CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2022
Cassazione n. 22115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: S.O.S. IMPRESA - [OSCURATO:PERSONA]. VITTIME DELL'ESTORSIONE, DELL'USURA E [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA PALERMO- [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -ASS. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]- D'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] F.A.I.-- ASS.G.[OSCURATO:PERSONA] -ASS.[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (54)- [OSCURATO:PERSONA] (65) [OSCURATO:PERSONA]-D'[OSCURATO:PERSONA] E RAPPR. CI.MA. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]-D'[OSCURATO:PERSONA]-CRISTOFALO M.GIUSEPPA-[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. articola nel modo seguente le sue conclusioni: [OSCURATO:PERSONA] - Rigetto;PER D'[OSCURATO:PERSONA] - Inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] - Inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] - Inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] - Inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] - Rigetto; [OSCURATO:PERSONA]- Inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA]- Inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] - Inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] - Inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] - Inammissibilità PER D'[OSCURATO:PERSONA] - Inammissibilità relativamente al ricorso del PG - Inammissibilità udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Proc. Gen.; Deposita note spese sia in proprio che in qualità di sostituto processuale così come sopra rappresentato; Non sono [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude così come da conclusioni unitamente alla nota spese che deposita. Conclusioni nei confronti di tutti i ricorrenti tranne di GIROLAMO D'ALESSANDRO. Si associa alle conclusioni del Proc. Gen. In subordine per il rigetto. Deposita conclusioni scritte e note spese anche per i difensori che sostituisce così come sopra riportato. Relativamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita esclusivamente le note spese.; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude così come da conclusioni che deposita unitamente alle note spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso associandosi alle conclusioni del co-difensore; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. Si associa alle conclusioni del Proc. Gen. Chiede l'inammissibilità del Proc. Gen. riportandosi alla memoria già depositata in cancelleria. In qualità di sostituto processuale così come sopra rappresentato insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio che in qualità di sostituto processuale insiste nell'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio che in qualità di sostituto processuale insiste nell'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta sia al ricorso sia ai motivi già depositata in cancelleria in data 05.03.2022. Insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 18 maggio 2020, la Corte d'appello di Palermo ha - per quanto di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 14 giugno 2019, assolto [OSCURATO:PERSONA] (cl. 67) dai reati di partecipazione all'associazione mafiosa cosa nostra e di estorsione aggravata, al medesimo ascritti ai capi 15) e 17); [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 37); dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 38), previa esclusione della aggravante contestata di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. ed ha rideterminato la pena irrogata ai medesimi per le ulteriori imputazioni di cui ai capi 15), 16), 17) e 22) e 14) e 16); ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA]Urso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Le statuizioni emesse dalla Corte d'appello di Palermo sono state rese in riferimento all'operatività delle famiglie mafiose, appartenenti a cosa nostra, operanti nei mandamenti palermitani dell'Arenella, di Acquasanta, di [OSCURATO:PERSONA], di Resuttana e di Torretta sul presupposto dell'accertamento - in precedenti sentenze - dell'esistenza di siffatte articolazioni territoriali, nel cui ambito successive investigazioni avevano consentito di disvelare l'esercizio sistematico di attività estorsive, principalmente nei settori dei videogiochi e dell'edilizia, finalizzate al reimpiego di ingenti risorse, di origine illecita, derivanti dalle diversificate attività criminali consumate dall'associazione mafiosa predetta e dalle cosche affiliate.Siffatto settore d'affari, gestito al vertice anche da [OSCURATO:PERSONA], si avvaleva della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si articolava attraverso una vasta rete di soggetti, dediti all'imposizione, in via esclusiva nell'ambito territoriale di riferimento, di apparecchi da gioco o di prestazioni periodiche, con modalità estorsive ed aggravate dal metodo mafioso e dall'agevolazione della cosca di riferimento. 1.2. Gli accertamenti investigativi, essenzialmente costituiti da un esteso compendio di captazioni e di verifiche patrimoniali, oltre che dell'assunzione a sommarie informazioni testimoniali dei soggetti coinvolti, sono stati integrati attraverso l'apporto informativo dei , collaboratori di giustizia, ritenuti attendibili e tra loro convergenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Palermo hanno proposto ricorso il Procuratore generale, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Urso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il ricorso, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo articola due motivi, con i quali deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla pronunciata assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]. Premesso l'obbligo di motivazione rafforzata per tutte le ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, evidenzia il Procuratore generale ricorrente come, nel ritenere l'inattendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] reputato, invece, credibile nello stesso procedimento in relazione ad altre imputazioni, la Corte territoriale abbia omesso di apprezzare le ulteriori risultanze dibattimentali. • ''s 3.1. Quanto al delitto associativo sub 15), deduce la sottovalutazione delle intercettazioni telefoniche, dimostrative del ruolo svolto dal Graziano in ambito associativo, ampiamente apprezzate nella sentenza di primo grado ed invece sommariamente sterilizzate dalla Corte territoriale, sia quanto all'intrinseco significato, che per la valenza di corroborazione delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Argomenta, in particolare, come la Corte di merito non abbia valutato le ulteriori dichiarazioni rese dal medesimo Galatolo all'udienza del 19 febbraio 2020, valorizzando, invece, le dichiarazioni dell'imputato; ad avviso del Procuratore generale ricorrente, la Corte ha omesso di considerare come il contenuto delle conversazioni intercettate tra il Galatolo ed il Graziano contraddica i motivi di astio sui quali è stato fondato il giudizio d'inattendibilità del primo, attenendo i colloqui captati a mere richieste di denaro rivolte dal Galatolo al Graziano in relazione agli interessi economici da tempo condivisi dalle rispettive famiglie, senza alcun atteggiamento estorsivo. Per altro verso, risultano ingiustificatamente svalutati i rapporti tra l'imputato, il cugino [OSCURATO:PERSONA] (attualmente sottoposto a giudizio della Corte d'appello in esito all'annullamento, statuito da questa Corte, della sentenza di assoluzione) e lo zio [OSCURATO:PERSONA] (già condannato nei gradi di merito per la partecipazione alla medesima associazione), invece valorizzati dal Tribunale nella sentenza di condanna, unitamente al tenore delle conversazioni tra i medesimi, che descrivono il ruolo primario di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativa, quale referente nelle società di fatto familiari, non solo nel corso della detenzione dello zio Vincenzo, ma anche successivamente alla liberazione di questi, in tal modo svolgendo una valutazione dell'(in)attendibilità del dichiarante Galatolo in violazione del protocollo valutativo della prova e non adeguatamente giustificata. Risulta, altresì, ingiustificatamente valorizzata la produzione documentale difensiva, invece inidonea a smentire l'esistenza di una società di fatto tra le famiglie Graziano, Galatolo e Madonia, quest'ultima a capo del mandamento mafioso di Resuttana, non avendo anche sul punto la sentenza impugnata motivatamente superato le valutazioni di segno contrario svolte, sullo stesso materiale probatorio a discarico, dal Tribunale. Talune affermazioni della sentenza impugnata, rese in punto di (in)attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] (ricostruzione della vendita di un magazzino, per la quale il Galatolo avrebbe corrisposto ai Graziano la somma di euro 500.000,00 nell'ottobre 2008, reputata inattendibile in quanto all'epoca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano detenuti) risultano, difatti, pedissequamente riproduttive delle deduzioni difensive svolte con il gravame e non si confrontano con la produzione documentale acquisita nel giudizio di appello su istanza del pubblico ministero (che ha dimostrato i periodi di comune detenzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). L'affermazione che, nello sterilizzare le dichiarazioni del Galatolo, ha ravvisato in capo a costui motivi di astio e rancore verso il Graziano è, altresì, meramente assertiva, predicando un intento calunnioso e ritorsivo invece smentito dalle fonti documentali, dal tenore delle conversazioni intercettate, dall'uso di utenze dedicate e dalle stesse dichiarazioni rese dal Galatolo nel corso dell'esame dibattimentale. Risultano, altresì, travisate le sentenze di assoluzione prodotte dalla difesa in riferimento all'esistenza di una società di fatto tra le famiglie, per essere state valorizzate dichiarazioni inutilizzabili rese nei relativi procedimenti (sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16 luglio 1996 quanto a [OSCURATO:PERSONA]) e trascurate le ragioni dell'assoluzione (sentenza di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. emessa nei confronti del padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], per la vicenda c.d. Arenella, per la quale lo stesso era già stato condannato); trascurate le intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado in relazione ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comprovati da servizi di osservazione e proseguiti oltre l'anno 2011, quanto il Cucuzza aveva iniziato a collaborare. 6 (J 3.2. Anche in riferimento al delitto di tentata estorsione aggravata sub 17), il Procuratore generale ricorrente deduce analoghe censure. In particolare, denuncia la sottovalutazione delle dichiarazioni della persona offesa e delle intercettazioni telefoniche, con conseguente esclusione della rilevanza penale del fatto per un'asserita causale umanitaria rimasta del tutto ingiustificata nella sentenza impugnata, a fronte del ruolo di esattore della pretesa estorsiva ampiamente ricostruito in primo grado. 4. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 530 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. quanto alla partecipazione dell'imputato al reato associativo di cui al capo 1), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dalle intercettazioni ambientali in atti: - quanto alla collocazione temporale dell'adesione al sodalizio dal 2013, per il territorio di Marinella, in seguito alla rimessione in libertà del ricorrente dopo una lunga detenzione (della durata di cinque anni e otto mesi per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309- 1990), travisando l'intercettazione ambientale del 26 marzo 2013, riportante un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'ambientale del 16 luglio 2013 nell'auto di [OSCURATO:PERSONA]; altre conversazioni propedeudiche ad un incontro del 13 agosto 2013 tra l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altra; fonti dalle quali non emerge alcuna illecita programmazione, non risultando emersi dalle ulteriori captazioni obiettivi sottoposti a richieste estorsive, e che si rivelano del tutto inidonee a comprovare la progressiva assunzione di un ruolo primario nel sodalizio, attribuito al ricorrente, quale esattore per conto della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]; - quanto al documentato consesso del ricorrente, il 13 marzo 2013, con il Guerrera ed altri soggetti, ritenuti organici al mandamento mafioso sub 1), per avere la Corte territoriale solo suggestivamente riferito l'incontro all'esigenza di dirimere contrasti insorti all'interno del quartiere Zen e di intervenire su tale [OSCURATO:PERSONA], detto Fabio, equivocamente identificato (in luogo del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), essendo rimasto ignoto il contenuto delle conversazioni ivi intercorse; - quanto alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per esser state sopravvalutate e decontestualizzate, senza considerare che il ricorrente è stata condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309- 1990 in riferimento a fatti commessi sino al 2007, mentre la partecipazione al reato sub 1) è contestata dal 2013; anche le dichiarazioni accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono agli anni 2005-2006 e non esplicitano alcun legame stabile con la consorteria, limitandosi ad affermare una mera contiguità con ambienti mafiosi, inidonea ad integrare la condotta di partecipazione; in tal modo ricostruendo la partecipazione associativa del ricorrente in violazione della legge penale. Quanto alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], censura il ricorrente la valutazione d'attendibilità condivisa nelle conformi sentenze di merito, pur a fonte di dichiarazioni generiche e non circostanziate, reputate meramente utilitaristiche dal G.U.P. che ha definito con il rito abbreviato un segmento del presente procedimento penale e del tutto prive di specificità quanto alla posizione del Barone, descritto quale successore di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione mafiosa del territorio di Marinella senza che il dichiarante fosse a conoscenza degli affiliati deputati all'esazione dei proventi delle programmate estorsioni e degli stessi destinatari delle richieste, con conseguente illogicità della motivazione, rimasta priva di riscontri. Per altro verso, si deduce che le dichiarazioni rese dal Guerrera sarebbero state generiche proprio per non essere smentite da allegazioni di segno contrario, in tal modo depotenziando la difesa del ricorrente. Si evidenzia, altresì, un profilo di contraddittorietà tra l'assoluzione statuita per il reato di cui al capo 2) e gli elementi posti a fondamento della responsabilità dell'imputato per il danneggiamento di un cantiere edile in località Barcarello. Ed analoghi rilievi vengono mossi rispetto alle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitate - quanto al primo - ad attribuire al Barone un'attività di traffico di stupefacenti e - quanto al secondo - del tutto generiche. 4.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alle aggravanti di cui all'art. 416-bis, comma quarto - in assenza di alcune elemento di prova circa la disponibilità di armi - e sesto cod. pen., risultando solo affermato il reimpiego dei proventi di attività illecite ed il controllo di interi settori economico-finanziari, peraltro mediante riferimenti a famiglie operanti sui diversi territori di [OSCURATO:PERSONA] ed Acquasanta, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 5. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 5.1. Con il primo motivo, deduce nullità della sentenza di primo grado per non essere stata disposta, all'udienza del 21 febbraio 2017, la traduzione dell'imputato detenuto, risultando erroneamente allegato al verbale atto di rinuncia a comparire reso da persona diversa, omonima del ricorrente; sulla questione, devoluta con il gravame, la Corte territoriale ha limitato la declaratoria di nullità alla sola udienza indicata, reputando, tuttavia che l'attività svolta (esame del coimputato D'Urso) non avesse pregiudicato la difesa del Calvaruso (f. 337 della sentenza impugnata), rendendo una statuizione in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Sez. un. n. 15 del 2010) ed in violazione dell'art. 185 cod. proc. pen.. 5.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in riferimento agli artt. 416- bis e 418 cod. pen., avendo le conformi sentenze di merito risolto la prova della partecipazione associativa attraverso il mero riferimento ai reati scopo (capi 9, 10 e 11), aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen., ed alla provvigione per i medesimi assegnata al Calvaruso, in assenza della dimostrazione degli elementi costitutivi del reato. 5.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto cod. pen., risultando solo affermato il reimpiego dei proventi di attività illecite ed il controllo di interi settori economico-finanziari, peraltro mediante riferimenti a famiglie operanti sui diversi territori di [OSCURATO:PERSONA] ed Acquasanta, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 6. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro articola cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 6.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per avere la Corte territoriale omesso di confutare le deduzioni difensive, intese a sottolineare come: - dalle intercettazioni ambientali del 25 febbraio 2013 si profilassero due ipotesi contrastanti, e relative al chi (tale Terracchio o [OSCURATO:PERSONA], madre dell'Imputato) avesse consegnato lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, fratello del ricorrente, mentre tale ambiguità non risulta affrontata e risolta; - siano state sottovalutate le dichiarazioni rese dai testi a discarico Cusimano e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, tali da fondare l'ipotesi che le consegne avessero avuto ad oggetto detersivo; con conseguente violazione delle regole del giudizio probatorio. 6.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura in riferimento alla valenza indiziaria assegnata alle intercettazioni. 6.3. Il terzo motivo contesta il diniego della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5 d. P.R. 309/90 per non avere, a tal fine, la Corte di merito considerato che la coimputata, a titolo di concorso, [OSCURATO:PERSONA], è stata condannata per l'ipotesi attenuata predetta, come risulta dalla sentenza irrevocabile emessa nei confronti di questa e ritualmente prodotta, in tal modo incorrendo nella violazione dell'art. 110 cod. pen. (Rv. 281836- pag. 497). 6.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego della concessione delle attenuanti generiche, avendo sul punto la Corte di merito omesso un'autonoma valutazione.6.5. Con il quinto motivo, si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio. 7. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola nove motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 7.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento ai motivi di gravame concernenti la sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo, resa nel proc. n. 6384/08, con la quale è stata affermata l'inattendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte territoriale reso opposte valutazioni, richiamando genericamente l'affidabilità del predetto statuita in altre sentenze, ma trascurando un documento di rilevanza decisiva che ha, invece, espressamente sancito la falsità delle propalazioni del predetto, rese nell'ambito di un giudizio per duplice omicidio. 7.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio motivazionale quanto alla partecipazione dell'imputato al reato associativo di cui al capo 15) per avere la Corte territoriale reputato attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in contraddizione con il giudizio di inaffidabilità del predetto, reso in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 67), in ipotesi d'accusa associato alla medesima compagine del ricorrente, con conseguente irriducibile contrasto nella motivazione. 7.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., quanto all'attribuzione al ricorrente della qualifica di uomo d'onore, negata da [OSCURATO:PERSONA] ed invece affermata dai collaboratori Galatolo e Chiarello, per avere la Corte d'appello ignorato il relativo motivo d'appello, integralmente riportato e specificamente mirato ad evidenziare i denunciati contrasti. 7.4. Il quarto motivo deduce vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, in riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sul punto relativo al coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio attraverso l'imposizione di slot-machine e siti on-line. Anche al riguardo, il difensore trascrive integralmente il motivo d'appello, volto ad evidenziare come il dictum del Vitale, ritenuto attendibile in primo grado, avesse smentito le dichiarazioni accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte d'appello avrebbe riprodotto una motivazione meramente adesiva, ignorando del tutto le censure difensive. 7.5. Con il quinto motivo, si prospetta mancanza della motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'appello in riferimento al reato associativo di cui al capo 15). Si ribadisce come, alla luce delle dichiarazioni rese dal Vitale, il ricorrente sarebbe stato lecitamente coinvolto nel settore dei videogiochi - gestito dallo stesso Vitale - da [OSCURATO:PERSONA], per fare fronte ad esigenze di costui, come peraltro confermato dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 72) e [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2011, dalle quali emerge il mero tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di procacciarsi clientela nel settore, senza alcun riferimento ad illecite imposizioni, con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi della partecipazione associativa. 7.6. Il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'aggravante soggettiva di cui all'art. 416-bis, comma sesto cod. pen., risultando solo affermato il reimpiego dei proventi di attività illecite ed il controllo di interi settori economico-finanziari, senza indagine alcuna - ulteriormente imposta da Sez. un. n. 8545 del 2020 - sulla consapevolezza del ricorrente. 7.7. Con il settimo motivo, si prospetta mancanza della motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'appello e con la memoria difensiva del 18 maggio 2017 in riferimento al reato di tentata estorsione di cui al capo 17). Si evidenzia sul punto come, benchè il gravame sia stato reputato infondato, la Corte territoriale si sia sottratta all'obbligo di compiuta disamina delle censure, prestando immotivata adesione al dictum di primo grado, omettendo di valutare i rilievi mossi all'intercettazione dell'Il ottobre 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non vedeva alcun coinvolgimento del ricorrente; rilievi testualmente riportati mediante riproduzione dell'atto d'appello, con il quale si contestava l'idoneità ed inequivocità degli atti e la condotta del [OSCURATO:PERSONA], e della memoria difensiva del 18 maggio 2017, con la quale erano state analizzate tutte le intercettazioni e, in particolare, quella dell'Il ottobre 2011, solo arbitrariamente riferita, nel contenuto, all'imputato, e temporalmente antecedente all'ipotizzato concorso nel 2013. 7.8. Con l'ottavo motivo, si deduce analoga censura in riferimento al reato di tentata estorsione di cui al capo 22). Anche in tal caso, sarebbero state trascurate in toto le doglianze proposte con l'appello e con la memoria difensiva del 18 maggio 2017, intese a stigmatizzare il significato attribuito all'intercettazione del 14 marzo 2013, relativa alla conversazione tra l'imputato ed il Cacciatore, letta alla luce delle immagini riprese presso l'esercizio del Barraco, nel quale era entrato il solo Cacciatore. Anche al riguardo, il ricorso riproduce integralmente il correlativo motivo d'appello, lamentandone la preterizione. 7.9. Il nono motivo articola la stessa doglianza in riferimento al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. sub 16). 8. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Urso articola due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ai quali antepone una sintesi dei temi devoluti con l'appello e, in particolare, la perimetrazione temporale (febbraio-dicembre 2012-giugno 2014) della partecipazione.8.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., sub specie di vizio di travisamento della prova della partecipazione associativa, nonché omesso esame di deduzioni difensive, per avere la Corte d'appello, pur formulando un autonomo giudizio probatorio, eluso il tema essenzialmente proposto, relativo al se la partecipazione ai reati scopo (nella specie, la tentata estorsione in danno delle ditte Tecnoscavi e [OSCURATO:PERSONA]) e l'intestazione fittizia di Edil DCD s.r.I.) integri, ex se, la condotta di partecipazione alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] in virtù del rapporto di fiducia corrente con [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, si evidenzia che la Corte territoriale - che ha ricostruito l'apporto materiale del ricorrente nel reato di tentata estorsione sub 4) in luogo della partecipazione morale statuita in primo grado - ha valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione del ricorrente a riunioni, confermate dai servizi di OPC, risolvendo in tal modo il tema proposto, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, del protocollo valutativo degli indizi e della chiamata in correità. In particolare, si assume il travisamento delle dichiarazioni de relato del Guerrera, reputate come meramente corroborative di elementi probatori già ex se autosufficienti, ma non scrutinate con il necessario rigore: le conformi sentenze di merito hanno, difatti, attestato che il D'Urso intrattenesse rapporti esclusivamente con il Biondino, senza sottoporre al vaglio dei necessari riscontri l'apporto dichiarativo indiretto proveniente dal Guerrera, la cui attendibilità è stata acriticamente mutuata dalla sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Palermo del 12 arile 2018, così incorrendo in autoreferenzialità dell'argomentazione; gli esiti dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria e le intercettazioni, elevati al rango di riscontri, non consentono, invece, di individuare con certezza la figura del D'Urso, con conseguente erroneo apprezzamento del dato probatorio relativo alla partecipazione materiale e disarticolazione dell'iter motivazionale in riferimento anche alla condotta di partecipazione associativa. Ed analogo vizio viene dedotto in relazione al reato di intestazione fittizia di cui al capo 12), - i avendo anche sotto tale profilo la Corte territoriale omesso di confutare le specifiche deduzioni difensive. \_- 8.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 1), 4) e 12) per avere la Corte di merito mistificato i dati probatori, piegandone la concludenza all'ipotesi d'accusa e reiterando la motivazione di primo grado: trascurando la dimostrazione, con valutazione ex ante, del dolo specifico del reato di cui all'art. 12-quinquies sub 12); costruendo apoditticamente la condotta associativa in termini di "responsabilità da contatto sociale"; riferendo alle dichiarazioni de relato e non riscontrate del Guerrera ed ai reati fine la valenza di ulteriori riscontri sia dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. che, nel contempo, della partecipazione nel reato associativo, come confermato dal punto della decisione relativo al diniego delle attenuanti generiche, integralmente riprodotto nel ricorso. 9. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 9.1. Con il primo motivo, articolato in più punti, deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 29) della rubrica. 9.1.1. Con un primo argomento, si censurano profili di contraddittorietà ed illogicità nell'elencazione storiografica delle intercettazioni, riportate alle pagine 455-464 della sentenza impugnata e riferite al periodo 16 ottobre 2012-19 febbraio 2013, che escludono la partecipazione del ricorrente alla tentata estorsione e dimostrano l'insussistenza di legami con la compagine associativa mafiosa. Si evidenzia come, sin dalla prima captazione ambientale del 16 ottobre 2012, il Faraone fosse rimasto estraneo all'ideazione e partecipazione al reato, al quale è stato collegato solo attraverso le successive intercettazioni del 16 ottobre e dell'Il dicembre 2012, testualmente riprodotte, dalla quali si evince la falsità delle accuse mosse ad un tale Faraone, per spirito di ritorsione, da identificarsi in altro soggetto, candidato alle elezioni in corso. Ed analoghe incongruenze emergono dal contenuto delle captazioni ambientali del 18 dicembre 2012 e del 31 dicembre 2012. 9.1.2. Con un secondo punto, si contesta il contenuto delle intercettazioni in data 7 gennaio 2013 e la conseguente erronea identificazione del ricorrente, come emergerebbe dal testo, integralmente riprodotto, dei dialoghi captati. 9.1.3. Il terzo punto analizza l'intercettazione del 14 gennaio 2013 e l'esito dei servizi di osservazione del 2 febbraio 2013 evidenziando, anche sul punto, come alcun elemento consenta di ricostruire contatti tra l'imputato e la persona offesa Arnone. 9.2. Con il secondo motivo, articolato in più punti, si deduce violazione di legge in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa in riferimento alla posizione del ricorrente, risultandone irragionevolmente giustificata l'iniziale reticenza e illogicamente motivata la successiva frequentazione con l'imputato, con conseguente violazione dei canoni di valutazione della prova delineati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4461 del 2012. Risulta, altresì, indebitamente trascurato il contesto nel cui ambito l'Arnone si determinò a rendere dichiarazioni accusatorie compiacenti, che fondano l'interesse alla menzogna per avere il medesimo appena ottenuto pubblici finanziamenti per un progetto edilizio. 9.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], integralmente riportate, che non ha fatto riferimento alcuno al coinvolgimento del ricorrente nella tentata estorsione in danno dell'Arnone. 9.4. Il quarto motivo deduce analoga censura in relazione alla circolarità della prova, determinata dalla suggestiva interlocuzione dell'operante Corsello con l'Arnone, indotto in errore riguardo l'identificazione del ricorrente attraverso la lettura delle intercettazioni; rilievo che avrebbe dovuto imporre un'attenta rivalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, disvelando come solo il 1 luglio 2014 l'Arnone abbia modificato il tenore della proprie dichiarazioni, come emerge dal contenuto dei verbali, integralmente incorporati nel ricorso. 9.5. Il quinto motivo articola vizio della motivazione in riferimento alla mancata valutazione del fatto che il Faraone non fu mai sostenuto, nella competizione elettorale, dalla cosca di [OSCURATO:PERSONA] - Cardillo - [OSCURATO:PERSONA], come affermato dal collaboratore Guerrera, in tal modo evidenziando l'illogicità della motivazione resa sul punto in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato. Anche al riguardo, il ricorso riproduce i punti delle sentenze di merito ed il contenuto delle intercettazioni reputate rilevanti. 9.6. Con il sesto motivo, la stessa doglianza è formulata in relazione alla prosecuzione dei rapporti tra il Faraone e l'Arnone in epoca successiva al febbraio 2013, contraddittoriamente affermata e, ad un tempo, esclusa nella sentenza impugnata, in tal modo rendendo illogica l'esclusione della versione prospettata dal ricorrente. Con un ulteriore argomento, si stigmatizza il travisamento dei fatti riguardo le dichiarazioni dei testi a discarico Balsano, Pirolo, Giallanza e Licata, la cui lettura sarebbe stata indebitamente condizionata da introspezione psicologica, con conseguente depotenziamento delle circostanze dai medesimi riferite, decisive sul punto della frequenza, durata e modalità della frequentazione. 10. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquì, [OSCURATO:PERSONA] articola sette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 10.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione mafiosa, per avere la Corte territoriale in toto trascurato le doglianze difensive svolte in relazione agli elementi costitutivi del reato, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado ed il generico riferimento alla portata dimostrativa delle prove acquisite. In particolare, la sentenza impugnata ha risolto nella mera investitura la prova della partecipazione, omettendo di specificare, in termini di effettività e consapevolezza, il contributo del ricorrente; ha valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] senza scrutinarne funditus la credibilità, reputandola asseverata dalle convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che è, invece, fonte de relato; ha assegnato la valenza di riscontro ad intercettazioni ambientali generiche ed ha enfatizzato la rilevanza delle sentenze irrevocabili richiamate, in tal modo incorrendo nel vizio denunciato. Evidenzia, altresì, la violazione delle regole di giudizio della chiamata in correità, come delineate dalla giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alle dichiarazioni del Tantillo, di cui si riportano ampi stralci; l'enfatizzazione degli incontri del Filangeri con esponenti mafiosi, documentati una sola volta; l'omissione dell'esame del teste Mattaliano, svolto all'udienza del 15 febbraio 2015 ed integralmente riprodotto, dal quale emerge l'insussistenza di richieste estorsive formulate dall'imputato nei suoi confronti; la mancata valutazione delle dichiarazioni reese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato di non conoscere il ricorrente. 10.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione di cui al capo 24). Nel contestare la mancata risposta a specifiche deduzioni difensive svolte con l'appello, il ricorrente prospetta contrasto della statuizione di colpevolezza rispetto alla sentenza di assoluzione emessa, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti del concorrente nel medesimo reato [OSCURATO:PERSONA], e si deduce la mancata dimostrazione di una qualsivoglia condotta, idonea a determinare un'indebita dazione patrimoniale, limitandosi la sentenza impugnata (pag. 54) a valorizzare la mera potenzialità, abdicando alla necessaria verifica causale, nella parte in cui si riferisce alla percezione del significato intimidatorio della condotta del Filangeri da parte dei dipendenti dello Scuotto. In tal modo, la Corte di merito avrebbe eluso la questione di diritto proposta dal ricorrente. 10.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (ora prevista dall'art. 416-bis 1 cod. pen.), in assenza della giustificazione di concreti indicatori, rilevanti in termini soggettivi. 10.4. Il quanto motivo deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'art. 416-bis, comma quinto, cod. pen., in assenza di effettivo riscontro della presenza di armi nella disponibilità degli associati. 10.5. Il quinto motivo illustra la stessa doglianza in riferimento all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., risultando solo affermato il reimpiego dei proventi di attività illecite ed il controllo di interi settori economico-finanziari. 10.6. Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla recidiva, ritenuta sussistente alla stregua dell'apodittica affermazione di pericolosità ed in assenza dell'omogeneità dei precedenti. 10.7. Con il settimo motivo, si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, disposto a titolo di continuazione, ed il diniego della concessione delle attenuanti generiche, in assenza della motivazione sul primo punto e, quanto al secondo, in presenza di un apparato giustificativo del tutto apodittico.11. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 11.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento agli elementi costitutivi del delitto di estorsione ed alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Premessi i termini della contestazione elevata nei confronti del ricorrente, con un primo punto censura la valutazione d'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]Amico, e la ricostruzione dei rapporti tra il medesimo Giorlando e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo punto, rimanda alla comparazione tra il verbale di denuncia del 7 dicembre 2012 ed alla trascrizione della deposizione del D'Amico all'udienza del 2 novembre 2016, stigmatizzando l'omessa valorizzazione dell'iniziale reticenza del dichiarante - già condannato per partecipazione ad associazione mafiosa e persona che conosceva da tempo il ricorrente - e, in generale, l'assenza di riscontri, in tal modo omettendo la valutazione delle specifiche censure proposte con l'appello. Con un secondo argomento, denuncia travisamento della prova in relazione alla conversazione intercorsa tra il Giorlando e [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuta riferibile alla richiesta estorsiva ed invece più plausibilmente ricostruita dall'imputato come riferita all'adempimento di un'obbligazione lecita verso terzi. Con un terzo punto, si deduce analoga doglianza in riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - che aveva escluso l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione mafiosa - e [OSCURATO:PERSONA] - che aveva ricondotto la richiesta estorsiva a tale Scintillone - ritenuta, quanto al primo, riscontrata dall'impropria ricostruzione del rapporto corrente tra il ricorrente e l'Aiello e, quanto, al secondo, senza considerare le conformi dichiarazioni rese da tale Contino, in tal modo finendo per ancorare l'affermazione di responsabilità alle sole dichiarazioni contraddittorie della persona offesa. Un quarto profilo di censura investe l'attitudine minatoria della richiesta, quando - come nella specie - la stessa non sia percepita come tale dalla persona offesa, che ha escluso ogni forma di violenza o minaccia, riconducendola ad una "ragazzata". 11.2. Con il secondo motivo, si contesta la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen., in assenza dei presupposti di legge, non essendo il ricorrente imputato della fattispecie associativa, né risultando la condotta posta in essere nell'interesse del sodalizio mafioso, con conseguente duplicità dell'addebito, già sanzionato dall'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen.. 11.3. Con il terzo motivo, si contesta la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., in assenza dell'effettiva esplicazione del metodo mafioso che - come già evidenziato - resta escluso dalle stesse dichiarazioni della persona offesa D'Amico.11.4. Il quarto motivo contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio - irragionevolmente commisurato rispetto ai coimputati ritenuti responsabili di estorsione consumata - ed il diniego delle attenuanti generiche, risultando ingiustificatamente sterilizzata la condotta processuale e l'unicità del fatto. 12. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 12.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, per essere stata erroneamente apprezzata la condotta - consistente nella proposta, rivolta a [OSCURATO:PERSONA], di assunzione di [OSCURATO:PERSONA]Angelo - in termini di contributo causale penalmente rilevante, attraverso la travisante interpretazione del contenuto delle intercettazioni dell'8 aprile 2014 (progr. 11953), dal testo incomprensibile e apoditticamente riferite all'espletamento di un incarico su mandato di [OSCURATO:PERSONA], e dell'il. febbraio 2014, incongruente rispetto all'ipotesi dell'incontro pianificato per il lunedì. Ne deriva che, in assenza della prova dello stesso incontro tra le parti, l'affermazione di responsabilità è stata statuita alla stregua di mere presunzioni, mentre non risulta circostanziata in alcun modo l'assunzione della D'Angelo da parte di IPA s.r.I., con conseguente insussistenza del titolo della responsabilità concorsuale. Né assume rilievo - ad avviso del ricorrente - la circostanza che l'imputato abbia accompagnato per due volte il Guerrera o che lo stesso abbia svolto mansioni di autista, risultando riferibile a mera millanteria il riferimento dell'imputato a sollecitazioni minatorie. 12.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, in mancanza di un contributo causale rilevante ascrivibile al ricorrente. 13. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. (V. [OSCURATO:PERSONA]) 13.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., avendo le conformi sentenze di merito enfatizzato la precedente condanna per il reato di partecipazione associativa, omettendo di indicare le condotte rilevanti ai fini dell'affermazione di responsabilità. Per altro verso, si contesta che le circostanze riferite dal dichiarante [OSCURATO:PERSONA], relative ad una spedizione punitiva in danno dei fratelli Forgia, integri un contributo causalmente rilevante, mentre l'attribuzione al ricorrente di un ruolo primario si pone in insanabile contrasto con l'esclusione, nel presente giudizio, del ruolo di capo e con le statuizioni rese nel procedimento, definito, nelle forme del giudizio abbreviato, con sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati, nella quale è stato escluso che anche [OSCURATO:PERSONA] rivestisse una posizione apicale; con la conseguenza che anche in capo all'odierno ricorrente, germano di [OSCURATO:PERSONA] e - in ipotesi d'accusa - collaboratore del fratello nel settore delle slot-machine, sarebbe stato illogicamente valorizzato un ruolo invece definitivamente smentito. Per altro verso, si rileva come la centralità del ruolo assegnato alle dichiarazioni del Tantillo si riveli meramente apparente, non avendo la Corte scrutinato il tema - proposto con l'appello e decisivo circa la posizione del ricorrente - relativo alla subordinazione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, incompatibile con la funzione di reggente dell'Acquasanta nel presente procedimento ipotizzata, come risulta da altro episodio riferito dal Tantillo a proposito dell'apertura di un locale commerciale nel mercato ortofrutticolo. Si contesta, ancora, la funzione di riscontro alle dichiarazioni del Tantillo assegnata alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], espresse in termini ipotetici circa l'attribuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un ruolo al fratello Agostino all'interno della famiglia dell'Acquasanta. Si deduce, infine, la sottovalutazione delle dichiarazioni liberatorie resa dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'omesso esame delle censure inerenti la conversazione del 15 giugno 2012, priva della manifestazione di alcun timore dei colloquianti sull'attività investigativa; il decisivo riferimento alla "piena conoscenza e condivisione del Matassa delle regole di competenza territoriale vigenti all'interno di cosa nostra" in luogo della dimostrazione dello stabile inserimento nell'associazione. 13.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'art. 513-bis cod. pen., avendo le conformi sentenze di merito fondato la responsabilità del ricorrente per tale reato sul ruolo apicale svolto nel consesso associativo, ritenuto dimostrato dalle intercettazioni del 20 luglio 2012 (progr. 28) e 25 marzo 2013 (progr. 296); ruolo, invece, escluso sia in relazione ad [OSCURATO:PERSONA] che - nel separato procedimento - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Non risultano, inoltre, considerate le dichiarazioni rese dal Galatolo, che ha escluso il coinvolgimento dei fratelli Matassa nella gestione delle slot-machine. 13.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto cod. pen., risultando solo affermato il reimpiego dei proventi di attività illecite ed il controllo di interi settori economico-finanziari, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 14. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 14.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento agli artt. 110, 416-bis cod. pen. e 191 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso la doverosa verifica d'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], già ritenuto immeritevole - in altro segmento di questo procedimento - dell'attenuante della collaborazione, che ha ricostruito il ruolo di imprenditore colluso del Messia, laddove, invece, il medesimo è stato vittima della locale consorteria mafiosa, come emerso dalle dichiarazioni degli imprenditori escussi, dal chiaro tenore dell'ambientale del 3 novembre 2012 (progr. 915), testualmente trascritta, nonché dall'esame dei testi Vetrano, committente dei lavori appaltati al ricorrente, Cipriano e Russo. Per altro verso, si contesta l'intercettazione ambientale del 2 marzo 2012, valutata quale riscontro delle dichiarazioni del Guerrera, non risultando accertato che, effettivamente, il Messia avesse realizzato il lavoro per conto dell'Intravaia. Si lamenta, infine, il malgoverno dei principi espressi dalla giurisprudenza sulle figure dell'imprenditore colluso, non ravvisandosi, nella specie, alcun vantaggio ingiusto perseguito dal ricorrente. 14.2. Con il secondo motivo, si contesta il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito apprezzato i positivi indicatori evidenziati con il gravame. 15. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola sette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 15.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento agli artt. 438, comma 5, 442 cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello disatteso la questione proposta con il gravame, e relativa all'irrogazione di una pena illegale per non essere stata applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato condizionato, ingiustificatamente rigettato in udienza preliminare e la cui richiesta è stata reiterata nella fase degli atti preliminari al dibattimento. Evidenzia, inoltre, l'erroneo riferimento, contenuto nella sentenza impugnata (pag. 539), all'interesse del ricorrente al trattamento premiale e non all'adesione alla ratio dell'istituto, in violazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. un. n. 44711 del 18 novembre 2004) e costituzionale. 15.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento agli artt. 357, 136, 137 cod. proc. pen. e 115 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per essere state utilizzate le dichiarazioni rese dall'operante [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del 19 novembre, 14 e 21 dicembre 2015 previa lettura di informative dal medesimo non sottoscritte e di cui lo stesso si è solo dichiarato estensore, con conseguente nullità della prova (Sez. 2, n. 9494 del 2 marzo 2018). 15.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento agli artt. 416-bis, commi primo, terzo, quarto e quinto cod. pen., 192 cod. proc. pen. per avere le conformi sentenze di merito affermato la responsabilità dell'imputato in assenza della prova della partecipazione alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA], non avendo alcuno dei testimoni introdotto elementi utili in tal senso, ad eccezione delle chiamate in correità, marginali ed .interessate, dei collaboratori Canfarotta e Micalizzi, risultando, per contro, trascurate le dichiarazioni liberatorie di [OSCURATO:PERSONA] e travisate quelle rese (alle udienze del 12 e 13 maggio 2016) da [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato come il Taormina avesse declinato l'affiliazione alla cosca. Risultano, del pari, sopravvalutate le intercettazioni (n. 1186 del 2012) ed enfatizzata la mera conoscenza delle attività illecite del gruppo o la frequentazione con esponenti dello stesso. Per altro verso, è stata utilizzata a carico del ricorrente la deposizione del Pollarolo, la cui escussione era stata richiesta quale condizione dell'abbreviato e che è stata, invece, respinta, assumendo che il teste dovesse deporre in ordine al capo 105) dal quale il Taormina era stato prosciolto. Risulta, infine, meramente assenta la disponibilità del Taormina a compiere condotte estorsive dalle quali il medesimo è stato, invece, assolto con sentenza irrevocabile. Difettano, pertanto, tanto l'elemento materiale che il dolo specifico di partecipazione, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione. 15.4. Con il quarto motivo, deduce la medesima censura in riferimento agli artt. 5, 42, 43 e 416-bis, cod. pen., 192 cod. proc. pen., 7 CEDU e 117 Cost. in relazione all'elemento soggettivo del reato, non risultando in alcun modo esplicitato il dolo specifico, in tal modo ponendosi la sentenza impugnata in contrasto con i principi di accessibilità e prevedibilità affermati dalla giurisprudenza della Corte EDU, laddove risolve il tema dell'elemento soggettivo richiamando la vicinanza del padre del ricorrente con la locale cosca e da tale rilievo finendo per postulare la consapevolezza, in capo al Taormina, dell'appartenenza all'associazione. 15.5. Il quinto motivo prospetta lo stesso vizio richiamando l'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., in riferimento alle aggravanti, per averne le conformi sentenze di merito reputato la sussistenza senza precisare in quale contesto temporale si collochi la partecipazione del Taormina e se, in siffatto ambito, sia stata accertata la disponibilità di armi. Con altro punto (non indicizzato), contesta la condanna del ricorrente al risarcimento del danno in favore delle parti civili. 15.6. Con il sesto ed il settimo motivo, si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego della concessione delle attenuanti generiche. 16. Il Procuratore generale presso questa Corte ed i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno tempestivamente formulato istanza di trattazione orale dei ricorsi ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, conv. con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228.17. Con memoria del 4 marzo 2022, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno articolato analitiche controdeduzioni al ricorso del Procuratore generale, chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità. 18. In data 4 marzo 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato motivi nuovi, con allegata documentazione. 18.1. Con una prima argomentazione, ribadisce le censure già illustrate in relazione al diniego delle attenuanti generiche, statuito valorizzando la gravità della condotta ed i precedenti penali dell'imputato, senza alcuna valutazione delle gravissime condizioni di salute del ricorrente, documentate e già reputate dalla stessa Corte territoriale incompatibili con il regime carcerario. 18.2. Con un secondo punto, contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., in difetto dei requisiti strutturali postulati dalla giurisprudenza di legittimità. 19. In data 14 marzo 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso memoria, con la quale reitera le censure già illustrate in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. peri., richiamando i principi di diritto affermati da Sez.2, n. 34615 del 10 giugno 2021 e svolgendo articolare deduzioni. [OSCURATO:PERSONA] Alla disamina dei ricorsi vanno premesse talune considerazioni di carattere generale ed esaminati i temi investiti dalle comuni censure dei ricorrenti. 1. Premessa. Il sodalizio mafioso in verifica è stato inquadrato, nelle sentenze di merito, nell'ambito dell'associazione cosa nostra, la cui struttura e la cui operatività sono state approfonditamente elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, dando luogo ad un consolidato "notorio giudiziale". In particolare l'indagine, con riferimento al territorio palermitano, ha riguardato l'evoluzione degli assetti e dell'azione illecita in un determinato arco di tempo di alcune strutture organizzative di quel sodalizio, a loro volta caratterizzati dall'operatività di famiglie o comunque di articolazioni territorialmente definite. Muovendo dall'analisi del primo Giudice, la Corte territoriale ha collocato il sodalizio sullo sfondo della più ampia associazione, esaminando strutture e azione di mandamenti e famiglie e riconoscendo i tratti organizzativi di cosa nostra, di cui tutti i sodali, variamente inseriti in quelle articolazioni, sono comunque risultati appartenere. Siffatta premessa si impone poiché alcuno dei ricorrenti ha contestato l'esistenza di un sodalizio mafioso, riconducibile alla struttura di cosa nostra, vedendo, invece, le censure sul tema della partecipazione dei singoli e del ruolo da essi svolto. S'appalesa, pertanto, opportuno enunciare i principi di diritto che orienteranno la valutazione dei ricorsi sui temi comuni della condotta di partecipazione; delle aggravanti contestate; del protocollo valutativo della chiamata in correità e delle intercettazioni, nel quadro dei limiti al sindacato sulla motivazione del giudizio di legittimità. 2. La partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Ai fini di una più chiara illustrazione delle argomentazioni e delle decisioni di questa Corte, appare opportuno considerare unitariamente i profili di doglianza proposti dai ricorrenti concernenti la partecipazione all'associazione di tipo mafioso cosa nostra, nelle articolazioni locali oggetto di scrutinio, contestate ai capi 1) e 15) dell'imputazione. Invero, il sindacato sollecitato a questa Corte, pur sfociando sovente in una non consentita rivalutazione del merito - che non verrà dunque considerata ai fini della verifica di legittimità -, coinvolge i profili, spesso connessi, del contributo minimo necessario ad integrare la condotta partecipativa e del relativo standard probatorio. 2.1. Sul punto, occorre partire dal fondamentale principio, affermato dalle Sezioni Unite 'Mannino' nel 2005, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, che, in motivazione, ha osservato come la partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti- scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" - idonei, senza alcun automatismo probatorio, alla certa dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (V. di recente Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180). 2.2. Ancora recentemente le Sezioni Unite 'Modaffari' hanno ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), e che l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, che, in motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta). In particolare, va rilevato - per quanto qui di interesse - che le Sezioni Unite 'Modaffari' hanno sottolineato che «La partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale, né in una affermazione di status; essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". L'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa "fa parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa» (§ 11.2). Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione mafiosa, pertanto, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali, rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271205). 2.3. Premesso che, in tema di reati associativi, la commissione dei reati-scopo, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703), il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897; Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169); ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione (Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698, che, in motivazione, ha aggiunto, che qualora non sia stata acquisita la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione mafiosa). 2.4. Siffatta ricostruzione fonda sul rilievo per cui la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi con modalità e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250). È stato, pertanto, affermato che integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso la condotta di chi offre il proprio contributo materiale, con carattere continuativo e fiduciario, ai fini della trasmissione di messaggi e direttive tra il soggetto in posizione apicale latitante e gli appartenenti alla consorteria in libertà, così da consentire al primo di continuare a dirigere l'associazione mafiosa, in quanto tale attività si risolve in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo (Sez. 6, n. 3595 del 04/11/2020, dep. 2021, T., Rv. 280349; Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077, con riferimento ad una fattispecie relativa alla moglie di un capo clan che informava regolarmente il marito ristretto in carcere della condizione dei sodali latitanti e dell'andamento del traffico di stupefacenti gestito dall'organizzazione; Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Pellicanò, Rv. 278425), sebbene non sia sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonchè alla sua conservazione e rafforzamento (Sez. 5, n. 26306 del 16/03/2018, D'Agostino, Rv. 273336, in fattispecie relativa alla consegna di messaggi in due sole occasioni, in cui la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione l'ordinanza cautelare che non spiegava come aveva tratto da tale dato di fatto il convincimento della stabilità del contributo del ricorrente). Analogamente, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 in fattispecie relativa alla assunzione, da parte dell'affiliato, del grado di "capo bastone giovane" all'interno di una cosca locale di 'ndrangheta); va infatti considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, essendo illogico ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (Sez. 2, n. 27428 del 03/03/2017, Serratore, Rv. 270315, in fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure l'ordinanza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'appartenenza dell'imputato alla 'ndrangheta fosse dimostrata, in particolare, dalla sua presenza al pranzo di affiliazione di altri sodali). La condotta partecipativa può, ancora, consistere nell'attività di "paciere", svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Gullo, Rv. 279825, in fattispecie in cui l'attività di composizione del contrasto, previa convocazione e richiesta di rendiconto, avveniva tra membri di rilievo dell'organizzazione in merito al versamento dei ricavi derivanti dallo spaccio di stupefacenti); nella condotta di chi si fa intestare fittiziamente, in ripetute occasioni, beni immobili riconducibili alla compagine criminale (Sez. 6, n. 13444 del 10/03/2016, Borrata, Rv. 266925). 2.5. Dalla breve rassegna dei più recenti approdi giurisprudenziali di questa Corte, dunque, emerge che la condotta partecipativa deve consistere nell'assunzione, stabile, di un ruolo dinamico nella vita del sodalizio, essendo insufficiente il mero status di affiliato, che può costituirne solo un indice, laddove allo stesso non si correli la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla vita dell'associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole (Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015 Alcaro, Rv. 265536). Tant'è che, è stato pure affermato, il possesso della cd. "dote di 'ndrangheta", pur implicante una posizione di rango elevato nel sodalizio, non è sufficiente a provare l'effettiva operatività dell'associazione ed il ruolo ricoperto dal possessore al suo interno, definendone epoca e concreta durata della sua partecipazione (Sez. 6, n. 16543 del 19/01/2021, Barbaro, Rv. 281054). Nel quadro così delineato, s'impone la delimitazione della tipicità della condotta di partecipazione "verso il basso", ovvero verso le forme di mera vicinanza o di contiguità compiacente, penalmente irrilevante, anche sulla base, naturalmente, della prova della condotta processualmente raggiunta, alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207: "Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva, con i medesimi, movimentazioni di denaro)". Nella medesima prospettiva, è stato di recente precisato (Sez. 5, n. 40274 del 05/10/2021, Catalano, Rv. 282090) come la sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie cosa nostra), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca del contributo di ciascuno dei componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che ciascuno di questi, informato in ordine alla delibera da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, alla pianificazione dello specifico reato (fattispecie relativa alla strage di via D'Ameno, in cui la partecipazione morale all'attentato stragista dell'appartenente all'organismo di vertice dell'associazione criminale era stata desunta dall'adesione silente prestata al momento deliberativo della strage da parte della 'Commissione di fine anno"). 2.6. Nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata verso un 'diritto penale del fatto', e non dell"autore', va ribadito il principio secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263953). Alla stregua delle coordinate ermeneutiche appena richiamate va dunque operato il sindacato di legittimità delle singole posizioni processuali in ordine alle quali è stato proposto ricorso con riferimento ai requisiti ed alla prova della condotta partecipativa.3. Le aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto, quinto e sesto cod. pen. 3.1. L'associazione armata. Ulteriori questioni comuni implicano la preliminare ricognizione della giurisprudenza di questa Corte sul tema delle aggravanti di cui all'art. 416-bis cod. pen., commi quarto e sesto. 3.1.1. In riferimento alla circostanza aggravante dell'associazione armata, l'orientamento di questa Corte è assolutamente univoco nell'affermare che la predetta è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (V Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811; n. 50714 del 2019, Rv. 278010; n. 44704 del 2015 Rv. 265254; n. 13008 del 1998 Rv. 211901); il che vale, a maggior ragione, in riferimento alle mafie storiche, le cui dotazioni ed i cui arsenali sono restituite dalla pluriennale elaborazione casistica e dalle correlative massime di esperienza, queste ultime intese nella definizione (efficacemente precisata da Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312) in positivo di «giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi», e, in negativo, in quanto distinti dalle congetture, cioè ipotesi non fondate sull -id quod plerumque accidit" e, quindi, insuscettibili di verifica empirica. 3.1.2. Nella delineata prospettiva, deve ritenersi ampiamente dimostrato che associazioni, storicamente costituite ed accreditate, dispongano di armi per realizzare le proprie finalità (Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 260919 in riferimento a cosa nostra) e, correlativamente, deve escludersi che possa invocarsi la parte dei singoli sodali, ancorchè aggregati a cellule locali (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831), la incolpevole ignoranza del dato fattuale su cui la circostanza si fonda; e tanto poiché, ai fini del relativo accertamento, ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403). 3.1.3. Nel caso in esame, è stato comunque rilevato dalla Corte (p55gsegg.) come - sia stata concretamente comprovata la disponibilità di armi da parte di vari appartenenti al sodalizio. Correttamente è stato, pertanto, rilevato che il sodalizio disponeva effettivamente di armi e che tutti i ricorrenti, in quanto appartenenti a famiglie mafiose, riconducibili a cosa nostra e dunque a quel tipo di sodalizio, avevano contezza del suo carattere armato o, comunque, non potevano senza colpa ignorarlo; giudizio ancor più giustificato nei confronti di quei ricorrenti che risultano aver già in precedenza riportato condanne per la partecipazione al medesimo tipo di sodalizio e la cui sfera di consapevolezze non si fonda solo ab extrinseco su un dato esperienziale di carattere generale, ma è correlato ad una consolidata intraneità, maturata nei corso degli anni. 3.1.4. A fronte degli enunciati principi, tutti i motivi di ricorso riguardanti la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. risultano generici e, comunque, manifestamente infondati, in quanto reiterano deduzioni riferite alla sussistenza e alla conoscibilità del presupposto di fatto, già esaminate e correttamente respinte dalla Corte sulla base di una valutazione accreditata da un conforme e consolidato orientamento giurisprudenziale (V. anche Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, rv. 252177). Va, peraltro, ribadito come questa Corte abbia affermato il principio proprio in riferimento ai fatti per cui si procede nel diverso segmento processuale, definito nelle forme del giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019, dep. 2020, Graziano, Rv. 278325), con conseguente ulteriore profilo di aspecificità delle censure proposte sul punto con le impugnazioni proposte da Barone, Calvaruso, D'Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], Faraone, Filingeri, Giorlando, [OSCURATO:PERSONA], Matassa e Taormina. 3.2. L'aggravante del reinvestimento. Il tema implica - anche in relazione alle questioni poste con i motivi nuovi - la definizione delle finalità dell'associazione mafiosa, quali elementi afferenti il tipo legale; la ratio ed i tratti costitutivi dell'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., i rapporti di quest'ultima con i reati c.d. di intermediazione. 3.2.1. In ordine alla circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., sussistente quando le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, occorre muovere dai principi enunciati dal supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589), che ne hanno tracciato i lineamenti attraverso una ricostruzione tuttora insuperata. Nella sentenza evocata, le Sezioni unite hanno innanzitutto collocato il tema nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra il delitto di reimpiego di cui all'art. 648-ter cod. pen. e quello di associazione di stampo mafioso, oggetto della questione controversa; ne hanno definito i termini nel senso che «L'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti», rimarcando come l'aggravante in parola stabilisca «una precisa L correlazione logico-causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., colte nella loro proiezione dinamico-strutturale, essendo delineato un chiaro nesso funzionale tra la consumazione di delitti, la gestione di attività imprenditoriali, la realizzazione di vantaggi ingiusti, intesi o quale derivazione da attività economiche sanzionate come contravvenzione o quali aspetti complementari al controllo delle attività economiche». Si è, ulteriormente, precisato che: l'apporto di capitale debba corrispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose; il riferimento all'attività economiche è da intendere come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi; la ratio di tale previsione è da ravvisare nella necessità di introdurre uno strumento normativo in grado di colpire più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da delitti, costituenti una sostanziale progressione criminosa rispetto al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa degli interessi protetti. Se ne è tratta la conseguenza, orientata dal dato letterale e dalla lettura logico- sistematica del comma sesto nel contesto complessivo dell'art. 416-bis cod. pen., da un lato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto e, dall'altro, che la previsione normativa si applica esclusivamente alle ipotesi di reimpiego in attività economiche e non in altre finalità programmatiche dell'associazione e, in particolare, quando il finanziamento di origine delittuosa interessi attività economiche di per sé penalmente illecite. 3.2.2. Dai predetti tratti identitari, le Sezioni unite hanno coerentemente affermato la natura oggettiva dell'aggravante ad effetto speciale in parola, «poiché il perseguimento della finalità descritta nell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. mediante i proventi dei r delitti, costituisce una connotazione obiettiva dell'associazione e ne qualifica la pericolosità al pari del suo carattere armato», sì da dover essere riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, non essendo necessario che il singolo associato s'interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche, di cui i partecipi dell'associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo (Sez. 1, n. 4375 del 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205497). Infine, la natura oggettiva della circostanza aggravante comporta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. (introdotto dalla legge del 7 febbraio 1990, n. 19), che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa, fermo restando che qualora sia, in concreto, accertata la normalità e frequenza del reimpiego di profitti delittuosi da parte di un determinato sodalizio di tipo mafioso, ciascuno dei membri del sodalizio mafioso deve considerarsi al corrente della relativa circostanza e deve, di regola, ritenersi ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno dei componenti. Allo stesso modo, la circostanza aggravante in disamina è stata ritenuta applicabile anche quando i proventi destinati all'assunzione o al mantenimento del controllo delle attività economiche derivino da delitti commessi da terzi che li affidino successivamente all'associazione mafiosa senza partecipare alla gestione del relativo programma, sicchè, quando l'associazione di stampo mafioso, fungendo da "impresa di riciclaggio" per conto di altre consimili organizzazioni, reimpiega i proventi conseguiti da queste ultime nelle proprie attività economiche formalmente lecite, la circostanza aggravante in esame viene, comunque, valutata a carico di tutti i membri del sodalizio mafioso nei termini e nei limiti indicati dagli artt. 70, primo comma, n. 1 e 59, secondo comma, cod. pen., mentre del delitto di reimpiego risponderanno i soli associati che abbiano direttamente svolto le attività di reimpiego. L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. é configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego. Una conclusione del genere si fonda sull'interpretazione letterale dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., in cui sono assenti forme di esclusione o limitazione della responsabilità per tale ipotesi, e sulla ratio giustificatrice della disposizione, che rappresenta una sorta di "progressione criminosa" rispetto al reato-base e denota la maggiore pericolosità di un'organizzazione che, mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati, produce una più intensa lesione degli interessi protetti, influendo sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza mediante la penetrazione in settori di attività imprenditoriale lecita. 3.2.3. Nel quadro così delineato, le Sezioni unite Iavarazzo hanno poi affrontato il doveroso coordinamento sistematico tra l'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e l'art. 648- ter cod. pen., escludendo che l'associato possa autonomamente rispondere anche del delitto di reimpiego, non consentendolo la clausola personale di esclusione della responsabilità contenuta nel reato disciplinato dall'art. 648-bis cod. pen. e avente valenza generale e - nel quadro normativo vigente - che l'associato possa essere chiamato a rispondere ad alcun titolo del post-fatto di autoriciclaggio. Collocando l'analisi dell'aggravante in parole nel più ampio tema dei rapporti intercorrenti tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed i delitti di riciclaggio e reimpiego, le Sezioni unite hanno, dunque, consegnato all'interprete precise coordinate di riferimento. E siffatta ricostruzione resiste - ed anzi si rafforza - anche alla luce del sopravvenuto art. 648-ter.1, inserito nel codice penale con legge 15 dicembre 2014, n.186. La nuova incriminazione (V. per tutte Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652) è stata concepita, in ossequio agli obblighi internazionali gravanti pattiziamente sull'Italia, essenzialmente, se non unicamente, al fine di colmare la lacuna riguardante l'irrilevanza penale delle condotte di c.d. "auto riciclaggio", poste in essere dal soggetto autore di (o concorrente in) determinati reati presupposto, che il legislatore ha ritenuto di individuare nei soli delitti non colposi (art. 648-ter.1, comma 1, cod. pen.), come previsto anche in tema di riciclaggio (ma diversamente rispetto a quanto previsto in tema di ricettazione e reimpiego, che menzionano come reati-presupposto i delitti tout court. Invero, mentre il riciclaggio penalmente rilevante (art. 648-bis cod.pen.) ed il reimpiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod.pen.), quali ipotesi particolari di ricettazione (art. 648 cod. pen.), avevano ed hanno, come presupposto, l'esclusione della configurabilità del concorso dell'agente nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità ricettate, riciclate o reimpiegate derivano, il delitto di autoriciclaggio si affranca dalla "clausola di esclusione" e concorre con il delitto associativo presupposto (Sez. 2, n. 5656 del 07/12/2021, dep. 2022, Fontana, Rv. 282626). Ne discende che l'autoriciclaggio concorre con il reato associativo, sempre che sia specificamente dimostrata la condotta tipica, e non esclude l'aggravante in parola, la cui fisionomia resta quella tracciata dalle Sezioni unite. 3.2.4. Nel solco degli enunciati principi, la successiva elaborazione giurisprudenziale ha - solo - precisato il tratto dimensionale dell'aggravante, postulando che la condotta sia volta a penetrare in un determinato settore della vita economica, influendo sulle regole della concorrenza attraverso il finanziamento delle attività con il prezzo, il prodotto o i profitti di delitti, in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi (Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019, dep. 2020, Graziano, cit.); ribadendone la natura oggettiva, in quanto riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe, occorrendo sia un intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo (Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Stucci, Rv. 278796: in applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva configurato l'aggravante in presenza di investimenti in alcune attività commerciali, senza valutare le dimensioni delle attività economiche acquisite e la loro eventuale prevalenza rispetto alle altre strutture produttive operanti nel territorio di insediamento; Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019, Corcione, Rv. 277653); precisando che si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall'impresa mafiosa, che si giova dell'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dall'acquisizione dell'attività commerciale altrui, ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa mafiosa (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586). La linea interpretativa costante proposta da questa Corte ha affermato la necessaria pertinenza dell'attività economica oggetto di reinvestimento all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto di essere associato, dato che, appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che "cosa nostra" opera nel campo economico, utilizzando ed investendo i profitti di delitti che pone in essere in esecuzione del suo programma criminoso, non è configurabile l'ignoranza di tali circostanze in capo ad un soggetto che ne faccia parte da affiliato (Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta ed altri, Rv. 281463; Sez. 1, n. 51160, del 9/5/2018, in motivazione pag. 34 e SS.; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Pg in proc. Camarda ed altri, Rv. 268677 in motivazione; Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Rv. 261334). Per contro, né dalla sentenza Iavarazzo, né dall'elaborazione ermeneutica successiva è dato rinvenire il requisito della specifica dimostrazione della fonte di ricchezza illecita reimpiegata nel circuito lecito dell'economia, su cui - come visto - fonda la ratio dell'aggravante in parola, assicurandone la conformità al canone costituzionale della proporzione sanzionatoria. Esigere la prova della fonte delle risorse, di origine illecita, immesse nel circuito dell'economia implicherebbe, allora, null'altro che la prova degli autonomi delitti di cui autoriciclaggio e di trasferimento di valori - che con il delitto associativo possono concorrere - e la sostanziale dissoluzione dell'aggravante. 3.2.4. Da tale linea non si discosta l'orientamento - evocato dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Barone con i motivi nuovi - espresso da Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961, non massimata sul punto, che - richiamando i principi consolidati sul tema - ha reputato, nello specifico caso sottoposto a scrutinio, non adeguato lo standard dimostrativo circa la provenienza dal sodalizio dei proventi investiti nelle singole attività economiche e, in altri termini, la prova del flusso "da sommerso ad emerso", oggetto di contestazione. Ribadendo che ai fini della configurabilità dell'aggravante occorre sia un intervento economico in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo (Sez. 5, 9108/2019, cit.; Sez. 5, n. 49334, del 5/11/2019, Rv, 277653; Sez. 6, n. 4115, del 27/6/2019, Rv. 278325), la sentenza citata ha escluso che nelle specifiche vicende economiche disaminate fosse ravvisabile un'apprezzabile alterazione delle regole che governano l'economia, la concorrenza ed i corretti rapporti commerciali e, in sintesi, l'impiego in settori dell'economia lecita dei proventi mafiosi. Nella stessa pronuncia non è dato, invece, rinvenire alcun principio che correli la prova della sussistenza dell'aggravante alla specifica dimostrazione della fonte di ricchezza re impiegata. Del resto, la stessa sentenza n. 4115 del 2019, cit., resa in questo stesso procedimento, adesivamente richiamata dalla Seconda sezione nella sentenza Desio, ha reputato sussistente l'aggravante in disamina proprio nella presente vicenda processuale, facendo corretta applicazione dei canoni enunciati. In ogni caso, va ulteriormente sottolineata la funzione, indubbiamente selettiva, che svolge l'orientamento teleologico della condotta associativa, declinato nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. poiché, in quanto oggetto del dolo specifico, le finalità dell'associazione non richiedono la dimostrazione della loro effettiva realizzazione; funzione, all'evidenza, del tutto diversa dalla ratio dell'aggravante sin qui disaminata. Il che depotenzia, ulteriormente, il riferimento - nei motivi nuovi - ad un overruling invece insussistente. Deve essere, pertanto, qui ribadito che ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - che ricorre quando gli associati intendano assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti e che ha natura oggettiva dovendo essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe - occorre sia un intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo. 3.2.5. Anche con riferimento a tale aggravante, la Corte territoriale ha fondato la propria valutazione sul fatto che, nel caso di specie, è venuta specificamente in considerazione l'associazione mafiosa denominata cosa nostra e che i ricorrenti sono stati assistiti dalla coscienza e volontà di far parte di tale sodalizio mafioso, operante sulla base di un consolidato schema organizzativo, con la piena consapevolezza della sua complessiva dimensione. In tale prospettiva è stato, infatti, rilevato che forma oggetto di uno stratificato quadro di notorietà il dato dell'impiego da parte degli esponenti di tale consorteria - nell'ambito territoriale in cui essa opera e ben al di là dei confini di singoli mandamenti - del prodotto, del profitto e del prezzo dei delitti per il finanziamento di attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo. La Corte ha in definitiva dato rilievo al riscontro di un modus operandi notorio, tipico dell'associazione "cosa nostra" e non necessariamente di ogni altra specie di sodalizio mafioso, legato ad una diffusa esperienza giudiziaria, in forza del quale può dirsi tipica di tale consorteria l'acquisizione di una posizione di controllo di determinate attività economiche in determinati ambiti territoriali, finanziate con i proventi dei delitti. A siffatto rilievo la Corte non ha mancato - nell'apposito paragrafo, ma anche nella disamina delle singole posizioni - di esaminare le connotazioni operative delle famiglie mafiose venute in rilievo nel presente procedimento, segnalando da un lato l'acquisizione di una posizione dominante nel settore edilizio, e, dall'altro - e soprattutto - la concreta assunzione di un ruolo egemone nel settore delle slot machines e delle scommesse on line, come verificato in sede di analisi dell'imputazione di cui al capo 22, allorchè è stato dato conto di investimenti imputabili a taluni esponenti del sodalizio, peraltro nel quadro di un più ampio interesse della consorteria, volto ad assicurare, anche attraverso azioni intimidatorie, una gestione monopolistica del settore, tale da impedire l'inserimento di possibili concorrenti. Ed ancora è stato posto in luce come gli esponenti della consorteria avessero investito, ripromettendosi di poter partecipare alla spartizione dei profitti rivenienti dalla gestione del settore. Deve da ultimo rilevarsi come dall'intera analisi della Corte sia venuto in rilievo che i mandamenti oggetto di investigazione traessero principalmente le proprie risorse dalle estorsioni e che il sodalizio operasse nel settore economico per trarre maggiori utili, senza alcun elemento atto ad escludere che si trattasse di investimenti di risorse non rivenienti da attività delittuose. Né siffatta ricostruzione può dirsi compromessa dall'improprio riferimento (contenuto a p. 560 della sentenza impugnata) al reinvestimento delle entrate di natura illecita, derivanti dal sistema estorsivo ed impositivo delle regole di cosa nostra, in luogo di quelle del libero mercato, «in attività illecite volte a assicurare, anche attraverso azioni intimidatorie, una gestione monopolistica del settore delle slot machine e delle scommesse on line», risultando, all'evidenza e dalla complessiva ricostruzione delle singole imputazioni, il predetto enunciato un mero refuso o, in ogni caso, un riferimento non propriamente esplicativo del fondamento di emersione da illecito a lecito già più volte richiamato, con conseguente irrilevanza della predetta imprecisione sul complessivo dispiegarsi della motivazione resa sul punto. 3.2.6. Alla luce di siffatta verifica, non può che concludersi nel senso della genericità e della manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso riguardanti l'aggravante di cui dell'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., comma 6. di aspecificità delle censure proposte sul punto da Barone, Calvaruso, D'Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], Faraone, Filingeri, Giorlando, [OSCURATO:PERSONA], Matassa e Taormina. Ed invero sono apodittiche le deduzioni volte a contestare la valutabilità e l'attualità del notorio, essendo stato al contrario dato conto della sovrapponibilità di schemi operativi e organizzativi, sia pur con riguardo all'ambito territoriale preso nel caso di specie in considerazione; è - come anticipato - generico, oltre che del tutto infondato, anche l'assunto difensivo volto a dare rilievo a specifici orientamenti giurisprudenziali, a fronte di un insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha trovato espressione nell'autorevole intervento delle Sezioni unite, di cui si è dato conto, e al quale la Corte territoriale si è correttamente richiamata, senza che possa dirsi, alla resa dei conti, dissonante quello difensivamente invocato. Ed invero non risultano in alcun modo vulnerati i passaggi della sentenza impugnata attraverso i quali sono stati delineati i presupposti applicativi della contestata aggravante, essendo stato valorizzato l'inserimento nelle attività economiche con posizione egemone, desumibile dal notorio, inverato dal riscontro dell'operatività in un significativo settore dei mandamenti caduti sotto la diretta osservazione della Corte nel presente processo. Risultano altresì generici, oltre che manifestamente infondati, i rilievi volti a contrastare tale più specifica valutazione, riferita al ruolo egemone nel settore delle slot machines e delle scommesse on line. Ed ancora devono ritenersi apodittiche e comunque manifestamente infondate le deduzioni difensive, con le quali si è cercato di contestare la concreta imputazione dell'aggravante ai singoli ricorrenti, essendo stato in realtà richiamato l'orientamento secondo cui non occorre la verifica della concreta partecipazione dei singoli associati nel finanziamento e nella gestione di attività economiche, essendo sufficiente che il dato sia nel suo complesso conoscibile e sia stato per colpa ignorato, secondo il canone di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen., nel caso di specie giustificato proprio dalla comune operatività dell'intera consorteria nel nevralgico settore di slot machines e scommesse on line, oltre che dell'edilizia, a dimostrazione di un quadro di trasversale coinvolgimento. Ed anche con riguardo all'aggravante in esame deve valorizzarsi l'osservazione che alcuni dei ricorrenti risultano aver già in precedenza riportato condanne per la partecipazione al medesimo tipo di sodalizio, il che vale a qualificare il rispettivo grado di consapevolezza in ordine all'operatività di quest'ultimo. In definitiva, i motivi formulati in ordine al tema esaminato non sfuggono ad un complessivo rilievo di inammissibilità. 4. La valutazione della prova. 4.1. La chiamata in correità Il primo tema che s'impone all'analisi investe la valutazione delle plurime chiamate in correità, che costituiscono la trama probatoria del presente procedimento. 4.1.1. Al riguardo, vanno richiamati o principi già espressi da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465, che ha delineato il metodo logico-ricostruttivo trifasico della predetta valutazione, declinata: nella credibilità del dichiarante; nell'attendibilità intrinseca del narrato; nell'individuazione di "riscontri esterni". Quanto al primo segmento, la sentenza Marino mette in luce che lo scrutinio inerente la credibilità del dichiarante deve svolgersi avendo riguardo «alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, etc., e alla genesi remota o prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici». In linea con l'impostazione di fondo delle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come, nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, il giudizio sulla credibilità soggettiva abbia una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244). Il secondo "momento" della valutazione della chiamata di correo attiene, progressivamente, alla verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, attraverso la delibazione dell'«intrinseca consistenza e delle caratteristiche» del narrato, che la sentenza Marino proietta nella direzione individuata dall'esperienza giurisprudenziale, ossia verso lo scrutinio circa la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità del racconto. La sintesi dei predetti canoni - e la loro tendenziale priorità logica - è stata ulteriormente precisata da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, che ha affermato come, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, debba verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. La terza tappa deve condurre - come si è anticipato - all'individuazione dei riscontri, n\_ i cui connotati sono stati messi a fuoco già da Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090, secondo cui la chiamata di correo deve essere sorretta da «convergenti e individualizzanti riscontri esterni, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa ed alla specifica condotta criminosa dell'incolpato». Del resto, il carattere necessariamente individualizzante dell'elemento di riscontro era già stato sostanzialmente riconosciuto (Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Altadonna, Rv. 190648), laddove si era rimarcato l'«inestensibilità a tutta la narrativa del giudizio (positivo o negativo) raggiunto su singole propalazioni», così prendendo le distanze, come si osservò in dottrina, da operazioni patologiche di "credibilità per traslazione". La già citata Sez. U, Aquilina ha riconosciuto, in primo luogo, la c.d. libertà dei riscontri, nel senso che «questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma»; fermo restando — hanno puntualizzato le Sezioni unite - che dato certo, evincibile da un corretta interpretazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., «è costituito dall'esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza ab extemo - rispetto alle dichiarazioni medesime, sì da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità», così confermando un indirizzo già accreditato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 6343 del 31/03/1998, Avila, Rv. 211625, secondo cui i riscontri necessari ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per superare il deficit probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, devono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare). Ha rilevato, ancora, la sentenza Aquilina come non sia necessario che «il riscontro integri la prova del fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione "gregaria", sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice e verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente». In questa prospettiva, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 ha sottolineato come non sia richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (conf. Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301); in altri termini, gli altri elementi di riscontro da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528), ossia che siano realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede (Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212). Qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744). 4.1.2. Quanto al sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dai giudici di merito, esso - ha precisato la giurisprudenza di questa Corte - non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577). Invero, il confine tra prerogative del giudice di merito e limiti cognitivi del giudice di legittimità fa sì che il sindacato di quest'ultimo investa la razionalità della struttura del discorso giustificativo della decisione, al fine di verificarne la coerenza argomentativa e l'ancoraggio alle risultanze del quadro probatorio nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione (cfr. Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999, Riina, Rv. 214014). 4.2. La valenza probatoria delle intercettazioni. 4.2.1. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, hanno definitivamente ribadito come, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisca questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità; ed è stato, altresì, ribadito (ibidem, Rv. 263714) che le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e \ PTh valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (V. Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). In riferimento alla valenza probatoria del significante, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (ex multis Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272558). 4.1.2. Sotto altro profilo, va ribadito come, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della cosca, sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato", perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590 - 02); in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611, che, in motivazione, ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro). 4.3. I limiti del controllo di legittimità sul risultato della prova. 4.3.1. I rilievi appena svolti suggeriscono l'opportunità di una puntualizzazione più generale sui limiti della cognizione del giudice di legittimità, che, anche dopo l'introduzione del vizio di contraddittorietà processuale ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, comportano «l'intangibilità della valutazione del merito del risultato probatorio», posto il «persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Secondo l'insegnamento dottrinale, mentre i giudizi di primo e di secondo grado hanno come oggetto la ricostruzione del fatto attribuito all'imputato, quella affidata al giudice di legittimità è una critica che si esercita sul discorso giustificativo svolto nella sentenza impugnata. Di qui la conseguenza che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, cit.). Come si vedrà, non sempre i ricorrenti hanno articolato le proprie censure all'interno del perimetro cognitivo di pertinenza del giudice di legittimità. In questa cornice di riferimento, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente, pertanto, di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Deve solo aggiungersi che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 4.3.2. Nel quadro così delineato, va rilevato come siano inammissibili le doglianze che si risolvono in una contestazione del significato probatorio e nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767). Il controllo di legittimità, invero, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. 5. Le conclusioni della Corte. La sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Sono infondati i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, Ignazio di Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono, invece, inammissibili le impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA]Urso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, complessivamente, infondato. 6.1. Il primo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità quanto alla partecipazione all'associazione sub 1), e proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Oltre a reiterare censure in fatto sull'epoca dell'affiliazione del predetto alla cosca [OSCURATO:PERSONA], sin dalla scarcerazione, nel 2013, per una condanna in materia di stupefacenti, mediante un'inammissibile rilettura degli esiti delle intercettazioni, il ricorrente si limita a segnalare, in via puramente congetturale, l'asserita incompatibilità di un consesso, avvenuto in luogo pubblico (area di servizio della SS 113), tra esponenti dell'associazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente da un lato e, dall'altro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con la programmazione di azioni criminali, e la inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Guerrera, senza indicarne concreti profili di criticità. Del resto, la stessa prospettazione della censura rivela ex se la richiesta di un'inammissibile rivalutazione del complessivo giudizio probatorio, a fronte di un articolato apparato giustificativo della sentenza impugnata (ff. 279-308) che ha, senza soluzione di logicità, dato atto di come il Barone avesse apportato un contributo, dinamico e funzionale, al sodalizio, rendendosi disponibile - nel quadro dei consolidati rapporti con associati - al rafforzamento del medesimo. Le conformi sentenze di merito enunciano, per contro, gli esiti delle numerose intercettazioni, riscontrate da appositi servizi di osservazione, che - lette alla luce degli apporti conoscitivi resi dai collaboratori di giustizia Nuccio, Franzese, Spataro e Chiariello - restituiscono un ruolo assolutamente dinamico e progressivamente ascendente del Barone, del tutto in linea con le dichiarazioni del Guerrera. La sentenza impugnata, peraltro, giustifica del tutto razionalmente l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Guerrera, che hanno apportato elementi ricostruttivi puntualmente riscontrati in ordine al ruolo di esattore svolto dall'imputato; il che rende del tutto irrilevante l'assoluzione del medesimo da specifici episodi estorsivi, segnalata dalla difesa quale profilo di contraddittorietà della motivazione. Risulta, in particolare, come - in concomitanza con la reggenza assunta dal Guerrera e nel quadro restituito dalla sentenza irrevocabile già emessa a carico dei coimputati - al Barone fu affidata la gestione delle estorsioni nei territori di Marinella e nella zona afferente al clan [OSCURATO:PERSONA], come peraltro confermato dalle intercettazioni: del 13 luglio 2013, intercorsa tra il Guerrera, il Sardisco ed il ricorrente, e relativa al pagamento del pizzo da parte del titolare del cantiere di via del Tritone, correlata alla precedente captazione del 26 marzo 2013 tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; del 13 agosto 2013 tra il Guerrera ed il Favaloro, preparatorie dell'incontro presso l'area di servizio della SS 113, finalizzato a risolvere questioni di competenza in ordine ad estorsioni da consumare nel territorio di Sferracavallo; dello stesso 13 agosto 2013, relativa all'ambientale sull'auto del Sardisco, nella quale il medesimo asserisce di essere sottoposto al ricorrente ("Se...io sto sotto te..."). In conclusione, le doglianze del ricorrente selezionano solo alcuni degli elementi probatori che, all'esito di una soggettiva rielaborazione, vengono evidenziati al fine di censurare la stessa decisione, senza evidenziare alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, sindacabile nella presente fase, e senza alcun serio confronto con gli argomenti confutativi dell'appello, rassegnati dalla Corte di merito. 6.2. Il secondo motivo, concernente le aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto cod. pen. è, invece, infondato. Le contestazioni svolte sull'aggravante di cui al comma quarto della citata disposizione sono aspecifiche, trascurando in toto i parametri ermeneutici di imputazione e proponendo una visione meramente locale delle articolazioni mafiose, asseritamente tali da postulare la capillare dotazione di armamenti, come rilevato al § 3.1. invece ultronea. La questione relativa alla latitudine dell'ulteriore aggravante è, alla luce delle argomentazioni rassegnate nei motivi nuovi, infondata, per i motivi esposti supra al § 3.2., a cui si rinvia. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 7.1. E' infondata la deduzione di nullità proposta con il primo motivo. 7.1.1. Nel solco dei principi delineati dal supremo consesso (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836), la giurisprudenza di questa Corte si esprime nel senso che la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato detenuto, che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923, in fattispecie relativa al procedimento camerale di riesame delle misure cautelari personali); e tanto anche nei casi - qual è quello in esame - in cui l'omessa traduzione sia derivata dall'errore percettivo sulla identità di chi abbia reso dichiarazione di rinuncia a comparire, non potendosi l'atto abdicativo riferire all'imputato, pregiudicato dall'omessa traduzione alla personale comparizione in udienza. Nel processo a carattere accusatorio, invero, la partecipazione dell'imputato al processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione, afferendo al fondamentale diritto di difesa, che può solo essere oggetto di una rinuncia da parte del suo titolare attraverso una non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tale senso (Sez. un. N. 37483 del 26 settembre 2006, Arena, Rv. 234600). Ora, ferma restando la nullità, assoluta ed insanabile, dell'udienza alla quale l'imputato detenuto non sia stato tradotto, l'effetto estensivo della predetta patologia si ripercuote sulla successiva sequenza procedimentale e sul provvedimento conclusivo solo ove quest'ultimo sia stato assunto nella medesima udienza, o in altra successiva alla quale lo stesso imputato non sia stato messo in condizione di partecipare, e non anche quando - preso atto della nullità verificatasi in una sola delle udienze dibattimentali - il giudice ne abbia assicurato la successiva partecipazione. Nei casi predetti, la nullità del segmento processuale irritualmente celebrato implica che delle attività ivi svolte non possa farsi utilizzazione alcuna in pregiudizio dell'imputato detenuto non presente, ma la patologia non dispiega alcun effetto invalidante automatico sulla successiva dinamica processuale. L'art. 185 cod. proc. pen. dispone, infatti, che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo», in tal guisa postulando un nesso di dipendenza e condizionamento tra atto nullo e successive attività. La medesima norma dispone, altresì, che il giudice che dichiari la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ancorando a siffatto duplice requisito l'obbligo di riedizione. A tanto aggiungasi che la mera allegazione al fascicolo processuale di atti assunti in violazione di norme sancite a pena di nullità o di divieti probatorii non dà luogo a questioni fino a quando il giudice non ne dispone la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione (Sez. 1, n. 35847 del 16 maggio 2019, Cavalieri, Rv. 276618). 7.1.2. Nel caso in esame, risulta che all'udienza del 21 febbraio 2017, celebratasi in assenza del ricorrente in quanto erroneamente non tradotto, si è proceduto all'esame del coimputato D'Urso e che, preso atto della nullità, eccepita dal ricorrente, tanto il Tribunale che la Corte territoriale (f. 337 della sentenza impugnata) hanno escluso che l'attività svolta avesse pregiudicato la difesa del Calvaruso; ed a siffatta statuizione il ricorrente oppone il mero rilievo formale della già dichiarata nullità, omettendo anche solo di rappresentare di aver richiesto la rinnovazione dell'attività svolta nella medesima udienze e se, ed in quale misura, gli esiti della stessa siano stati utilizzati in suo danno. Ne consegue che la relativa deduzione s'appalesa astratta ed infondata: astratta perché si limita a segnalare l'invalidità, postulandone la propagazione sul provvedimento conclusivo, senza specificare il nesso di dipendenza tra atto nullo e attività successiva; infondata per non avere il Calvaruso assolto all'onere - che incombe sulla parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali di chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).Per altro verso, va, infine, rilevata l'irrilevanza del percorso giustificativo reso nelle conformi sentenze di merito sul punto, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391; Conf. anche Sez. U, n. 5 del 1991, Rv. 186998). Il primo motivo è, pertanto, infondato. 7.2. Il secondo motivo, concernente la partecipazione all'associazione sub 1), è, invece, proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, del tutto generico. Nel riproporre la doglianza negli stessi termini del correlativo motivo d'appello, il ricorrente non si confronta concretamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, sul punto ampiamente motivata, e ripropone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità (V. supra § 4.3). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla prova della partecipazione al sodalizio mafioso, ed alla valenza probatoria delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel ribadire i limiti del sindacato di legittimità, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Ed invero la Corte ha valorizzato non solo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], al vertice della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]Cardillo, quanto a specifici incarichi intimidatori affidati al ricorrente, ma le ha lette alla luce della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna emessa a carico dello stesso dichiarante Guerrera, ed alle statuizioni ivi rese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto esponente apicale della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], partecipe del medesimo sodalizio e coinvolto in plurime estorsioni e danneggiamenti aggravati. In tal modo, ha proceduto alla rilettura dell'ampio /f compendio probatorio ripercorso, evidenziando: la partecipazione del Calvaruso ad una riunione con i predetti, tenutasi presso l'abitazione della sorella; i rapporti con altri esponenti mafiosi ([OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia dell'[OSCURATO:PERSONA]), anche al fine di agevolare incontri clandestini a livello apicale (tra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] ed il Guerrera), come ricostruito anche dalle intercettazioni in atti, tra le quali spicca, per l'idoneità dimostrativa, la conversazione del 22/03/2013 tra il Calvaruso ed il [OSCURATO:PERSONA] e l'ambientale captata a margine, che delinea una sorta di mappatura del sodalizio ("fa parte pure lui di Silvio?"), in tal modo dando atto di come, nonostante l'assenza di una rituale investitura, il ricorrente fosse stabilmente inserito nella consorteria, ben al di là di un rapporto con il solo Guerrera, dovendosi aver riguardo più in generale al ruolo di elemento di collegamento svolto ai fini della comunicazione e la ricezione di direttive e quale tramite tra il predetto ed altri sodali, anche di vertice, pure in occasione di riunioni alle quali accompagnava il Guerrera, ferma restando la sua diretta partecipazione alla fase attuativa di vari reati fine (capi 9, 10 e 11), aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen., percependone la mercede. A fronte di tanto, il motivo di ricorso si limita a generiche contestazioni, che non vulnerano le valutazioni della Corte. 7.3. Il terzo motivo, concernente l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto cod. pen. è - per le ragioni già sopra esplicitate - infondato. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro è, nel suo complesso, infondato. 8.1. Il primo ed il secondo motivo, con i quali si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 sub 35), sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto ripropongono - mediante deduzione dell'omessa risposta ai motivi d'appello - una lettura soggettiva dei fatti, richiedendo un inammissibile sindacato sul significato della prova e non già sulla motivazione. Il primo punto, reitera censure sul significato delle intercettazioni che, in assenza di travisamenti, non sono denunciabili in questa sede. È qui solo il caso si rilevare come non dispieghi alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo anche l'eventuale incertezza sull'identificazione di chi (tale Terracchio o [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato) avesse consegnato lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, fratello del ricorrente; né il significato attribuito alle locuzioni utilizzate è messo in crisi - come dedotto dal ricorrente - dalle deposizioni rese dai testi a discarico Cusimano e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, portatori di un'interpretazione alternativa del contenuto delle stesse captazioni che non si pone, all'evidenza, in termini di diretta confutazione del significato assegnato dal giudice del merito. 8.2. Il terzo motivo, con il quale si contesta il diniego della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5 d. P.R. 309/90 in correlazione alla qualificazione giuridica invece assegnata alla condotta della coimputata, a titolo di concorso nel medesimo reato, [OSCURATO:PERSONA], è, invece, infondato. 8.2.1. La censura sottovaluta, in primis, lo specifico segmento della condotta attribuito alla predetta, chiamata a rispondere del reato in quanto mera custode dello stupefacente e, pertanto, proprio per tale specifico motivo reputata meritevole di un apprezzamento del fatto in termini di minore offensività. Se è vero che, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti (Sez. 4, n. 30233 del 07/07/2021, D'Agostino, Rv. 281836), è - nel caso in esame - lo stesso "fatto storico" a non connotarsi di identità, sol che si consideri la condotta di cessione ascritta al ricorrente, diversa e successiva all'interinale deposito presso la Pensabene. 8.2.2. L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede, invero, un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); e tanto fa sì che diverse condotte, articolatesi in diversi segmenti fattuali, ascritte ai coimputati della medesima vicenda, escludono l'idem factum che preclude, nei sensi indicati, la diversificazione della qualificazione giuridica. La natura di reato a più condotte tipiche in cui si sostanzia l'ipotesi delittuosa disciplinata dall'art.73 citato comporta, invero, che possa ritenersi possibile individuare distinti reati quante volte le differenti azioni tipiche (acquisto, trasporto, detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.) siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale. In tal caso, sarà possibile attribuire alle condotte poste in essere dai coimputati, nell'ambito di un medesimo contesto, una diversa qualificazione giuridica; al contrario, una volta identificata l'unica condotta tipica ascritta a più persone ai sensi dell'art.110 cod. pen., unica deve essere anche la qualificazione giuridica del fatto, salva la diversa determinazione del trattamento sanzionatorio per il singolo sulla base dei criteri dettati dall'art.133 cod. pen., dall'art.114 cod. pen. o dalle disposizioni in materia di recidiva (Sez. 4, n.34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 27667602).A quanto appena affermato va aggiunto che, considerata la necessità di valutare l'entità del fatto nel suo complessivo disvalore, ad analoghe conclusioni si dovrà pervenire anche qualora, indipendentemente dalla qualificazione della fattispecie in termini di concorso di persone nel reato, più persone siano state considerate autrici di condotte criminose aventi ad oggetto la medesima quantità e qualità di sostanza stupefacente, nel medesimo contesto di tempo e di luogo (Sez. 3, n.7404 del 15/01/2015, Righetti, in motivazione). In altri termini, la mera contestazione dell'art. 110 cod. pen. non implica l'idem factum, così come plurime imputazioni monosoggettive non lo escludono, in presenza di condotte criminose aventi ad oggetto la stessa quantità e qualità di sostanza stupefacente nel medesimo contesto di tempo e di luogo. 8.2.3. Siffatta lettura è orientata dal rilievo che l'identità del fatto prescinde dall'idem legale. Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, cristallizzata dalla Grande Camera, 10/2/2009, caso [OSCURATO:PERSONA] c. Russia, in ciò affermando il criterio dell'idem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico. Sebbene si sia pronunciata in tema di bis in idem, la sentenza della Consulta richiamata indirizza l'interprete anche nella soluzione delle questioni relative all'identificazione dell'unità e della pluralità del fatto, ed alla correlata soluzione delle norme applicabili. Ne consegue che, in presenza di fatti ontologicamente distinti - deposito e cessione dello stesso stupefacente - la mera contestazione del reato ai diversi agenti, a titolo di concorso, non preclude la differenziazione della corretta qualificazione dei singoli segmenti rispettivamente ascritti agli imputati. Né, per la rimarcata specificità della valutazione resa nei confronti della coimputata, la selezione di offensività delle diverse condotte, accertate nei diversi procedimenti, si riflette sulla motivazione, disarticolandone la tenuta logica complessiva. 8.4. Il quarto ed il quinto motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, perché del tutto generici. 8.4.1. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e la gravità del fatto. E siffatta conclusione non muta alla luce delle argomentazioni rassegnate nei motivi nuovi, con i quali si prospettano le gravi condizioni di salute dell'imputato. Oltre a non risultare introdotto con il gravame, il rilievo non prospetta alcun elemento, asseritamente ignorato, che avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio. Le attenuanti generiche sono state introdotte nella legislazione penale al fine di mitigare le pene previste per i singoli reati in relazione a circostanze non contemplate specificamente dal codice, e che il giudice può discrezionalmente selezionare, tenendo conto di qualsiasi elemento, oggettivo e soggettivo, idoneo a consigliare un'attenuazione della pena. Sicchè una malattia anche grave, insorta successivamente ai reati, quando sia estrinseca alla materialità dei fatti ed estranea alla personalità dell'imputato, non è decisiva rilevante ai fini della concessione delle attenuanti generiche (Sez. 5, n. 74 del 18/10/1971, 1972, Lanni, Rv. 119768). 8.4.2. Il punto di censura inerente la determinazione del trattamento sanzionatorio è, del pari, aspecifico e manifestamente infondato, essendo pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato. 9.1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento ai motivi di gravame concernenti la sentenza della Corte d'assise d'appello di Palermo, resa nel proc. n. 6384/08, è, ad un tempo, generico e manifestamente infondato: generico in quanto non indica quale efficacia disarticolante, sul complessivo giudizio di attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], dispieghi l'apprezzata inaffidabilità del medesimo in altro procedimento; manifestamente infondato poiché non si confronta con l'autonoma valutazione resa nel presente giudizio e con il principio per cui è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). 9.2. Sono, per gli stessi motivi, aspecifiche le doglianze formulate nel secondo motivo in relazione all'apprezzamento dell'attendibilita del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Anche in tal caso, il ricorrente si limita a postulare un preteso profilo di contraddittorietà, asseritamente derivante dalla ritenuta inaffidabilità del predetto in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 67), in ipotesi d'accusa associato alla medesima compagine del ricorrente, trascurando in toto di considerare le personali ragioni di astio tra il dichiarante ed il Graziano che - nella valutazione delle sentenze di merito - hanno fondato siffatto giudizio; ragioni che proprio per il peculiare profilo soggettivo e circostanziale evocato confermano, piuttosto che smentire, la specifica ed analitica disamina riservata al medesimo dichiarante erga alios. Per contro, il ricorrente inferisce dalla mera circostanza della partecipazione tanto del [OSCURATO:PERSONA] che del Graziano alla stessa compagine un irriducibile profilo di contrasto nella motivazione che s'appalesa, invece, già dalla formulazione argomentativa insussistente. 9.3. Il terzo motivo è del tutto versato in fatto e rivalutativo, risolvendosi nella incorporazione nel ricorso di interi brani dell'atto d'appello, in tal modo inammissibilmente richiedendo a questa Corte di reinterpretarne le censure sul punto della valutazione delle dichiarazioni - asseritamente distoniche riguardo il ruolo di partecipe del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione sub 1) - rese dai collaboratori Guerrera, Galatolo e Chiarello, e di valutarle rispetto alla motivazione. 9.4. Il quarto motivo replica la medesima modalità, in riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sul punto relativo al coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio attraverso l'imposizione di slot-machine e siti on-line. Anche al riguardo, il difensore trascrive integralmente il motivo d'appello, volto ad evidenziare come il dictum del Vitale, ritenuto attendibile in primo grado, avesse smentito le dichiarazioni accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], omettendo di formulare specifici rilievi alla motivazione. 9.5. Il quinto motivo, che prospetta mancanza della motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'appello in riferimento al reato associativo di cui al capo 15), è del tutto assertivo e propone una soggettiva reinterpretazione delle dichiarazioni rese dal Vitale, decontestualizzate dal complessivo costrutto probatorio, limitandosi a postulare la liceità del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei videogiochi, gestito dallo stesso Vitale e da [OSCURATO:PERSONA], proponendo una reinterpretazione minimizzante delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 72) e [OSCURATO:PERSONA] del 4 ottobre 2011. 9.6. Il sesto motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'aggravante soggettiva di cui all'art. 416-bis, comma sesto cod. pen., è infondato, alla luce delle considerazioni supra svolte, alle quali si rimanda. Il ricorrente, peraltro, evoca precedenti giurisprudenziali relativi a questioni diverse invocandone, senza esplicitarne le implicazioni, l'applicazione al tema in disamina. 9.7. Il settimo e l'ottavo motivo, con i quali si reiterano - sempre sub specie di mancanza della motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'appello e con la memoria difensiva del 18 maggio 2017 - censure in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di tentata estorsione di cui ai capi 17) e 22), sono inammissibili. Anche in tal caso, la deduzione di preterizione dei rilievi svolti con il gravame in relazione alle intercettazioni dell'Il ottobre 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed alla captazione del 14 marzo 2013, relativa alla conversazione tra l'imputato ed il Cacciatore, letta alla luce delle immagini riprese presso l'esercizio del Barraco, è smentita dall'articolata motivazione resa al riguardo. Per altro verso, il tema comune dei motivi è tutto orientato ad una complessiva rilettura del significato del compendio intercettivo che - come già ribadito - si sottrae al sindacato di legittimità. 9.8. Il nono motivo, che articola la stessa doglianza in riferimento al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. sub 16), resta affidato ad una mera manifestazione di dissenso rispetto alle valutazioni rese sul punto dalle conformi sentenze di merito. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi nuovi trasmessi per l'odierna udienza sono complessivamente infondati. 9.1. Le doglianze concernenti la partecipazione al reato associativo sub 15) sono meramente reiterative e si risolvono in una contestazione del significato probatorio delle intercettazioni captate e degli altri elementi, richiedendo la sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In particolare, il ricorrente imposta le censure su un'asserita preterizione di argomenti difensivi, ma attraverso siffatto artifizio retorico non fa che riproporre una soggettiva e frammentaria sterilizzazione dei plurimi e convergenti elementi di prova, eludendo in toto la specifica confutazione resa nella sentenza impugnata, che ha analiticamente ricostruito il ruolo, attivo e dinamico, del Filingeri nella famiglia di Resuttana, in quanto incaricato della esazione di rimesse estorsive e posto a capo di una apposita squadra. Risultano, a tal fine, valorizzate le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - legato al ricorrente da rapporti sorti nella comune detenzione e consolidatisi nel tempo, sin nella sfera personale, e tali da aver determinato l'inserimento del Filingeri nel consesso criminale dal medesimo Vitale capeggiato - analiticamente riscontrate dal contenuto di intercettazioni (tra le quali, in particolare, le captazioni delle conversazioni intercorse tra Domenico e [OSCURATO:PERSONA] e tra il primo e [OSCURATO:PERSONA] il 2 febbraio 2013, a margine di una riunione clandestina; l'ambientale del 4 marzo 2013 tra gli stessi Palazzotto; l'intercettazione del colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] del 12 marzo 2013, tutte ampiamente esplicite riguardo l'attività svolta dal ricorrente); esiti di servizi di osservazione e videovigilanza (partecipazione al summit con esponenti di spicco della consorteria del 2 febbraio 2013; incontri con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo, 29 marzo e 2 maggio 2013), e dalle conformi dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], esponente della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. A siffatto ordito della prova, il ricorrente oppone un'asserita violazione del protocollo valutativo della chiamata in correità che si infrange, all'evidenza, con l'assoluta convergenza dei plurimi elementi di riscontro, invero ex se autosufficienti a delineare - oltre alla formale affiliazione - un ruolo tanto attivo del Filangeri, da indurre le critiche valutazioni dei coimputati. A tanto aggiungasi come le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, abbiano piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., purchè a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro). E, sotto tutti i profili evocati, le nitide conversazioni richiamate nelle conformi sentenze di merito - e delle quali non si deduce travisamento alcuno - restituiscono la cronistoria stessa dell'affiliazione del Filingeri, ne descrivono le mansioni operative e ne chiosano, infine, il profilo, in tal modo descrivendone il ruolo operativo in termini del tutto rispondenti alla norma incriminatrice evocata. Nel quadro così delineato, del tutto aspecifica è, ancora, la denunciata preterizione delle dichiarazioni rese dal teste Mattaliano e dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] i quali, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, hanno reso dichiarazioni neutre e affatto dotate di efficienza demolitoria del complessivo compendio probatorio. 9.2. Le analoghe censure svolte, nel secondo motivo, in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione di cui al capo 24) sono, del pari, inammissibili. Anche in tal caso, all'inequivoca identificazione dell'imputato si è pervenuti alla luce delle nitide captazioni dei colloqui già richiamati (ambientali del 2 marzo 2013), nei quali l'esattore è nominativamente indicato non solo con il nome di battesimo (Bastiano), ma anche mediante un tessuto di particolari selettivi, che non consentono di accreditare alcun dubbio riguardo l'emissario che si era rivolto ai dipendenti del gestore del bowling taglieggiato; rilievo che depotenzia anche la generica deduzione di contraddittorietà della motivazione in conseguenza dell'assoluzione dal medesimo reato del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, del tutto infondate si rivelano le critiche mosse alla reputata efficienza intimidatoria delle espressioni utilizzate ("siamo a disposizione", in luogo di altre locuzioni maggiormente icastiche), avendo sul punto la Corte territoriale dato conto dell'intrinseca valenza minatoria correlata all'inequivoco riferimento all'imposizione di una prestazione illecita, immediatamente ricondotta dai destinatari alla serie di vessazioni di cui l'impresa era, da tempo, vittima. Sul punto, è appena il caso di ribadire come la minaccia - costitutiva del reato complesso di estorsione - oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa (V. ex multis Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467); idoneità nella specie puntualmente accertata, con valutazione ex ante ed in concreto, in rapporto alle modalità della condotta ed al contesto ambientale in cui la stessa è stata posta in essere (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062). 9.3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente trascura che la circostanza aggravante del metodo mafioso si configura anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto - come nel caso in esame - una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182); e trascura, altresì, di confrontarsi non già con la mera consapevolezza, bensì con lo specifico fine di agevolazione dell'attività della associazione mafiosa di appartenenza, ampiamente ricostruita nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734). 9.4. Il quarto ed il quinto motivo sono, concernenti le aggravanti di cui all'art. 416- bis, commi quarto e sesto cod. pen. sono - per le ragioni già sopra esplicitate - infondati. 9.5. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Con specifica motivazione, le conformi sentenze di merito hanno ricostruito quel peculiare profilo di pericolosità che i reati in disamina esprimono, una volta collocati nel solco dei plurimi e gravi precedenti penali del prevenuto, ripercorsi in una sequenza di gravità ascendente e, dunque, in linea con i principi direttivi enunciati da questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). 9.6. Il settimo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche - ed il motivo nuovo che lo ribadisce - e si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, perché del tutto generico. 9.6.1. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e la gravità del fatto. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).9.6.2. Il punto di censura inerente la determinazione del trattamento sanzionatorio è, del pari, aspecifico e manifestamente infondato, essendo pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). I motivi nuovi depositati si limitano, nel resto, ad estendere l'argomentazione posta a fondamento dei motivi principali, ed il loro vaglio deve dunque ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato. 10.1. Il primo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, preclusa in questa sede, e reitera deduzioni già esaminate dalla Corte, senza individuare specifici vizi. La Corte ha dato rilievo alla pregressa condanna del ricorrente per la partecipazione alla medesima associazione mafiosa, sottolineando come gli elementi acquisiti abbiano consentito di rilevare il persistente inserimento del Matassa nel sodalizio, una volta espiata la pena per la precedente condanna: in tale prospettiva, oltre al dato accertato delle assidue frequentazioni del ricorrente con esponenti della famiglia di riferimento e con i referenti di altre compagini mafiose insediate nei limitrofi territori, la Corte ha posto in rilievo la lunghissima serie di captazioni significative della distribuzione delle competenze nella gestione mafiosa del settore delle slot-machine e della sommesse on line e del ruolo svolto dal ricorrente, unitamente al fratello Filippo. L'ampio ed articolato percorso argomentativo rassegnato nella sentenza impugnata in ordine alla - perdurante - partecipazione attiva al clan Arenella-Aquasanta è stato contrastato, nel ricorso, mediante: l'asserita indebita valorizzazione della precedente condanna, che ha invece costituito, nella ratio decidendi delle conformi sentenze di merito, solo la premessa storica della puntuale disamina articolata sul punto della perdurante ed attuale condotta associativa; la sottovalutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Tantillo, non investite da specifici elementi di criticità; la pretesa disarticolazione dell'intero costrutto accusatorio discendente - nella prospettazione del ricorrente - dall'esclusione del ruolo apicale, in origine contestato al medesimo ed al fratello Filippo, senza che dalla qualificazione giuridica della qualità della partecipazione, e della ricostruita posizione dei medesimi in termini di subalternità al Galatolo, siano tratti concreti profili di contraddittorietà con le statuizioni rese ai fini dell'affermazione di responsabilità. Per altro verso, la pretesa sottovalutazione delle dichiarazioni rese dal predetto Galatolo, in termini ipotetici, circa l'attribuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un ruolo al fratello Agostino all'interno della famiglia dell'Acquasanta si rivela del tutto inconsistente, trattandosi di argomento neutro e del tutto recessivo rispetto alla mole degli elementi di prova unitariamente valorizzati. Né dispiegano disarticolazione alcuna del discorso giustificativo le frammentarie estrapolazioni di singoli elementi, rispetto ai quali si deduce la preterizione di specifiche doglianze difensive, trattandosi di profili che non evidenziano, nella stessa prospettazione del ricorso, il carattere della decisività, e che sono stati reputati neutri (le dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), recessivi (la conversazione del 15 giugno 2012, richiamata nel ricorso, nella personale interpretazione proposta) e, comunque, inferiti dal complessivo compendio dimostrativo ("piena conoscenza e condivisione del Matassa delle regole di competenza territoriale vigenti all'interno di cosa nostra"). Peraltro, è opportuno rammentare, che il vizio di travisamento della prova , è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758, che ha ribadito espressamente la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito). Nessuna antinomia insanabile della motivazione, poi, scaturisce necessariamente dalla differente valutazione di diverse parti del narrato di un collaboratore di giustizia, come, più in generale, di qualsiasi prova dichiarativa. Particolarmente in tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della "frazionabilità" della valutazione, un giudizio d'inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: a) non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; b) l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; c) sia data una ragionevole spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita: per esempio, per la complessità dei fatti, per il tempo trascorso dal loro accadimento, perchè si tratta di episodi appresi non direttamente, per la scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto, e così via (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Rv. 271253; Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Rv. 270153; analogamente, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, Sez. 3, n. 24979 del 22/112/2017, Rv. 273530). Nello specifico, è sufficiente rilevare, allora, che il ricorrente non ha indicato nemmeno uno di tali, od altri, possibili elementi di dubbio. Nè l'intervenuta assoluzione del Matassa da alcuni dei "reati-scopo" s'appalesa inconciliabile ex se con la ritenuta partecipazione al sodalizio mafioso, come invece postulato nel ricorso: in primo luogo, e nel caso specifico, perchè tale pronuncia liberatoria, comunque, non ha riguardato tutti i reati ulteriori al medesimo addebitati; ma, ancor prima, in generale, perchè l'ontologica autonomia tra reato associativo e reati-fine fa sì che la partecipazione del singolo all'associazione possa realizzarsi anche attraverso condotte diverse dalla commissione di fatti di reato. Le residue doglianze, poi, relative alle dichiarazioni dei collaboratori di giusizia o alla natura delle riunioni a cui il ricorrente avrebbe preso parte, si risolvono in censure di mero fatto, fondate su congetture o, comunque, su valutazioni alternative ipotetiche, che esulano dal sindacato del giudice di legittimità. Del resto, il ricorrente non spiega quali sarebbero stati gli elementi, specificamente indicati con l'atto d'appello e trascurati dalla sentenza impugnata, nè, ancor meno, la decisività degli stessi al fine di un diverso esito del giudizio: elemento, quest'ultimo, invece indispensabile per la configurabilità del lamentato difetto di motivazione (vds. tra moltissime altre conformi, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). 10.2. Sono, invece, infondate le censure rivolte - con il secondo motivo - all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen.. Anche in tal caso, il ricorrente invoca una pretesa ricaduta liberatoria derivante della mera qualificazione in mitius della condotta di partecipazione, e contesta la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. L'art. 513-bis cod. pen. si riferisce, invero, a "chiunque" tenga le condotte ivi descritte, "nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva". Non è, pertanto, necessario che si tratti del titolare di tale attività, e dunque dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante dell'impresa esercitata in forma collettiva; ma è ben possibile che - anche al di fuori dell'ovvia ipotesi del concorso eventuale con tali figure - la condotta delittuosa sia posta in essere da persona diversa, purchè inserita nell'organizzazione dell'attività produttiva e che, in quanto tale, esercita un'attività d'impresa.Tale più vasta platea dei possibili soggetti attivi del reato, del resto, è coerente con la più ampia nozione di "atti di concorrenza" illecita, ai fini dell'art. 513-bis cit., accolta dalla giurisprudenza di questa Corte, e che ricomprende tutti quei comportamenti coercitivi, connotati da violenza o minaccia, esplicati nell'esercizio di attività commerciali, industriali o produttive, che integrano atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., ivi comprese le condotte, diverse da quelle indicate ai numeri 1) e 2), specificamente volte ad alterare l'ordinario e libero rapportarsi degli operatori in un'economia di mercato, comprese le intese restrittive della libertà di concorrenza e gli abusi di posizione dominante, descritti nella L. n. 287 del 1990, artt. 2 e 3. In altri termini, il reato in disamina è configurabile in tutti i casi in cui l'agire coercitivo, mediante violenza o minaccia, esplicato nell'ambito dell'esercizio di un'attività d'impresa, integri un atto tipicamente concorrenziale. Per definire tale concetto, tuttavia, occorre avere riguardo alle ipotesi di "concorrenza sleale" previste dall'art. 2598 cod. civ., nella sua interezza: così che dovrà considerarsi anche quella prevista dal n. 3) di tale ultima norma, il quale, con formula residuale e - per così dire - aperta, stabilisce che "compie atti di concorrenza sleale chiunque (...) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda". E, se così è, è impossibile non farvi rientrare tutti quei comportamenti, violenti o minatori, che si presentino specificamente diretti ad alterare le fisiologiche relazioni degli operatori in un'economia di mercato (Sez. 6, n. 50094 del 12/07/2018, Rv. 275717; Sez. 6, n. 50084 del 12/07/2018, Rv. 274288; Sez. 2, n. 30406 del 19/06/2018, Rv. 273374; Sez. 6, n. 38551 del 05/06/2018, Rv. 274101). La fattispecie, infatti, è costruita come reato di pura condotta, sanzionando "chiunque compie atti di concorrenza". E l'art. 2598 c.c., che questi ultimi definisce, e che pertanto - come premesso - deve intendersi implicitamente richiamato, tipizza, nel suo intero catalogo (e non soltanto nel n. 3), soltanto condotte espressamente definite "idonee a danneggiare" le imprese concorrenti, o comunque tali (imitazione servile degli altrui prodotti, appropriazione di pregi altrui), tanto che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, non è necessario che l'evento di danno si sia realizzato, e cioè che l'altrui azienda concorrente sia stata già danneggiata. Ciò che qualifica la condotta tipica, violenta o minacciosa che sia, e che rappresenta il connotato differenziale rispetto alle altre fattispecie caratterizzate da tali modalità di comportamento, è dunque il momento telelologico: la strumentalità e la direzione di essa al pregiudizio del concorrente e della libera autonomia di mercato. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, e, più precisamente, di pericolo concreto, come sì desume dal predicato di "idoneità" della condotta alla lesione di tali beni giuridici, e come è imposto da esigenze di tassatività.In linea con tale impostazione, Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735, hanno definitivamente chiarito come, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 - bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (In motivazione la Corte ha sottolineato la centralità, ai fini dell'ermeneusi della norma, del principio di libera concorrenza come discendente, oltre che dall'art. 41, comma 1, Cost., dalla normativa di riferimento, sia interna che euro-unitaria). Quanto, poi, alla natura dell'attività imprenditoriale ostacolata, il reato di cui si discorre dev'essere escluso solo quando il comportamento violento o intimidatorio dell'agente miri ad impedire al concorrente l'esercizio di una attività del tutto illecita (Sez. 6, n. 1089 del 22/10/2008, Rv. 243188 - ha ravvisato, ad esempio, il reato in relazione ad un'attività di noleggio di videopoker, ancorchè l'agente avesse inteso favorire, con la sua condotta, la distribuzione di apparecchi illegalmente modificati). Nel caso in esame, invece, dalla sentenza non emerge nemmeno se i macchinari od i programmi oggetto d'imposizione fossero o meno sottoposti sistematicamente ad alterazione: ragione per cui la censura difensiva non è pertinente (per la sussistenza, comunque, del reato nell'ipotesi, del tutto analoga a quella in esame, di imposizione, grazie all'appoggio di esponenti della locale criminalità organizzata, della fornitura in via esclusiva di videogiochi ai titolari di esercizi pubblici, con conseguente assunzione di una posizione di predominio nel mercato, vds. Sez. 2, n. 9763 del 10/02/2015, Rv. 263299). Deve escludersi, inoltre, che l'art. 513-bis, richieda il dolo specifico: la fattispecie è costruita, infatti, come reato a dolo generico, per il quale, dunque, è sufficiente che l'agente , si rappresenti la natura di atto di concorrenza sleale della propria condotta violenta o minacciosa e l'attitudine della stessa a provocare effetti indebitamente dannosi sull'impresa concorrente, non essendo, invece, necessario anche che egli agisca con la specifica intenzione di cagionare tali danni. Così delimitato il perimetro normativo di riferimento, riguardo, invece, alle censure relative alla ricostruzione dei fatti, è sufficiente osservare che il ricorso - anche sotto questo profilo - non contesta specifiche circostanze, ma si limita a segnalare una pretesa caduta di logicità che - come rilevato - non sussiste. 11.3. Infondato, infine, è anche il terzo motivo. Richiamati i principi già affermati supra al § 3.2., è qui sufficiente osservare come il "pieno inserimento nel tessuto mafioso", nel rilevante settore delle attività imprenditoriali svolte dal Matassa, esplichi compiutamente il reimpiego di illeciti proventi nella lecita attività in disamina, che giustifica la predetta aggravante.12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 12.1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento agli artt. 438, comma 5, 442 cod. proc. pen., è inammissibile. 12.1.1. La deduzione è, innanzitutto, aspecifica, non indicando le prove, alle quali la richiesta del rito abbreviato era stata, all'udienza preliminare, condizionata, sì da potersi sindacare la motivazione di rigetto resa dal G.U.P. e, correlativamente, delibare la statuizione di rigetto del giudice del dibattimento e, all'esito, il diniego del correlato sconto di pena. In alcun punto del ricorso, invero, il ricorrente enuncia quale rilevanza avrebbero assunto le deposizioni testimoniali sul thema decidendum, in tal modo precludendo in radice il sindacato sulla ragionevolezza del giudizio predittivo negativo posto a fondamento dell'ordinanza reiettiva e dei provvedimenti assunti nelle successive fasi di merito; sindacato che, invece, postula una specifica prospettazione del richiedente, tale da consentire la verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, e che impone l'applicazione della diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato (Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801). 12.1.2. Siffatto, assorbente, deficit nella formulazione della censura non devolve utilmente la questione, prospettata dal ricorrente, della violazione dei criteri legali di quantificazione della pena, che assume rilievo solo quando la preclusione del rito sia dipesa dall'erronea deliberazione del giudice (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173); e preclude, altresì, la correlata questione dei termini in cui la reiterazione della richiesta debba essere riproposta al giudice, nei casi di parziale modifica della regiudicanda derivante - come nel caso in esame - dal proscioglimento dell'imputato da uno dei capi oggetto di contestazione, quanto alle ricadute dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte sulla scindibilità ed autonomia dei singoli capi, ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965). 12.1.3. Per altro verso, il difetto di specificità della questione rende del tutto ultroneo il riferimento alla motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto. Qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è, invero, giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636). Ma anche l'accesso agli atti - consentito ed anzi imposto per la soluzione di questioni processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - non consente, nel caso all'odierno vaglio, di apprezzare rilevanza e decisività della prova condizionante, poiché il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121). Il primo motivo è, pertanto, inammissibile. 12.2. E', invece, infondato il secondo motivo, con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'operante [OSCURATO:PERSONA] alle udienze del 19 novembre, 14 e 21 dicembre 2015, previa lettura di informative dal medesimo non sottoscritte e di cui lo stesso operante si è dichiarato estensore. Questa Corte ha già affermato che quando la deposizione del testimone ha ad oggetto una complessa attività di polizia giudiziaria, caratterizzata anche da plurime acquisizioni documentali, la consultazione di documenti in aiuto della memoria, di cui all'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., può realizzarsi attraverso la lettura dei dati risultanti da documenti redatti dallo stesso teste, ovvero, nel caso di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, dei verbali e degli altri atti di documentazione dell'attività da lui svolta che tali dati riportano (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263800 in fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l'utilizzo di prospetti formati dal teste che riassumevano il contenuto di documenti acquisiti nel corso delle indagini dall'articolazione di polizia giudiziaria di cui il medesimo faceva parte). In tal senso, va qui ribadito che il testimone può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purché abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono (Sez. 1, n. 1364 del 08/11/2011, dep. 2012, Soccio, Rv. 251667): Del resto, non si contesta che il dichiarante abbia partecipato alle operazioni trasfuse nell'informativa, ma solo di non aver personalmente sottoscritto la relativa relazione, né che gli atti consultati siano stati sottratti all'esame di tutte le parti del processo (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271279), in tal modo limitando la censura ad una mera prospettazione formalistica. Né s'appalesa pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 9494 del 07/02/2018, Schiavo, Rv. 272348) che, nel tracciare la linea di demarcazione tra inutilizzabilità del risultato probatorio e nullità della prova, ha comunque ribadito che la mancata osservanza delle formalità di acquisizione delle prove può porsi, eventualmente, sul piano della nullità, sempre che tale sanzione sia prevista con riferimento alla singola violazione, in base al principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 cod. proc.pen.; e, nel caso in esame, siffatta previsione specifica non sussiste con riferimento alla consultazione di atti alla cui stesura il teste abbia cooperato, omettendo soltanto di sottoscrivere il relativo documento. Il rilievo è, pertanto, infondato. 12.3. E', invece, reiterativo e mirato alla rivalutazione della prova il secondo motivo di ricorso, essenzialmente volto a contestare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. Oltre ad evidenziare la marginalità dei dichiaranti che hanno affermato siffatta partecipazione (Canfarotta e Micalizzi), la sottovalutazione delle dichiarazioni liberatorie di [OSCURATO:PERSONA] ed il travisamento di quelle rese (alle udienze del 12 e 13 maggio 2016) da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente contesta la mancata esplicazione di un ruolo dinamico e funzionale in favore della cosca di riferimento, anche in conseguenza dell'assoluzione del ricorrente dai reati scopo che gli erano stati contestati. Siffatta prospettazione rivela ex se la richiesta di un'inammissibile rivalutazione del complessivo giudizio probatorio, a fronte di un articolato apparato giustificativo della sentenza impugnata (ff. 505-557) che ha, senza soluzione di logicità, dato atto di come il Taormina, sebbene non formalmente affiliato, avesse apportato un contributo, dinamico e funzionale, rendendosi disponibile - nel quadro del legame familiare con indiscussi esponenti apicali e di consolidati rapporti con associati - al rafforzamento del sodalizio. Del resto, le conformi sentenze di merito enunciano gli esiti delle numerose intercettazioni, riscontrate da appositi servizi di osservazione, che - lette alla luce degli apporti conoscitivi resi dai collaboratori di giustizia Micalizzi e Canfarotta - restituiscono un ruolo assolutamente dinamico, non contraddetto - ed anzi confermato - dalle dichiarazioni del Guerrera, né dalla ricostruzione resa dall'imputato, smentita da dati oggettivi puntualmente evidenziati e dal contenuto delle captazioni (tra le quali il dialogo tra il Taormina ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] del 24 settembre 2012, nel quale è lo stesso Taormina a delineare compiutamente le dinamiche del sodalizio ed il proprio ruolo; le dichiarazioni apprese nell'ambientale del 19 aprile 2011 da [OSCURATO:PERSONA], descrittive della posizione del ricorrente rispetto al reggente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza impugnata, peraltro, giustifica del tutto razionalmente l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Guerrera che, per la dovizia dei dettagli riferiti, non può essere stata condizionata dai dati probatori disponibili nella fase processuale in cui le medesime sono state rese, e che hanno apportato elementi ricostruttivi puntualmente riscontrati in ordine al ruolo di esattore svolto dall'imputato; il che rende del tutto irrilevante l'assoluzione del medesimo Taormina da specifici episodi estorsivi, segnalata dalla difesa quale profilo di contraddittorietà della motivazione. In conclusione, le doglianze del ricorrente selezionano solo alcuni degli elementi probatori che, all'esito di una soggettiva rielaborazione, vengono evidenziati al fine di censurare la stessa decisione, senza evidenziare alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, sindacabile nella presente fase, e senza alcun serio confronto con gli argomenti confutativi dell'appello, rassegnati dalla Corte di merito. 12.4. E', parimenti, reiterativo ed assertivo il quarto motivo, con il quale si deduce la medesima censura in riferimento agli artt. 5, 42, 43 e 416-bis, cod. pen., 192 cod. proc. pen., 7 CEDU e 117 Cost. in relazione all'elemento soggettivo del reato. Sul punto, del tutto inconferente s'appalesa il riferimento all'inaccessibilità ed imprevedibilità, all'epoca dei fatti - temporalmente collocati nella fase di reggenza del Caporrimo e fino alla data indicata nella contestazione - dell'art. 416-bis cod., prospettata nel ricorso senza confrontarsi in alcun modo con la condotta di partecipazione contestata. Nel resto, è solo assertiva la rivendicazione del difetto del dolo specifico di fattispecie, avendo sul punto la Corte d'appello reso un'argomentazione confutativa che solo ad abundantiam ha richiamato il vincolo parentale dell'imputato con il padre e la conseguente consapevolezza delle dinamiche associative, in tal modo sterilizzando, del tutto logicamente, la pretesa inconsapevolezza della finalizzazione delle condotte - e della stessa prevedibilità della sanzione penale - postulate dal ricorrente. 12.5. Il quinto motivo è infondato. Nel prospettare lo stesso vizio in riferimento all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., il ricorrente trascura la precisa delimitazione temporale della condotta di partecipazione e contesta la disponibilità di armi nel medesimo periodo, senza replicare in alcun modo alle valutazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata. Per contro, la disponibilità di armi da parte della articolazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] è attestata - oltre che dalle statuizioni rese nella sentenza irrevocabile emessa a carico dei coimputati nel presente procedimento - da specifici elementi di prova, puntualmente richiamati e non confutati nella sentenza impugnata. Nel resto, vanno qui richiamate le considerazioni svolte supra al § 3.1., con la sola precisazione che alcuna incolpevole ignoranza resiste alla ricostruzione dei tempi della partecipazione e del grado della compenetrazione nella consorteria criminale. 12.6. E del tutto generico è, inoltre, l'ulteriore punto, non indicizzato, con il quale si contesta la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili; danno liquidato tutt'altro che arbitrariamente con valutazione equitativa in rapporto al tipo di incidenza della condotta. Va del resto osservato che le parti civili costituite, sia istituzioni che enti territoriali o enti esponenziali, hanno fondato le proprie pretese sulla concreta lesività della persistente operatività del sodalizio mafioso, in varia guisa idonea a danneggiare la funzione e l'immagine di quei soggetti o a pregiudicare il conseguimento delle finalità istituzionali o statutarie, perseguite attraverso l'azione svolta in una storicizzata realtà (V. Sez. 2, n. 39951 del 17/7/2018, Palma, rv. 273921, secondo cui in tema di costituzione di parte civile, un'associazione che annovera nel proprio statuto la tutela del diritto alla libera impresa, è legittimata a costituirsi parte civile nei confronti di un soggetto imputato di partecipazione ad un clan mafioso, che ha quale obiettivo il controllo delle attività economiche nel medesimo territorio di operatività dell'associazione, in quanto in tal caso il danno prodotto dal reato integra la lesione di un diritto soggettivo dell'associazione). In tale quadro, i giudici di merito hanno ritenuto di poter apprezzare l'incidenza lesiva delle condotte accertate in riferimento a ciascun soggetto costituitosi, utilizzando con prudenza e coerenza il canone equitativo, in assenza di specifiche prospettazioni di danni commisurabili in termini diversi o, per contro, di contestazioni idonee ad attestare l'assenza o la minore consistenza dei danni lamentati. D'altro canto è di tutta evidenza che la condotta di partecipazione ascritta al ricorrente, per sua natura idonea a rafforzare la consorteria influendo sul conseguimento del programma associativo, ha costituito la base di riferimento per l'attribuzione sul piano eziologico anche al Taormina delle conseguenze dannose e, correlativamente, della sua corresponsabilità a fini risarcitori. A fronte di tanto, il punto di censura si risolve nella formulazione di assertive contestazioni, non specificamente correlate alle valutazioni che sono alla base delle statuizioni civili. 12.7. Il sesto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è privo di specificità, ed è altresì manifestamente infondato, essendo pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142)13.2. 12.8. Il settimo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti eneriche è inammissibile, perché del tutto generico. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 - bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e la gravità del fatto, finalizzato altresì ad agevolare un sodalizio mafioso. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), 13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Urso. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Urso è inammissibile. I due motivi di ricorso che, per evidente connessione, possono essere congiuntamente vagliati, sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge e sono, comunque, manifestamente infondati. 13.1. Il ricorrente censura, invero genericamente, l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 4) e 12) e, inconseguenza, la valenza assegnata ai predetti fatti in ordine alla dimostrazione della partecipazione associativa, asseritamente risolta nella mera dimostrazione dei delitti-scopo ed erroneamente fondata sulle dichiarazioni accusatorie de relato del Guerrera. 13.1.1. Il primo punto, riguardante la tentata estorsione del 6 dicembre 2012 in danno delle ditte Tecnoscavi e Sanfratello, risulta generico e manifestamente infondato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla diretta partecipazione del D'Urso, a bordo della Smart in uso al predetto ed unitamente ai sodali Contino e Spina, all'azione intimidatoria, seguita al rifiuto della persona offesa di adempiere alle richieste e consistita nel danneggiamento dei mezzi meccanici; episodio all'indomani del quale il Giorlando, autore della prima richiesta estorsiva, si era di nuovo rivolto al capocantiere D'Amico, chiedendogli se avesse bisogno di un camion, a dimostrazione della riconducibilità dell'operazione ad un'unitaria regia, facente capo al Contino che, come correttamente rilevato dalla Corte, aveva fornito un contributo materiale allo sviluppo dell'azione estorsiva, attraverso la partecipazione allo strumentale danneggiamento. Assertive risultano, in siffatto contesto, le deduzioni riferite al tipo di contributo offerto dal D'Urso ed alla finalità del danneggiamento, fermo restando che il ricorrente non si è confrontato con le dichiarazioni del Guerrera, valorizzate dalla Corte a conferma della ricostruzione desunta dalle conversazioni intercettate e dalle altre risultanze. 13.1.2. Il secondo punto è, del pari, generico in quanto - incontestato sotto il profilo oggettivo il presupposto della fittizia intestazione al D'Urso della società Edil DCD, in realtà riferibile al Contino, come analiticamente dimostrato dalle intercettazioni - reitera rilievi in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui alli art. 12-quinquies, L. n. 356 del 1992, in relazione alla finalità di eludere eventuali misure di prevenzione, ai quali la Corte ha offerto congrua e corretta risposta: ed invero la Corte ha considerato che il dominus reale Contino, già condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, rivestiva il ruolo di responsabile della famiglia di Partanna-Mondello, con conseguente piena consapevolezza, in capo all'intestatario formale, del rischio che costui potesse essere destinatario di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018, Matarrelli, Rv. 274286), al di là del fatto che un simile procedimento non fosse stato avviato (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264178). A fronte di tanto, il ricorrente propone nuovamente l'argomento, in realtà non pretermesso, incentrato sull'asserita inconsapevolezza dello spessore criminale del Contino e sui correlati rischi di natura anche patrimoniale, dovendosi escludere la natura congetturale dell'attribuzione al ricorrente di una finalità elusiva, penalmente rilevante, anche considerando il rilievo della Corte secondo cui nessuna diversa finalità era stata in concreto prospettata in quel peculiare contesto operativo e, soprattutto, nel complessivo assetto dei rapporti correnti tra le parti. 13.2. Nel quadro così delineato, perdono spessore le critiche rivolte all'affermazione di responsabilità in ordine alla partecipazione associativa. E ciò non solo - e non tanto - per l'indubbia concludenza che l'accertata partecipazione ai reati-scopo e, in special modo, le modalità di consumazione degli stessi dispiegano (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670), quanto, piuttosto, perché la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine agli elementi che suffragano la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, evidenziando: l'inequivoco tenore delle intercettazioni (prima, tra tutte, l'ambientale del 15 dicembre 2012 a bordo della Smart del ricorrente, dalla quale emerge come il medesimo si fosse attivato per reperire un luogo sicuro per il programmato consesso tra il Contino, il Guerrera ed il Biondino, effettivamente tenutosi nel garage della madre dell'imputato, con modalità di segretezza e con l'adozione di precauzioni tipicamente mafiose; la reiterata ricerca di luoghi sicuri per incontri tra soggetti apicali (in 27 marzo 2013; il 9 dicembre 2012); la frequenza e tipologia dei contatti con esponenti di vertice. La consistenza probatoria della lettura congiunta degli elementi indicati, depotenziati solo frammentariamente dal ricorrente, rendono, infine, del tutto evanescente la critica rivolta alla valutazione delle dichiarazioni rese dal Guerrera che - oltre a riferire circostanze direttamente apprese riguardo al ruolo svolto dal D'Urso - ha riportato quanto riferitogli dal Contino in termini del tutto coerenti con il complessivo dispiegarsi della prova (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185). In tale quadro, le doglianze del ricorrente risultano puramente assertive, in quanto non si confrontano pienamente con fa motivazione della sentenza impugnata. Per altro verso, del pari generiche risultano le osservazioni incentrate sulla qualità delle azioni addebitate al D'Urso, che non sarebbero state connotate da modalità tali da potersene trarre elementi per comprovare la partecipazione del ricorrente. In realtà si tratta di assunto che muove da una ricostruzione del merito, volta ad escludere la stessa configurabilità dei reati scopo, invece ravvisati dalla Corte, e che dunque non assume rilievo, fermo restando che la Corte non ha tratto la prova della partecipazione dal riscontro delle condotte satellite, ma ha al contrario inserito queste ultime nel quadro operativo del sodalizio, segnalando gli elementi che consentivano di delineare la partecipazione del ricorrente. Ed ancora va rimarcato come, contrariamente a quanto prospettato, la Corte non ha affatto enfatizzato l'arco temporale della partecipazione del D'Urso all'associazione mafiosa, ma ne ha autonomamente ricostruito la prova dell'inserimento nel sodalizio con riferimento al periodo oggetto di contestazione. In conclusione, le doglianze del ricorrente selezionano solo alcuni degli elementi probatori che, all'esito di una soggettiva rielaborazione, vengono evidenziati al fine di censurare la stessa decisione, senza evidenziare alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, sindacabile nella presente fase, e senza alcun serio confronto con gli argomenti confutativi dell'appello, rassegnati dalla Corte di merito. 13.3. Seppur genericamente evocate nel ricorso, va qui solo evidenziato - quanto alle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto cod. pen. - come la concreta fattispecie al vaglio abbia offerto alla Corte territoriale l'occasione di evidenziare quell'infiltrazione nel tessuto economico lecito, reinvestendo gli illeciti profitti della consorteria che, come già rilevato al § 3.2., costituisce l'in se dell'aggravamento sanzionatorio. 13.4. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., ritenuta, per i reati scopo di cui ai capi 4) e 12), nella duplice connotazione modale descritta dalla norma e, con specifica motivazione, della consapevolezza anche della finalità di rafforzamento (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, 2020 Chioccini, Rv. 278734), il punto di censura è del tutto aspecifico e non contrasta, con alcun argomento dotato di attitudine demolitoria, la motivazione resa sul punto. 14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.14.1. Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 29) della rubrica, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Tutti gli argomenti sono, invero, generici, consistendo in una mera manifestazione di dissenso dalle conclusioni della Corte d'appello o nella proposizione, da parte della difesa ricorrente, di una personale ricostruzione alternativa dei fatti, tuttavia compiuta in frontale contrasto con nitide risultanze istruttorie di segno diverso, dettagliatamente esposte in sentenza ed invece ignorate nel ricorso. Ed invero il ricorrente riproduce - mediante incorporazione nel ricorso - interi brani di conversazioni captate, proponendone una sterilizzante lettura, ora contestando la stessa identificazione del Faraone, ora postulando l'estraneità dell'imputato al tentativo di estorsione in danno dell'Arnone, in ogni caso offrendo a questa Corte il diretto confronto con interi reperti probatori. Siffatta tecnica preclude inesorabilmente l'utile deduzione delle censure, poiché sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601. 14.2. Nel contestare, con il secondo ed il quarto motivo, la valutazione d'attendibilità della persona offesa, il ricorrente replica la stessa tecnica redazionale, riportando integralmente brani della sentenza impugnata ed insistendo nel prospettare la calunniosità delle dichiarazioni rese dall'Arnone, laddove, invece, la Corte territoriale ha reso una insindacabile rappresentazione delle ragioni sottese alla progressione dichiarativa della persona offesa. Nel resto, i motivi finiscono per assegnare alla persona offesa lo statuto probatorio delineato dall'art. 192, comma 3, cod. pen., fuori dei casi previsti dalla legge, ed a denunciare un'indebita suggestione, esercitata sulla persona offesa nel corso dell'interlocuzione con l'operante Corsello, che avrebbe indotto in errore l'Arnone riguardo l'identificazione del ricorrente attraverso la lettura delle intercettazioni, di cui non rappresenta, con la necessaria precisione, la decisività. Anche al riguardo, il ricorrente incorpora nel ricorso i verbali delle dichiarazioni dell'Arnone, senza selezionare, in modo intellegibile, i punti asseritamente indicativi di un indebito condizionamento. Per altro verso, alcun divieto processuale impedisce la contestazione, al dichiarante, di contenuti delle intercettazioni dei colloqui al fine di acquisirne, per via testimoniale, precisazioni e chiarimenti, tra i quali - come avvenuto nel caso di specie - l'identificazione delle persone nominate.14.3. Il terzo, il quinto ed il sesto motivo, con i quali si deduce vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], si affidano, nuovamente, alla relativa trascrizione, inferendone, del tutto assertivamente, un personale significato liberatorio. Del tutto assertivo è, inoltre, il rilievo, asseritamente trascurato, secondo cui il Faraone non fu mai sostenuto, nella competizione elettorale, dalla cosca di [OSCURATO:PERSONA] - Cardillo - [OSCURATO:PERSONA], come invece affermato dal collaboratore Guerrera, così come la deduzione relativa alla prosecuzione dei rapporti tra il Faraone e l'Arnone in epoca successiva al febbraio 2013, introducendo i predetti punti questioni di fatto, dalla quali si pretende di trarre profili di illogicità della motivazione resa sul punto della partecipazione del ricorrente al reato, indirizzando sul piano della diretta valutazione della prova il sindacato di legittimità. Del tutto suggestivo ed evanescente è, infine, l'ulteriore argomento, con il quale si stigmatizza il travisamento dei fatti riguardo le dichiarazioni dei testi a discarico Balsano, Pirolo, Giallanza e Licata, la cui lettura sarebbe stata indebitamente condizionata da una introspezione psicologica, con conseguente depotenziamento delle circostanze dai medesimi riferite, decisive sul punto della frequenza, durata e modalità della frequentazione, alludendo la censura esplicitamente ad un motivo vietato. Invero, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 15. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 15.1. Il primo motivo è, al tempo stesso, manifestamente infondato e volto comunque a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio in una prospettiva favorevole al ricorrente, senza peraltro individuare specifici vizi del ragionamento della Corte e, dunque, finendo per esulare dall'ambito dello scrutinio consentito in questa sede. Del tutto aspecifiche sono le censure che - volte a contestare l'attendibilità della persona offesa D'Amico - prospettano l'assenza di riscontri che, oltre a non essere in astratto dovuti, sono stati comunque analizzati ed unitariamente apprezzati. Nel dedurre lo status di condannato per partecipazione ad associazione mafiosa del predetto, il ricorrente non ne circostanzia in alcun modo il vincolo di connessione con i reati per cui si procede; a tanto aggiungasi che il ricorrente rimanda alla comparazione tra il verbale di denuncia del 7 dicembre 2012 e la trascrizione della deposizione del D'Amico all'udienza del 2 novembre 2016, finendo per invocare, in questa sede, un nuovo giudizio di merito. Il punto che contesta il contenuto dell'intercettazione intercorsa tra il Giorlando e [OSCURATO:PERSONA] è, del pari, proposto fuori dei casi previsti, in quanto ne propone una personale rilettura utilitaristica, mentre le censure rivolte alla valutazione d'attendibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non enucleano specifici profili di criticità. D'altro canto, la motivazione non si fonda esclusivamente sul contributo dei collaboratori, ma affida a costoro la descrizione dello sfondo nel quale sono state inserite le conversazioni intercettate, dalle quali sono stati desunti più specifici elementi di prova, al tempo stesso costituenti riscontro di quelle dichiarazioni e idonei a definirne la portata probatoria. Manifestamente infondata è, infine, la censura che investe l'attitudine minatoria della richiesta. Sul punto, è appena il caso di ribadire come la minaccia - costitutiva del reato complesso di estorsione - oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa (V. ex multis Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467); idoneità nella specie puntualmente accertata, con valutazione ex ante ed in concreto, in rapporto alle modalità della condotta ed al contesto ambientale in cui la stessa è stata posta in essere (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062), restando irrilevante che la stessa non sia stata percepita come tale dalla persona offesa. 15.2. Il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento all'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 396 sent.) ha fatto corretta applicazione del principio, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378), per cui, in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 e 629, comma 2, cod. pen. (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso); ed ha, altresì, correttamente (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365) reputato che, in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole. 15.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. è, del pari, manifestamente infondato. Il ricorrente trascura che la circostanza aggravante del metodo mafioso si configura anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto - come nel caso in esame - una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182); e trascura, altresì, di confrontarsi non già con la mera consapevolezza, bensì con lo specifico fine di agevolazione dell'attività della associazione mafiosa di appartenenza, ampiamente ricostruita nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734). 15.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile. 15.4.1. Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e la gravità del fatto, mentre il ricorrente si limita a segnalare la sottovalutazione di elementi neutri (unicità del fatto) o, comunque, argomentativamente reputati recessivi (condotta processuale). Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, resta insindacabile (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 15.4.2. Il punto di censura inerente la determinazione del trattamento sanzionatorio è, del pari, aspecifico e manifestamente infondato, essendo pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Per altro verso, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839). Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 16. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 16.1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è indirizzato a proporre una rivalutazione dei fatti e delle prove. Il corredo istruttorio, costituito da conversazioni intercettate e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, è arricchito, in questo caso, dall'esplicito contributo testimoniale della persona offesa: apporto che il ricorso prova a depotenziare, accennando a contraddizioni tra le dichiarazioni rese dall' Abbate in diversi momenti, senza tuttavia indicarne gli aspetti nè la rilevanza decisiva ai fini di una diversa ricostruzione degli accadimenti. Così come meramente enunciate sono le riserve di attendibilità formulate sul collaboratore Vitale, in quanto non sorrette dall'indicazione di specifici e decisivi elementi, quanto meno, di dubbio. Per altro verso, il ricorrente propone un'alternativa lettura delle intercettazioni dell'8 aprile e dell'Il febbraio 2014 e denuncia un asserito difetto di tipicità nell'imposizione dell'assunzione della D'Angelo da parte di IPA s.r.I., trascurando di confrontarsi con il principio per cui integra il reato di estorsione, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo sia il requisito dell'ingiusto profitto, conseguito dalla persona assunta e connesso ad un'azione intimidatoria, sia quello del danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266079; N. 5639 del 2006 Rv. 233837, N. 49388 del 2012 Rv. 253914). Restano, infine, affidate a mere pretese le "ragioni di millanteria" che avrebbero ispirato le dichiarazioni ammissive dello stesso imputato, così come il depotenziamento degli accertati rapporti con il Guerrera. 16.2. Il secondo motivo è, del pari, puramente assertivo, laddove si limita a criticare la ricostruzione dell'apporto causale del [OSCURATO:PERSONA], senza contrastare in alcun punto la ricostruzione resa nell'impugnata sentenza. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 17. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 17. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei limiti di cui alla motivazione. 17.1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 191 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso la doverosa verifica d'attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], è generico e manifestamente infondato. E' generico in quanto non si confronta con il dato - che invece nega - che al Guerrera è stata riconosciuta l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, essendo stata rilevata la consistenza del contributo dal medesimo offerto; e che nella richiamata sentenza irrevocabile emessa a carico del medesimo sono state ampiamente riconciliati i profili di (apparente) contrasto nel díctum dei diversi dichiaranti. Per altro verso, il motivo si connota di aspecificità poiché non indica quale efficacia disarticolante, sul complessivo giudizio di attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], dispiegano i profili di oscurità del suo narrato; ed è, altresì, manifestamente infondato poiché non si confronta con l'autonoma valutazione resa nel presente giudizio e con il principio per cui è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103).17.2. Resta, tuttavia, non adeguatamente riscontrata l'imposizione mafiosa della ditta del Messia nel settore edilizio. Sul punto, la sentenza impugnata ha richiamato - oltre al numero degli appalti che M.L.G. Scavi unipersonale s.r.l. si era aggiudicata nel periodo in osservazione e, in particolare, i lavori di [OSCURATO:PERSONA], di Cardillo e di [OSCURATO:PERSONA] - gli esiti delle intercettazioni in atti, dalle quali risultarebbe confermata non solo la prossimità del ricorrente con esponenti apicali dei mandamenti di Resuttana e [OSCURATO:PERSONA] e la partnership in comuni iniziative economiche (int. del 2 maggio 2012 tra tale Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], referente della famiglia di Resuttana), ma anche la posizione preponderante assunta rispetto ad altri aspiranti (int. del 3 novembre 2012 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e int. del 6 dicembre 2012 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ), successivamente convolti solo all'esito di specifiche rimostranze (è il caso dell'inserimento dell'Aiello nei lavori in Partanna, già appartati al Messia, previo intervento del boss Contino); esiti reputati suffragati dalle dichiarazioni testimoniali dei testi Danilo e [OSCURATO:PERSONA], quanto ai lavori eseguiti in Partanna, e [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta I.Ge.Co. s.r.I., che aveva subappaltato al ricorrente le operazioni di scavo del cantiere in via di villa Rosato. 17.3. Ebbene, siffatta complessiva rassegna non soddisfa, con la necessaria concludenza, la dimostrazione di un contributo causale apprezzabile in termini di concorso esterno nel reato associativo. Se - come più volte ribadito - è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021, non massimata), il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente, invece, di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). E, sotto il profilo da ultimo annotato, la sentenza impugnata non sfugge alle censure del ricorrente, soprattutto ove si valorizzi che è solo attraverso il discorso giustificativo che può sindacarsi la corrispondenza della fattispecie concreta al tipo legale, in una prospettiva ermeneutica che assegna assoluta centralità alla dimensione probatoria, perché è esclusivamente sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la condotta accertata possa qualificarsi in termini di concorso eventuale nel reato associativo. Il che impone, nell'irrinunciabile recupero di una dimensione probatoria, di delinearne l'oggetto. 17.4. La consolidata giurisprudenza di questa Corte si esprime nel senso che (per tutte Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683) integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (in fattispecie relativa ad un imprenditore che si era accordato con i vertici di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il monopolio, nei quartieri di rispettivo controllo, nelle attività di gestione dei videopoker e degli apparati di intrattenimento elettronici, in cambio del versamento di corrispettivi fissi o a percentuale sulle entrate). Siffatta criterio selettivo presuppone - e specifica - il principio secondo cui concorrente esterno di un'associazione mafiosa è «il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis [...L fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione [...] e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584). Siffatta impostazione ha definitivamente ribadito la figura del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, vincolandola allo statuto della causalità, nella consapevolezza del necessario accertamento «dell'effettivo nesso condizionalistico tra la condotta stessa e la realizzazione del fatto di reato, come storicamente verificatosi, hic et nunc, con tutte le sue caratteristiche essenziali, soprattutto laddove questo rivesta dimensione plurisoggettiva e natura associativa»; accertamento che, svolgendo una chiara funzione di carattere selettivo delle condotte penalmente rilevanti, postula la rigorosa dimostrazione che il contributo atipico sia considerato effettivamente idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, escludendone la rilevanza laddove si riveli «ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.; V. Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054, in motivazione). Quello che, pertanto, assume rilievo, ai fini della valutazione dell'atteggiamento dell'esponente del mondo imprenditoriale con cui il sodalizio criminale si rapporta, è la valutazione della sua adesione al progetto di controllo illecito del territorio, per il quale è indispensabile che il dolo del concorrente esterno «investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio» (n. 33478 del 2005, Mannino, cit.). Nei predetti termini, il tema si raccorda al rilievo per cui, tra le finalità dell'associazione di stampo mafioso, che hanno carattere alternativo e non cumulativo e, ai fini della configurabilità del delitto, non devono essere effettivamente e concretamente raggiunte (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo, Rv. 206599), rientra il controllo delle attività economiche, scopo, questo, che «mira ad ampliare l'ambito della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sé formalmente lecite» (Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198576). Alla latitudine della sfera applicativa della norma di cui all'art. 416-bis cod. pen. derivante dall'inclusione, tra le finalità associative, di attività (formalmente) lecite, si accompagna, in una prospettiva di recupero dell'offensività della fattispecie incriminatrice, una definizione normativa del tipo criminoso che rende necessario un minimo di operatività dell'associazione o, comunque, postula l'esistenza di una sua concreta carica intimidatoria (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253457; Sez. I, n. 40835 del 24/06/2013, Fontana). E' in siffatto contesto normativo che, al margine estremo, si pone l'«"imprenditore vittima"[....] che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno», sicché «il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso» (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318, in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso; conf. Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, D'Orio, Rv. 232963). In altri termini, mentre l'imprenditore vittima agisce de damno vitando, l'imprenditore colluso opera de lucro captando. Trattasi di figure declinate attraverso dati di esperienza forniti dalle discipline socio- criminologiche, che possono essere valorizzati nel giudizio penale, ferma restando la imprescindibile la ricostruzione della fattispecie concreta alla luce del fatto tipico, secondo le direttive interpretative offerte dalla giurisprudenza di legittimità e in forza del rigoroso vaglio dei dati conoscitivi acquisiti accompagnato dalla «rigida osservanza del dovere di motivazione». Del resto, questa Corte ha avuto modo di puntualizzare come, in tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice debba tener conto, con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312). Il riferimento alla nozione di "imprenditore colluso" - inteso come quello che è entrato in un rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi - non elimina, pertanto, la necessità di una rigorosa disamina del materiale probatorio ai fini della qualificazione del fatto (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403; conf. Sez. 1, n. 84 del 05/01/1999, Cabib, Rv. 212579). 17.5. Nel quadro così delineato, la sentenza impugnata non risolve, in termini appaganti, il tema della causalità e, correlativamente, dell'elemento soggettivo del reato. Se - come premesso - può ritenersi adeguatamente comprovata una certa familiarità del Messia con esponenti delle locali famiglie, operative nel medesimo settore dell'edilizia che - come osservato dalla Corte d'appello - esibisce una forte connotazione criminogena, nondimeno i due episodi eletti, nel ragionamento del giudice del merito, a dimostrazione di quel contributo esterno concreto, specifico, consapevole e volontario, nonché dotato di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, non resistono alle critiche svolte dal ricorrente. Resta, invero, non adeguatamente chiarita la circostanza del subentro dell'Aiello nell'appalto dei lavori in Partanna, già assegnati al Messia, in seguito all'intervento del boss Contino, prestandosi la circostanza ad una alternativa ragionevole lettura, che vede al medesimo Messia imposta una riduzione delle proprie competenze; né, del resto, le dichiarazioni dei committenti Danilo e [OSCURATO:PERSONA] consentono, con chiarezza, di collocare ex ante l'imposizione dell'appalto in favore del Messia. Allo stesso modo, difetta la rigorosa prova che a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta I.Ge.Co. s.r.I., che aveva subappaltato al ricorrente le operazioni di scavo del cantiere in via di villa Rosato, fosse stato imposto, anche tacitamente, il Messia, con il quale è incontestato fossero già intercorse trattative, non andate a buon fine per l'antieconomicità delle condizioni contrattuali proposte; né risulta adeguatamente confutata l'obiezione difensiva che, alla stregua di specifici riferimenti temporali, ha collocato nella primavera del 2012 l'accordo e, dunque, prima ancora che di siffatta vicenda si facesse cenno nelle intercettazioni del 6 dicembre 2012 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E a siffatto vulnus giustificativo non pone rimedio il generico riferimento al numero degli appalti collezionati dalla ditta del Messia nell'arco temporale delle investigazioni, della cui genesi resta tuttora irrisolta la matrice; così come il tema dei vantaggi conseguiti dall'organizzazione mafiosa nell'imporre la ditta del Messia resta affidata ad una generica censura dei colloquianti dell'intercettazione in data 18 gennaio 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il secondo lamenta l'omessa restituzione di una somma destinata a terzi, e di cui il Messia sarebbe stato mero tramite, che si pone, all'evidenza, in senso opposto rispetto ad una più plausibile aspettativa di consegna di somme estorte a terzi. Resta, così, sguarnita di solida corroborazione, sotto il versante del contributo causale ut supra richiamato, la chiamata in correità del Guerrera. In conclusione, nel rilevare che gli unici elementi di riscontro, non privi di equivocità probatoria, derivano da conversazioni intercettate tra terze persone, dalla motivazione della Corte territoriale non risulta esplicato, con il necessario rigore metodologico, quel contributo qualificato alla conservazione o al rafforzamento della consorteria mafiosa. Emergono, di fatto, soltanto relazioni personali e professionali, con esponenti del sodalizio e, in generale, una certa insofferenza rispetto al numero degli appalti privati affidati alla ditta del Messia; tuttavia la mera conoscenza, da parte del ricorrente, del calibro mafioso dei coimputati, peraltro operanti nel medesimo settore economico, non può risolvere il tema della sua stessa posizione nei confronti della consorteria, né le conversazioni intercettate, dalla quali è stato ricavato il principale argomento di corroborazione del j'accuse del Guerrera, non sciolgono l'ambiguità delle espressioni usate dai conversanti circa l'effettivo contributo causale prestato dal Messia, potendo le stesse manifestare, al contrario, insofferenza ed avversione verso un extraneus non asservito alle logiche utilitaristiche del sodalizio. Va pertanto ribadito che, ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, è necessaria la prova che la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti, assuma un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, sul punto annullata perché il giudice del merito - in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi - proceda a nuovo esame. L'ulteriore motivo proposto dal Messia deve ritenersi assorbito. 18. Il ricorso del Procuratore generale. E' inammissibile il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo. 18.1.0Itre ad accreditare una diversa ricostruzione inerente al merito, le censure del ricorrente omettono di confrontarsi in radice con la rinnovazione dell'istruttoria svolta in appello che - attraverso l'esame del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e l'audizione dei files audio del compendio intercettivo, esteso a conversazioni introdotte su richiesta della difesa e non valutate in primo grado - ha costituito il fondamento della ratio decidendi della sentenza liberatoria impugnata. In tal senso, può anticiparsi come il parametro della motivazione rafforzata, la cui violazione è stata denunciata nel ricorso, non si risolva nella mera comparazione statica del costrutto giustificativo delle difformi sentenze di merito, ma debba essere, necessariamente, correlato al novum introdotto nel grado d'appello. 18.1.1. Come è stato recentemente osservato (Sez. 6, n. 15869 del 16 dicembre 2021, dep 2022, TIJANI; V. anche Sez. 5, n. 17095 del 16 marzo 2022, JAOUALI, non massimate), la "perimetrazione dei passaggi obbligati", da parte del giudice di appello, «involge tematiche centrali del processo penale, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio, della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, e, soprattutto, della inesistenza di una regola per cui, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione, di per sé, "migliore", più corretto e più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota testualmente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione che trova soluzione non in una regola generale e preventiva, ma in alcune garanzie finalizzate a sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi e gravi errori rispetto alla prima sentenza, ormai riformata». E' per tale ragione che «il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda». Il ragionamento del giudice d'appello, cioè, deve muoversi e svilupparsi dalla sentenza impugnata perché esiste «un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata». E' stato, pertanto, affermato che «Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, completa del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico, probatorio, giuridico - la nuova decisione assunta» (n. 15869 del 2021, cit.). Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr., Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) per poi procedere a formare una nuova motivazione che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, «in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura argomentativa che spieghi le difformi conclusioni» (Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229). Il ribaltamento della decisione presuppone, in altri termini, non una mera critica statica - e dunque solo una diversa valutazione dello stesso materiale di prova - quanto, piuttosto, l'accertamento di un "errore" di giudizio, attraverso la lettura critica degli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404). 18.1.2 La ricognizione sistematica più avanzata dei diversi e convergenti piani in cui si scandisce il tema è contenuta nelle recenti sentenze delle Sezioni unite n. 22065 del 28 gennaio 2021, C. Rv. 281228 e n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808. Nella prima, si è rimarcata l'inscindibile connessione, cognitiva e decisionale, del dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dell'obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, e del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova", ribadendo la portata generalizzante dell'obbligo di motivazione dissenziente con adeguato standard di persuasività; nella seconda, le Sezioni unite hanno ripercorso e ricomposto, in via sistematica, i principi e gli approdi sul tema dell'overtumig, ribadendo, tra l'altro, la perdurante natura dell'appello quale mezzo di controllo della decisione assunta in primo grado. 18.1.2. L'obbligo di motivazione rafforzata assume, poi, un contenuto argomentativo diverso a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva. Mentre la riforma della sentenza liberatoria postula la necessaria rimozione del ragionevole dubbio attraverso un ragionamento che ne dimostri, in negativo, l'insussistenza, nel caso di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna è, invece, sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole. Sotto il profilo metodologico, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione il giudice di appello deve prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi costruire un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione). La motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste, allora, nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, attraverso un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (nella medesima prospettiva si iscrive la decisione delle Sezioni Unite Pavan n. 14426 del 2 aprile 2019). Non vi è dubbio, inoltre, che la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata da parte del giudice di appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base di un percorso ricostruttivo alternativo privo di giustificazione e non adeguatamente confutativo delle difformi conclusioni assunte, così travisando dati fattuali, configura un profilo di violazione di legge (Sez. 5, n. 32736 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281769). E, se è vero che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056), nondimeno lo standard giustificativo deve necessariamente conformarsi ad eventuali integrazioni disposte ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.. Quanto il tessuto probatorio si arricchisca della necessaria integrazione in tal modo disposta, non vi è dubbio che il metodo destruens del precedente giudizio si avvalga di elementi sopravvenuti ed ulteriori, che alimentano simmetricamente la motivazione della decisione conclusiva di secondo grado e che, correlativamente, delineano a carico della parte che abbia interesse alla relativa impugnazione un onere di contestazione parimenti specifico.18.2. Nel quadro così delineato, il ricorso del Procuratore generale elude completamente il diverso piano cognitivo ed espistemologico sul quale il giudice d'appello ha fondato il verdetto assolutorio e non ne contrasta in alcun modo la valenza, limitandosi ad una prospettiva meramente quantitativa e ad accreditare la propria opzione per il difforme ragionamento del primo giudice. 18.2.1. La complessiva valutazione d'inattendibilità della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] è stata, invero, fondata sull'apprezzamento di non tranquilizzanti motivi di rancore, non univocamente dissipati dal contenuto, non inequivoco, e, soprattutto, dai toni - restituiti dall'ascolto - delle intercettate conversazioni sia tra le medesime parti, che del Galatolo con terzi, restando priva di adeguato conforto la circostanza dell'esistenza di una società di fatto tra le famiglie di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 67) e del medesimo Galatolo; circostanza dalla quale era stata essenzialmente inferita, nel giudizio di primo grado, la partecipazione del primo alla famiglia di Resuttana. E se tale è stata la chiave di lettura della Corte territoriale, emerge all'evidenza come il ricorso non centri il fuoco del novum, che pretende di sterilizzare - senza affrontarne argomentativamente le ricadute - mediante l'allegazione all'atto di impugnazione dei verbali della deposizione resa in appello dal collaboratore di giustizia. Nel resto, il ricorso si risolve in una minuziosa disamina diretta delle prove, a volte non priva di perplessità (laddove, ad esempio, ipotizza, in via interrogativa, l'età della figlia del Galatolo per trarne profili di criticità della ricostruzione, resa dall'imputato, di una telefonata minatoria ricevuta dalla predetta), che non affronta e risolve, confutandolo, il ragionevole dubbio colto dal giudice dell'appello con specifico riferimento alle forme di partecipazione contestate nell'imputazione; sicchè finisce per risolvere la partecipazione associativa nelle frequentazioni dell'imputato con il Galatolo, senza confrontarsi con il principio per cui siffatti rapporti sono, in linea di principio, idonei - pur essendo escluso che possano autonomamente essere posti a fondamento di una affermazione di responsabilità - a corroborare una chiamata di correo, purchè questa sia intrinsecamente valida (Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468). 18.2.2. Lo stesso approccio, statico e reiterativo, connota la formulazione delle censure rivolte all'assoluzione dal delitto di tentata estorsione aggravata sub 17). Oltre all'assertività che caratterizza l'accenno contenuto sul punto nel ricorso, anche in tal caso si trascura di considerare l'argomentazione rassegnata a fondamento della pronuncia liberatoria che, incontestata la materiale partecipazione del Graziano alla vicenda, ha fondato le reputate ragioni solidaristiche sulle dichiarazioni della persona offesa e, soprattutto, sul contesto familiare che ha propiziato l'intervento dell'imputato, in tal modo esplicitando un percorso giustificativo che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.In conclusione, il ricorso del Procuratore generale ricorrente ha, sostanzialmente, invertito la progressione logica del percorso confutativo, nella misura in cui ha manifestato adesione all'opzione percorsa dal giudice di primo grado, giungendo ad una illustrazione delle conclusioni raggiunte ancor prima di estrinsecare, in maniera approfondita, la valutazione critica del materiale probatorio derivato dalla rinnovazione e le ragioni del diverso approccio ermeneutico, piuttosto che contrastare quel profilo di dubbio, alimentato dalla rinnovazione della prova orale e razionalmente giustificato, che ha determinato la difforme statuizione di merito. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 19. Conclusioni. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Devono, invece, essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali. Devono dichiararsi, infine, inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]Urso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Deve dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Deve, altresì, disporsi la condanna dei ricorrenti a rifondere in solido alle parti civili che ne hanno fatto richiesta e a favore delle quali è stata rispettivamente pronunciata condanna nei gradi di merito, le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto delle richieste formulate e, nei limiti di queste, dei moltiplicatori previsti dalla disciplina vigente per il computo delle spese in caso di difesa di più parti aventi la stessa posizione o di uni