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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 31639/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28335-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, ANTONINO 2433 SGROI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1091/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 175/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 26.5.2015, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti vantati dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di oneri di mobilità lunga ex art. 5, comma 4,

I. n. 223/1991; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 4,

I. n. 223/1991, e 3, comma 9,

I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b),

I. n. 335/1995 (così Cass. nn. 30699 del 2017, 28605 del 2018 e succ. conf.);che il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 8.200,00, di cui C 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

I Così deciso in Roma, nell'adunan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28335-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, ANTONINO 2433 SGROI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1091/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 175/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 26.5.2015, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti vantati dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di oneri di mobilità lunga ex art. 5, comma 4, I. n. 223/1991; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 4, I. n. 223/1991, e 3, comma 9, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995 (così Cass. nn. 30699 del 2017, 28605 del 2018 e succ. conf.);che il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 8.200,00, di cui C 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. I Così deciso in Roma, nell'adunan
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