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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31943/2026

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er le indagini preliminari del Tribunale di Bolognanel procedimento nei confronti diZinghini' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di MilanoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 30 marzo 2026 il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Milano, sciogliendo la riserva, nell’ambito del procedimento a carico,fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] per delitti di natura fiscale e tributaria,ha sollevato conflitto positivo di competenza limitatamente ad alcune imputazioniaventi ad oggetto il delitto di cui all’art. 10 – quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del2000.Il conflitto è stato ritenuto sussistente in relazione alle seguenticontestazioni contenute nell’imputazione avente ad oggetto il delitto di indebitecompensazioni di cui alla predetta norma incriminatrice: capo F), settima,ottava, tredicesima, quattordicesima e quindicesima riga di tabella, rispetto aicapi di imputazione 8, 13, 18 e 21 dell’avviso di conclusioni delle indaginipreliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna dell’8gennaio 2024 (richiesta di rinvio a giudizio del 10 marzo 2025).Il giudice milanese ha ritenuto la propria competenza sulla scortadell’indicazione del locus commissi delicti di cui al capo di imputazione F),precisando che a conclusioni diverse non si perverrebbe anche laddove siritenesse applicabile il criterio residuale di cui all’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000,ovvero quello della connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen. con il reatoassociativo di cui al capo A) della rubrica, tenuto conto anche della mancanza diqualsiasi rapporto di connessione con i rimanenti reati per i quali procedel’Autorità giudiziaria bolognese.2.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudiceper l’udienza preliminare del Tribunale di Milano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto sussiste in quanto la situazione processuale dedottanell'ordinanza che lo ha sollevato è riconducibile alla categoria dei conflitti dicompetenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., in quanto più giudici ordinari si trovano a prenderecontemporaneamente cognizione dei medesimi fatti attribuiti alle stesse persone.Va doverosamente precisato che, per dirimere il conflitto positivo insorto aseguito di una situazione di litispendenza derivante dalla contestazione, in distintiprocedimenti, dello stesso reato al medesimo imputato, occorre applicare lenorme sulla competenza senza dare preminenza allo stadio processuale.In tal senso va ricordato quanto deciso da Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017,Catapano, Rv. 269422, ossia che «nel caso di litispendenza tra due procedimentiper lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, anchericadenti nella medesima sede giudiziaria (nella specie, tribunale e giudice dipace), non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondoprocedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di unasituazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi dicompetenza».Va dunque ribadito che la decisione sul conflitto positivo ha la funzione diregolare un’ipotesi di litispendenza e prevenire, nell'interesse del correttoesercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati, sicché essa non può essereevocata per dedurre questioni di natura diversa, quali quelle relative allacompetenza per connessione fra diversi reati (Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020,Confl. comp. in proc.

Staniscia, Rv. 279801 e Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020,Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279892).Non depone diversamente (nel senso che anche nel conflitto positivopossano rilevare casi afferenti – non al medesimo fatto, oltre che al medesimoimputato, bensì – a reati diversi, fra loro semplicemente connessi) il riferimentoche l’art. 28, comma 3, cod. proc. pen. effettua, per escluderlo nella (sola) fasedelle indagini preliminari, al conflitto positivo «fondato su ragioni di competenzaper territorio determinata dalla connessione».Giova richiamare quanto deciso da Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011, Confl.comp. in proc.

Consorte, Rv. 250873-01, ovvero che, in quella fase, laconnessione non identifica un’ipotesi alternativa alla medesimezza del fatto, masi riferisce, testualmente, alla sola regola di competenza su cui si fonda ilcontrasto tra i giudici che stanno contemporaneamente prendendo cognizionedello stesso reato (insieme ad altri, connessi, in base ai quali ritengonoindividuata la propria competenza).Da quanto esposto deriva che la situazione corrispondente a quelladeterminatasi nella presente fattispecie deve essere affrontata secondo ladisciplina dei conflitti positivi con conseguente applicazione della normativacodicistica che regolamenta la competenza, la quale deve sempre prevalere suiparametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza dellaregiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che laconcentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice precostituito perlegge in base alle norme sulla competenza (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005,Donati, in motivazione).2.

Nel sollevare il conflitto, il Giudice milanese ha precisato che i fatti per iquali è stata rilevata la litispendenza sono quelli di cui al capo F) della rubrica iquali, a loro volta, sono contenuti in quelli più ampi descritti al capo E), per ilquale, dunque, si ritiene sussistere l’analoga situazione di conflitto.All’esito del confronto tra le imputazioni il Giudice dell’udienza preliminareha rilevato come le compensazioni indebite riferite alla società In the world s.r.l.di cui al capo F) , tredicesima e quattordicesima riga di tabella, coincidano con icapi 21) e 18) del procedimento bolognese e che i delitti relativi alla societàElettrogames s.r.l. (settima e ottava riga di tabella) contengono la contestazionedi cui al capo 13 del procedimento rispetto al quale si ritiene sussistente ilconflitto.Per le contestazioni di cui alle righe tredicesima e quattordicesima vi èinfatti coincidenza totale degli importi dell’imposta evasa rispetto ai capi diimputazione 21) e 18), mentre quelle di cui alla settima e ottava riga di tabella,tenuto conto dell’importo dell’imposta evasa e dell’epoca di contestazione delreato, è più ampia rispetto a quella relativa al procedimento pendente a Bologna.Per quanto riguarda, invece, il profilo di litispendenza rilevato d’ufficio, ilgiudice che ha sollevato il conflitto ha rilevato la continenza tra la contestazionedi cui al capo 8) del procedimento diverso e quello di cui alla quindicesima rigadel capo F) che, quanto alle compensazioni della società [OSCURATO:SOCIETA]., è piùampia.3.

Nel caso in esame, plurime ragioni depongono per l’affermazione dellacompetenza dell’Autorità giudiziaria milanese che ha sollevato il conflittopositivo.In termini generali, per determinare l’Autorità giudiziaria competente perterritorio occorre avere riguardo alla formulazione del capo di imputazione ameno che non possano essere ravvisati nella relativa formulazione errori evidentiimmediatamente rilevabili.Alla fattispecie è applicabile il principio per cui «la competenza per territorio,nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazioneformulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevantierrori, macroscopici ed immediatamente percepibili. (Fattispecie relativa al reatodi ricettazione, in cui la competenza è stata determinata con riferimento al luogodi ricezione della merce di provenienza illecita indicato nel capo d'imputazione)»(fra le molte, Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484 – 01; Sez. 3, n.38491 del 20/06/2024, Rv. 287050 - 02).Con riferimento alle ipotesi per le quali sussiste la continenza (capo F),settima, ottava e quindicesima riga di tabella, va richiamato l’orientamento,pacifico, in base al quale «nel caso di conflitto positivo di competenza perterritorio determinato dalla cosiddetta "continenza di regiudicande" (delle qualil'una comprende l'altra, per la sua maggiore ampiezza riferita a un più lungoarco temporale ovvero a una pluralità di episodi) va disposta la riunione degli attidel procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e laconcentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pendequello di maggiore ampiezza, sempre che sussista l'identità ontologica del fattoche abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per unaparte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità dellequalificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati» (Sez.1, n. 21883 del 16/04/2021, Tribunale Teramo, Rv. 281563 – 01; Sez. 1, n.1512 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 11/1/2008, Confl. comp. in proc.

Capoluongo, Rv.238815; Sez. 1, n. 47453 del 7/12/2007, Confl. comp. in proc.

D'Ambrosio, Rv.238131; Sez. 1, n. 4234 del 20/6/1997, Confl. comp. in proc.

Ripa e altri, Rv.208240).Concorre a ritenere la competenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano anche l’ulteriore criterio applicabile al caso di specie, tenutoconto dei dati a disposizione di questa Corte ai limitati fini della decisione delconflitto.Occorre, a tale scopo, richiamare il principio di diritto in base al quale,effettivamente, «n tema di reati tributari, la competenza per territorio previstadall'art. 18 legge 10 marzo 2000, n. 74, deve essere determinata avuto riguardoal "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è statacompiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per lasussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo diacquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n.36118 del 15/07/2024, Lipani, Rv. 286900 - 01).Non ricorrono elementi fattuali specifici idonei a mettere in dubbio chel’attività di accertamento rilevante ai fini della individuazione del giudiceterritorialmente competente, è stata svolta a Milano che, peraltro, è il luogoindicato come quello di consumazione effettiva dei reati per i quali è statosollevato conflitto qui deciso.4.

Conclusivamente, per le ragioni illustrate, il conflitto deve essere risoltonei termini di cui al dispositivo.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano - ufficioGip cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er le indagini preliminari del Tribunale di Bolognanel procedimento nei confronti diZinghini' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di MilanoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 30 marzo 2026 il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Milano, sciogliendo la riserva, nell’ambito del procedimento a carico,fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] per delitti di natura fiscale e tributaria,ha sollevato conflitto positivo di competenza limitatamente ad alcune imputazioniaventi ad oggetto il delitto di cui all’art. 10 – quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del2000.Il conflitto è stato ritenuto sussistente in relazione alle seguenticontestazioni contenute nell’imputazione avente ad oggetto il delitto di indebitecompensazioni di cui alla predetta norma incriminatrice: capo F), settima,ottava, tredicesima, quattordicesima e quindicesima riga di tabella, rispetto aicapi di imputazione 8, 13, 18 e 21 dell’avviso di conclusioni delle indaginipreliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna dell’8gennaio 2024 (richiesta di rinvio a giudizio del 10 marzo 2025).Il giudice milanese ha ritenuto la propria competenza sulla scortadell’indicazione del locus commissi delicti di cui al capo di imputazione F),precisando che a conclusioni diverse non si perverrebbe anche laddove siritenesse applicabile il criterio residuale di cui all’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000,ovvero quello della connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen. con il reatoassociativo di cui al capo A) della rubrica, tenuto conto anche della mancanza diqualsiasi rapporto di connessione con i rimanenti reati per i quali procedel’Autorità giudiziaria bolognese.2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudiceper l’udienza preliminare del Tribunale di Milano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto sussiste in quanto la situazione processuale dedottanell'ordinanza che lo ha sollevato è riconducibile alla categoria dei conflitti dicompetenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., in quanto più giudici ordinari si trovano a prenderecontemporaneamente cognizione dei medesimi fatti attribuiti alle stesse persone.Va doverosamente precisato che, per dirimere il conflitto positivo insorto aseguito di una situazione di litispendenza derivante dalla contestazione, in distintiprocedimenti, dello stesso reato al medesimo imputato, occorre applicare lenorme sulla competenza senza dare preminenza allo stadio processuale.In tal senso va ricordato quanto deciso da Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017,Catapano, Rv. 269422, ossia che «nel caso di litispendenza tra due procedimentiper lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, anchericadenti nella medesima sede giudiziaria (nella specie, tribunale e giudice dipace), non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondoprocedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di unasituazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi dicompetenza».Va dunque ribadito che la decisione sul conflitto positivo ha la funzione diregolare un’ipotesi di litispendenza e prevenire, nell'interesse del correttoesercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati, sicché essa non può essereevocata per dedurre questioni di natura diversa, quali quelle relative allacompetenza per connessione fra diversi reati (Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020,Confl. comp. in proc. Staniscia, Rv. 279801 e Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020,Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279892).Non depone diversamente (nel senso che anche nel conflitto positivopossano rilevare casi afferenti – non al medesimo fatto, oltre che al medesimoimputato, bensì – a reati diversi, fra loro semplicemente connessi) il riferimentoche l’art. 28, comma 3, cod. proc. pen. effettua, per escluderlo nella (sola) fasedelle indagini preliminari, al conflitto positivo «fondato su ragioni di competenzaper territorio determinata dalla connessione».Giova richiamare quanto deciso da Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011, Confl.comp. in proc. Consorte, Rv. 250873-01, ovvero che, in quella fase, laconnessione non identifica un’ipotesi alternativa alla medesimezza del fatto, masi riferisce, testualmente, alla sola regola di competenza su cui si fonda ilcontrasto tra i giudici che stanno contemporaneamente prendendo cognizionedello stesso reato (insieme ad altri, connessi, in base ai quali ritengonoindividuata la propria competenza).Da quanto esposto deriva che la situazione corrispondente a quelladeterminatasi nella presente fattispecie deve essere affrontata secondo ladisciplina dei conflitti positivi con conseguente applicazione della normativacodicistica che regolamenta la competenza, la quale deve sempre prevalere suiparametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza dellaregiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che laconcentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice precostituito perlegge in base alle norme sulla competenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005,Donati, in motivazione).2. Nel sollevare il conflitto, il Giudice milanese ha precisato che i fatti per iquali è stata rilevata la litispendenza sono quelli di cui al capo F) della rubrica iquali, a loro volta, sono contenuti in quelli più ampi descritti al capo E), per ilquale, dunque, si ritiene sussistere l’analoga situazione di conflitto.All’esito del confronto tra le imputazioni il Giudice dell’udienza preliminareha rilevato come le compensazioni indebite riferite alla società In the world s.r.l.di cui al capo F) , tredicesima e quattordicesima riga di tabella, coincidano con icapi 21) e 18) del procedimento bolognese e che i delitti relativi alla societàElettrogames s.r.l. (settima e ottava riga di tabella) contengono la contestazionedi cui al capo 13 del procedimento rispetto al quale si ritiene sussistente ilconflitto.Per le contestazioni di cui alle righe tredicesima e quattordicesima vi èinfatti coincidenza totale degli importi dell’imposta evasa rispetto ai capi diimputazione 21) e 18), mentre quelle di cui alla settima e ottava riga di tabella,tenuto conto dell’importo dell’imposta evasa e dell’epoca di contestazione delreato, è più ampia rispetto a quella relativa al procedimento pendente a Bologna.Per quanto riguarda, invece, il profilo di litispendenza rilevato d’ufficio, ilgiudice che ha sollevato il conflitto ha rilevato la continenza tra la contestazionedi cui al capo 8) del procedimento diverso e quello di cui alla quindicesima rigadel capo F) che, quanto alle compensazioni della società [OSCURATO:SOCIETA]., è piùampia.3. Nel caso in esame, plurime ragioni depongono per l’affermazione dellacompetenza dell’Autorità giudiziaria milanese che ha sollevato il conflittopositivo.In termini generali, per determinare l’Autorità giudiziaria competente perterritorio occorre avere riguardo alla formulazione del capo di imputazione ameno che non possano essere ravvisati nella relativa formulazione errori evidentiimmediatamente rilevabili.Alla fattispecie è applicabile il principio per cui «la competenza per territorio,nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazioneformulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevantierrori, macroscopici ed immediatamente percepibili. (Fattispecie relativa al reatodi ricettazione, in cui la competenza è stata determinata con riferimento al luogodi ricezione della merce di provenienza illecita indicato nel capo d'imputazione)»(fra le molte, Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484 – 01; Sez. 3, n.38491 del 20/06/2024, Rv. 287050 - 02).Con riferimento alle ipotesi per le quali sussiste la continenza (capo F),settima, ottava e quindicesima riga di tabella, va richiamato l’orientamento,pacifico, in base al quale «nel caso di conflitto positivo di competenza perterritorio determinato dalla cosiddetta "continenza di regiudicande" (delle qualil'una comprende l'altra, per la sua maggiore ampiezza riferita a un più lungoarco temporale ovvero a una pluralità di episodi) va disposta la riunione degli attidel procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e laconcentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pendequello di maggiore ampiezza, sempre che sussista l'identità ontologica del fattoche abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per unaparte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità dellequalificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati» (Sez.1, n. 21883 del 16/04/2021, Tribunale Teramo, Rv. 281563 – 01; Sez. 1, n.1512 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 11/1/2008, Confl. comp. in proc. Capoluongo, Rv.238815; Sez. 1, n. 47453 del 7/12/2007, Confl. comp. in proc. D'Ambrosio, Rv.238131; Sez. 1, n. 4234 del 20/6/1997, Confl. comp. in proc. Ripa e altri, Rv.208240).Concorre a ritenere la competenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano anche l’ulteriore criterio applicabile al caso di specie, tenutoconto dei dati a disposizione di questa Corte ai limitati fini della decisione delconflitto.Occorre, a tale scopo, richiamare il principio di diritto in base al quale,effettivamente, «n tema di reati tributari, la competenza per territorio previstadall'art. 18 legge 10 marzo 2000, n. 74, deve essere determinata avuto riguardoal "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è statacompiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per lasussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo diacquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n.36118 del 15/07/2024, Lipani, Rv. 286900 - 01).Non ricorrono elementi fattuali specifici idonei a mettere in dubbio chel’attività di accertamento rilevante ai fini della individuazione del giudiceterritorialmente competente, è stata svolta a Milano che, peraltro, è il luogoindicato come quello di consumazione effettiva dei reati per i quali è statosollevato conflitto qui deciso.4. Conclusivamente, per le ragioni illustrate, il conflitto deve essere risoltonei termini di cui al dispositivo. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano - ufficioGip cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
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