CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P. Agg. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 13 ottobre 2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (successivamente so- stituita con quella degli arresti domiciliari) in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistato da [OSCURATO:PERSONA] cluantitativi variabili di cocaina che provvedeva quindi a detenere e a cedere a terzi (in Castiglione di Cervia e Molinella fino all'aprile 2019). Il G.I.P. desumeva la sussistenza della gravità indiziaria dai verbali relativi alle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale, da quelli inerenti alle operazioni di osservazione, controllo e pedinamento, dai verbali di sequestro della sostanza stu- pefacente nei luoghi nei quali era occultata nonché dagli altri atti contenuti nel fasci- colo del P.M.. In sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato si avvaleva del diritto al silenzio; all'esito dell'incombente, il Giudice della cautela ha sostituito la misura estrema in corso d'esecuzione con quella degli arresti domiciliari. Il G.I.P. aveva ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto avrebbe acquistato quantitativi impreci- sati di cocaina presso il coindagato [OSCURATO:PERSONA], e li avrebbe successivamente rivenduti al dettaglio. [OSCURATO:PERSONA] e il suo fornitore erano entrambi soggetti dotati di consistente esperienza nell'ambito dei contesti criminali, in particolare nel mondo del narcotraffico. [OSCURATO:PERSONA] aveva ideato un articolato sistema di smercio all'ingrosso di coc:aina, servendosi di complici che teneva a libro paga e sfruttando l'azienda agricola di famiglia per occul- tare la droga e commerciarla. Nel corso delle attività investigative, gli operanti effettuavano ripetuti sequestri di pacchetti contenenti lo stupefacente che il [OSCURATO:PERSONA] o il suo complice [OSCURATO:PERSONA] avevano occultato in nascondigli sicuri, e constatavano che gli stessi erano di due tipi: quelli del primo, con scritto sull'involucro il numero romano V, contenevano gr. 50 di narcotico, quelli del secondo tipo, con scritto il numero romano X, ne contene- vano gr. 100. Pertanto, alla luce di una simile prassi consolidata, doveva ritenersi che il [OSCURATO:PERSONA] fosse normalmente dedito alla cessione ai propri clienti, spacciatori al minuto, di 0t quantitativi di cocaina pari a 50 gr. o a un etto.Da alcune conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] emergevano chiari rife- rimenti ad acquisti di partite di cocaina che il primo aveva effettuato dal secondo da destinare all'attività di spaccio da lui gestita. In data 8 aprile 2019, gli operanti, allertati da una conversazione intercorsa tra i due il 6 aprile, con la quale si accordavano per incontrarsi quel giorno presso l'a- zienda del [OSCURATO:PERSONA] "senza telefonare" (cfr. pag. 147 ordinanza genetica), effettuavano un servizio di o.c.p. e avevano modo di notare verso le ore 12.00 sopraggiungere nei pressi dell'azienda agricola in cui il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva il proprio lavoro l'auto Citroen C 1 su cui viaggiava, come passeggero il [OSCURATO:PERSONA] medesimo, condotta da un uomo an- ziano, che gli inquirenti identificavano nel [OSCURATO:PERSONA], proprietario e usuario del mezzo. Il successivo 11 aprile era intercettata una telefonata interEorsa tra i due, nel corso della quale emergeva che il [OSCURATO:PERSONA], dopo una negativa esperienza che aveva fatto in ragione di quanto ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], era rimasto invece soddisfatto dalla succes- siva forniture, tanto da riferire che era "tutto perfetto" e lasciando chiaramente in- tendere che così non era stato in passato, tanto da indurre il ricorrente a raccoman- dare al suo fornitore di fare attenzione e di non sbagliare sempre. L'oggetto del colloquio telefonico era lo stupefacente ceduto dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], in quanto, dall'incarto istruttorio, il primo risultava aver ricevuto plurime lamentele per la pessima qualità dello stupefacente venduto dai suoi acquirenti (v. le conversa- zioni intercettate riportate alle pag. 59 - 76 relative a forniture di droga di pessima qualità a [OSCURATO:PERSONA], alle pag. 84 - relativa a forniture di droga scadente a [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, era chiaro che, come ad altri clienti, anche al [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto in passato dello stupefacente scadente, provocando le sue rimostranze, tanto da indurlo a sincerarsi che quello oggetto della nuova fornitura fosse di gradimento del cliente. Tale conclusione trovava conferma nell'assenza di ulteriori interessi in comune tra i due, per cui appariva più che ragionevole assumere che le loro interlocuzioni si riferissero a traffici di narcotico. Ciò era coerente col contenuto delle ulteriori conver- sazioni captate. Il 27 aprile 2019, il [OSCURATO:PERSONA] telefonava al [OSCURATO:PERSONA], il quale gli domandava come mai non si fosse recato da lui e gli faceva presente che lo stava attendendo. Nel prosieguo della conversazione il [OSCURATO:PERSONA], utilizzando un linguaggio criptico, gli riferiva di aver venduto la droga a dei ragazzi di Ferrara; si comDrendeva che il For- celli attendesse l'arrivo del [OSCURATO:PERSONA], il quale, a suo dire, quello stesso giorno aveva ce- duto la droga di in possesso ai propri clienti, che, nei giorni successivi, gli avrebbero corrisposto il dovuto e ciò induceva il primo a rinviare il loro incontro al lunedì, in vista molto probabilmente del pagamento dello stupefacente in precedenza fornito al suo cliente.[OSCURATO:PERSONA], d'altronde, era dedito allo spaccio di droga, come confermato dalla con- versazione del 29 aprile 2019 con uno sconosciuto, il quale gli chiedeva di incontrarsi perché voleva un quantitativo modesto di stupefacente. Infine, una volta scoperta il 7 maggio 2019 la microspia installata nella sua vet- tura e, compreso che era oggetto di indagini interrompeva ogni contatto telefonico col [OSCURATO:PERSONA]. Se i contatti fra i due fossero stati estranei all'attività illecita del [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe stata nessuna ragione di tale repentina interruzione, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto riferire a tali contatti l'interesse dimostrato dagli investigatori nei suoi confronti. Il G.I.P. ha ritenuto ravvisabile il concreto e attuale rischio di reiterazione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova di essere inserito in modo stabile negli ambienti dediti al traffico dei narcotici e di essersi conquistato, nel corso del tempo, la fiducia di chi nella filiera del narcotraffico è posto, come il [OSCURATO:PERSONA], in una posizione mediana, tanto da essere sempre in grado di reperire quantitativi non trascurabili di stupefacente. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] per procurarsi adeguati guadagni prediligeva la via dell'agire cri- minoso e non quella dell'onesto lavoro, disvelando, così, una spiccata indole criminale a una totale indifferenza ai dettami dell'ordinamento. Una tale scelta, peraltro, era confermata dai numerosi precedenti, anche specifici e recenti. [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto ogni legame col suo fornitore, non in forza di una scelta meditata di affrancamento dal crimine, bensì a causa del rinvenimento della micro- spia installata dalla P.G. sulla sua autovettura. Tale circostanza era indicativa non tanto del venir meno delle pulsioni a delinquere che avevano caratterizzato la sua vita, ma era indicativa della scaltrezza dell'inquisito nel sottrarsi ai controlli di Polizia ed evitare, così, di essere colto in flagranza di reato. Alla luce di quanto esposto i reati per cui si procede non potevano essere consi- derati accadimenti occasionali, ma costituivano espressione di uno stile di vita ri- spetto al quale non v'erano elementi per poter ritenere che il ricorrente fosse addi- venuto alla decisione di procedere ad un radicale mutamento di rotta, affrancandosi in modo definitivo e irreversibile dai vincoli delinquenziali di cui era partecipe. La gestione di un commercio di narcotici disvelava una straordinaria spregiudi- catezza, intesa come ferma e lucida accettazione dell'elevato, protratto ed insistito rischio delle gravi conseguenze del proprio operato per la libertà personale. La complessiva e coordinata considerazione di quanto esposto conduceva in modo logico e razionale a ritenere sussistente un pericolo particolarmente significa- tivo di recidiva specifica. Per scongiurare il ravvisato periculum libertatis gli arresti dorniciliari, apparivano l'unica misura idonea e adeguata.Doveva poi escludersi che il periodo di detenzione pari a giorni ventitré comples- sivi, potesse avere sortito risultati dissuasivi di consistenza apprezzabile e, comun- que, tranquillante, rispetto alla diagnosi di ineludibilità dell'applicazione di un presidio detentivo, contenuta nell'ordinanza genetica del trattamento cautelare e in quella successiva di sostituzione della misura di massimo rigore con la restrizione dome- stica. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione. Si deduce che l'ordinanza impugnata ha omesso di dar conto, della circostanza, che, all'incontro conseguente alla suddetta conversazione captata, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad osservazione dagli ufficiali di P.G., non avevano effettuato nessuno scambio, facendo venir meno il carico indiziario apoditticamente preannunciato. Tale mancanza inficiava tutto il processo logico induttivo, determinando un'incongruenza insanabile delle argomentazioni addotte in ordinanza, o meglio l'iter poteva anche essere astrattamente corretto, ma la mancanza del presupposto (mancanza di ri- scontri oggettivi che esplicassero il significato delle conversazioni), delegittimava ine- vitabilmente il successivo percorso logico induttivo. Il 29 aprile, il [OSCURATO:PERSONA] intratteneva una conversazione captata, ove era pronunciata la frase interpretata come accordo per la consegna di stupefacente, senza verificare con servizi di appostamento, se poi la consegna fosse stata effettivamente effettuata, lo sconosciuto non era assunto a sommarie informazioni che confermassero l'intento del [OSCURATO:PERSONA] e addirittura lo sconosciuto rimaneva tale in quanto non veniva neppure identificato. In mancanza del benché minimo riscontro oggettivo, a sostegno dell'indirizzata interpretazione della conversazione captata, l'iter logico, che determinava il Collegio distrettuale all'apodittica affermazione "Del resto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse dedito allo spaccio trovava conferma ... ", risultava incongruente e determinava un risultato manifesta- mente illogico, a causa della mancanza del presupposto iniziale. Tutti gli ulteriori elementi indicati nell'ordinanza erano privi di riscontri oggettivi. Né i precedenti penali da soli avrebbero comunque potuto determinare un elemento confermativo dei gravi indizi di colpevolezza, in mancanza di elementi indizianti rife- ribili al fatto concreto. Un ulteriore elemento di legittimità consisteva nel totale silenzio e nella man- canza di motivazione, circa l'iniziale applicazione della misura carceraria, nonostante l'indagato fosse ultra settantenne e senza alcun riferimento all'eccezionalità delle esi- genze cautelari. Probabilmente, si trattava di una svista del GA.P., tanto che nelle more del giudizio cautelare, la misura era sostituita con gli arresti domiciliari. Tale elemento avrebbe dovuto determinare il Tribunale del riesame ad un ulteriore valu- tazione in ordine alla generalizzata fragilità dell'ordinanza originaria. 2.2. Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che erroneamente è stato affermato che nel 2019 il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse affidato ai servizi sociali. Peraltro, la tardiva applicazione della misura cautelare - due anni e mezzo dopo l'ipotetica commissione dei fatti - e l'emissione della misura cautelare da parte del G.I.P. nove mesi dopo la richiesta del P.M. evidenziavano la totale mancanza di at- tualità ed urgenza, in assenza di una specifica motivazione che ne giustificasse la sussistenza. Si è affermato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva volontariamente (forse sportaneamente) inter- rotto la presunta attività illecita, dopo il ritrovamento di una micrcspia nella sua auto, a conferma dell'assenza di pericolosità sociale e di esigenze cautelari successive all'e- pisodio. A fronte delle specifiche doglianze sopra riassunte, l'impugnata ordinanza appa- riva totalmente mancante di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato si soffermava ad enunciare principi e sentenze della Cassazione, tanto condivisibili, quanto inconferenti col caso di specie, non avendo nessun riferirrento oggettivo, ov- vero con affermazioni apodittiche, prive del benché minimo riscontro concreto con la fattispecie. Non sono stati affrontati i temi avanzati dalla difesa, nemmeno per disattenderne i contenuti. 2.3. Violazione di legge in relazione all'applicazione con l'ordinanza genetica della misura della custodia in carcere, nonostante l'assenza di esigenze cautelari di ecce- zionale rilevanza (dovute all'età ultrasettantenne del [OSCURATO:PERSONA]). Tale v olazione era sanata nelle more del giudizio, ma tale elemento, in ogni caso, avrebbe dovuto formare oggetto di una valutazione di fragilità dell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Col primo motivo di ricorso, si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, sebbene siano precluse alla Corte di cassazione la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o di- versi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggior- mente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Il giudice di merito, d'altronde, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risul- tanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in tema di mi- sure cautelari personali la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale ele- mento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento pro- batorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 1.92, comma 2, cod. proc. pen. come si desume dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti) (Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731). Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rien- trano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico - giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Sez. 6, n. 3000 del 30/07/1992, Sciortino, Rv. 192231). Inoltre, va sottolineato che il ricorso per Cassazione, il quale deduca insussi- stenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando - come nel caso di specie - propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice d i merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Magliaro, Rv. 241997). Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospet- tata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura. Il ricorrente, peraltro, evidenzia dati assai deboli, consistenti in circostanze di fatto la cui valenza difensiva non risulta affatto evidente ed è smentita con motiva- zione dettagliata dal Tribunale del riesame, che, recependo alcune tra le argomenta- zioni contenute nell'ordinanza custodiale e integrando le medesime, ha illustrato la sussistenza di plurimi elementi convergenti nel senso del pieno coinvolgimento dell'indagato nelle plurime condotte di acquisti di stupefacenti contestategli. I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare l'ordinanza genetica, ricordano come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata desunta, nel caso che ci occupa, principalmente dal compendio delle intercettazioni che riguardano i singoli capi d'imputazione. E che tale materiale, caratterizzato da sostanziale univocità, con- senta di ascrivere all'indagato le condotte contestategli, integrando il requisito richie- sto dall'art. 273 cod. proc. pen.. I giudici emiliani, quanto ai criteri seguiti nella valutazione del predetto materiale probatorio, danno atto della puntuale analisi compiuta nell'ordinanza genetica della misura, indicando i criteri che hanno consentito di pervenire alla c:onclusione dell'ine- renza dell'oggetto delle conversazioni al contesto delle cessioni di stupefacenti. I giudici della cautela, pertanto, hanno fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte di legittimità in materia di valutazione probatoria delle intercettazioni in casi come quello che ci occupa, laddove si è precisato (il richiamo, puntuale e conferente è a Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270299) che, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni c:aptate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro delta sostanza stupe- facente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore. A tale riguardo, rileva il provvedimento impugnato come nemmeno la difesa dell'imputato - che peraltro non lo ha fatto nemmeno in questa sede - abbia tentato di fornire una lettura alternativa del contenuto delle intercettazioni, limitandosi alla generica contestazione della loro attitudine dimostrativa. In ogni caso, va altresì ri- chiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio ado- perato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce que- stione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate,, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). L'ordinanza impugnata offre una disamina logica e congrua degli elementi da cui ha desunto la sussistenza della gravità indiziaria per le ipotesi di acquisti di stupefa- centi in contestazione. In particolare, in riferimento alle odierne contestazioni, va osservato come le indagini erano scaturite da attività di P.G. antecedenti rispetto ai fatti in contestazione, le quali avevano consentito di identificare il [OSCURATO:PERSONA] come sog- getto pienamente coinvolto in traffici di droga; il Tribunale del riesame, con motiva- zione lineare ed esauriente, ha poi dato conto dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo, adoperando un linguaggio criptico, faceva riferimento al migliora- mento della qualità dello stupefacente e ha logicamente collegato tale conversazione ad ulteriori colloqui intercettati nel corso dei quali altri clienti cel [OSCURATO:PERSONA] si erano lamentati delle caratteristiche scadenti delle loro forniture. 2. Col secondo e col terzo motivo di ricorso si contesta la sussistenza delle esi- genze cautelari. Va osservato che II Tribunale del riesame ha offerto corretta applicazione dei criteri valutativi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del peri- colo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. occorre verificare i requisiti della concretezza, consistente nella necessità di indicare elementi non meramente congetturali sulla base dei quali affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che 3ffe nd o no lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, e dell'attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla ccmmissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830). Il pericolo di reiterazione del reato, cioè, deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formu- larsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimen- sione temporale, basata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "speci- fica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, • Verga, Rv. 269684). Anche in relazione a tale motivo di impugnazione, quindi, le linee argomentative dell'ordinanza, congrue ed esenti da vizi logici e giuridici, resistono alle censure di- fensive dedotte sotto il duplice profilo della denunciata violazione di legge e dell'in- corso vizio motivazionale. I giudici della cautela, con motivazione esauriente ed immune da censure, hanno evidenziato i seguenti elementi indicativi della sussistenza del rischio di reiterazione del reato: la pluralità dei reati commessi, la possibilità di reperire facilmente le forni- ture, i precedenti penali, l'avvenuta cessazione dei contatti col fornitore solo a seguito del ritrovamento della microspia presente nella propria auto e la non occasionalità delle condotte criminose, tutti aspetti considerati indicativi della negativa personalità del ricorrente. Il ricorrente prospetta censure non deducibili in sede di legittimità, consistenti in riletture alternative dei medesimi elementi valutati negativamente dai giudici della cautela. Deve poi escludersi ogni incidenza della questione relativa all'iniziale asserita er- ronea applicazione della custodia in carcere in quanto l'indagato era ultrasettantenne al momento dell'arresto. Tale questione, semmai, era indicativa del ritenuto signifi- cativo spessore criminale del [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, era superata per effetto della so- stituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per la quale non occorreva la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.