depauperamento della società (e dunque deve riguardarevalori non del tutto irrisori, poiché in caso contrario verrebbe meno la connotazionedel reato in termini di pericolo concreto), non è però necessario che quest’ultimosia anche di particolare rilievo, dal momento che costituisce un pregiudizio per leragioni della massa dei creditori anche il fatto di non potersi rivalere su un beneche avrebbe soddisfatto le loro pretese solo parzialmente.L’art. 219, comma 3, legge fall., del resto, prevede che, nel caso in cui i fattidi bancarotta cagionino «un danno patrimoniale di speciale tenuità», laresponsabilità non sia esclusa ma possa solo essere riconosciuta una circostanzaNella vicenda che occupa, la cessione della licenza di autotrasporto merci perconto di terzi non aveva un valore “irrisorio”, come dedotto dalla difesa, in quantole stesse parti, all’atto della cessione, avevano quantificato il bene in 5.000 euro,importo di per sé apprezzabile, anche se certamente contenuto rispetto all’entitàdel passivo, e mai corrisposto alla società fallita, senza che fosse indicata alcunavalida ragione a sostegno della mancata riscossione del prezzo della cessione.Il trasferimento del bene, inoltre, risulta essere avvenuto nella fase terminaledella società, in una situazione di crisi ormai conclamata e irreversibile,determinando, di fatto, la definitiva cessazione della sua attività (trattandosi disocietà che si occupava appunto di trasporto), senza che da esso sia derivato alcuntipo di vantaggio a favore della società fallita, il che integra pienamente un’ipotesidi condotta distrattiva.4.2.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha poi sostenuto che la Corte di appello di Torinonon avrebbe preso in considerazione una serie di rilievi difensivi circa la formalitàdella cessione attraverso atto notarile, la correttezza del valore della licenza comedeterminato nell’atto di cessione, la circostanza che nel capo di imputazione nonsi facesse riferimento al mancato versamento del prezzo della licenza.Si tratta di osservazioni prive di pregio.Il capo di imputazione fa espresso riferimento alla distrazione ingiustificatadella licenza, implicitamente ma chiaramente sottintendendo l’assenza di unbeneficio tratto da tale operazione dalla società fallita.

Già il giudice di primogrado, del resto, aveva inequivocabilmente ricondotto il carattere distrattivo dellacondotta alla circostanza che il prezzo determinato dalle parti non era mai statoversato e che la cessionaria non ne aveva mai preteso il pagamento, così di fattospogliandosi, senza ragione, di una posta attiva; considerazione poispecificamente condivisa anche dalla Corte di appello di Torino (si veda p. 9 dellasentenza impugnata).Che la cessione sia avvenuta mediante atto notarile, che la stessa sia stataannotata in contabilità e che il valore attribuito dalle parti alla licenza potesseessere corretto, sono circostanze prive di qualsiasi rilievo, stante la mancatariscossione dell’importo indicato e l’assenza di qualsiasi giustificazione in merito.4.3.

Quanto all’elemento soggettivo del reato, contestato da entrambi iricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure dedotte.Viene sottolineato, in particolare, che lo scopo di entrambi gi imputati,amministratori di diritto delle società cedente e cessionaria e soci in affari anchein altre società, era quella di consentire a [OSCURATO:PERSONA] la continuazione dellamedesima attività della fallita, attraverso la “[OSCURATO:PERSONA] SC”, amministratadal [OSCURATO:PERSONA] ma di cui era socio lo stesso [OSCURATO:PERSONA], grazie ad una cessione dilicenza di trasporto effettuata senza alcuna contropartita e che comportaval’impossibilità da parte della fallita di continuare ad operare.Lo stretto legame tra i due ricorrenti e le cointeressenze nella medesimasocietà cessionaria, unitamente all’assenza di corrispettivo della cessione, sonostati ritenuti elementi indicativi dell’esistenza di un previo accordo tra i due,secondo un ragionamento esaustivo, coerente e che non presenta profili diillogicità e che pertanto non può essere censurato in sede di legittimità.I motivi devono dunque essere rigettati.5.

Il quarto ed il quinto motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti iltema delle circostanze aggravanti ed attenuanti di cui all’art. 219, commi 1 e 3,legge fall., possono essere trattati congiuntamente.5.1.

Manifestamente infondato, perché in evidente contrasto con lamotivazione del provvedimento impugnato, è il rilievo, proposto da entrambi iricorrenti, secondo cui la Corte di appello di Torino, con riferimento al reato dibancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (di cui al capo b), avrebbericonosciuto la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale dirilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fall.) sulla base del solo ammontaredel passivo fallimentare, contrariamente all’orientamento giurisprudenzialesecondo cui rileverebbe invece il danno direttamente cagionato dalla condotta dibancarotta.Dalla lettura della sentenza impugnata, in realtà, emerge che la Corteterritoriale, dopo aver correttamente richiamato l’indirizzo giurisprudenziale cui fariferimento anche il ricorrente, ha riconosciuto la circostanza aggravante in parolain considerazione, non dell’entità del passivo accertato, ma del danno direttamentericonducibile alla sistematica omissione del versamento delle imposte e deicontributi, tale da determinare un danno per la massa creditoria superiore ai 2milioni e 300.000 euro (rispetto ad un passivo di 2 milioni e 700.000 euro).Il debito derivante dal sistematico mancato adempimento degli obblighi fiscalie contributivi costituisce, appunto, il danno direttamente prodotto dalla condottadi bancarotta da operazioni dolose, come, anche di recente, ribadito da questaCorte.

Si è osservato, in particolare, che «In tema di reati fallimentari, ai fini dellaconfigurabilità dell'aggravante del danno di rilevante gravità con riguardo al delittodi bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, assume rilievo ogni meccanismoche comporta un aumento di rilevante entità dei debiti dell'impresa poi fallita,sempre che il patrimonio della stessa non sia in grado di far fronte, in tutto o inlarga parte, a tale incremento delle passività. (Nella fattispecie, il dannopatrimoniale di rilevante gravità è stato contestato e riconosciuto per l'ingenteincremento del debito erariale e contributivo, determinato dal sistematico econsapevole inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali non fronteggiabilifacendo ricorso all'attivo residuo della procedura)» (Sez. 5, n. 7277 del06/02/2026, Nettat, Rv. 289461 – 01).5.2.

È viceversa fondata la censura (indicata nel quarto e nel quinto motivodel ricorso del [OSCURATO:PERSONA]) con cui si deduce che la Corte di appello di Torino (comedesumibile dal passaggio contenuto a pagina 11) avrebbe riconosciuto lacircostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. anche in relazionealle ulteriori condotte di bancarotta semplice (capo a) e distrattiva (capo c), sullabase di una sorta di valutazione “unitaria” del danno complessivamente prodottoda tutte le condotte di bancarotta in contestazione (ed in particolare di quella daoperazioni dolose di cui al capo b).In proposito deve rilevarsi che, benché le varie ipotesi di bancarotta riferibiliallo stesso fallimento siano unificabili sul piano sanzionatorio con il riconoscimentodella c.d.

“continuazione fallimentare”, le stesse restano pur sempre distinte traloro sul piano giuridico e, in relazione a ciascuna condotta, deve essere valutatala sussistenza delle circostanze aggravanti e attenuanti.Per il reato di bancarotta semplice di cui al capo a) — (reato comunqueprescritto) — la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall.non era oggetto di contestazione e dunque non poteva essere riconosciuta.Per la bancarotta distrattiva contestata al capo c), il danno prodotto dallacondotta di distrazione deve intendersi pari al valore della licenza perautotrasporto ceduta alla “[OSCURATO:PERSONA] SC” in assenza di corrispettivo(valutata 5.000 euro), che certamente non è tale da configurare la circostanzaaggravante in parola (che va conseguentemente esclusa per entrambi gliimputati), non assumendo rilievo, rispetto a tale fattispecie, il danno cagionatodalla diversa condotta di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo b).5.3.

Analogamente, è fondato il quinto motivo del ricorso di StefanoComandini, nella parte in cui ci si duole, in relazione al reato di bancarottafraudolenta distrattiva di cui al capo c), del mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della particolare tenuità del danno ex art. 219, comma 3,legge fall., riconosciuta invece al coimputato [OSCURATO:PERSONA].Anche in tal caso, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condotta di cui al capo c) è statodeterminato dall’erronea valutazione unitaria delle diverse ipotesi di bancarottaascrivibili al ricorrente, le quali, al contrario, mantengono una propria individualità.La circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 219,comma 3, legge fall. è una circostanza oggettiva che, se una volta ritenutasussistente (come avvenuto nel caso in esame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]),deve essere riconosciuta in favore di tutti i concorrenti del reato.6.

In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deveessere integralmente rigettato.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accoltolimitatamente al reato di cui al capo a), rispetto al quale deve essere dispostoannullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - oltre all’annullamento senza rinvio inrelazione al reato di cui al capo a) per intervenuta prescrizione - deve esseredisposto, con riferimento al reato di cui al capo c), l’annullamento della sentenzalimitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219,comma 1, legge fall. (che va esclusa) e al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. (che variconosciuta).Tali statuizioni impongono, per il solo [OSCURATO:PERSONA], il rinvio ad altra Sezionedella Corte di appello di Torino per la determinazione del trattamentosanzionatorio, per la possibile incidenza, sul giudizio di bilanciamento tracircostanze eterogenee (risolto in termini di equivalenza nella sentenzaimpugnata), degli annullamenti disposti, ed in particolare: l’eliminazione dellacondotta di bancarotta semplice (di cui al capo a), l’eliminazione della circostanzaaggravante del danno di rilevante gravità e il riconoscimento della circostanzacui al capo c).Benché il reato più grave sia stato ravvisato in quello di cui al capo b), lestatuizioni sopra richiamate potrebbero essere ritenute rilevanti ai fini dellavalutazione della circostanza aggravante dell’aver commesso più fatti dibancarotta.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto perprescrizione, nonché nei confronti del secondo imputato anche in relazione allacircostanza aggravante di cui all'art. 219, comma primo legge fall. in relazione alcapo C), aggravante che esclude, nonché alla attenuante di cui all'art. 219 commaterzo legge fall. in relazione al capo C), attenuante che riconosce, e rinvia ad altraSezione della Corte di appello di Torino per la determinazione del trattamentosanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1974,3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) il 26/05/1960avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;lette le memorie di replica depositate nell’interesse dei ricorrenti, con le quali sonostati ribaditi i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Torinoha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino neiconfronti degli odierni ricorrenti in relazione alle seguenti imputazioni:- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle loro rispettive qualità diamministratore unico e poi liquidatore fino al luglio del 2016 della società “Workprogress. soc. coop.” (dichiarata fallita il 3 luglio 2018) e di liquidatore dellamedesima società dal luglio del 2016 al febbraio 2018, sono stati riconosciutiresponsabili dei reati di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto dellasocietà non richiedendo la dichiarazione di fallimento (capo a) e di bancarottafraudolenta impropria da operazioni dolose, mediante la sistematica omissione diversamenti fiscali e contributivi dal 2013 fino alla data del fallimento (capo b);- lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati inoltre condannatiper il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo c), in relazione alla cessione,da parte della società fallita alla società “[OSCURATO:PERSONA] trasporti s.c.”, legalmenteamministrata dal [OSCURATO:PERSONA], della licenza per l’autotrasporto di merci per conto terzi,mediante atto di cessione di ramo d’azienda sottoscritto il 3 febbraio 2016.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinquemotivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari alla motivazione, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione delladisposizione di cui all’art. 223, comma 2, legge fall., anche in relazione all’art. 43,comma 1, cod. pen., 192 e 238-bis cod. proc. pen., e manifesta illogicità dellamotivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta impropriada operazioni dolose (capo b).La Corte di appello, si osserva, avrebbe ritenuto provato il reato di cui al capob) valorizzando il dato del prolungato inadempimento delle obbligazioni fiscali econtributive da parte della società “salvo una modesta somma di 22.000 euro”,l’accertamento di più ipotesi di bancarotta e l’intervenuto fallimento di altre societàriconducibili ai medesimi imputati. Senonché, dalla documentazione prodotta dalladifesa nel giudizio di primo grado (visure del cassetto previdenziale e sentenza diassoluzione emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] all’esito di altro procedimentopenale), non valutata dai giudici di merito, era emerso che la società avevaeffettuato versamenti contributivi, per gli anni 2013 e 2014, ammontanti ad oltre180.000 euro e che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla condotta di omessoversamento dell’Iva per l’anno 2014.2.2. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizionidi cui agli artt. 224, comma 1 e 217, commi 1 e 2 legge fall. e manifesta illogicitàdella motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di bancarottasemplice da aggravamento del dissesto (capo a), in quanto la Corte territorialeavrebbe confuso il dato del passivo fallimentare con quello dell’aggravamento deldissesto determinato dalla mancata richiesta di fallimento, quest’ultimo maiaccertato, anche per il mancato confronto con le argomentazioni sviluppate in unaconsulenza tecnica di parte, acquisita nel corso del giudizio.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1 legge fall. e assenza edillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato dibancarotta distrattiva (capo c).La Corte di appello di Torino, anzitutto, avrebbe ritenuto sussistente il reatosoffermandosi sul trasferimento della licenza a seguito di cessione di azienda,mentre il Tribunale, al contrario, aveva valorizzato il dato del mancato versamentodel prezzo pattuito per tale cessione. In ogni caso, i giudici territoriali non avevanoconsiderato: il valore irrisorio del bene (valutato, nell’atto di cessione, pari a 5.000euro), non in grado di incidere sulle ragioni creditorie; la correttezza del valoredel dott. [OSCURATO:PERSONA]); la circostanza che la cessione fosse avvenuta per mezzo di attonotarile e dunque in modo trasparente; che il credito fosse stato annotato incontabilità; che nella contestazione, infine, non vi era un riferimento al mancatoversamento della somma pattuita per la cessione.2.4. Con il quarto motivo viene lamentata la violazione della disposizione dicui all’art. 219, commi 1 e 3 legge fall. e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevantegravità, desunta unicamente dall’entità del passivo (pari a 2 milioni e 300.000euro), in contrasto con l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza checondotta di bancarotta.La Corte di appello avrebbe inoltre ritenuto integrata la circostanzaaggravante in relazione a tutti i capi ascritti all’imputato, mentre per il capo a) lastessa non era stata contestata e, per il capo c), non era configurabile atteso ilvalore modesto della cessione d’azienda.2.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione al reato di cui al capo c),erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 219, commi 1 e 3 legge fall.e 69 cod. pen. e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell’aggravante dicui all’art. 219 legge fall. e per il mancato riconoscimento della circostanzacontrariamente a quanto invece avvenuto in favore del concorrente del reato,[OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in duemotivi.3.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione delledisposizioni di cui agli artt. 224, comma 1 e 217, commi 1 e 2 legge fall. emanifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delreato di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capo a), nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto del suo ruolo di liquidatore, dell’assenzadi segnalazioni da parte della società di revisione e dei dati riportati in bilancio(ove figuravano crediti consistenti della società), la cui mendacità non era statamai ipotizzata o comunque non era stata oggetto di una formale contestazione.3.2. Con il secondo motivo viene lamentata la violazione della disposizione dicui all’art. 219, commi 1 e 3 legge fall. e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevantegravità, sulla base della sola entità del passivo e senza valutare il valorecomplessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da due motivi.4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1 legge fall. e assenza edillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato dibancarotta distrattiva (capo c).La Corte di appello non avrebbe tenuto conto della natura di reato di “pericoloconcreto” della bancarotta distrattiva e non avrebbe considerato il reale valoremodesto del bene distratto e la correttezza della sua determinazione nell’atto dicessione, come stimata dal consulente di parte (dott. [OSCURATO:PERSONA]).4.2. Con il secondo motivo viene lamentata la violazione delle disposizioni dicui agli artt. 110, 42 cod. pen., 216, comma 1 e 223, comma 1, legge fall. e viziodi motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del [OSCURATO:PERSONA] nella condottadistrattiva di cui al capo c), per non avere la Corte di appello fornito unamotivazione soddisfacente per dare conto della consapevolezza, da parte delricorrente, del carattere distrattivo della cessione della licenza per autotrasporto,incorrendo anche nel vizio di contraddizione nell’affermare che la cessione sarebbeavvenuta senza contropartita e senza titolo giustificativo, laddove invece lacessione era stata formalizzata con atto notarile e annotata in contabilità.5. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi per l’infondatezza ditutti i motivi.I difensori dei tre ricorrenti hanno depositato memorie di repliche, con le quali,oltre a contestare la possibilità di ravvisare nel caso in esame un’ipotesi di “doppiaconforme” sentenza di condanna (giacché le argomentazioni sviluppate dai giudicinei due gradi di giudizio erano in parte differenti), hanno ribadito e precisato imotivi dei ricorsi presentati e hanno insistito per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo parzialmente fondati e devono essere accolti nei termini di seguitoprecisati; quello di [OSCURATO:PERSONA] è invece infondato e va rigettato.2. Occorre partire dall’esame del secondo motivo di ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] e dal primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativi allaritenuta sussistenza del reato di cui al capo a) dell’imputazione.2.1. [OSCURATO:PERSONA] contesta la sussistenza dell’elemento materiale delreato in quanto la Corte di appello di Torino non avrebbe esattamente individuatoil momento dal quale poteva ravvisarsi un colpevole “ritardo” nel non averpresentato richiesta di fallimento “Work progress società cooperativa” e,conseguentemente, l’entità dell’aggravamento del dissesto riconducibile a taleinerzia.[OSCURATO:PERSONA] lamenta invece la mancata dimostrazione del dolo cheavrebbe caratterizzato la sua condotta, tenuto conto del suo ruolo di liquidatore,della sua nomina nella fase terminale della società e dell’assenza di segnalazionio di dati contabili che avrebbero dovuto indurlo a chiedere la dichiarazione didissesto.In relazione all’esatta ricostruzione della condotta materiale del reato dibancarotta semplice in esame, deve rilevarsi che la sentenza impugnata nonfornisce un’adeguata risposta a quelli che erano stati i rilievi proposti con il primomotivo di appello del [OSCURATO:PERSONA], fondati sulle conclusioni di una consulenzatecnica di parte depositata nel corso del giudizio.Nella sentenza impugnata, in effetti, si dà atto della registrazione di perditesin dal primo anno di esercizio della società e del progressivo incremento delpassivo nel corso degli anni (anche per l’effetto determinato dall’accumulo delmancato assolvimento degli oneri fiscali e contributivi) ma nell’atto di appello, sullascorta di una relazione tecnica a firma del consulente della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA],redatta dopo l’analisi dei bilanci del quinquennio 2013-2017 (allegata anche alpresente ricorso), era stato evidenziato un andamento oscillante e non linearedella società sia rispetto al volume del fatturato (essendosi anche registrato perun esercizio un significativo incremento delle commesse acquisite) sia rispetto aitempi di realizzo dei crediti (notevolmente ridottisi per un esercizio e poinuovamente dilatatisi), nonché una modesta riduzione dell’indebitamento grazieall’attività liquidatoria posta in essere nel 2016. Tali elementi, ad avviso delconsulente, rendevano incerta l’individuazione del momento nel quale lo statoirreversibile della crisi era divenuto palese e, di conseguenza, la stessa possibilitàdi configurare un aggravamento del dissesto imputabile alla ritardata richiesta difallimento.Nella sentenza impugnata non vi è un confronto con quanto evidenziato dalladifesa nell’atto di appello, né viene adeguatamente approfondito il dato, purvalorizzato dalla Corte territoriale, della mancata svalutazione dei crediti vantatidalla società (di importo, quanto meno sul piano cartolare, significativo) e delmomento nel quale tale operazione avrebbe dovuto essere compiuta, di talché lacarenza di motivazione su tali aspetti imporrebbe una pronuncia di annullamentocon rinvio per un maggior approfondimento in merito ma occorre prendere attoche il reato è ormai prescritto.2.2. La condotta in contestazione risulta commessa in data 3 luglio 2018 ed iltermine massimo di prescrizione, previsto per il reato di bancarotta semplice, ècome noto quello di sette anni e sei mesi.Come esaustivamente indicato in recente pronuncia di questa Corte (Sez. 5,n. 7697 del 21/01/2026, Chatwani, Rv. 289513 - 01), i fatti commessi nel periodoche va dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ricadono nel periodo di vigenzadella legge n. 103 del 2017, in base alla regola temporale disegnata dalla sentenzadelle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, secondo cui:«La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019,prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'igennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».Opera, pertanto, la normativa dettata dall’art. 159 cod. pen., commi 2, 3 e 4,secondo cui:«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) daltermine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza dicondanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronunciadel dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio per untempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previstodall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondogrado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo dellasentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini delladeterminazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del gradosuccessivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condannanella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato lanullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4, 5-bis cod. proc. pen.Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verificaun'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungatiper il periodo corrispondente».Il citato terzo comma fa riferimento ai “periodi di sospensione di cui al secondocomma”, dunque a situazioni nelle quali, almeno in prima battuta, la prescrizioneè rimasta effettivamente sospesa in ragione della condanna dell’imputato. Rispettoa tali ipotesi il comma in rassegna stabilisce che quando, nei successivi gradi digiudizio, "cada" l'affermazione di responsabilità, anche i periodi di tempo, inprecedenza rimasti sospesi, debbano essere calcolati ai fini della prescrizione.«Ricorre una sorta di causa sopravvenuta di perdita dell’efficacia sospensivadei periodi in questione, quindi il termine di prescrizione, fino a quel momentovirtualmente allungato, torna a contrarsi.Siffatta previsione trova la sua ratio nel sopravvenuto venire meno delleragioni che giustificavano la sospensione di cui al comma secondo, da ravvisarsinella necessità di accordare alla giurisdizione tempi ulteriori per verificare lafondatezza della condanna pronunciata nel grado precedente.Va pertanto affermato che, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto2017 e il 31 dicembre 2019 — cui si applica la disciplina della prescrizioneintrodotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 —, ai fini della determinazione deltempo necessario a prescrivere, non possono essere computati i periodi disospensione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazionevigente ratione temporis, nel caso in cui la Corte di cassazione annulli la sentenzadi condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, attesa ladisciplina dell'art. 159, terzo comma, cod. pen.» (in tal senso la richiamata Sez.5, n. 7697 del 21/01/2026, Chatwani).Nel caso in esame, stante l'annullamento in punto di responsabilità per il capoa), venuta meno la sospensione della prescrizione legata alla originaria condannain primo grado, il reato in esame deve ritenersi prescritto, con conseguentenecessità di disporre un annullamento senza rinvio.3. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],con il quale viene contestata la sussistenza, sul piano oggettivo e soggettivo, delreato contestato al capo b), è infondato.3.1. Preliminarmente appare opportuno ribadire quali sono gli elementicostitutivi della specifica fattispecie in contestazione e quali quelli distintivi tra lastessa e l’altra ipotesi di bancarotta prevista dall’art. 223, comma 2, n. 2 leggefall., come più volte tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, siveda Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini).L’art. 223, comma 2, legge fall., come noto, contempla diverse ipotesi dibancarotta fraudolenta c.d. "impropria", configurabili a carico degli organi gestorie di controllo delle società di capitali dichiarate fallite, ovvero amministratori,direttori generali, sindaci e liquidatori, a seconda che tali soggetti:1) hanno cagionato o concorso a cagionare, il dissesto della società,commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628,2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimentodella società.Tralasciando le ipotesi di cui al n. 1), al numero successivo vengono indicatedue fattispecie distinte:- quella del fallimento cagionato con dolo, caratterizzata dal fatto che ilfallimento, che costituisce evento del reato, entra nel fuoco del dolo dell'agente;- e quella del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere icomportamenti che hanno condotto la società al fallimento.In relazione a tale seconda ipotesi, vengono in rilievo dunque quelle condotte,costituenti violazione dei doveri imposti dalla legge ad amministratori, direttorigenerali, sindaci e liquidatori, che abbiano comportato un depauperamento dellasocietà non giustificabile nell’interesse dell’impresa e tale da determinare ocontribuire a determinare il suo fallimento.Il riferimento alle "operazioni dolose" implica che il pregiudizio patrimonialeper la società non sia direttamente determinato da una specifica azione dannosaposta in essere dal soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento,distruzione), bensì da un’iniziativa maggiormente complessa.E’ stato osservato, in particolare, che «La fattispecie di fallimento cagionatoda operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.,presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non giàdirettamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiorecomplessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante unprocedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e sidistingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui alcombinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1),legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini didistrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondouna valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza diqualsiasi interesse per la società amministrata» (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020,Mora, Rv. 279071 – 01).Questa Corte ha poi ulteriormente chiarito che le "operazioni dolose" possonoanche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consisterenel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la saluteeconomica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissivaproduttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per lasocietà, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte econtributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituisce comportamentorilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato digravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare ilfallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 21014, Beretta,Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, inmotivazione).Ciò che rileva, ai fini dell’integrazione della fattispecie in esame, tuttavia, nonè l'evasione fiscale e previdenziale di per se considerate, bensì «la conseguenza ditali comportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto dellasocietà, e sempre che le violazioni fiscali e/o previdenziali possano qualificarsicome vere e proprie operazioni dolose, siano cioè espressione di specifiche eselettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione dei relativiadempimenti» (così la già citata sentenza Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025,Baldini, nonché Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata).Sul piano soggettivo, infine, come già anticipato, non è richiesto il dolospecifico diretto alla causazione del fallimento (come invece previsto per la primaipotesi contemplata dalla disposizione di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.)ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e laprevedibilità del dissesto come conseguenza della propria condotta (in questosenso Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01).È necessario, infatti, che l'agente abbia agito «nella consapevolezza e volontàdella complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementinaturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista laprevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, nonessendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'eventofallimentare» (così, nuovamente Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv.288351 – 01).3.2. Venendo al caso in esame, deve osservarsi che la Corte di appello diTorino, adeguandosi alle coordinate interpretative appena illustrate e conmotivazione coerente e logica, ha posto in evidenza che il mancato pagamentodegli oneri fiscali, previdenziali e contributivi da parte degli amministratori eliquidatori della società fallita doveva necessariamente essere il frutto di unastrategia consapevole e volontaria, in quanto l’omissione era stata sistematica eprotrattasi dal 2013 al 2017, manifestatasi addirittura dal momento di costituzionedella società e perdurata fino alla sua decozione senza eccezioni di sorta, salvo unlimitatissimo versamento di 22.000 euro, e senza che fosse mai neanche richiestauna rateizzazione del debito fiscale o fossero mai sollevate contestazioni in meritoagli oneri non adempiuti.I debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali ed assistenziali avevano cosìraggiunto la ragguardevole cifra di 2 milioni e 300.000 euro (rispetto ad un passivocomplessivo di 2 milioni e 700.000 euro) e ciò aveva inciso in manieraassolutamente determinante sul fallimento della società, con una consequenzialitàchiaramente prevedibile, posto che nessuna alternativa poteva essere assunta perevitare la dichiarazione di dissesto.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata considerazione, da partedella Corte territoriale, del versamento di contributi da parte della società per glianni 2013 e 2014 (per 180.000 euro) e l’intervenuta assoluzione del ricorrente peril reato di omesso versamento dell’Iva per l’annualità 2014.Tali rilievi non mutano il quadro accertato.In relazione all’assoluzione del ricorrente per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs n. 74 del 2000, al di là dell’assenza di qualsiasi vincolo formale per il giudiceprocedente, deve in realtà rilevarsi che tale pronuncia è stata valutata dalla Cortedi appello di Torino (si veda p.7) ma condivisibilmente ritenuta irrilevante perchéfondata su una piattaforma probatoria differente.Si tratta di osservazione per nulla illogica. Il procedimento penale per omessoversamento dell’Iva aveva, come proprio oggetto di accertamento, unicamentel’anno di imposta 2014 e si è concluso con una pronuncia assolutoria per il ritenutodifetto dell’elemento soggettivo del [OSCURATO:PERSONA], pur acclarando il dato oggettivodell’omesso pagamento dell’Iva anche per l’anno 2014.Orbene, una volta valutata tale condotta non più isolatamente ma all’internodi una strategia pluriennale, caratterizzata dall’integrale evasione fiscale dalmomento di costituzione della società fino al suo fallimento, senza l’esperimentodi alcun tentativo per poter adempiere agli obblighi evasi, è del tutto evidente ilmutamento della “base fattuale” su cui ricostruire l’elemento psicologico del reato,con la conseguente irrilevanza attribuita alla pronuncia assolutoria richiamata.Quanto al mancato riferimento, nella sentenza impugnata, al pagamento dicontributi per gli anni 2013-2014 (invero richiamato nell’atto di appello in modoestremamente generico), deve rilevarsi, in linea generale, che questa Corte, conun orientamento ormai del tutto consolidato, ha ritenuto che il mancato esamespecifico di una deduzione difensiva non dia luogo ad alcuna nullità sia laddove lastessa risulti implicitamente disattesa dal tenore complessivo della decisione sianel caso in cui il rilievo sia comunque privo del carattere della decisività.Tra le tante decisioni su tali punti, appare sufficiente richiamarerispettivamente, tra le più recenti:Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 – 01: «L'omessoesame di un motivo di appello, da parte del giudice dell'impugnazione, non dàluogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivoproposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazionisvolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impiantodella stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche checompendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima»;Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 – 01: «In tema diricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancatarisposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo casoin cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività,sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare,salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione piùfavorevole di quella adottata».Ebbene, pur volendo tener conto del pagamento, da parte della società, deglioneri contributivi per gli anni 2013-2014, come indicato dalla difesa, ilragionamento complessivamente seguito dalla Corte di appello di Torino non nerisulta minimamente incrinato, restando immutato l’integrale omesso pagamentodegli oneri fiscali durante tutta la vita della società e di gran parte di quellicontributivi ed assistenziali fino al progressivo accumulo di un debito di 2 milioni300.000 euro, costituenti la quasi totalità del passivo complessivo, nongiustificabile altrimenti che come il frutto di una scelta deliberata della società dicontinuare ad operare sottraendosi agli oneri verso l’erario, con conseguenzefacilmente prevedibili sulla complessiva solvibilità e persistente operatività dellasocietà.Il motivo deve pertanto essere rigettato.4. Il terzo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed i due motividi ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti la sussistenza deglielementi oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimonialecontestato al capo c), possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.4.1. I ricorrenti lamentano, anzitutto, che la Corte di appello di Torino nonavrebbe tenuto conto della natura di “reato di pericolo” del delitto di bancarottafraudolenta e dunque dell’inidoneità dell’atto di cessione della licenza diautotrasporto merci per conto di terzi ad integrare il reato, atteso il valore nondeterminato e comunque “irrisorio” del bene.Il rilievo non può essere condiviso.La natura di “reato di pericolo” della fattispecie di bancarotta fraudolentapatrimoniale distrattiva, più volte ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte,implica che l’atto di depauperamento debba essere idoneo ad esporre a pericolole ragioni creditorie, tenuto conto dello specifico contesto (anche temporale) nelquale l’atto viene realizzato, della situazione economica e finanziaria della societàe di quelle che erano le sue prospettive al momento della condotta.La “pericolosità” dell’atto dispositivo, tuttavia, non postula affatto che allostesso debba ricondursi un rilievo determinante sulla causazione del fallimento ocomunque un valore economico considerevole.In alcune pronunce di questa Corte si è ad esempio osservato che «Integra ildelitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentaliobsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo,trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua oridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori» (Sez. 5, n.31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768 – 01).Invero, posto che la condotta deve comunque essere suscettibile dideterminare un effettivo depauperamento della società (e dunque deve riguardarevalori non del tutto irrisori, poiché in caso contrario verrebbe meno la connotazionedel reato in termini di pericolo concreto), non è però necessario che quest’ultimosia anche di particolare rilievo, dal momento che costituisce un pregiudizio per leragioni della massa dei creditori anche il fatto di non potersi rivalere su un beneche avrebbe soddisfatto le loro pretese solo parzialmente.L’art. 219, comma 3, legge fall., del resto, prevede che, nel caso in cui i fattidi bancarotta cagionino «un danno patrimoniale di speciale tenuità», laresponsabilità non sia esclusa ma possa solo essere riconosciuta una circostanzaNella vicenda che occupa, la cessione della licenza di autotrasporto merci perconto di terzi non aveva un valore “irrisorio”, come dedotto dalla difesa, in quantole stesse parti, all’atto della cessione, avevano quantificato il bene in 5.000 euro,importo di per sé apprezzabile, anche se certamente contenuto rispetto all’entitàdel passivo, e mai corrisposto alla società fallita, senza che fosse indicata alcunavalida ragione a sostegno della mancata riscossione del prezzo della cessione.Il trasferimento del bene, inoltre, risulta essere avvenuto nella fase terminaledella società, in una situazione di crisi ormai conclamata e irreversibile,determinando, di fatto, la definitiva cessazione della sua attività (trattandosi disocietà che si occupava appunto di trasporto), senza che da esso sia derivato alcuntipo di vantaggio a favore della società fallita, il che integra pienamente un’ipotesidi condotta distrattiva.4.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha poi sostenuto che la Corte di appello di Torinonon avrebbe preso in considerazione una serie di rilievi difensivi circa la formalitàdella cessione attraverso atto notarile, la correttezza del valore della licenza comedeterminato nell’atto di cessione, la circostanza che nel capo di imputazione nonsi facesse riferimento al mancato versamento del prezzo della licenza.Si tratta di osservazioni prive di pregio.Il capo di imputazione fa espresso riferimento alla distrazione ingiustificatadella licenza, implicitamente ma chiaramente sottintendendo l’assenza di unbeneficio tratto da tale operazione dalla società fallita. Già il giudice di primogrado, del resto, aveva inequivocabilmente ricondotto il carattere distrattivo dellacondotta alla circostanza che il prezzo determinato dalle parti non era mai statoversato e che la cessionaria non ne aveva mai preteso il pagamento, così di fattospogliandosi, senza ragione, di una posta attiva; considerazione poispecificamente condivisa anche dalla Corte di appello di Torino (si veda p. 9 dellasentenza impugnata).Che la cessione sia avvenuta mediante atto notarile, che la stessa sia stataannotata in contabilità e che il valore attribuito dalle parti alla licenza potesseessere corretto, sono circostanze prive di qualsiasi rilievo, stante la mancatariscossione dell’importo indicato e l’assenza di qualsiasi giustificazione in merito.4.3. Quanto all’elemento soggettivo del reato, contestato da entrambi iricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure dedotte.Viene sottolineato, in particolare, che lo scopo di entrambi gi imputati,amministratori di diritto delle società cedente e cessionaria e soci in affari anchein altre società, era quella di consentire a [OSCURATO:PERSONA] la continuazione dellamedesima attività della fallita, attraverso la “[OSCURATO:PERSONA] SC”, amministratadal [OSCURATO:PERSONA] ma di cui era socio lo stesso [OSCURATO:PERSONA], grazie ad una cessione dilicenza di trasporto effettuata senza alcuna contropartita e che comportaval’impossibilità da parte della fallita di continuare ad operare.Lo stretto legame tra i due ricorrenti e le cointeressenze nella medesimasocietà cessionaria, unitamente all’assenza di corrispettivo della cessione, sonostati ritenuti elementi indicativi dell’esistenza di un previo accordo tra i due,secondo un ragionamento esaustivo, coerente e che non presenta profili diillogicità e che pertanto non può essere censurato in sede di legittimità.I motivi devono dunque essere rigettati.5. Il quarto ed il quinto motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti iltema delle circostanze aggravanti ed attenuanti di cui all’art. 219, commi 1 e 3,legge fall., possono essere trattati congiuntamente.5.1. Manifestamente infondato, perché in evidente contrasto con lamotivazione del provvedimento impugnato, è il rilievo, proposto da entrambi iricorrenti, secondo cui la Corte di appello di Torino, con riferimento al reato dibancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (di cui al capo b), avrebbericonosciuto la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale dirilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fall.) sulla base del solo ammontaredel passivo fallimentare, contrariamente all’orientamento giurisprudenzialesecondo cui rileverebbe invece il danno direttamente cagionato dalla condotta dibancarotta.Dalla lettura della sentenza impugnata, in realtà, emerge che la Corteterritoriale, dopo aver correttamente richiamato l’indirizzo giurisprudenziale cui fariferimento anche il ricorrente, ha riconosciuto la circostanza aggravante in parolain considerazione, non dell’entità del passivo accertato, ma del danno direttamentericonducibile alla sistematica omissione del versamento delle imposte e deicontributi, tale da determinare un danno per la massa creditoria superiore ai 2milioni e 300.000 euro (rispetto ad un passivo di 2 milioni e 700.000 euro).Il debito derivante dal sistematico mancato adempimento degli obblighi fiscalie contributivi costituisce, appunto, il danno direttamente prodotto dalla condottadi bancarotta da operazioni dolose, come, anche di recente, ribadito da questaCorte. Si è osservato, in particolare, che «In tema di reati fallimentari, ai fini dellaconfigurabilità dell'aggravante del danno di rilevante gravità con riguardo al delittodi bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, assume rilievo ogni meccanismoche comporta un aumento di rilevante entità dei debiti dell'impresa poi fallita,sempre che il patrimonio della stessa non sia in grado di far fronte, in tutto o inlarga parte, a tale incremento delle passività. (Nella fattispecie, il dannopatrimoniale di rilevante gravità è stato contestato e riconosciuto per l'ingenteincremento del debito erariale e contributivo, determinato dal sistematico econsapevole inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali non fronteggiabilifacendo ricorso all'attivo residuo della procedura)» (Sez. 5, n. 7277 del06/02/2026, Nettat, Rv. 289461 – 01).5.2. È viceversa fondata la censura (indicata nel quarto e nel quinto motivodel ricorso del [OSCURATO:PERSONA]) con cui si deduce che la Corte di appello di Torino (comedesumibile dal passaggio contenuto a pagina 11) avrebbe riconosciuto lacircostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. anche in relazionealle ulteriori condotte di bancarotta semplice (capo a) e distrattiva (capo c), sullabase di una sorta di valutazione “unitaria” del danno complessivamente prodottoda tutte le condotte di bancarotta in contestazione (ed in particolare di quella daoperazioni dolose di cui al capo b).In proposito deve rilevarsi che, benché le varie ipotesi di bancarotta riferibiliallo stesso fallimento siano unificabili sul piano sanzionatorio con il riconoscimentodella c.d. “continuazione fallimentare”, le stesse restano pur sempre distinte traloro sul piano giuridico e, in relazione a ciascuna condotta, deve essere valutatala sussistenza delle circostanze aggravanti e attenuanti.Per il reato di bancarotta semplice di cui al capo a) — (reato comunqueprescritto) — la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall.non era oggetto di contestazione e dunque non poteva essere riconosciuta.Per la bancarotta distrattiva contestata al capo c), il danno prodotto dallacondotta di distrazione deve intendersi pari al valore della licenza perautotrasporto ceduta alla “[OSCURATO:PERSONA] SC” in assenza di corrispettivo(valutata 5.000 euro), che certamente non è tale da configurare la circostanzaaggravante in parola (che va conseguentemente esclusa per entrambi gliimputati), non assumendo rilievo, rispetto a tale fattispecie, il danno cagionatodalla diversa condotta di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo b).5.3. Analogamente, è fondato il quinto motivo del ricorso di StefanoComandini, nella parte in cui ci si duole, in relazione al reato di bancarottafraudolenta distrattiva di cui al capo c), del mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della particolare tenuità del danno ex art. 219, comma 3,legge fall., riconosciuta invece al coimputato [OSCURATO:PERSONA].Anche in tal caso, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condotta di cui al capo c) è statodeterminato dall’erronea valutazione unitaria delle diverse ipotesi di bancarottaascrivibili al ricorrente, le quali, al contrario, mantengono una propria individualità.La circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 219,comma 3, legge fall. è una circostanza oggettiva che, se una volta ritenutasussistente (come avvenuto nel caso in esame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]),deve essere riconosciuta in favore di tutti i concorrenti del reato.6. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deveessere integralmente rigettato.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accoltolimitatamente al reato di cui al capo a), rispetto al quale deve essere dispostoannullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - oltre all’annullamento senza rinvio inrelazione al reato di cui al capo a) per intervenuta prescrizione - deve esseredisposto, con riferimento al reato di cui al capo c), l’annullamento della sentenzalimitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219,comma 1, legge fall. (che va esclusa) e al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. (che variconosciuta).Tali statuizioni impongono, per il solo [OSCURATO:PERSONA], il rinvio ad altra Sezionedella Corte di appello di Torino per la determinazione del trattamentosanzionatorio, per la possibile incidenza, sul giudizio di bilanciamento tracircostanze eterogenee (risolto in termini di equivalenza nella sentenzaimpugnata), degli annullamenti disposti, ed in particolare: l’eliminazione dellacondotta di bancarotta semplice (di cui al capo a), l’eliminazione della circostanzaaggravante del danno di rilevante gravità e il riconoscimento della circostanzacui al capo c).Benché il reato più grave sia stato ravvisato in quello di cui al capo b), lestatuizioni sopra richiamate potrebbero essere ritenute rilevanti ai fini dellavalutazione della circostanza aggravante dell’aver commesso più fatti dibancarotta. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto perprescrizione, nonché nei confronti del secondo imputato anche in relazione allacircostanza aggravante di cui all'art. 219, comma primo legge fall. in relazione alcapo C), aggravante che esclude, nonché alla attenuante di cui all'art. 219 commaterzo legge fall. in relazione al capo C), attenuante che riconosce, e rinvia ad altraSezione della Corte di appello di Torino per la determinazione del trattamentosanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14563/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris