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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 02763/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; bA\ Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, con decorrenza ex tunc, nei confronti trzotagmb di [OSCURATO:PERSONA] fidzErin la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione di legge in relazione alla decorrenza ex tunc della disposta revoca; ritenuto che il motivo è generico e ha contenuto di merito, in quanto non si confronta con il dato, indicato dal tribunale, relativo all'assenza di revisione critica del passato e al rapporto non positivo con il servizio sociale, e valorizza, in una prospettiva di merito, il fatto che le condotte di rilievo penale erano state commesse solo nel mese di gennaio 2022; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; bA\ Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, con decorrenza ex tunc, nei confronti trzotagmb di [OSCURATO:PERSONA] fidzErin la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione di legge in relazione alla decorrenza ex tunc della disposta revoca; ritenuto che il motivo è generico e ha contenuto di merito, in quanto non si confronta con il dato, indicato dal tribunale, relativo all'assenza di revisione critica del passato e al rapporto non positivo con il servizio sociale, e valorizza, in una prospettiva di merito, il fatto che le condotte di rilievo penale erano state commesse solo nel mese di gennaio 2022; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.
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