CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29636/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 settembre 2025, con la quale la Corte di appello di Roma, per la parte che qui interessa, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 17 gennaio 2025 che lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n 309 del 1990, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che, con un primo motivo di ricorso, si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e l'apparenza della motivazione; che i giudici di merito avrebbero erroneamente ricondotto i fatti oggetto del procedimento alla fattispecie di cui al comma 1 del citato art. 73, anziché a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo, fondando la decisione sul quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta, sulla modalità organizzativa dei coimputati e sul riconoscimento della recidiva in capo al ricorrente, mentre - ad avviso della difesa - tale impostazione si porrebbe in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; che, con un secondo motivo di doglianza, la difesa denuncia l'erronea applicazione della recidiva, assumendo che essa sarebbe stata riconosciuta sulla base di un unico precedente penale e in assenza di un concreto accertamento della maggiore riprovevolezza della condotta e della pericolosità del soggetto, nonché senza adeguata considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto di appello. Considerato che i motivi sono inammissibili, poiché generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, nonché volti a sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori; che, con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che la difesa non si confronta con il provvedimento impugnato; che, infatti, i giudici di merito hanno ampiamente motivato la propria decisione alle pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato, valorizzando la quantità e la qualità della sostanza detenuta, il contesto in cui si inseriva la condotta del ricorrente, nonché l'organizzazione dei coimputati, facendo una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, che richiamano proprio tali indici di valutazione; che, in aggiunta, il secondo motivo inerente al trattamento sanzionatorio, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, a pagina 7 della sentenza, la Corte di appello dà conto dei precedenti dell'imputato quale sintomo di una personalità estremamente negativa e della sua propensione alla commissione di condotte illecite. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 2inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M