CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente è stato condannato in entrambi i gradi di giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, n.q. di amministratore formale, dal 14 maggio 2010 sino alla data del fallimento dichiarato il 14 giugno 2011, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA]. in concorso con gli amministratori di fatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (chiamati a rispondere anche di bancarotta fraudolenta per distrazione e aggravamento del dissesto e che hanno definito la loro posizione facendo ricorso al procedimento ex art. 444 cod. proc. pen.). La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 2 dicembre 2021, ha ridotto le pene accessorie e ha confermato nel resto la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Pordenone. 1.2. La Corte distrettuale, a fondamento della sentenza di condanna qui impugnata, dopo aver richiamato la conforme sentenza di primo grado, evidenzia quanto segue: è risultato documentalmente che tale [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato con atto notarile del 14 maggio 2010 tutte le quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., poi trasformata nella [OSCURATO:PERSONA] srl, e ne ha ricevuto tutta la contabilità; da indagini successive, svolte a seguito di denuncia del Notaio che aveva stipulato l'atto di acquisto delle quote sociali, è emerso che il documento identificativo utilizzato in tale occasione dal sedicente [OSCURATO:PERSONA] in realtà recava la foto dell' odierno ricorrente ossia di [OSCURATO:PERSONA]; che il Carrieri consapevolmente davanti al Notaio ha assunto la falsa identità dell'inesistente [OSCURATO:PERSONA] e si è reso acquirente delle quote societarie della DAKAR s.r.I., poi trasformata nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; ha assunto il ruolo di amministratore unico nel periodo come sopra indicato; ha firmato una dichiarazione di ricezione dei documenti contabili della [OSCURATO:SOCIETA]; nulla è stato trovato delle scritture contabili della società fallita. Conclude la Corte d'appello che «l'imputato ha, quindi, concretamente e consapevolmente contribuito, assumendo una falsa identità e sottoscrivendo varia documentazione, anche davanti a notaio, a un'evidente artificio che non può che essere finalizzato a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli atti e delle vicende societarie». 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi, qui riportati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la violazione delle disposizioni di cui all'art. 216, co. 1, n. 2, I. fall. in quanto, poiché a norma di siffatta disposizione, un soggetto può essere ritenuto responsabile solo se abbia sottratto, distrutto o falsificato la documentazione contabile, essendo stata ritenuta simulata la dichiarazione di ricevuta dei documenti, così come specificato nell'imputazione, egli non avrebbe mai ricevuto la documentazione contabile e, quindi, non ne sarebbe mai entrato in possesso e, di conseguenza, non avrebbe potuto commettere le condotte tipiche a lui contestate. Per il ricorrente, quindi, la Corte gli attribuisce una responsabilità di posizione per il solo fatto di essersi prestato ad assumere la carica fittizia di amministratore di diritto e non tiene conto, pertanto, che l'investitura era solo apparente dato che ogni attività operativa e di distrazione dei beni sociali era già avvenuta prima del 14 maggio 2010 con il travaso dell'azienda in favore del figlio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione della legge fallimentare e l'assenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'individuazione dell'elemento psicologico. Deduce che egli avrebbe potuto essere ritenuto responsabile solo del reato afferente all'assunzione di false generalità e non anche delle condotte che scaturiscono dal ricoprire la carica di amministratore, carica che egli non ha mai voluto assumere o ricoprire realmente. 2.3. Con il terzo motivo lamenta sempre la mancanza, contraddittorietà e illogicità della sentenza e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi sono meramente reiterativi di analoghe doglianze fatte valere dinanzi alla Corte distrettuale e da queste disattese in modo puntuale, logico e rigoroso. Orbene, com'è stato più volte affermato da questa Corte di legittimità, «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.» (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). La sentenza d'appello, nel richiamare la conforme sentenza di primo grado a cui si salda per fornire un unico percorso argomentativo, dopo aver sottolineato che il ruolo dell'imputato quale amministratore di diritto della società fallita è pacifico, evidenzia come sia provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, all'esito dell'istruttoria compiuta dal giudice di primo grado, che l'imputato consapevolmente aveva assunto dinanzi al Notaio l'identità di [OSCURATO:PERSONA]; si )1 era reso acquirente delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. divenendone amministratore unico; aveva firmato, con atti a parte, una dichiarazione di ricezione della documentazione contabile della Da. Kar s.r.I., poi denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che tale documentazione era da ritenersi effettivamente esistente avendo la Da.Kar realmente operato, con dipendenti, banche e fornitori, nel settore della levigatura di componenti per mobili e arredo per conto terzi; che nessuna documentazione era stata consegnata al curatore; che l'imputato non poteva considerarsi una mera testa di legno essendosi prestato «consapevolmente e concretamente» ad assumere una falsa identità e a sottoscrivere, sotto falso nome, anche davanti al notaio, varia documentazione, tra cui la ricevuta della documentazione contabile. Del tutto pretestuosa e sempre reiterativa di quanto già lamentato nei precedenti gradi di giudizio, è l'affermazione che egli non avrebbe ricevuto alcuna documentazione trattandosi di un'operazione simulata e ciò in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, la documentazione era da ritenersi effettivamente esistente avendo la Da.Kar operato effettivamente e l'operazione attribuita al Carrieri è quella di aver assunto la carica con documenti falsi e di aver concorso a far sparire la documentazione onde impedire la ricostruzione della situazione societaria a fronte di un passivo milionario. Non può poi sottacersi che la suddetta affermazione del Carrieri di non avere ricevuto la documentazione e di non avere compiuto atti gestori trattandosi di un'operazione simulata porta, come correttamente stigmatizzato dalla Corte distrettuale, a dover ritenere che egli fosse consapevole delle condotte delittuose degli amministratori di fatto posto che, in caso di sua buona fede, «avrebbe dovuto attivarsi per ricevere [la documentazione] realmente» mentre, invece, aveva contribuito «a creare un falso schermo idoneo a rendere difficoltoso, da parte degli aventi diritto a tutela delle proprie ragioni, il reperimento della contabilità e con essa la ricostruzione del patrimonio degli affari societarie». Così motivando la Corte non ha affermato la responsabilità dolosa dell'imputato sulla sola base della carica formale ricoperta, ma ha logicamente e coerentemente motivato in ordine alla concreta consapevolezza da parte del ricorrente sia dello stato dello scritture tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, sia di procurare, con il suo agire, un ingiusto profitto agli amministratori di fatto. Nessun rigido automatismo probatorio emerge dalla lettura delle sentenza impugnata che piuttosto, evidenzia in modo limpido e non scalfito dalla censure (meramente reiterative) del ricorrente, che il Carrieri, in modo consapevole e concreto, ha concorso a pieno titolo nella commissione del reato.3. Parimenti inammissibile per difetto di specificità è l'ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 3.1. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte d'appello oltre ad aver evidenziato l'assenza di allegazioni specifiche sul punto, ha fornito adeguata motivazione nel rigettare la richiesta valorizzando la condotta per nulla collaborativa dell'imputato e le precedenti condanne per falso e truffa. Tanto basta per ritenere assolto l'obbligo motivazionale posto che, per il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Il giudice, in altri termini, deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. fermo restando che non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.2. In ordine, infine, alla lamentata eccessività del trattamento sanzionatorio, deve ricordarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, ( nella specie, conforme a quella statuita in primo grado alla cui motivazione la Corte d'appello fa riferimento) non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 4. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr