CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 02578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • MBAYE Moustapha [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 04/11/2021 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 04/11/2021, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Lucca del 13/06/2018 di condanna alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Ha eccepito il ricorrente il vizio di motivazione con riferimento alla rilevanza del falso ed alla affermata sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione. 2. Il ricorso è stato presentato tardivamente e deve quindi considerarsi inammissibile. Il termine per impugnare, infatti, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. a) cod. proc. pen. è di quindici giorni, trattandosi di sentenza con redazione immediata dei motivi ex art. 544, comma 1 cod. proc. pen., con decorrenza nel caso di specie dal 04/11/2021 - data della sentenza - e scadenza al 20/11/2021; il ricorso proposto con deposito telematico il successivo 17/12/2021 (v. attestazione di cancelleria in calce) deve considerarsi pertanto tardivo. 3.Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]