CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 46501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma emessa in data 28/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 30/03/2023, con cui era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia in data 20/12/2022, in riferimento al reato a lui ascritto di atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame ha del tutto omesso di prendere in considerazione, ovvero ha travisato, le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., da cui emerge evidente l'insussistenza della fattispecie di reato contestata al ricorrente, a prescindere dalle dichiarazioni del tutto fumose della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], peraltro non riscontrate, e dalla condotta tenta dalla predetta persona offesa; ciò emerge dalle indicate dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, il cui contenuto è ripotato in ricorso, dimostrative del fatto che la presunta persona offesa continuava a frequentare i luoghi dove vive il ricorrente; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame non ha considerato, ai fini dell'adeguatezza della misura, come sin dalla fase genetica di applicazione, la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari con mezzo di controllo sarebbe risultata del tutto idonea, disponendo il ricorrente di un proprio domicilio, senza considerare il tempo trascorso dall'esecuzione della misura ed il conseguente effetto dissuasivo; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto, alla luce dell'attività integrativa di indagine, devono ritenersi affievoliti i gravi indizi di colpevolezza, risultando peraltro già sufficienti i divieti di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa, anche mediante dispositivo elettronico di controllo, cui il ricorrente ha immediatamente acconsentito, disponendo il Marin di un domicilio idoneo, circostanze rispetto alle quali la motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto apodittica; 2.3 inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per la nullità verificatasi innanzi al Tribunale del riesame, laddove l'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato in data 13/04/2023, rendendo impossibile la richiesta di trattazione orale, da formulare quindici giorni liberi prima dell'udienza, fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di_Marius Martin è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.Va anzitutto esaminato il quarto motivo di ricorso, che afferisce a questioni processuali e, quindi, logicamente, precede l'esame delle ulteriori doglianze. Dalla consultazione degli atti trasmessi a questa Corte - cui il Collegio ha accesso in considerazione della natura processuale della questione dedotta - risulta che la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione del ricorso di cui all'art. 310 cod. proc. pen., era stata effettuata in data 13/04/2023, ossia senza il rispetto - seppure per un solo giorno, Fispott-e-alla data dell'udienza fissata per il successivo 28/04/2023 - del termine di quindici giorni liberi per poter richiedere la trattazione orale del ricorso, secondo quanto illustrato dalla prospettazione difensiva. Va rilevato che nel caso di specie, tuttavia, risulta applicabile la disposizione di cui al comma 7 dell'art. 23-bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito con modifiche dalla legge 28/05/2021, n. 76, secondo cui "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322- bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza." Come già osservato da Sez. 6, n. 11531 del 10/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283051, in caso di trattazione orale di procedure cautelari di appello, il termine di quindici giorni liberi di cui al precedente comma 4 dell'art. 23-bis citato, mal si sarebbe conciliato con i tempi di comparizione previsti per tale tipologia di provvedimento -secondo cui tra la data di comunicazione e quella di udienza devono trascorrere almeno dieci giorni liberi, secondo quanto previsto dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. - con la conseguenza che il termine per il deposito della richiesta di trattazione orale è stato diversamente declinato dal legislatore, che lo ha ridotto a cinque giorni liberi prima della udienza fissata. Ne consegue, quindi, che la difesa ben avrebbe potuto formulare istanza di trattazione orale, essendo stato rispettato, nel caso in esame, il predetto termine. Risulta, peraltro, che il difensore di fiducia del ricorrente aveva depositato, in data 24/04/2023, una pen-drive contenente le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., in sede di indagini difensive; ciò dimostra che il difensore aveva ampiamente esercitato il mandato difensivo e rappresentato gli ulteriori elementi a sostegno del ricorso ex art. 310 cod. proc. pen. 2. Quanto alle ulteriori doglianze, la rivisitazione dei gravi indizi di colpevolezza alla luce delle indagini difensive risulta oggetto di accurata e del tutto logica motivazione da parte del Tribunale del riesame che, ribadita la valutazione di attendibilità della persona offesa - in tal senso condividendo la valutazione effettuata in sede di provvedimento emesso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha analizzato lo scarso apporto che le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive hanno fornito al quadro indiziario. In particolare, il provvedimento impugnato ha rilevato che le propalazioni fossero connotate da genericità, in quanto provenienti da soggetti che conoscevano solo di vista la persona offesa o che, comunque, non avevano circostanziato il loro rapporto con la stessa, limitandosi a riferire di averlo incontrato in Ladispoli più volte, anche nel periodo di rilevanza processuale, presso il bar dove sarebbero avvenuti i fatti, senza, però, contestualizzare tali incontri. In ogni caso, ha aggiunto il Tribunale del riesame, l'evento prodottosi nel caso di specie è stato individuato nella condizione di timore prodottosi nella persona offesa, condizione che non è certamente esclusa dall'essersi egli recato in Ladispoli, posto che, tra l'altro, l'Anghel si era determinato a sporgere querela alcuni mesi dopo il primo episodio ai suoi danni, avendo inizialmente sottovalutato quanto verificatosi ed avendo rimeditato la vicenda solo quando aveva appreso che il Marin aveva picchiato anche due suoi amici. Tale motivazione, come detto, risulta del tutto logicamente ineccepibile e, in più, non risulta contrastata da alcuna argomentazione di segno contrario, posto che la difesa ha riportato, in ricorso, la sintesi delle dichiarazioni difensive, ritenendo non solo che le stesse fossero autonomamente dimostrative della carenza del compendio indiziario, ma, soprattutto, richiedendo tale valutazione al giudice di legittimità, involgendo una richiesta - peraltro del tutto generica - di formulazione di un giudizio di inattendibilità della persona offesa. 3. Quanto all'adeguatezza della misura in atto, la motivazione del provvedimento impugnato è scandita dall'analisi della gravità della condotta, anche in quanto connotata da totale arbitrarietà e gratuità, in quanto riconducibile ad un atteggiamento di prevaricazione del ricorrente, che "spadroneggiava" con modalità violente all'interno della locale comunità; inoltre, sono stato evidenziati i precedenti penali del Marin, di cui si sottolinea la totale inaffidabilità anche in relazione al rispetto degli obblighi imposti con la misura degli arresti domiciliari con strumenti di controllo a distanza. In sostanza, quindi, la motivazione si fonda su di un giudizio sfavorevole circa la capacità di autodisciplina del ricorrente, desunta del tutto logicamente, da una personalità descritta come connotata da tratti di violenza e prevaricazione nei confronti di numerosi soggetti, apparendo la misura meno afflittiva del tutto inadeguata. La difesa ha fondato, per contro, la propria doglianza sulla indinnostrata certezza che al ricorrente non possa essere inflitta, in caso di condanna, una pena superiore ai tre anni di reclusione e sulla circostanza che la misura è in atto da circa sei mesi (al momento del deposito del ricorso), oltre che sulla disponibilità di un domicilio da parte del ricorrente. In tal senso, quindi, i motivi di ricorso non si confrontano con le predette argomentazioni del Tribunale del riesame che, a monte di tali circostanze, ha rilevato una sostanziale inidoneità della misura meno afflittiva in relazione alla motivata incapacità di autocontrollo e di gestione dei propri impulsi fortemente eteroaggressivi da parte del ricorrente. Ne discende, quindi, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga