CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 41864/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. TASCO Francesco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, riconosciuto il giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuanti di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e la residua circostanza aggravante e la recidiva, rideterminava la pena nei suoi confronti in mesi otto di reclusione ed euro 140 di multa. 2. Il ricorrente lamenta difetto motivazionale in relazione al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto della decisione impugnata la quale ha esaminato, con motivazione congrua e non con- traddittoria, tutte le ragioni di doglianza formulate nel presente ricorso. Il giudice ha assolto in maniera corretta, e pertanto immune da vizi di legitti- mità, il proprio onere motivazionale in ordine al giudizio di valenza delle circo- stanze attenuanti generiche evidenziando da una parte la mancanza di elementi favorevoli all'imputato come espressivi di attenuazione della gravità della condotta e dall'altra rimarcando la ricorrenza di precedenti penali anche specifici. 3.1 Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ri- badito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]