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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25214/2026

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te d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo ricorso, che deduce il vizio di motivazione inordine al bilanciamento di circostanze, con esito dell’equivalenza è aspecifico, inquanto il ricorrente non considera che la corte di appello ha fatto ricorso alla c.d.doppia motivazione ed è pervenuta all’equivalenza sulla base di altri elementi -diversi dalla recidiva- precipuamente indicati nel corpo della motivazione, e con iquali il ricorrente non si confronta, dal che discende il rilevato difetto dispecificità;considerato che la valutazione sul giudizio di bilanciamento èdiscrezionale edè sottratto al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendosiritenere quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono,pertanto, incensurabili (si veda pag. 23 della sentenza impugnata, ove il giudiceadito fonda le proprie valutazioni su una pluralità di elementi dotati diapprezzabile rilevanza: la strategia difensiva del ricorrente, per lo più incentratasulla negazione dei fatti; il dolo del medesimo, tratto dalla programmazione dellarapina e dalla predisposizione di mezzi per la sua esecuzione; la condotta,immediatamente successiva al fatto, di noncurante abbandono del compliceferito; e, infine, la vita ante acta del ricorrente, caratterizzata da evidenze dipregressi furti in abitazione);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione,in tutte le sue forme, in ordine alla determinazione del trattamentosanzionatorio, è manifestamente infondato, giacché, nel radicare la doglianzanell’asserita irrilevanza degli episodi posti a fondamento dell’aggravamento dellemisure cautelari applicate al ricorrente - aggravamento disposto con ordinanzadella Corte d’Appello di Brescia del 12.9.2025, successivamente annullata dalTribunale del Riesame in ragione della minima entità di tali episodi - censura viziche non emergono dalla sentenza di secondo grado, la quale, per contro, articolamotivazioni coerenti rispetto al quadro probatorio;che deve infatti comunque ritenersi pertinente il richiamo, svolto dalla corted’appello, alle violazioni delle prescrizioni cautelari nella determinazione dellapena, atteso che il riconoscimento della loro più contenuta gravità in sede diriesame non vale ad escluderne la sussistenza, la quale anzi può validamenteporsi a fondamento della determinazione del quantum sanzionatorio, nonscrutinabile in questa sede ove questo non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo ricorso, che deduce il vizio di motivazione inordine al bilanciamento di circostanze, con esito dell’equivalenza è aspecifico, inquanto il ricorrente non considera che la corte di appello ha fatto ricorso alla c.d.doppia motivazione ed è pervenuta all’equivalenza sulla base di altri elementi -diversi dalla recidiva- precipuamente indicati nel corpo della motivazione, e con iquali il ricorrente non si confronta, dal che discende il rilevato difetto dispecificità;considerato che la valutazione sul giudizio di bilanciamento èdiscrezionale edè sottratto al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendosiritenere quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono,pertanto, incensurabili (si veda pag. 23 della sentenza impugnata, ove il giudiceadito fonda le proprie valutazioni su una pluralità di elementi dotati diapprezzabile rilevanza: la strategia difensiva del ricorrente, per lo più incentratasulla negazione dei fatti; il dolo del medesimo, tratto dalla programmazione dellarapina e dalla predisposizione di mezzi per la sua esecuzione; la condotta,immediatamente successiva al fatto, di noncurante abbandono del compliceferito; e, infine, la vita ante acta del ricorrente, caratterizzata da evidenze dipregressi furti in abitazione);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione,in tutte le sue forme, in ordine alla determinazione del trattamentosanzionatorio, è manifestamente infondato, giacché, nel radicare la doglianzanell’asserita irrilevanza degli episodi posti a fondamento dell’aggravamento dellemisure cautelari applicate al ricorrente - aggravamento disposto con ordinanzadella Corte d’Appello di Brescia del 12.9.2025, successivamente annullata dalTribunale del Riesame in ragione della minima entità di tali episodi - censura viziche non emergono dalla sentenza di secondo grado, la quale, per contro, articolamotivazioni coerenti rispetto al quadro probatorio;che deve infatti comunque ritenersi pertinente il richiamo, svolto dalla corted’appello, alle violazioni delle prescrizioni cautelari nella determinazione dellapena, atteso che il riconoscimento della loro più contenuta gravità in sede diriesame non vale ad escluderne la sussistenza, la quale anzi può validamenteporsi a fondamento della determinazione del quantum sanzionatorio, nonscrutinabile in questa sede ove questo non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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